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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

 

Il giudice delegato

 

Letti gli atti relativi al procedimento R.G. 3417/03,

ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto in via cautelare la assegnazione, al proprio di anni nove, iscritto alla terza classe dell’Istituto Comprensivo di Pietragalla ed affetto da Sturge-Weber, di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 per la durata delle lezioni quotidiane;

che il diritto sotteso alla presente istanza cautelare, trova collocazione nella disciplina di cui alle leggi 449/97 e 289/2002, in presenza di situazioni di handicap tale da richiedere che l’alunno svantaggiato sia coadiuvato da un docente aggiunto al corpo scolastico ordinario in organico per ciascuna classe;

che le risultanze analitiche, motivate, perciò pienamente attendibili della ctu in atti provano l’esistenza di una situazione di grave deficit intellettivo dell’alunno XXXXX, il cui processo formativo scolastico è perciò precisamente condizionato da stimolazioni didattiche superiori per quantità e qualità a quelle occorrenti ad alunni normodotati;

che l’esame o la insufficienza di tali arricchimenti pedagogici, portati da un insegnante di sostegno stabilmente addetto alla minore, può fondatamente produrre un irreversibile ritardo di apprendimento, con evidenti conseguenze pregiudizievoli sullo sviluppo intellettivo del predetto;

che pertanto sussistono i presupposti per concedere la chiesta cautela;

 

P.Q.M.

 

Ordina ai dirigenti, rispettivamente, all’Ufficio scolastico Regionale e dell’Istituto Comprensivo di Pietragalla di assegnare al minore XXXXX un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 per la durata ordinaria dell’orario scolastico (ore 9-13) di ciascun giorno. Fissa il termine di gg. trenta per l’inizio del giudizio di merito. Si comunichi.

 

Potenza 14/4/04

 


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