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Dipartimento per l'istruzione Nota 15 aprile 2005 Prot.n. 1370/ Uff. IV - V Oggetto: Sequenza contrattuale di cui all'art. 142, comma 4 del CCNL 24.7.2003 comparto scuola sottoscritta il 2 Febbraio 2005 Si fa riferimento alla sequenza contrattuale ex art.
142 del CCNL 23 luglio 2003 sottoscritta il 2 Febbraio 2005, pubblicata
sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 16 Febbraio 2005 e si comunica
quanto segue.
SEQUENZA CONTRATTUALE RELATIVA ALL'ART.
142, COMMA 4, Il giorno 2 febbraio 2005 alle ore 11.00 presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra :
l’ARAN nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni…… CGIL…………………………. CISL…………………………… UIL……………………………… CONFSAL……………………. e delle Organizzazioni Sindacali: CGIL/SNS…………………….………………. CISL/Scuola………………………………….. UIL/Scuola……………………………………… CONFSAL/SNALS………….……………….. GILDA/UNAMS……………………………….
Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto l’allegata sequenza contrattuale prevista dall'art.142,
comma 4, del CCNL 2002/2005 del personale del comparto Scuola
sottoscritto in data 24/7/2003. SEQUENZA EX ART.142 DEL CCNL 24-7-2003 DEL COMPARTO SCUOLAARTICOLO UNICOIn attuazione della sequenza prevista dall’art.142 del CCNL 24-7-2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente: “ART. 142 – NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n.2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni. b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1, del Codice Civile; g)la seguente normativa: 1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio) 2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore) 3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità) 4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità) 5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88 6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola); 8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge 30.12.91, n.412 (servizio militare) 10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio) 11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51 L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001. 2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di appositi contratti collettivi nazionali integrativi. 3. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa: - l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede); - l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria); - l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti); - l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA); - l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi). 4. In considerazione del fatto che il CCNL firmato il 24-7-2003 rappresenta il primo testo contrattuale del pubblico impiego che unifica tutte le norme preesistenti, le parti ritengono possibili, ove necessario, ulteriori precisazioni ed aggiustamenti a partire dalle materie contenute nel presente articolo.
Nel firmare la sequenza contrattuale prevista dall'art.142 del Ccnl, Cgil, Cisl e Uil Scuola si riservano di rivendicare, per il personale incaricato di presidenza il trattamento economico corrisposto al dirigente scolastico, sia tabellare che accessorio, ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 165/2001.
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