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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
RICORSO EX ART.700 C.P.C.
Per i sigg. XXXX , nato a Caserta il XXXX e XXXX nata a Campobasso, entrambi in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore XXXX, nato a XXXX, tutti residenti in XXXX , rappresentati e difesi, giusta procura a margine al presente atto, dall’Avv. Vincenzo Iacovino presso il cui studio selettivamente domiciliato in Campobasso alla via Garibaldi n. 33
CONTRO
Ufficio Scolastico Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Campobasso via Garibaldi n. 25 Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Campobasso via Garibaldi n. 25 Istituto comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media, via Marconi n. 19, Ripalimosani (CB), nonché contro Ministero dell’Istruzione, università e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso i cui uffici selettivamente domicilia in Campobasso via Garibaldi n. 145.
PREMESSO IN FATTO
- Che il minore indicato in epigrafe è affetto da grave patologia di tipo neuropsichiatrico; - Che in particolare sin dai primi anni di età il bambino manifestava funzionamento mentale discontinuo, esitamento dello sguardo ed inversione pronominale, perdita del senso della realtà e dei propri confini con identificazione in personaggi di fantasia, uso ossessivo della memoria, momenti di frammentazione della coscienza causati dalla irruzione di contenuti fantasmatici, manifestazione di doppia identità (“Antonio Giorgio bravo, Antonio neo cattivo”); - Che per tali patologie il bambino è ritenuto portatore di handicap ex L. 104/92; - Che come emerge dalla Diagnosi Funzionale della ASL n. 3 Centro Molise (all.2) il bambino è affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo con discontinuità delle funzioni neuropsichiatriche di base, disturbo relazionale grave e ritardo nell’apprendimento; - Che, per consentire un adeguato inserimento ed un adeguato miglioramento scolastico del minore, sono state richieste n. 24 ore di sostegno alla settimana; - Che nel corso del precedente anno scolastico (2003 – 2004) al bambino erano, infatti, assegnate n. 24 ore di sostegno, - Che, tuttavia, il CSA di Campobasso, per l’anno scolastico 2004 – 2005, ha assegnato solo n. 18 ore di sostegno al bambino; - Che con nota del 7.9.2004 il Preside dell’Istituto Comprensivo di scuola Materna Elementare e Media di Ripalimosani (CB) ha richiesto, senza successo, al CSA di voler riconsiderare la possibilità di aumentare il numero delle ore di sostegno, come peraltro ha stabilito la ASL di Campobasso, al fine di consentire un’adeguata organizzazione e uno specifico P.O.F. per il corrente anno scolastico; - Che tale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro ed, anzi, il CSA ha confermato le precedenti ore di sostegno assegnate con gravissimo pregiudizio del bambino; - Che, pertanto, a causa di tale illegittima situazione il minore è del tutto privo di sostegno nelle giornate di venerdì e sabato mentre il martedì è seguito per poco più di un’ora alla settimana; - Che, pertanto, i ricorrenti, esercenti la patria potestà, si vedono costretti ad adire Codesto Ill.mo Tribunale;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che il diritto all’Istruzione dei disabili è garantito dalla Carta Costituzionale; - Che, in particolare, l’art. 34 Cost. stabilisce che “ La scuola è aperta tutti” e l’art. 38 commi 3 e 4, a sua volta, statuisce che “ Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti e integrati dallo Stato”; - Che la legge n. 104/92 al comma 3 dell’art. 12 garantisce il diritto dei portatori di handicap all’integrazione scolastica così stabilendo: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”; - Che il suddetto diritto è riaffermato chiaramente dall’art. 12 comma 2 della legge 104/92: “E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all’handicap” ed il successivo art. 13, comma 3 “nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantiti attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. - Che nello stesso senso depongono l’art. 26 della Carta dei diritti dell’uomo approvata nel 1948 e l’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000; - Che perciò, l’attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico, anche alla luce di quanto descritto dal piano Dinamico Funzionale, si risolve nella ingiustificata compromissione di un diritto fondamentale dell’individuo portatore di handicap all’educazione ed all’inserimento scolastico; - Che la conclusione che precede è confermata dalla costante giurisprudenza di merito che si è pronunciata sul punto, - Che, con ordinanza del 9.2.2003, il Tribunale di Roma ha osservato che poiché il pieno sviluppo della persona umana mediante un proficuo inserimento nella nostra scuola (…v. art. 12 comma 2 L. 104/92) è un obiettivo al quale è strumentale il compito della Repubblica di prestare i mezzi per raggiungerlo ed ad esso fa riferimento l’art. 3 comma 2 della Costituzione interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215/1987 in connessione con le disposizioni di cui all’art. 2 8che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali qual è appunto la scuola), 34 (che garantisce l’effettiva istruzione) e 38 Cost. (che tutela con pienezza il diritto dei disabili all’educazione disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli organi ed istituti predisposti ed integrati dallo Stato), è evidente che l’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può in via di fatto comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona de fonti sopranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria”; - Che come eventuali esigenze finanziarie dell’Amministrazione resistente non possono giustificare una compressione del diritto alla istruzione ed all’inserimento scolastico (Trib. Roma, 4.3.2004); - Che si verte in materia di diritti inviolabili dell’uomo non suscettibili di essere compromessi o degradati dalla pubblica Amministrazione, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni addotte dalla resistente in ordine alla limitatezza delle risorse personali e finanziarie disponibili ed alla contemporanea esigenza di assistenza di altri scolari (Trib. Inezia, 2.3.2004); - Che nello stesso senso si sono pronunciati, fra gli altri, Trib. Napoli, 16.12.2003 (in un caso identico a quello che ci occupa) e Trib. Di Ancona, 9.5.2004, nonché Trib. Roma, 17.12.2002); - Che dunque, alla luce di questi principi, la condotta della P.A. lede il diritto alla integrazione scolastica, allo studio ed alla stessa slute del bambino XXXX, oltre ad essere lesiva dei principi Costituzionali di cui all’art. 3 comma 2° Cost., avendo lo Stato lo specifico compito di rimuovere gli ostacoli che si sovrappongono ad una piena integrazione dell’uomo; - Che, quindi, ove fosse necessario attendere gli esiti di un giudizio ordinario (che presso codesta sezione civile superano i due anni), il minore sarebbe costretto ad interrompere la frequenza scolastica, con conseguenze gravi e irreparabile lesione del proprio diritto allo studio e del proprio diritto all’integrazione scolastica; - Che, comunque, l’attuale stato di cose e le attuali 18 ore di sostegno interrompono il positivo processo di integrazione del bambino, tenuto conto che nel precedente anno scolastico egli era seguito per ben 24 ore alla settimana (che, in pratica, coincidono con tutta la settimana scolastica9; - Che a causa della assurda situazione in cui si trova il minore, egli è del tutto abbandonato a sé stesso per diversi giorni alla settimana, con gravissimo pregiudizio sia per i già segnalati diritti alla integrazione scolastica ed allo studio, sia alla sua stessa dignità personale e sicurezza; - Che, dunque, anche in considerazione del fatto che l’anno scolastico è già iniziato, sussistono motivi di assoluta urgenza ex art. 669 sexies II comma c.p.c., con conseguente necessità di emanare decreto inaudita altera parte stante la gravità della situazione del minore (secondo quanto già disposto anche da codesto Ill.mo Tribunale dott. Michele Russo, decreto 22.9.2004, pro. 646/2004) in analogo procedimento); - Che in definitiva, sussiste anche in requisito del periculum in mora;
P.Q.M.
Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesto Ill.mo Tribunale, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza previa comparizione delle parti, voglia provvedere:
AI FINI ISTRUTTORI Ove ritenuto necessario da codesto Ill.mo Tribunale, si chiede che vengano assunte sommarie informazioni su tutte le circostanze indicate in ricorso e, in particolare, sulle seguenti: - vero che il minore XXXX necessita di 24 ore settimanali di sostegno; - vero che tale numero di ore permetterebbe un proficuo inserimento del minore nella scuola, che non sarebbe possibile con solo 18 ore di sostegno, Si indicano, come sommari informatori, il Prof. Piero Pontico. La dott. Giuseppina Falciglia, la dott. Laura Sardella. Ove necessario, si chiede disporsi sin d’ora CTU medica per la valutazione delle condizioni di salute del minore. Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è esente riguardando i minori. Con salvezza di diritti. Campobasso, 24.9.2004
Avv. Vincenzo Iacovino
TRIUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
DECRETO
Il Giudice designato, dott. Michele Russo Letto il ricorso che precede e ritenuta l’assoluta urgenza di tutelare, in via provvisoria e salvo restando il successivo accertamento in contraddittorio della fondatezza dell’istanza cautelare ex art. 669 sexies e p.c., il diritto all’educazione e all’istruzione del minore portatore di handicap, che potrebbe essere gravemente pregiudicato nelle more della convocazione delle parti (l’anno scolastico, infatti, è già iniziato);
ORDINA
Al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’Ufficio Scolastico Regionale, al Centro Servizi Amministrativi di Campobasso e all’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Ripalimosani di assegnare provvisoriamente all’alunno XXXX un insegnante di sostegno per ventiquattro ore settimanali;
FISSA
Per la comparizione delle parti dinanzi a sé l’udienza del 13-10-2004, assegnando ai ricorrenti il termine perentorio di sette giorni, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per notificare il ricorso ed il presente provvedimento alle controparti.
Si comunichi con urgenza ai ricorrenti.
Campobasso, 30-9-2004
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