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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola

Nota 15 aprile 2005

Prot.n. 1370/ Uff. IV - V

Oggetto: Sequenza contrattuale di cui all'art. 142, comma 4 del CCNL 24.7.2003 comparto scuola sottoscritta il 2 Febbraio 2005

Si fa riferimento alla sequenza contrattuale ex art. 142 del CCNL 23 luglio 2003 sottoscritta il 2 Febbraio 2005, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 16 Febbraio 2005 e si comunica quanto segue.
A seguito di vari quesiti pervenuti, anche a questo Ministero, circa la decorrenza dell'Accordo in questione, l'ARAN ha fornito i chiarimenti che seguono:
"Al riguardo si rammenta preliminarmente che l'art. 142 del CCNL 24.7.2003 indica, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 165/2001, quali norme anteriori al CCNL medesimo sopravvivono e quali vengono disapplicate a decorrere dalla firma del CCNL stesso, operazione questa che si è dimostrata particolarmente delicata e complessa nel caso di specie in quanto riferibile non ad un singolo CCNL, ma ad un testo coordinato di tutte le disposizioni esistenti nel comparto, il primo T.U. in sostanza redatto nel settore del pubblico impiego sotto la veste di CCNL. In ragione della complessità strutturale di un simile lavoro fu pertanto consensualmente ritenuto opportuno introdurre, con i commi 2 e 4 , uno strumento cautelare che consentisse una revisione del testo contrattuale qualora si fossero verificati dubbi o incertezze successive, e ciò appunto attraverso interpretazioni autentiche o sequenze contrattuali.
In effetti, ad oltre un anno e mezzo dalla firma definitiva del contratto non si sono verificate situazioni che abbiano richiesto l'attivazione delle predette cautele se non, paradossalmente, per un riferimento contenuto nello stesso art. 142, laddove, alla lettera f) punto 10, viene espressamente mantenuto in vita l'art. 25, commi 16 e 17, del precedente CCNL 04.08.95.
Si tratta di commi che riguardano le lavoratrici madri e che rimandano, per il trattamento economico, alle disposizioni delle leggi n. 1204/71 e 903/77, decisamente più sfavorevoli del trattamento previsto nel corpo del medesimo CCNL agli artt. 12 e 19. Una patente contraddizione e incompatibilità logica, dunque, all'interno dello stesso testo contrattuale non tempestivamente rilevata al momento della firma.
Ora, se è pur vero che in linea rigidamente formale una sequenza contrattuale, diversamente da un'interpretazione autentica, ha efficacia dalla data della firma e non dalla decorrenza del CCNL di riferimento, nel particolarissimo caso di spesie quest'Agenzia ritiene che eccezionalmente l'efficacia stessa dell'Accordo si possa far risalire a quella del CCNL, e ciò per i seguenti motivi:

  1. La sequenza sostanzia "ab origine" un'errata corrige del CCNL, essendo platealmente incompatibile e contraddittorio il mantenimento dell'art. 25 del CCNL '95 con gli artt. 12 e 19 del nuovo CCNL sottoscritto;

  2. La stessa formulazione del rinnovato art. 142 ne fa discendere la decorrenza dalla firma definitiva del CCNL;

  3. Diversamente dalla funzione tipica di una sequenza contrattuale, che è quella di trattare ex novo una materia non esaminata nel CCNL di riferimento e rimandata appunto a sequenza, qui viene ripresa la stessa materia trattata nel CCNL in forza di un principio cautelare motivato e introdotto nel corpo stesso del primitivo art. 142, sì che non se ne giustificherebbe, se non per aspetto meramente formale, una decorrenza diversa da quella della sottoscrizione dello stesso CCNL.".

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE COSENTINO


SEQUENZA CONTRATTUALE RELATIVA ALL'ART. 142, COMMA 4,
DEL CCNL 24/7/2003
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

 

Il giorno 2 febbraio 2005 alle ore 11.00 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra :

l’ARAN nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni……
ed i rappresentanti delle Confederazioni:

CGIL………………………….                          

CISL……………………………

UIL………………………………

CONFSAL…………………….

e delle Organizzazioni Sindacali:

CGIL/SNS…………………….……………….

CISL/Scuola…………………………………..

UIL/Scuola………………………………………

CONFSAL/SNALS………….………………..

GILDA/UNAMS……………………………….

 Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata sequenza contrattuale prevista dall'art.142, comma 4, del CCNL 2002/2005 del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 24/7/2003.
 

SEQUENZA EX ART.142 DEL CCNL 24-7-2003 DEL COMPARTO SCUOLA

ARTICOLO UNICO 

In attuazione della sequenza prevista dall’art.142 del CCNL 24-7-2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:

 “ART. 142   – NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI

 1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:

a)           artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

b)          tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;

d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;

e) la normativa richiamata nel presente CCNL;

f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile;

g)la seguente normativa:

  1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)

  2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)

  3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)

4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)

5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88

6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)

7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);

8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95

9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio militare)

10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio)

11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001.

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi.

3. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:

- l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);

- l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);

- l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);

- l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);

- l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi).  

4. In considerazione del fatto che il CCNL firmato il 24-7-2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo.


Dichiarazione a verbale della CGIL, CISL, UIL SCUOLA sull’ipotesi di sequenza contrattuale relativa all’art. 142, comma 4, del  CCNL 2002-2005 del Comparto Scuola.

Nel firmare la sequenza contrattuale prevista dall'art.142 del Ccnl, Cgil, Cisl e Uil Scuola si riservano di rivendicare, per il personale incaricato di presidenza il trattamento economico corrisposto al dirigente scolastico, sia tabellare che accessorio, ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 165/2001.

Roma, 2 febbraio 2005


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