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R.G. n.
2179/04
ILTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA In persona del giudice designato dott. Francesco Oddi, nel procedimento fra XXXXX (ricorrente) e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, C.S.A. di Roma (ex Provveditorato agli Studi di Roma), in persona del Provveditore pro tempore, SCUOLA MEDIA INFERIORE “A.SEVERO” – 49° CIRCOLO DIDATTICO DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore (resistenti) iscritto al n. 2179 del ruolo generale delle misure cautelari dell’anno 2004, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3 febbraio 2004, ha emesso la seguente ORDINANZA
a) La giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ordinario, trattandosi di rapporto individuale di utenza tra erogatore di un pubblico servizio e soggetto fruitore del servizio medesimo, così come sancito dall’art. 33, comma 2, lett. c) d.lgs. 30.03.03, n. 80, nel testo modificato dall’art. 7 l. 17.07.00, n. 205 (la giurisdizione ordinaria sussiste non solo in relazione ai rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni derivanti dalla legge, ma anche in ordine alla richiesta di eliminare un pregiudizio ad un diritto fondamentale non suscettibile di affievolimento); in particolare, in simili controversie l’elemento discriminante della giurisdizione non è tanto la “materia” del pubblico servizio, quanto la posizione giuridica soggettiva della quale si chiede tutela, con la conseguenza che quando essa, come nel caso in esame, ha la consistenza del diritto soggettivo (per giunta non suscettibile, di affievolimento), competente a conoscerne è il giudice naturale dei diritti; b) Nel concetto di danno alla persona, oggetto delle controversie risarcitorie affidate alla giurisdizione ordinaria dall’art. 33 cit. rientra non solo quello all’integrità psico-fisica, ma anche quello arrecato dalla lesione di un diritto fondamentale ed inalienabile dell’uomo; c) Il diritto all’istruzione e all’educazione della persona portatrice di handicap è garantito innanzi tutto dalla Costituzione, agli artt. 2 (“la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo…..nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”), 3, comma secondo (“è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza ai cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”), 34, comma primo (“la scuola è aperta a tutti”) e 38, commi terzo e quarto (“gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti e integrati nello Stato”), nonché dall’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata nel 1948 e dall’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000; d) Il diritto in questione è riconosciuto e garantito altresì dall’art. 12, commi 2 e 4, L. 05.02.92, n. 104 (“è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie….l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”) e dal successivo art. 13, comma 3 (“nelle scuole di ogni ordine e grado…sono garantiti attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”); e) La natura assolutamente inviolabile del diritto è confermata dall’art. 40 L. 27.12.97, n. 449 che, pur fissando “la dotazione organica degli insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti statali della provincia” (comma 3), consente espressamente la “possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi” (comma 1); f) l’attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico si risolve nella ingiustificata compromissione di un diritto fondamentale dell’individuo portatore di handicap all’educazione e all’inserimento scolastico; g) nella problematica in esame non opera il divieto, posto al giudice ordinario dall’art. 4 L. 20.03.1865, n. 2240, all. E, di condannare la P.A. ad un facere specifico, poiché – a parte i casi in cui difetta un provvedimento amministrativo di tipo autoritativo, che andrebbe eventualmente rimosso – il divieto in questione non sussiste tutte le volte che il giudice, munito di giurisdizione, sia chiamato a rimuovere il pregiudizio ad un diritto fondamentale del privato, non suscettibile di degradazione, arrecato da un comportamento della P.A., che non può infatti essere considerato espressione di un potere pubblicistico, in quanto assolutamente incompatibile, con quel diritto: come osservato da Cass. 25.02.99, n. 1636, in tal caso non viene in discussione l’esercizio del potere discrezionale della P.A., ma la necessità di ripristinare le condizioni di legalità violata dalla condotta della P.A. stessa.
P.Q.M.
Dispone che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attraverso il C.S.A. (ex Provveditorato agli Studi) di Roma, la Scuola media statale “A.Severo” di Roma ed ogni altro organo locale competente, assicuri alla minore XXXXX la presenza dell’insegnante di sostegno per l’anno scolastico in corso nella misura massima giornaliera e settimanale consentita dalle vigenti disposizioni normative; assegna alle parti il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l’inizio del giudizio di merito. Si comunichi Il G.D.
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