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RILEVATO
A supporto della pretesa azionata hanno rappresentata che alla bambina, la quale frequenta la XXXXX elementare del plesso "Sambuchi" (appartenente al V circolo didattico del comune di Velletri). erano state assegnate solo l5 ore di sostegno che, rapportate alle 40 ore complessive di frequenza, non garantirebbero, nella sua pienezza, l'attuazione del diritto allo studio stante lo scarso apporto concesso per il sostegno e nonostante il neuropsichiatra della ASL avesse consigliato il rapporto di 1/1. Il Ministero della pubblica istruzione dell'università e della ricerca, il Provveditorato agli studi di Roma e la Direzione didattica Statale 4° Circolo di Velletri si sono costituiti, rilevando che il diritto allo studio, tradotto nel diritto all'insegnamento di sostegno, non potrebbe comportare maggiori oneri per la spesa pubblica, il legislatore, in particolare, (v. artt.42 della legge n. 616/1977 e 13 della L.I04/l992), ne avrebbe disegnato i limiti stabilendo che i posti di sostegno debbano essere determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della normativa in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione. Nel caso concreto, poi, l'Amministrazione avrebbe operato nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e di organico.
Ed infatti, il diritto all'educazione ed aIl'istruzione della persona affetta da handicap, oltre ad essere garantito costituzionalmente (artt.34 e 38) è stato attuato, da ultimo, con la legge n.104/l992 che, nel sancire, art.12, il diritto all'educazione ed all'istruzione della persona handicappata - finalizzata allo sviluppo delle proprie potenzialità anche a mezzo deIla socializzazione - prevede espressamente: la sua integrazione scolastica nelle classi comuni. Non può, poi, ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art.33 Iett. E) del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 come reintrodotto dall'art. 7 della L. 205/2000 e ciò in quanto sono devolute al giudice ordinario le controversie tra utenti fruitori e soggetto (sia esso privato o pubblico) erogatore del servizio pubblico (v. Cass. S.U. n. 558/2000), sicché a nulla rileva che ad erogare il servizio (nel caso in esame, di istruzione scolastica) sia un soggetto pubblico. E', infine da rilevare che, sotto il profilo della natura risarcitoria della controversia, il riferimento al "danno alla persona" non va inteso nel senso riduttivo di danno all'integrità psico-fisica ma nel senso estensivo di pregiudizio arrecato o minacciato alla persona a causa della violazione di un diritto fondamentale dell'uomo (qual'è quello all'educazione ed all'istruzione). sicché, anche sotto questo profilo, .la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, avendo gli attori preannunciato l'azione per il risarcimento dei danni nel giudizio di merito. Ciò, premesso. nel ribadire il pieno diritto dei disabili all'educazione - che, riconosciuto dalla costituzione e dalla legislazione ordinaria, deve essere garantito dagli organi e dagli istituti predisposti od integrati dallo Stato - appare evidente che l'esplicazione ( dello stesso diritto non può essere compresso o, comunque leso dall'Amministrazione nella fase organizzativa dell'attività di sostegno alla quale, peraltro, è correlata una mera discrezionalità tecnica. A taIe ultimo riguardo, poi, non rilevano i limiti di spesa eccepiti dalla. resistente. Ed. invero, a prescindere dal non dimostrato assunto che l'attribuzione di un più lungo orario di sostegno comporterebbe un impegno di spesa non preventivata è sufficiente ad evidenziare che, in presenza di handicap gravi, la legge n. 449/1997 (art.40) consente espressamente, in attuazione dei principi di cui alla legge 104/92, di assumere, con contratto a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti alunni.
E', quindi, da
rilevare che alla minore XXXXX, la quale frequenta la XXXXX elementare
nel plesso "Sambuchi" 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, oggi
è assegnata una insegnante di sostegno per 3 ore al giorno con la
conseguenza che, per circa 5 ore su 8 al giorno. la bambina è priva del
sostegno,
A tale riguardo
il consulente (neuropsichiatria infantile ed esperto psicanalista), dopo
un'approfondita analisi, ha ritenuto che, pur di fronte al ritardo
psichico motorio "importante" la bambina ha una forte volontà di
apprendere ed una buona capacità intellettiva. Ha, pertanto, segnalato
la necessità che il sostegno sia dato per il tempo più lungo
possibile (nella misura dì 22 ore) e con una sola una sola maestra .
Deve essere
pertanto, ordinato alle Amministrazioni convenute di assegnare alla
bambina un'insegnante di sostegno per 22 ore alla settimana e
possibilmente una sola maestra che la segua per tutto l'anno scolastico.
- ordina al Ministero della pubblica istruzione dell'università e della ricerca, al Provveditorato agli Studi di roma ed alla Direzione didattica Statale 4° Circolo di Velletri di assegnare all'alunna XXXXX una insegnante di sostegno per 22 ore alla settimana (possibilmente una sola maestra che la segua per tutto l'anno scolastico); - fissa il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito;
si comunichi.
Roma, 25.03.2004 IL GIUDICE ( Lorenzo Pontecorvo)
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