IL TRIBUNALE DI ROMA
seconda sezione
civile
in composizione
monocratica
in persona del
giudice dotto Giovanni Buonomo,
ha emesso la
seguente
ordinanza
nella causa civile
iscritta al numero 2183 del ruolo generale degli affari cautelari
dell'anno 2003, su ricorso presentato da
XXXXX e XXXXX,
in
proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore XXXXX,
elettivamente domiciliati in Roma, via Arrigo Devila n. 89 presso lo
studio dell'avvocato Alfonso Amoroso che li rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso
Contro
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
in
persona del Ministro
pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
RILEVATO
CHE con ricorso depositato il 14 gennaio 2003 (e notificato anche all'ex
Provveditorato degli studi - CSA ed al direttore didattico della scuola
media "A. Severo" di Roma) i signori XXXXX hanno chiesto a tribunale di
assicurare, con provvedimento di urgenza emesso ai sensi dell'articolo
700 del c.p.c., al loro figlio minore xxxxxx, portatore di un grave
handicap e iscritto alla terza classe della scuola media inferiore "A.
Severo" di Roma, "un apporto completo di ore di sostegno" durante la
frequenza scolastica;
CHE, in particolare, il minore presenta, ritardo mentale grave e
disturbi del comportamento perché affetto da sindrome di delezione
cromosomica ed "...ha bisogno di costante presenza di un adulto di
riferimento sia come guida in tutte le attività, sia come guida di
supporto affettivo e di contenimento", come accertato dalla ASL Roma "C"
nel 2001;
CHE per questi motivi lo scorso anno scolastico al minore erano state
assegnate 12 ore settimanali di supporto dell'insegnante di sostegno e
il supporto dell'assistente educativo;
CHE quest'anno, per motivi non esplicitati dalle autorità scolastiche,
le ore di supporto dell'insegnante di sostegno sono state ridotte a 4,5
alla settimana;
CHE la riduzione delle ore di sostegno didattico, comporta per il minore
e per la scuola gravi problemi "...poiché l'unica insegnante non può far
fronte alle esigenze dell'intera comunità scolastica, da una parte, e
dall'altra seguire XXXXX con la dovuta attenzione" e considerato che "n.
questi soggetti hanno bisogno di un'attenzione continua per migliorare
sia l'evolutività intellettiva come pure quella motoria associata ...
[sicché] se la maggioranza delle ore non sono stimolanti si potrebbe
mettere in moto un meccanismo regressivo secondario ..."
CHE, in altri
termini, la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno assegnate al
minore non favorisce l'insegnamento e l'istruzione e nega un diritto
fondamentale del minore disabile all'istruzione, all'inserimento
scolastico ed allo sviluppo della persona garantito dalla Carta
costituzionale e dalla legge nazionale e sopranazionale e reca al minore
ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del
tutto vanificati) grave ed irreparabile danno;
CHE il diritto incomprimibile del minore è gravemente ed
irreparabilmente minacciato dal comportamento dell'Amministrazione
resistente e che, nelle more del giudizio di merito (nel quale verrà
richiesto il risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale)
sussistono le condizioni di legge (art. 700 c.p.c.) per l'emissione di
un provvedimento di urgenza;
CHE, all'udienza di comparizione delle parti, il Ministero non s'è
costituito in giudizio ed il giudice, sentite le parti ed acquisita la
documentazione prodotta, ha riservato la decisione con separata
ordinanza;
CONSIDERATO
CHE possono ritenersi acquisiti - anche perché non contestati
dall'Amministrazione resistente e ampiamente documentati - tutti i fatti
posti a fondamento del ricorso;
CHE, in particolare, risulta documentato dal verbale di visita
collegiale eseguita presso la ASL RomajC il 13.11.2001 che, nella
personalità del minore "... se non guidato e stimolato con proposte
adeguate al suo livello di sviluppo, emergono comportamenti regressivi e
di autoisolamento o condotte auto ed etero-aggressive" e dalla diagnosi
funzionale allegata al ricorso (redatta a
cura dei sanitari del dipartimento di assistenza territoriale
della medesima ASL) si legge che il giovane Edoardo "...richiede una
costante attenzione individualizzata senza la quale emergono
comportamenti oppositori che possono arrivare all'autolesionismo" e che
pertanto s'impone "n. con il supporto del docente di sostegno e
dell'assistente di base (AEC - assistente educativo comunale - n.d.e.)
una presenza individualizzata per tutto l'orario scolastico (tempo pieno
per 5 giorni a settimana)"
CHE parimenti incontestata è la circostanza che per l'anno scolastico
precedente furono assegnate ad XXXXX 12 ore settimanali di sostegno
didattico oltre alla assistenza costante dell'AEC, che non svolge
alcuna, attività didattica;
RITENUTO
Tribunale si è già pronunciato sulla natura del scolastico da parte del
minore disabile, sulla giurisdizione del giudice ordinario e sul
potere/dovere di interventi. urgenti a tutela del diritto compromesso da
comportamenti lesivi della pubblica amministrazione con l'ordinanza
emessa il 17 dicembre 2002 (sez. II, giudice Lamorgese, in Corriere
giuridico n. 5/2003 con nota adesiva di A. di Majo) affermando i
seguenti principi:
1. che nei rapporti individuali di utenza tra erogatori di pubblico
servizio e soggetti privati la giurisdizione appartiene al giudice
ordinario, non solo quando si tratta di rapporti obbligatori aventi ad
oggetto prestazioni derivanti dalla legge ma anche quando sia richiesto
al giudice di eliminare un pregiudizio recato al diritto fondamentale
non suscettibile di affievolimento;
2. che, in particolare, l'articolo 33, comma 2, lett. e) del d.lgv. n.
80 del 1998 (come modificato dalla legge n. 205/2000) devolve alla in
diritto, che questo diritto all'inserimento giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici
servizi riguardanti ".,.Ie attività e le prestazioni di ogni genere,
anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito ,., della pubblica
istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con
soggetti privati [e] delle controversie meramente risarcitorie che
riguardano il danno alla persona ..."
3. che, come ha recentemente precisato la suprema Corte (sez. un. n.
558/2000) sono devolute al giudice ordinario. tutte le controversie tra
utenti fruitori e soggetti erogatori del pubblico servizio pubblici o
privati, nel qual caso ''...l'individuazione del giudice fornito di
giurisdizione deve dunque avvenire non in base al criterio della
materia, ma in base a quello della consistenza della situazione
giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la
sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti
soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice
amministrativo relativamente agli interessi legittimi";
4. che, anche sotto il profilo della natura risarcitoria della
controversia, la legge rimette al giudice naturale dei diritti te cause
che hanno ad oggetto il risarcimento del danno alla persona, che va
inteso nel senso estensivo che comprende non solo il danno all'integrità
psico-fisica del soggetto ma anche il danno arrecato all'individuo dalla
lesione di un fondamentale ed inalienabile diritto dell'uomo;
5. che il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata è garantito innanzitutto dalla Carta costituzionale (art.
38: "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed
all'avviamento professionale. / Ai compiti previsti da questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato") -
art. 34: "La scuola è aperta a tutti."; articolo 2: "La Repubblica
riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità");
CHE, inoltre, il
diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito dall'articolo
26 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata il
7 dicembre 2000 e dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo approvata nel 1948;
6. CHE il diritto discende, inoltre, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
(legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) che, àll'articolo 12, garantisce "...il diritto
all'educazione e all'istruzione della persona handicappata ... nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e
nelle istituzioni universitarie" e stabilisce che "L'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione" e che "L'esercizio del diritto
all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap";
7. che la natura assoluta ed inviolabile del diritto è confermata dalla
legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, dopo aver fissato la dotazione
organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni
handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della
provincia, consente espressamente, in attuazione dei princìpi della
citata legge n. 104 del 1992 ai fini della integrazione scolastica degli
alunni handicappati, "con ... il ricorso all'ampia flessibilità
organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi
8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ... la possibilità di assumere
con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al
rapporto docenti-alunni…in presenza di handicap particolarmente
gravi"
8. che, pertanto, l'attribuzione al minore handicappato di un numero non
adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata
compromissione di un fondamentale diritto dell'individuo portatore di
handicap alla educazione all'inserimento scolastico (diritto non
suscettibile affievolimento);
CONSIDERATO
CHE, nel caso di
specie, la stessa Amministrazione ha già determinato nell'esercizio
della propria discrezionalità (di natura prevalentemente tecnica, perché
rimessa all'apprezzamento del grado di invalidità e della gravità della
menomazione) che il minore XXXXX necessita di almeno 12 ore settimanali
di insegnamento oltre all'assistenza deIl'AEC;
CHE, in assenza di un provvedimento autoritativo (che l'Amministrazione
non risulta avere adottato) del tutto ingiustificata risulta la
riduzione a sole 4,5 ore settimanali (meno di un giorno alla settimana)
del supporto dell'insegnante di sostegno;
CHE eventuali esigenze finanziarie (che spetta comunque
all'Amministrazione di dedurre a giustificazione del provvedimento) non
potrebbero comunque giustificare la compressione in modo così drastico e
frustrante del diritto alla istruzione ed all'inserimento scolastico
poiché, come detto, la stessa legge che fissa il limite (determinato dal
rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno)
consente di derogarvi nei casi gravi;
CHE - in ogni caso - nel silenzio dell'Amministrazione resistente (che
non s'è costituita e nulla ha dedotto in propria difesa) e in assenza di
un provvedimento autoritativo motivato, il giudice è chiamato non già ad
ordinare all'Amministrazione uno specifico comportamento (ciò che
potrebbe violare il noto divieto derivante dall'art. 4 della legge n.
2248/1865 all. E) bensì, come ha rilevato la suprema Corte anche
recentemente, a rimuovere "...situazioni materiali riconducibili
all'attività della p.a. che si presentino in contrasto con i precetti
posti ... a salvaguardia di diritti soggettivi altrui ... [in cui] non
viene in discussione l'esercizio del potere, normalmente discrezionale,
della stessa p.a. ma la necessità del ripristino delle condizioni di
legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta
diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino" (Cass. sez.III,
25/02/1999, n.1636)
CHE, pertanto, la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di
sostegno (o la attribuzione di un numero di ore di sostegno non adeguate
alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla
Costituzione al minore handicappato) si risolve nella compromissione di
un diritto fondamentale della persona, sicché, sussistendo tutte le
condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso, dev'essere ordinato
all'Amministrazione di ripristinare le condizioni didattiche ed
assistenziali esistenti nel passato anno scolastico, in cui all'alunno XXXXX
venne assicurata oltre all'assistenza deIl'A.E.C. il supporto
dell'insegnante di sostegno per dodici ore settimanali, nelle more del
giudizio di merito (nel quale verranno accertate, anche con ricorso a
consulenza tecnica d'ufficio, le effettive e specifiche necessità del
minore al fine della piena realizzazione del suo diritto);
P.Q.M.
visti ed applicati gli articoli 669- octies e 700 c.p.c., così provvede
sulle istanze delle parti ricorrenti:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, DISPONE che il Ministero
dell'istruzione, della ricerca e dell'università (attraverso l'ex
provveditorato agli studi, la direzione didattica della scuola ed ogni
altro organo locale competente) assicuri al minore XXXXX la presenza
dell'insegnante di sostegno per l'anno scolastico in corso in misura non
inferiore a quanto deliberato per l'anno scorso (dodici ore
settimanali);
2. assegna alle parti il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di
merito.
Roma, 7 febbraio
2004
IL GIUDICE
(G. Buonuomo)
|