Tribunale di Venezia
III sezione
civile
Il Giudice
Designato,
sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 2.3.2004, ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato preliminarmente che sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto la domanda cautelare, volta alla condanna
dell’Amministrazione ad assegnare al minore xxxxx un insegnante
specializzato di sostegno nella misura di 25 ore settimanali, va
qualificata come risarcitoria in forma specifica, in quanto tendente
all’immediata eliminazione della causa del danno ha seriamente
determinato dalla persistente privazione di un insegnante per la
suddetta durata settimanale;
Rilevato che la norma di cui all’art.33 del D.Lgs 80/1998 come
modificato dalla legge 21.7.2000 n. 205 prevede la devoluzione al
giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito della pubblica istruzione,
con esclusione, tra l’altro, “delle controversie meramente risarcitorie
che riguardano il danno alla persona o a cose” e che l’espressione
“controversie meramente risarcitorie” deve intendersi, anche secondo la
più autorevole dottrina, come riferita alle cause che prescindono
dall’impugnazione e dall’annullamento di provvedimenti amministrativi;
Ritenuto che nella fattispecie concreta in esame i ricorrenti non
lamentano vizi di merito o di legittimità degli atti amministrativi, ma
la mera lesione dei diritti del minore disabile;
Rilevato che va rigettata l’istanza dell’amministrazione convenuta
diretta all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Venezia, essendo quest’ultimo responsabile dell’assegnazione solo di
“accudenti”, in relazione ai quali non vi è alcune domanda;
Rilevato che, in
assenza di rimedi cautelari tipici, il ricorso ex art 700 c.p.c. deve
ritenersi ammissibile;
Ritenuto che
l’unico resistente legittimato passivo è il Ministero dell’Istruzione,
in quanto gli altri intimati sono meri organi di quest’ultimo;
Rilevato che lo stato patologico disabilitante del minore xxxxx è stato
certificato dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Marghera che
ha diagnosticato già in data 27-2-2003 “sindrome da alterazione globale
dello sviluppo psicologico (disturbo generalizzato di sviluppo). Lieve
ritardo psicomotorio e del linguaggio” (doc. 15 di parte ricorrente) e
che lo stesso personale docente, dipendente della Amministrazione
resistente, ha ripetutamente invocato la presenza di un insegnante di
sostegno per 25 ore settimanali (doc.1-3 di parte ricorrente), motivando
da ultimo la richiesta “considerando sia la particolarità della
diagnosi, sia l’età del bambino all’ultimo anno di frequenza prima della
scuola dell’obbligo, sia l’osservazione del bambino stesso nel corso
dell’anno durante il quale si sono evidenziate ripetute manifestazioni
di pericolosità e aggressività nei confronti di se stesso e degli
altri”;
Ritenuto che, a fronte di tali accertamenti e valutazioni espresse dalla
stessa Amministrazione, la mancata assegnazione di un insegnante di
sostegno per la durata richiesta configura un’evidentissima e grave
lesione dei diritti del minore disabile di essere adeguatamente
assistito e istruito dalle strutture scolastiche pubbliche, diritti che
sono tutelati dal combinato disposto degli artt.2, 3, 2° comma, 34 e 38
della Costituzione, art.1 lett.A, B lett. D), 12.2.3,4 della L.104/92
(comma 2 “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione”), oltre che dagli
artt. 15 e 17 della Carta Sociale Europea;
Ritenuto che si tratta di diritti soggettivi inviolabili, non
suscettibili di essere compreso o degradato dalla Pubblica
Amministrazione, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni
addotte dalla resistente in ordine alla limitatezza delle risorse
personali e finanziarie disponibili ed alla contemporanea esigenza di
assistenza di altri scolari;
Ritenuto che la circostanza che il minore disabile frequenti la scuola
d’infanzia, non obbligatoria, sia del tutto ininfluente, atteso che
tutela rappresentata dalla normativa sopra richiamata non è limitata
alla scuola dell’obbligo, ma si estende a tutti i presidi scolastici;
Ritenuto che, per tutte le argomentazioni sopra svolte, va riconosciuto
il fumus di fondatezza della domanda di merito preannunciata, diretta
all’accertamento del diritto e alla condanna all’assegnazione di un
insegnante specializzato di sostegno nella misura di 25 ore settimanali
e al risarcimento dei danni patiti dal minore;
Ritenuto che il pregiudizio è imminente in quanto la lesione è già in
atto e, in considerazione della natura dei diritti violati, non è
suscettibile di completa reintegrazione per equivalente , di tal che
deve essere riconosciuto un periculum in mora, che impone un
provvedimento urgente, anche in ottemperanza dell’art.7 della
Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dell’infanzia firmata a
Strasburgo il 25.1.1996 che scaturisce il principio secondo il quale
ogni decisione che riguarda i minori implica un dovere dell’autorità
giudiziaria di agire tempestivamente;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt.669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c. il
Giudice Designato così provvede:
- in accoglimento del ricorso, ordina al Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. ad
assegnare al minore xxxxx un insegnante specializzato di sostegno nella
misura di 25 ore settimanali;
- Assegna termine
di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’instaurazione del
giudizio di merito;
- Spese all’esito
del giudizio di merito.
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