Registrata 108/03
Sentenza 2/04
Cron /21/04 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA E Il Giudice del Tribunale
di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di giudice del lavoro, ha
pronunciato, nell'udienza del 14\1\04, la seguente sentenza nelle causa
iscritta al n. 108\03 R.G. Lavoro, vertenti
TRA
Massano Patrizia, Maglio Graziella, Russo Caterina, Alassio Giacomino,
De Pirro Ivalda, Tonini Giovanna, Ascheri Nello, Terragno Giovanni, rapp.ti
e difesi, dagli Avv. Gianfrancesco Marchello e, Anna Rosa Bonsignorio,
elett.te domiciliati in Imperia presso lo studio di quest'ultima, in
forza di procure speciali allegate ai ricorsi introduttivi.
Ricorrenti
Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale
rapp.te pro tempore, rapp.ti e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.,
e legalmente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova
Resistenti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato I’ 11\6\03 i ricorrenti esponevano: d'aver
prestato servizio, con inquadramento nel Ruolo provinciale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), fino al 31/12/99 alle
dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Imperia;
per effetto del disposto dell’art. 8 della Legge 3/5/1999 n. 124 la
ricorrente veniva trasferita alle dipendenze dello stato, esercitando i
medesimi compiti svolti in precedenza, presso il medesimo istituto
scolastico, con mantenimento del trattamento economico pregresso;
il Ministero della Pubblica Istruzione, nel procedere all'inquadramento
della esponente, non aveva tenuto conto dell'anzianità maturata alle
dipendenze dell'Ente originario, cosi violando il disposto dell'art. 8
della predetta legge, che al contrario la riconosceva, in uno con gli
art. 3 e 36 Cost.
Pertanto gli istanti domandavano che il Ministero della Pubblica
istruzione, venisse condannato alla corresponsione le conseguenti
differenze stipendiali, oltre ad interessi legali e rivalutazione
monetaria, previo accertamento dell'illegittimità di tutti gli atti
amministrativi ed in particolare dell'accordo sindacale del 20\7\00,
recepito dal D.M. 5\4\01, che avessero denegato il diritto rivendicato,
con contestuale condanna delle convenute alla ricostruzione delle
carriere della ricorrente nel Comparto Scuola.
Nel costituirsi, controparte assumeva che, in ossequio al dettato
legislativo, la successiva concertazione tra le parti aveva comunque
riconosciuto la richiesta anzianità in misura tale da evitare di
corrispondere al nuovo personale un incremento stipendiale, cosi da
sopravanzare il trattamento, specie quello retributivo dipendenti già
alle dipendenze dello Stato, situazione che si sarebbe puntualmente
verificata allorché l'anzianità pregressa fosse stata integralmente
tenuta in conto. L'intenzione del Legislatore, in sintesi, sarebbe stata
quella, più limitata, d'evitare ai dipendenti neoconfluiti ogni forma di
penalizzazione dei diritti acquisiti.
La Legge 124\99 avrebbe, infatti, demandato a norme di rango inferiore
il compito di regolamentare, anche attraverso accordi collettivi, non
solo le modalità ed i tempi, ma anche la misura del riconoscimento delle
posizioni giuridiche vantati dagli ex dipendenti degli enti locali.
La riprova dell’intenzione dei Legislatore di non riconoscere
l'integrale anzianità pregressa anche al fini economici era costituita
dall'assenza d'ogni riferimento nella lettera della legge alla copertura
finanziaria degli oneri aggiuntivi a cui lo Stato sarebbe andato
incontro se si fosse voluto condividere l'interpretazione fornita dal
ricorrenti.
Prodotta documentazione, la causa, all'odierna udienza, veniva discussa
e decisa come da dispositivo in atti.
Motivi della decisione.
La domanda è fondata.
La questione si pone sul piano squisitamente giuridico.
Risulta infatti dalla documentazione agli atti che tutti i ricorrenti
originariamente alle dipendenze degli enti locali Provincia e Comune,
rispettivamente la Massano dal 16\1\81, la MaglIo (in ruolo) dal
25\6\81, la Rosso (in ruolo) dal 1\11\73, l'Alassio dal 14\10\85, la De
Pirro (in ruolo) dall'1\1\81, la Tonini (in ruolo) dall'1\1\81, l'Ascheri
dal 1\12\74, la Terragno dall'1\1\81, sono successivamente passati,
allorché erano in forza al comparto scuola, alle dipendenze dello Stato,
a far data dal 1\1\2000, conformemente al disposto della L. n. 124
3\5\1999.
La predetta normativa, nel disporre l'immissione del personale degli
enti locali nel ruoli statali, inquadrando lo stesso nelle qualifiche
funzionali e professionali corrispondenti, all'art. 8 prevede che: "a
detto personale vengono riconosciuti ai fini e giuridici l'anzianità
maturata presso l'ente locale di provenienza...”
Le doglianze dell'attrice si appuntano sul successivo D.M. del 5\4\01,
con cui il Ministro convenuto ha recepito l'accordo, concluso il 20\7\00
tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali, nel quale si determinavano i
criteri di inquadramento dei personale nel Comparto scuola.
In Particolare l'art. 3 prevede che "ai suddetti dipendenti viene
attribuito la Posizione stipendiale... d'importo pari o immediatamente
inferiore al trattamento annuo in godimento al 31/12/1999 è corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del
conseguimento della successiva posizione stipendiale”
Secondo la tesi attorea il tenore del predetto accordo non avrebbe preso
in considerazione la pregressa anzianità di servizio del personale poi
transitato alle dipendenze dello Stato, poiché il nuovo inquadramento
sarebbe avvenuto in base al solo maturato economico.
Tale circostanza in effetti corrisponde a verità, visto che la normativa
di rango subordinato a quello della legge null'altro dispone in
rifemento all'anzianità maturata negli anni antecedenti al 1\1\2000.
Controparti, nel riconoscere espressamente ciò, si difendono sostenendo
in primo luogo che il trasferimento dei dipendenti sarebbe avvenuto, in
ossequio all'art. 8 comma 2 della L. 124\99, secondo i tempi e modalità
stabiliti dal Ministero di concerto con tutte le altri parti
interessate. L'esito delle procedure ha comportato, tra l’altro, il
riconoscimento alle attrici d'una parte dell'anzianità rivendicata, in
base alla posizione e pari al trattamento annuale in godimento alla data
del 31\12\99.
Né, è ed la seconda argomentazione a sostegno della legittimità
dell'operato delle resistenti, avrebbe potuto diversamente concordarsi,
atteso che il pieno riconoscimento, sia ai fini economici che giuridici,
dell'anzianità pregressa avrebbe creato un'irragionevole posizione di
vantaggio all'ex personale ATA con evidente lesione dei colleghi ab
origine al servizio dello Stato, i quali si sarebbero improvvisamente
ritrovati sopravanzati dai nuovi.
Il Ministero resistente inoltre assume che la previsione, che demandava
tempi e modi del trasferimento alla normativa ministeriale, avrebbe in
buona sostanza operato un rinvio recettizio a successive prescrizioni. A
riguardo è intervenuto il D.M. 184 del 23\7\99, il quale, nel Porsi
quale fonte integrativa della predetta legge, a sua volta ha rinviato al
successivo decreto del 2001, destinato, previa contrattazione delle
parti, a definire i criteri d'inquadramento dei nuovi dipendenti al fine
di allineare le posizioni retributive ed economiche di costoro a quelle
dell'ordinamento scolastico statale.
Sul punto viene posto in rilievo il peculiare dato per cui il
trattamento economico dei dipendenti degli enti locali era strutturato
in maniera differente da quello del personale statale, cosicché
l'integrale applicazione di tutti gli istituti retributivi, compresa
l'anzianità maturata nei tempi pregressi, non avrebbe potuto essere
assicurata nei medesimi termini nell’ambito del sistema retributivo
delle amministrazioni convenute. In sintesi l'eterogeneità dei due
percorsi economici dovrebbe indurre a ritenere legittimo quanto previsto
nell'accordo del 20\7\00, essendosi in quella sede raggiunto un assetto
ragionevolmente rispettoso dei diritti dell'ex personale ATA, il quale,
alla luce della previsione per cui “Ia differenza tra l'importo della
posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in
godimento al 31\12\99 è corrisposta ad personam ed è considerata utile,
previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva
posizione stipendiale" non avrebbe subito alcuna decurtazione del
proprio trattamento, attuandosi così il reale obiettivo dell'art. 8
comma 2 della L. 124\99.
Come già rilevato da altri Giudici di merito la tesi è priva di pregio.
La predetta previsione legislativa è chiara e lapidaria ed attribuisce
rilievo all'anzianità pregressa in maniera piena e ad ogni effetto, sia
giuridico che economico, e bensì non in quella misura (quantomeno)
minima, tale, cioè, da evitare un peggioramento dello staus retributivo
dei ricorrenti goduto fino al 31\12\99.
Ne consegue che gli atti normativi secondari e l'accordo sindacale da
cui D.M. ha derivato il contenuto, devono reputarsi illegittimi, poiché
al potere di determinare successivamente le modalità di trasferimento
del nuovo personale non si accompagnava anche quello di eludere, in
violazione d'una normativa di rango primario, l'integrale riconoscimento
alla ricorrente d'un diritto, concretamente attribuito invece solo in
parte.
Non risulta, infatti, che il Legislatore abbia demandato alla successiva
contrattazione la facoltà di scegliere le modalità più opportune per
armonizzare lo status giuridico - economico dell'ex personale ATA,
secondo criteri che legittimassero (anche) una concretizzazione
parziale, o minima, dell'anzianità pregressa.
Né può sostenersi che, in base ad un presunta ratio della norma, la
reale intenzione del legislatore era quella di assicurare il
mantenimento delle posizioni soggettive spettanti al nuovo personale,
senza però attribuire allo stesso un asserito evidente vantaggio
rispetto ai dipendenti già al servizio dello Stato, i quali
risulterebbero improvvisamente scavalcati, anche e specialmente, per ciò
che attiene alle posizioni stipendiali dei neocolleghi.
Si tratta della tesi del trasferimento "a costo zero", sulla quale si
sono appuntate obiezioni che si ritiene di condividere.
L'unico riferimento di diritto positivo è costituito dall'art. 8, comma
5, il quale si limita a prevedere una progressiva diminuzione del
passaggio dei dipendenti dallo Stato a favore degli enti locali in
misura pari alle spese comunque sostenute dagli enti medesimi nell'anno
finanziario antecedente a quello degli avvenuti trasferimenti,
demandando i criteri per la determinazione degli oneri sostenuti dagli
enti locali all'emanazione d'un decreto ministeriale, il che non avalla
di certo l'assunto dell'ente convenuto.
Inoltre l'asserita conclusione per cui il costo complessivo per la p.a.
risulti maggiore non è affatto indefettibile, dovendosi fare riferimento
non solo al sicuro incremento stipendiale tabellare, ma anche alle altre
voci accessorie, previste dal trattamento retributivo degli enti locali,
ma non da quello dello Stato.
Tale globale valutazione, si è detto, ben potrebbe rivelare, invece, un
costo complessivo inferiore.
Ulteriore argomento a sostegno della tesi propugnata dalla parte
pubblica è stato sviluppato da alcune sentenze, le quali si sono
richiamate al disposto dell'art 2 del D.Lgs. 30\3\01 n. 165 che recita:
“i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte, derogata, non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario ".
Si è correttamente osservato che la predetta disposizione, (peraltro già
contenuta nel D.Lgs. 80\1998, modificativo del D.Lgs. n. 29\93) ha
introdotto la novità d'attribuire esplicitamente alla contrattazione
collettiva la possibilità di derogare alla legge, prevedendo nel
contempo che tale potere possa essere sottratto alle parti soltanto da
un dettato legislativo che disponga in marniera espressamente contraria.
In tal modo si sarebbe manifestata una valutazione negativa riguardo
alle introduzioni di discipline destinate al soli dipendenti pubblici o
a categorie di essi, legittimando l'interprete a desumere un criterio
ermeneutico di carattere generale di quelle leggi sul lavoro pubblico
che nulla prevedano in ordine al loro rapporti con la contrattazione
collettiva, dovendosi, pertanto, considerare le stesse sempre derogabili
da parte dei CCNL pubblici.
Il ragionamento è condivisibile, ma non pare applicabile al caso di
specie, poiché l'art. 8 comma 2 della L. 124\99 non ha introdotto alcuna
particolare “disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di
essi”.
L'ex personale del comparto scuola enti locali, infatti, non sono tutti
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, né costituiscono una
"categoria di essi”, laddove con tale termine si voglia intendere un
corpus di mansioni connotate dal carattere della omogeneità.
Neppure è sostenibile che i ricorrenti costituiscano un particolare
settore delle pubbliche amministrazioni, nella fattispecie il comparto
scuola, visto che i benefici della L. 124\99 sono stati attributi
soltanto a quel dipendenti provenienti dagli enti locali.
Non v'è nulla di particolare in tale disciplina del rapporto di lavoro,
non confrontando il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti pubblici a
quello dei dipendenti privati, o quello d'una specifica categoria o
settore della p.a., (che in realtà nel caso di specie non v'è), rispetto
a quello di tutti gli altri pubblici lavoratori, poiché nel caso di
specie viene in rilievo una legge, per così dire, ad personas, rivolta
cioè agli ex appartenenti al comparto scuola degli enti locali o, più
correttamente, a coloro che non abbiano optato per rimanervi.
Lo scopo non era quello di rivestire una particolare categoria di
dipendenti d'una particolare disciplina, ma di regolare uno specifico
evento di difficile ripetibilità, ossia il transito dei predetti
dipendenti dagli enti locali allo Stato, operando una omogeneizzazione
dello status giuridico - economico di costoro a quello dei nuovi
colleghi già in forza alle amministrazioni statali
E' rilievo argomentato in maniera convincente nella sent. 1462\02, resa
il 15\12 dal Tribunale di Ravenna, quello secondo cui proprio il diverso
regime dell'anzianità di servizio nell'ordinamento degli enti locali,
nel quale la stessa non era presa m considerazione ai fini della
progressione economica, rispetto a quello vigente nell'ordinamento
scolastico, in cui invece tuttora rileva, è elemento che depone a favore
dell'interpretazione secondo la quale il Legislatore ha in realtà inteso
equiparare la prima disciplina alla seconda, trasportando cioè l'intera
l'anzianità di servizio della ricorrente maturata ante 31\12\99, (priva,
prima di tale momento, d'effetti al fini economici) all'interno
dell'ordinamento di destinazione, superando in tal modo, uno acto. le
diversità preesistenti.
Tale soluzione, si è rilevato, risulta rispettosa del principio,
consacrato in un'altra disposizione, l'art. 45, del D.lgs. 165\01,
secondo cui “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento
contrattuale ".
Pertanto, atteso che i ricorrenti percepiscono una retribuzione
tabellare proprio della categoria d'appartenenza ed un assegno ad
personam, corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare
predetto e lo stipendio goduto fino al 31\12\99 alla stregua del CCNL
enti locali, in accoglimento del ricorso deve essere riconosciuta al
ricorrenti, ai fini economici, l'anzianità maturata dagli stessi presso
l'ente locale d'originaria appartenenza,, cosi come risultante dalla
documentazione di ciascun stato di servizio, con conseguente condanna
dell'amministrazione convenuta, al pagamento delle differenze
stipendiali dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità a far
data dall'1\1\00.
Tale somma dovrà essere maggiorata di quanto dovuto a titolo di
interessi legali secondo il disposto dell'art. 22, comma 36 della L.
23\12\94 n.724, con esclusione pertanto della rivalutazione monetaria.
Deve altresì condannarsi la resistente, alla ricostruzione della
carriera della ricorrente nel Comparto Scuola, previa adozione di tutti
i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Considerato il contrasto giurisprudenziale insorto in materia e il
particolare tecnicismo della stessa, le spese di giudizio si dichiarano
interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del Dott. Fabio Favalli quale
giudice, del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto
da Massano Patrizia, Maglio Graziella, Russo Caterina, Alassio
Giacomino, De Pirro Ivalda, Tonini Giovanna, Ascheni Nello, Terragno
Giovanni, così provvede:
condanna l'amministrazione convenuta al pagamento mi favore dei
ricorrenti delle differenze retributive dovute a titolo d'anzianità
maturata alle dipendenze del pregresso Ente Locale d'appartenenza, a
decorrere dal 1\1\00, oltre interessi legali;
condanna le amministrazioni convenute, in ragione delle rispettive
competenze, alla ricostruzione della carriera della ricorrente nel
Comparto Scuola, previa adozione di tutti i provvedimenti richiesti
dalla natura dei diritti tutelati;
compensa le spese
Imperia 14\1\03
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabio Favalli
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