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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE II Registro sentenze: 820/2001 - Registro generale: 597/2001
Nelle persone dei signori Ha pronunciato la seguente sentenza IN PUNTO A: Accesso ai documenti. Visto il ricorso con gli atti e i documenti allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Visti tutti gli atti della causa; Uditi nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2001 (relatore Cons. Grazia Brini), l'Avv. Mascioli e l'Avv, Cappelli dell'Avvocatura dello Stato; Ritenuto in fatto e in diritto: FATTO E DIRITTO Il signor G.I. espone:
L'accesso ai documenti contenenti l'indicazione dei compensi erogati ai singoli docenti è stato negato dal Preside alla stregua di un parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna richiamato per relationem; in particolare è stato ritenuto che, essendo passate ai dirigenti scolastici le competenze gestionali prima appartenenti al Consiglio di Istituto, il componente di tale organo non avesse onere istituzionale di conoscenza di dati personali dei docenti; che, escluso tale onere, non sussistesse alcun interesse personale e concreto all'accesso; che poiché nessuna norma di legge o di regolamento ammette la comunicazione dei dati personali dei pubblici dipendenti in genere o del personale docente, ciò è precluso dall'art.27, comma 3, della legge n.675/1996. Integrato il contraddittorio, così come disposto dalla decisione n° 525/2001, con la notifica a tutto il personale toccato dalla ripartizione dei fondi (tranne che ad un docente risultato sconosciuto all'indirizzo fornito dall'Amministrazione), il ricorso è ritornato in decisione. Il ricorso risulta fondato. Quanto alla posizione del ricorrente, la richiesta di accesso è stata formulata nella sua qualità di membro del Consiglio di Istituto ed in relazione alla sua partecipazione alla votazione, nella seduta del 30.10.2000, del rendiconto dei compensi per attività aggiuntive. Poiché la rendicontazione deve comprendere anche gli atti contabili giustificativi delle singole spese, e questi ultimi a loro volta sono giustificati dagli atti sottostanti quali le tabelle di liquidazione, tanto basta per ritenere che la conoscenza degli importi singolarmente corrisposti fosse necessaria per curare gli interessi giuridici del richiedente. E' vero che, alla stregua delle competenze del dirigente delle istituzioni scolastiche (figura introdotta dall'art.25 bis del d.l.vo.n.29/93 aggiunto dall'articolo 1 del d.l.vo n.59/1998) spetta a quest'ultimo l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse del personale e l'assunzione della correlata responsabilità; non è peraltro sostenibile che possa essere negata ai membri dell'organo tuttora titolare della funzione di indirizzo e del potere di approvazione del conto consuntivo la conoscibilità degli atti sottostanti, quali quelli attinenti alla ripartizione delle somme spese. Gli atti interni del resto sono espressamente ricompresi dall'art. 22 della legge n.241/90 fra i documenti amministrativi oggetto di accesso "al fine di assicurare trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale". Quanto alla natura dei docenti, è pacifico ritenere che non rientrino nelle categorie inaccessibili individuate ai sensi dell'art. 24, 4°c. della legge (DPR n.352/1992 e DM n.601/1996) e che non si tratti di dati sensibili (disciplinati dall'art.22 della legge n.675/96 e dal D.Lgs 11.5.1999 n.135); contengono tuttavia dati personali (a norma dell'art. 1 della legge n.675/1996, "informazione relativa a persona fisica, persona giuridica ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione"), disciplinati dall'art.27 della stessa legge. Per quanto riguarda i dati personali non sensibili, tenuto conto che secondo l'art.43 della stessa legge "restano ferme le…norme in materia di accesso ai documenti amministrativi", il rapporto fra diritto di accesso e diritto alla privacy va ricostruito nel senso della prevalenza del diritto di accesso qualora esercitato per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. Si è ritenuto infatti che mentre la indiscriminata comunicazione di questi dati a qualsiasi privato (anche non portatore di uno specifico interesse alla cura o difesa di propri interessi giuridici) è consentita solo se prevista da norme di legge o di regolamento, in caso di interesse qualificati la prevalenza del diritto di accesso (già in precedenza riconosciuta alla solo stregua dell'art. 24 della legge n.241/1990: Cons. Stato, A.P. n.5/1997) non ha subito deroghe dalla legge n.675 (Cons.Stato, V, n.737/2000; VI, n.1882/2001). Il ricorso va pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano il £ 15.000.000 (quindicimilioni). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna- Bologna, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe; ordina al Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno di rilasciare al ricorrente gli atti richiesti con l'istanza 26.1.2001 entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o della sua notifica a cura di parte. Spese refuse a carico dell'Amministrazione resistente come in motivazione. Ordina che la presente sentenza sai eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2001 Il Presidente (L.Papaino) Depositata in Segreteria il 7 novembre 2001 |
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