Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Registrata 108/03
Sentenza 2/04
Cron /21/04

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI IMPERIA

E

Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, nell'udienza del 14\1\04, la seguente sentenza nelle causa iscritta al n. 108\03 R.G. Lavoro, vertenti



TRA



Massano Patrizia, Maglio Graziella, Russo Caterina, Alassio Giacomino, De Pirro Ivalda, Tonini Giovanna, Ascheri Nello, Terragno Giovanni, rapp.ti e difesi, dagli Avv. Gianfrancesco Marchello e, Anna Rosa Bonsignorio, elett.te domiciliati in Imperia presso lo studio di quest'ultima, in forza di procure speciali allegate ai ricorsi introduttivi.



Ricorrenti



Ministero della Istruzione Università e Ricerca, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ti e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., e legalmente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova



Resistenti



Svolgimento del processo



Con ricorso depositato I’ 11\6\03 i ricorrenti esponevano: d'aver prestato servizio, con inquadramento nel Ruolo provinciale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), fino al 31/12/99 alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Imperia;

per effetto del disposto dell’art. 8 della Legge 3/5/1999 n. 124 la ricorrente veniva trasferita alle dipendenze dello stato, esercitando i medesimi compiti svolti in precedenza, presso il medesimo istituto scolastico, con mantenimento del trattamento economico pregresso;

il Ministero della Pubblica Istruzione, nel procedere all'inquadramento della esponente, non aveva tenuto conto dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'Ente originario, cosi violando il disposto dell'art. 8 della predetta legge, che al contrario la riconosceva, in uno con gli art. 3 e 36 Cost.

Pertanto gli istanti domandavano che il Ministero della Pubblica istruzione, venisse condannato alla corresponsione le conseguenti differenze stipendiali, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, previo accertamento dell'illegittimità di tutti gli atti amministrativi ed in particolare dell'accordo sindacale del 20\7\00, recepito dal D.M. 5\4\01, che avessero denegato il diritto rivendicato, con contestuale condanna delle convenute alla ricostruzione delle carriere della ricorrente nel Comparto Scuola.

Nel costituirsi, controparte assumeva che, in ossequio al dettato legislativo, la successiva concertazione tra le parti aveva comunque riconosciuto la richiesta anzianità in misura tale da evitare di corrispondere al nuovo personale un incremento stipendiale, cosi da sopravanzare il trattamento, specie quello retributivo dipendenti già alle dipendenze dello Stato, situazione che si sarebbe puntualmente verificata allorché l'anzianità pregressa fosse stata integralmente tenuta in conto. L'intenzione del Legislatore, in sintesi, sarebbe stata quella, più limitata, d'evitare ai dipendenti neoconfluiti ogni forma di penalizzazione dei diritti acquisiti.

La Legge 124\99 avrebbe, infatti, demandato a norme di rango inferiore il compito di regolamentare, anche attraverso accordi collettivi, non solo le modalità ed i tempi, ma anche la misura del riconoscimento delle posizioni giuridiche vantati dagli ex dipendenti degli enti locali.



La riprova dell’intenzione dei Legislatore di non riconoscere l'integrale anzianità pregressa anche al fini economici era costituita dall'assenza d'ogni riferimento nella lettera della legge alla copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi a cui lo Stato sarebbe andato incontro se si fosse voluto condividere l'interpretazione fornita dal ricorrenti.

Prodotta documentazione, la causa, all'odierna udienza, veniva discussa e decisa come da dispositivo in atti.



Motivi della decisione.



La domanda è fondata.

La questione si pone sul piano squisitamente giuridico.

Risulta infatti dalla documentazione agli atti che tutti i ricorrenti originariamente alle dipendenze degli enti locali Provincia e Comune, rispettivamente la Massano dal 16\1\81, la MaglIo (in ruolo) dal 25\6\81, la Rosso (in ruolo) dal 1\11\73, l'Alassio dal 14\10\85, la De Pirro (in ruolo) dall'1\1\81, la Tonini (in ruolo) dall'1\1\81, l'Ascheri dal 1\12\74, la Terragno dall'1\1\81, sono successivamente passati, allorché erano in forza al comparto scuola, alle dipendenze dello Stato, a far data dal 1\1\2000, conformemente al disposto della L. n. 124 3\5\1999.

La predetta normativa, nel disporre l'immissione del personale degli enti locali nel ruoli statali, inquadrando lo stesso nelle qualifiche funzionali e professionali corrispondenti, all'art. 8 prevede che: "a detto personale vengono riconosciuti ai fini e giuridici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza...”

Le doglianze dell'attrice si appuntano sul successivo D.M. del 5\4\01, con cui il Ministro convenuto ha recepito l'accordo, concluso il 20\7\00 tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali, nel quale si determinavano i criteri di inquadramento dei personale nel Comparto scuola.

In Particolare l'art. 3 prevede che "ai suddetti dipendenti viene attribuito la Posizione stipendiale... d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31/12/1999 è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale”

Secondo la tesi attorea il tenore del predetto accordo non avrebbe preso in considerazione la pregressa anzianità di servizio del personale poi transitato alle dipendenze dello Stato, poiché il nuovo inquadramento sarebbe avvenuto in base al solo maturato economico.

Tale circostanza in effetti corrisponde a verità, visto che la normativa di rango subordinato a quello della legge null'altro dispone in rifemento all'anzianità maturata negli anni antecedenti al 1\1\2000.

Controparti, nel riconoscere espressamente ciò, si difendono sostenendo in primo luogo che il trasferimento dei dipendenti sarebbe avvenuto, in ossequio all'art. 8 comma 2 della L. 124\99, secondo i tempi e modalità stabiliti dal Ministero di concerto con tutte le altri parti interessate. L'esito delle procedure ha comportato, tra l’altro, il riconoscimento alle attrici d'una parte dell'anzianità rivendicata, in base alla posizione e pari al trattamento annuale in godimento alla data del 31\12\99.

Né, è ed la seconda argomentazione a sostegno della legittimità dell'operato delle resistenti, avrebbe potuto diversamente concordarsi, atteso che il pieno riconoscimento, sia ai fini economici che giuridici, dell'anzianità pregressa avrebbe creato un'irragionevole posizione di vantaggio all'ex personale ATA con evidente lesione dei colleghi ab origine al servizio dello Stato, i quali si sarebbero improvvisamente ritrovati sopravanzati dai nuovi.

Il Ministero resistente inoltre assume che la previsione, che demandava tempi e modi del trasferimento alla normativa ministeriale, avrebbe in buona sostanza operato un rinvio recettizio a successive prescrizioni. A riguardo è intervenuto il D.M. 184 del 23\7\99, il quale, nel Porsi quale fonte integrativa della predetta legge, a sua volta ha rinviato al successivo decreto del 2001, destinato, previa contrattazione delle parti, a definire i criteri d'inquadramento dei nuovi dipendenti al fine di allineare le posizioni retributive ed economiche di costoro a quelle dell'ordinamento scolastico statale.

Sul punto viene posto in rilievo il peculiare dato per cui il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali era strutturato in maniera differente da quello del personale statale, cosicché l'integrale applicazione di tutti gli istituti retributivi, compresa l'anzianità maturata nei tempi pregressi, non avrebbe potuto essere assicurata nei medesimi termini nell’ambito del sistema retributivo delle amministrazioni convenute. In sintesi l'eterogeneità dei due percorsi economici dovrebbe indurre a ritenere legittimo quanto previsto nell'accordo del 20\7\00, essendosi in quella sede raggiunto un assetto ragionevolmente rispettoso dei diritti dell'ex personale ATA, il quale, alla luce della previsione per cui “Ia differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31\12\99 è corrisposta ad personam ed è considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale" non avrebbe subito alcuna decurtazione del proprio trattamento, attuandosi così il reale obiettivo dell'art. 8 comma 2 della L. 124\99.

Come già rilevato da altri Giudici di merito la tesi è priva di pregio.

La predetta previsione legislativa è chiara e lapidaria ed attribuisce rilievo all'anzianità pregressa in maniera piena e ad ogni effetto, sia giuridico che economico, e bensì non in quella misura (quantomeno) minima, tale, cioè, da evitare un peggioramento dello staus retributivo dei ricorrenti goduto fino al 31\12\99.

Ne consegue che gli atti normativi secondari e l'accordo sindacale da cui D.M. ha derivato il contenuto, devono reputarsi illegittimi, poiché al potere di determinare successivamente le modalità di trasferimento del nuovo personale non si accompagnava anche quello di eludere, in violazione d'una normativa di rango primario, l'integrale riconoscimento alla ricorrente d'un diritto, concretamente attribuito invece solo in parte.

Non risulta, infatti, che il Legislatore abbia demandato alla successiva contrattazione la facoltà di scegliere le modalità più opportune per armonizzare lo status giuridico - economico dell'ex personale ATA, secondo criteri che legittimassero (anche) una concretizzazione parziale, o minima, dell'anzianità pregressa.

Né può sostenersi che, in base ad un presunta ratio della norma, la reale intenzione del legislatore era quella di assicurare il mantenimento delle posizioni soggettive spettanti al nuovo personale, senza però attribuire allo stesso un asserito evidente vantaggio rispetto ai dipendenti già al servizio dello Stato, i quali risulterebbero improvvisamente scavalcati, anche e specialmente, per ciò che attiene alle posizioni stipendiali dei neocolleghi.

Si tratta della tesi del trasferimento "a costo zero", sulla quale si sono appuntate obiezioni che si ritiene di condividere.

L'unico riferimento di diritto positivo è costituito dall'art. 8, comma 5, il quale si limita a prevedere una progressiva diminuzione del passaggio dei dipendenti dallo Stato a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli enti medesimi nell'anno finanziario antecedente a quello degli avvenuti trasferimenti, demandando i criteri per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali all'emanazione d'un decreto ministeriale, il che non avalla di certo l'assunto dell'ente convenuto.

Inoltre l'asserita conclusione per cui il costo complessivo per la p.a. risulti maggiore non è affatto indefettibile, dovendosi fare riferimento non solo al sicuro incremento stipendiale tabellare, ma anche alle altre voci accessorie, previste dal trattamento retributivo degli enti locali, ma non da quello dello Stato.

Tale globale valutazione, si è detto, ben potrebbe rivelare, invece, un costo complessivo inferiore.

Ulteriore argomento a sostegno della tesi propugnata dalla parte pubblica è stato sviluppato da alcune sentenze, le quali si sono richiamate al disposto dell'art 2 del D.Lgs. 30\3\01 n. 165 che recita:



“i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte, derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario ".



Si è correttamente osservato che la predetta disposizione, (peraltro già contenuta nel D.Lgs. 80\1998, modificativo del D.Lgs. n. 29\93) ha introdotto la novità d'attribuire esplicitamente alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare alla legge, prevedendo nel contempo che tale potere possa essere sottratto alle parti soltanto da un dettato legislativo che disponga in marniera espressamente contraria.

In tal modo si sarebbe manifestata una valutazione negativa riguardo alle introduzioni di discipline destinate al soli dipendenti pubblici o a categorie di essi, legittimando l'interprete a desumere un criterio ermeneutico di carattere generale di quelle leggi sul lavoro pubblico che nulla prevedano in ordine al loro rapporti con la contrattazione collettiva, dovendosi, pertanto, considerare le stesse sempre derogabili da parte dei CCNL pubblici.

Il ragionamento è condivisibile, ma non pare applicabile al caso di specie, poiché l'art. 8 comma 2 della L. 124\99 non ha introdotto alcuna particolare “disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi”.

L'ex personale del comparto scuola enti locali, infatti, non sono tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, né costituiscono una "categoria di essi”, laddove con tale termine si voglia intendere un corpus di mansioni connotate dal carattere della omogeneità.

Neppure è sostenibile che i ricorrenti costituiscano un particolare settore delle pubbliche amministrazioni, nella fattispecie il comparto scuola, visto che i benefici della L. 124\99 sono stati attributi soltanto a quel dipendenti provenienti dagli enti locali.

Non v'è nulla di particolare in tale disciplina del rapporto di lavoro, non confrontando il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti pubblici a quello dei dipendenti privati, o quello d'una specifica categoria o settore della p.a., (che in realtà nel caso di specie non v'è), rispetto a quello di tutti gli altri pubblici lavoratori, poiché nel caso di specie viene in rilievo una legge, per così dire, ad personas, rivolta cioè agli ex appartenenti al comparto scuola degli enti locali o, più correttamente, a coloro che non abbiano optato per rimanervi.

Lo scopo non era quello di rivestire una particolare categoria di dipendenti d'una particolare disciplina, ma di regolare uno specifico evento di difficile ripetibilità, ossia il transito dei predetti dipendenti dagli enti locali allo Stato, operando una omogeneizzazione dello status giuridico - economico di costoro a quello dei nuovi colleghi già in forza alle amministrazioni statali

E' rilievo argomentato in maniera convincente nella sent. 1462\02, resa il 15\12 dal Tribunale di Ravenna, quello secondo cui proprio il diverso regime dell'anzianità di servizio nell'ordinamento degli enti locali, nel quale la stessa non era presa m considerazione ai fini della progressione economica, rispetto a quello vigente nell'ordinamento scolastico, in cui invece tuttora rileva, è elemento che depone a favore dell'interpretazione secondo la quale il Legislatore ha in realtà inteso equiparare la prima disciplina alla seconda, trasportando cioè l'intera l'anzianità di servizio della ricorrente maturata ante 31\12\99, (priva, prima di tale momento, d'effetti al fini economici) all'interno dell'ordinamento di destinazione, superando in tal modo, uno acto. le diversità preesistenti.

Tale soluzione, si è rilevato, risulta rispettosa del principio, consacrato in un'altra disposizione, l'art. 45, del D.lgs. 165\01, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale ".

Pertanto, atteso che i ricorrenti percepiscono una retribuzione tabellare proprio della categoria d'appartenenza ed un assegno ad personam, corrispondente alla differenza tra il minimo tabellare predetto e lo stipendio goduto fino al 31\12\99 alla stregua del CCNL enti locali, in accoglimento del ricorso deve essere riconosciuta al ricorrenti, ai fini economici, l'anzianità maturata dagli stessi presso l'ente locale d'originaria appartenenza,, cosi come risultante dalla documentazione di ciascun stato di servizio, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta, al pagamento delle differenze stipendiali dovute al mancato riconoscimento di detta anzianità a far data dall'1\1\00.

Tale somma dovrà essere maggiorata di quanto dovuto a titolo di interessi legali secondo il disposto dell'art. 22, comma 36 della L. 23\12\94 n.724, con esclusione pertanto della rivalutazione monetaria.

Deve altresì condannarsi la resistente, alla ricostruzione della carriera della ricorrente nel Comparto Scuola, previa adozione di tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Considerato il contrasto giurisprudenziale insorto in materia e il particolare tecnicismo della stessa, le spese di giudizio si dichiarano interamente compensate tra le parti.



P.Q.M.



Il Tribunale di Imperia, nella persona del Dott. Fabio Favalli quale giudice, del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Massano Patrizia, Maglio Graziella, Russo Caterina, Alassio Giacomino, De Pirro Ivalda, Tonini Giovanna, Ascheni Nello, Terragno Giovanni, così provvede:

condanna l'amministrazione convenuta al pagamento mi favore dei ricorrenti delle differenze retributive dovute a titolo d'anzianità maturata alle dipendenze del pregresso Ente Locale d'appartenenza, a decorrere dal 1\1\00, oltre interessi legali;

condanna le amministrazioni convenute, in ragione delle rispettive competenze, alla ricostruzione della carriera della ricorrente nel Comparto Scuola, previa adozione di tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati;

compensa le spese



Imperia 14\1\03



Il Giudice del Lavoro

Dott. Fabio Favalli





 


La pagina
- Educazione&Scuola©