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Sentenza Tribunale dell'Aquila n. 1368
del 15 ottobre 2005 IL GIUDICE DESIGNATO
Letto
il ricorso ex art. 700 C.P.C. presentato da (omissis) in proprio
e quali esercenti la potestà sul minore (omissis) volto ad
ottenere un provvedimento che ordini all'Amministrazione resistente,
convenuta come, Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, Centro
servizi amministrativi per la provincia di Teramo, Istituto comprensivo
statale scuola dell'infanzia, scuola primaria - scuola secondaria di 1°
grado con sede in Bisenti, Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca Scientifica), di assicurare al minore la presenza di
un'insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella
misura richiesta dalla Asl di Atri, pari a 24 ore alla settimana, con
l'indicazione delle forme e dei modi per una corretta esecuzione del
provvedimento e con vittoria di spese; Considerato che a sostegno del ricorso i ricorrenti hanno rilevato che la Asl di Teramo, nel diagnosticare al minore un "disturbo generalizzato dello sviluppo a tipo autismo atipico", aveva richiesto l'assistente di sostegno con il rapporto 1/1, sicché, per consentirgli un adeguato inserimento e un adeguato miglioramento scolastico erano state richieste all'ente preposto 24 ore di sostegno alla settimana, mentre ne erano state concesse prima otto, poi portate a nove, e pertanto, il bambino rimaneva privo di sostegno nelle giornate di martedì e venerdì, mentre per i restanti giorni ne fruiva per sole tre ore, con grave lesione del diritto all'istruzione garantito ai disabili dagli artt. 34 e 38 Costituzione, del diritto alla salute e con violazione della legge n. 104/1992, con gravissimo pregiudizio; Ritenuto che l'urgenza del ricorso è insita nella circostanza che l'anno scolastico è già iniziato e il tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria vanificherebbe la tutela richiesta, relativa peraltro a diritti inviolabili, non suscettibili di degradazione o affievolimento, dovendosi considerare che l'attuale sistema normativo riconosce all'handicappato un diritto soggettivo assoluto all'adeguato inserimento scolastico, mentre il fumus boni furis è insito nella non contestata gravità dell'handicap che affligge il minore, certificata da strutture pubbliche (v. certificati del Centro regionale per le psicosi infantili e dell'Asl di Atri) e nella necessità, del pari ritenuta dalle medesime strutture pubbliche (v. documentazione in atti), che egli si avvalga di un insegnante di sostegno a tempo pieno per il suo inserimento nella scuola materna, tant'è che l'istituto comprensivo statale di Bisenti ha rivolto analoga richiesta al Csa proprio con riferimento al minore in questione (v. documentazione All. 3 al fascicolo di parte ricorrente); Visti gli artt. 669 sexies e 700 C.P.C. P.Q.M. Ordina agli enti resistenti, ciascuno per la parte di propria competenza, di assicurare al minore (omissis), immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la presenza di un insegnante di sostegno per l'intero anno scolastico in corso nella misura pari a n. 24 ore settimanali. Fissa il termine di giorni trenta per l'inizio della causa di merito. Si comunichi. L'Aquila, 15/10/2005
IL
GIUDICE |
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