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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Sentenza TAR Sicilia n. 2640/02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione II, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 25 L. 241/1990

sul ricorso n.2640/2002 R.G., sezione II, proposto da Grassadonio Maria Concetta rappresentata e difesa dall’avv. Diego Costanza, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Galilei n.9, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Lima;

CONTRO

l’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – "G. Ambrosini" di Favara in persona del Dirigente Scolastico pro – tempore, rappresentato e difeso come per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

E NEI CONFRONTI

di Sammartino Angela, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – "G. Ambrosini" di Favara, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Pecoraro presso il cui studio, in Palermo via Manin n. 7, è elettivamente domiciliata – interveniente;

PER L’ ANNULLAMENTO

del silenzio rifiuto ex art. 25 della legge n. 241/1990, formatosi in ordine alla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 24.4.2002 finalizzata ad ottenere copia integrale del documento rischi adottato dall’istituto ai sensi della l.n. 626/1994.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visto l’atto di intervento proposto da Sammartino Angela;

Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore il referendario Luca MORBELLI;

Udito alla camera di consiglio del 16 gennaio 2003 l’Avv. Angelo Pecoraro per l’interveniente e l’Avvocato dello Stato per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

PREMESSO

che la ricorrente, delegato sindacale GILDA per il personale insegnante dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – "G. Ambrosini" di Favara ha richiesto, con istanza depositata in data 24.4.2002, copia integrale del Documento dei rischi di cui alla legge n. 626/1994;

che il predetto istituto non ha provveduto entro i termini previsti a quanto richiesto dalla ricorrente;

che quest’ultima con il ricorso proposto ha chiesto l’annullamento del silenzio - rifiuto formatosi ex art. 25 della legge n. 241/1990;

che nella camera di consiglio del 16 gennaio 2003 la difesa dell’amministrazione e dell’interveniente hanno chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;

CONSIDERATO

che la ricorrente ha rispettato le procedure ed i termini di cui all’art. 25 l. 241/1990 ed in particolare ha motivato sufficientemente la richiesta con il riferimento alla propria qualità di dipendente dell’istituto;

che la stessa ha interesse a conoscere il documento richiesto in quanto inerente ad interessi essenziali della persona quali la tutela preventiva della salute;

che il particolare regime di pubblicità del documento rischi, previsto dagli artt. 19 comma 5 e 4 comma 3 della l. 626/1994, sostanziandosi nella visione integrale riservata ai soli responsabili dei rischi e nell’affissione all’albo, limitatamente ad alcune parti dello stesso, non esclude la possibilità di una sua conoscenza integrale ai sensi della legge n. 241/1990 ma costituisce informazione preliminare tale da mettere in condizione i lavoratori interessati di ottenerne la visione integrale o l’estrazione di copia, non sussistendo alcun interesse meritevole di tutela che si contrapponga alla piena ostensibilità del documento;

che, pertanto, le giustificazioni addotte dal Dirigente dell’istituto in data 5.6.2002 non costituiscono motivazione valida per escludere il diritto di accesso;

che, conseguentemente, va accolto il ricorso in epigrafe e dichiarato l’obbligo dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – "G. Ambrosini" di Favara di rilasciare i documenti indicati nell’istanza di che trattasi;

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, in accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, ordina all’ l’Istituto professionale per i servizi alberghieri – IPSSARTC – "G. Ambrosini" di Favara, in persona del dirigente scolastico pro-tempore, di rilasciare alla ricorrente gli atti dalla stessa richiesti con l’istanza di cui in narrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.----------------------------------------------------------------------

Spese compensate.-------------------------------------------------------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.--------------------------------------------------------------

Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2003 in Camera di consiglio con l’intervento dei signori magistrati:------------------------

Calogero Adamo, Presidente

Filippo Giamportone, consigliere

Luca Morbelli, referendario, estensore.

Depositata in Segreteria addì 13.5.03

Il Segretario A. Nalbone


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