|
|
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA Decreto motivato del 19 aprile 2002 letti gli atti e documenti di causa, ritenuto in fatto che lo …. provinciale di Venezia ha denunciato la antisindacalità del comportamento adottato dalle Direzioni Didattiche convenute per non avere fornito, in violazione del disposto dell'art.6 [n.d.r.: l'articolo 6 è la clausola contrattuale che regola le reazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica] nr.3 del Ccnl 1998/2001 per il personale della Scuola, la informazione preventiva in ordine alla proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola – con ciò perseguendo oggettivamente lesione delle prerogative e della libertà sindacale – ed ha rilevato la attualità del comportamento denunciato per il permanere dei suoi effetti (situazione di incertezza, ostacolo al libero svolgimento della attività sindacale); che le Direzioni Didattiche non si sono costituite; Osserva in diritto La doglianza della OOSS ricorrente è fondata in quanto l'art. 6 nr.3 del CCNL di settore espressamente stabilisce che "il capo d'istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art.9 una informazione preventiva, consegnando la eventuale documentazione, sulle seguenti materie: a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola…". Il documento prodotto dal ricorrente - prospetto definitivo dei posti di organico attribuiti per l'anno 2002/2003 per l'insegnamento della lingua straniera del Provveditore agli Studi - attesta la decisione in ordine ai citati organici è stata adottata senza alcuna preventiva informativa allo …; il …. segretario provinciale della OOSS ricorrente, ha riferito di avere sollecitato sia lo scorso anno che quest'anno la informativa preventiva prevista contrattualmente. Ai dati di fatto acquisiti consegue che va accertata la antisindacalità del comportamento denunciato quale posto in essere dalle Direzioni Didattiche convenute ravvisandosene gli estremi di legge: sussiste infatti sia la componente oggettiva di antisindacalità nella violazione della previsione contrattuale, sia la componente soggettiva ravvisabile in re ipsa nella violazione indicata in quanto afferente una prerogativa sindacale riconosciuta dal CCCNL ad essere informata preventivamente in ordine alla proposta di formazione degli organici della Scuola all'evidente fine di una eventuale tutela dei lavoratori . Sussiste altresì la attualità della condotta antisindacale ravvisabile nei perduranti effetti di indubbia lesione del prestigio e della prerogativa sindacale nonché di compromissione del libero svolgimento delle attività del sindacato. P.Q.M. Accertatala antisindacalità del comportamento tenuto dalle Direzioni Didattiche convenute e consistito nell'omettere la informativa preventiva alla OOSS ricorrente in ordine alla formazione degli organici e delle classi per l'anno 2002/2003, per l'effetto ordina alle Direzioni Didattiche (…) di cessare il comportamento su indicato e di rimuoverne gli effetti azzerando il procedimento e il provvedimento di formazione delle classi e di determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003 e fornendo preventivamente allo ….. ricorrente la informazione preventiva in ordine alla materia de qua. Le spese di procedura, liquidate in euro 1000 oltre accessori sono a carico delle convenute in solido tra loro. |
La pagina
- Educazione&Scuola©