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R.G. n. 13041/04
IL GIUDICE
considerato in fatto e in diritto che: risulta dal certificato rilasciato dal dipartimento di scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’età evolutiva S.S. : Neuropsicologia D.H. dell’Azienda Policlinico Umberto 1° che la minore XXXXX <<presenta un disturbo di apprendimento all’interno di un Ritardo mentale associato a Deficit Apprenditivo>> e che la stessa <<necessita di un insegnamento individualizzato in un rapporto 1:1>>; inoltre, il medesimo Dipartimento ha rilevato che la minore in questione ha problemi sulla tecnica di lettura, comprende solo alcune informazioni del testo letto, scrive un breve testo con 2-3 frasi coordinate, ha intense difficoltà nel ragionamento aritmetico, ritenendo pertanto, <<necessaria all’interno delle normali attività scolastiche, un’attività didattica di sostegno>>; a sua volta l’Azienda Sanitaria Locale Roma E ha formulato in data 16.02.04 esplicita richiesta per XXXXX di <<un insegnamento di sostegno che tenga conto della critica età attraversata dalla minore stessa>>; peraltro, incontestata è la circostanza, riferita dalla ricorrente XXXXX , che per l’anno scolastico precedente fu assegnata alla minore XXXXX una insegnate di sostegno per tutto l’orario scolastico, mentre nel corrente anno scolastico le ore di sostegno sono state ridotte a 4,30 settimanali; questo Tribunale si è già pronunciato sulla natura del diritto all’inserimento scolastico da parte del minore disabile, sulla giurisdizione del giudice ordinario e sul potere/dovere di interventi urgenti di tutela del diritto compromesso da comportamenti lesivi della pubblica amministrazione con l’Ordinanza emessa il 17 dicembre 2002 (sez. Lamorgese, in Corriere Giuridico n. 5/2003 con nota adesiva di A. Di Majo), cui sono di recente seguite ordinanze di altri giudici, affermando i seguenti principi:
orbene, nel caso di specie, la stessa amministrazione ha già accordato nell’esercizio della propria discrezionalità (di natura prevalentemente tecnica, perché rimessa all’apprezzamento del grado di invalidità e della gravità della menomazione) alla minore XXXXX il massimo delle ore di sostegno previste per il tipo di corso scolastico frequentato dalla minore stessa in assenza di un provvedimento autoritativo (il Ministero, costituendosi, non ha prodotto alcun documento) del tutto ingiustificata risulta la riduzione a sole 4,30 ore settimanali del supporto dell’insegnante di sostegno; in presenza di una alunna individuata come persona handicappata già nel precedente anno scolastico, era dovere dell’amministrazione scolastica e non onere dei ricorrenti attivare tempestivamente il procedimento previsto dai commi 5/9 dell’art. 12 L.104/92 mentre, tenuto conto della natura sommaria del presente procedimento, ai fini della emissione del provvedimento cautelare richiesto è sufficiente la produzione della sunnominata documentazione proveniente, oltre che da una ASL che richiede espressamente un insegnamento di sostegno, da una struttura pubblica particolarmente qualificata quale è il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’età evolutiva S.S. Neuropsicologia D.H. dell’Azienda Policlinico Umberto I°; quanto alle esigenze finanziarie invocate dall’Amministrazione resistente, esse non possono giustificare la compressione in modo così drastico e frustrante del diritto alla istruzione ed all’inserimento scolastico poiché, come detto, la stessa legge che fissa il limite (determinato dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno) consente di derogarvi nei casi gravi; in ogni caso, in assenza di un provvedimento autoritativo motivato, il giudice è chiamato non già ad ordinare all’Amministrazione uno specifico comportamento )ciò potrebbe violare il noto divieto derivante dall’art. 4 della legge n. 2248/1865 all. E) bensì, come ha rilevato la Suprema Corte anche recentemente, a rimuovere “…situazioni materiali riconducibili all’attività della P.A. che si presentino in contrasto con i precetti posti….a salvaguardia di diritti soggettivi altrui … [in cui] non viene in discussione l’esercizio del potere, normalmente discrezionale, della stessa P.A. ma la necessità di ripristino delle condizioni di legalità per il che non può configurarsi la possibilità di una scelta diversa rispetto a quella costituita da tale ripristino” (Cass. Sez. II, 25/02/1999, n. 1636); pertanto, la sottrazione del supporto educativo dell’insegnante di sostegno (o la attribuzione di uin numero di ore di sostegno non adeguate alla realizzazione del diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione al minore handicappato) si risolve nella compromissione di un diritto fondamentale della persona, sicché, sussistendo tutte le condizioni di legge per l’accoglimento del ricorso, deve essere ordinato all’Amministrazione di ripristinare le condizioni didattiche ed assistenziali esistenti nel passato anno scolastico, in cui l’alunna XXXXX venne assicurata il supporto dell’insegnate di sostegno per tutto l’orario scolastico, nelle more del giudizio di merito (nel quale verranno accertate, anche con ricorso a consulenza tecnica di ufficio, le ffettive e specifiche necessità del minore al fine della piena realizzazione del suo diritto);
P.Q.M.
Roma, 4.03.04 |
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