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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione III bis
Sentenza n. 5559/2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III BIS

composto dai Magistrati:

Giulio AMADIO - PRESIDENTE

Domenico LUNDINI - CONSIGLIERE

Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3075/1993 R.G. proposto da A, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Maceri e Fausto Buccellato, ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico - 45;

c o n t r o

Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

per l’annullamento

del decreto 25.11.1992 n. 17530 del Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, nella parte in cui non riconosce al ricorrente due anni di servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14.4.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento impugnato in parte qua il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia ha disposto l'inquadramento del prof. A nel ruolo dei docenti della scuola secondaria pubblica, per l'insegnamento di disegno e storia dell'arte, tuttavia non riconoscendogli ai fini della ricostruzione della carriera due anni di servizio pre ruolo nell'insegnamento di sostegno (come richiesto dall'interessato), in quanto la relativa attività era stata svolta senza il possesso del titolo di specializzazione previsto dal D.P.R. 31.10.1975 n. 970.

Parte ricorrente deduce violazione di legge, sia perché non gli è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento concluso dal provvedimento impugnato e del relativo responsabile, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241, sia per difetto di motivazione, sia, infine, perché il possesso della specializzazione non è necessario ai fini del riconoscimento giuridico del servizio.

L'Amministrazione scolastica intimata si è costituita in giudizio.

Il ricorrente ha presentato memoria conclusionale, ribadendo le deduzioni di causa.

Il ricorso è passato in decisione all'udienza del 14.4.2005.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Non sussiste la lamentata violazione degli artt. 7 e 8, della L. n. 241/1990, che impongono la comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari del provvedimento finale, nonché l'indicazione dell'organo competente e dell'ufficio ove prendere visione degli atti; perché se ratio legis è quella di rendere edotti gli interessati dell’esistenza di un procedimento che li riguarda, è di tutta evidenza che la norma si riferisca ai procedimenti che vengono avviati su iniziativa d’ufficio, ovvero comunque di soggetti diversi dai destinatari del provvedimento finale. Non ha invece alcuna utilità pratica comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti che, con la loro istanza, a quel procedimento hanno dato avvio, e dunque sono già a conoscenza del procedimento medesimo, perché in tal caso vengono meno le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa (C.G.A. 22.7.1998 n. 447; Cons.St., VI, 22.10.2002 n. 5799).

Pertanto non rientrava negli obblighi legali dell'Amministrazione comunicare al ricorrente la determinazione di addivenire a ricostruzione della carriera, dal medesimo richiesta.

Il provvedimento, inoltre, è adeguatamente motivato nell'escludere la riconoscibilità dell'insegnamento di sostegno svolto senza l'apposito titolo di specializzazione. E questo in conformità della giurisprudenza formatasi nell'interpretazione della norma di cui all'art. 8 del D.P.R. 31.10.1975 n.970, che prevede la necessità della specializzazione biennale per il personale direttivo e docente preposto ad attività di sostegno.

Il titolo di specializzazione deve essere posseduto altresì dagli insegnanti non di ruolo, tanto per l'ammissione agli esami abilitanti (art. 7 della L.3.5.1999 n. 124), quanto per la validità dello stesso insegnamento precario (Cons.St., V, 9.2.1989 n. 83; 7.5.1991 n. 270). Con la conseguenza logica che senza il prescritto titolo l'insegnamento di sostegno, di ruolo e non, è invalido e non può essere utilizzato a fini giuridici, neanche per la ricostruzione della carriera.

Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2005.

Giulio Amadio PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.

Depositata in Segreteria l’8 luglio 2005


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