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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.2403 del 1998 proposto da Codacons, Coordinamento del associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti dei consumatori, in persona dei responsabili pro tempore della Puglia e del sede di Bari, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Amato e Vittorio Triggiani, presso quest'ultimo elettivamente domiciliati in Bari, alla piazza Garibaldi 23 CONTRO Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari presso il cui Ufficio è domiciliato ex lege Direzione didattica distrettuale del secondo circolo di Noicattaro, distretto scolastico n. 13, in persona del Direttore didattico pro tempore, non costituito in giudizio
per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato della Direzione didattica di Noicattaro prot. 3281/A23 del 2.9.1998 a provvedere al rilascio dei documenti amministrativi con conseguente condanna della stessa alla consegna di quanto richiesto; della nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari 30.7.1998 prot. 1000/Div. I; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione; Visti gli atti tutti della causa; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno dei rispettivi assunti; Relatore, alla pubblica udienza del 17.2.1999, il ref Paolo Peruggia; Uditi gli avv. A Amato e V. Triggiani per il ricorrente e l'avv. dello Stato O. Cassano per l'Amministrazione resistente. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 13.10.1998, depositato il 22.10.1998, il Codacons impugna il silenzio rifiuto serbato dalla Direzione didattica di Noicattaro che non ha rilasciato i documenti amministrativi, richiesti in precedenza, relativi alla data di emissione degli elaborati previsti dal d.l.vo 19 settembre 1994, n. 626, deducendo le seguenti censure: Violazione degli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 9 del d.p.r 27 giugno 1992, n. 352. E' illegittimo l'assunto dell'Amministrazione, secondo cui in capo alle associazioni quali il Codacons non si configurerebbe l'interesse all'accesso ai documenti di che trattasi. Le norme violate configurano il diritto all'accesso in capo a chiunque possa richiedere la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, senza che si prefiguri necessariamente una situazione soggettiva, tutelabile in giudizio. Il coordinamento delle norme violate con gli artt. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 comporta che anche i portatori di interessi pubblici e diffusi hanno titolo a conoscere i documenti richiesti. Tale situazione è ancor più rilevante, dopo l'introduzione dell'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sulla tutela dei consumatori. Il Ministero della Pubblica Istruzione si è costituito in giudizio con atto depositato il 24.10.1998, chiedendo la reiezione del ricorso. L'Amministrazione ha depositato una memoria il~20.1.l999, il ricorrente ha depositato una replica il 15.2.1999. DIRITTO 1. Il ricorso è proposto dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori) ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'accesso ai documenti relativi all'emissione degli elaborati contemplati dal d.l.vo 19 settembre 1994, n. 626 da parte dell'Amministrazione scolastica. La domanda è stata formulata al dichiarato fine di conseguire la tutela della salute di chi lavora nella scuola. 2. La domanda proposta dal ricorrente comitato per ottenere l'accesso ai documenti di che trattasi fu inoltrata all'Amministrazione prima dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 281. Tale disposizione fu pubblicata sulla GU 14 agosto 1998, n. 189, e in assenza di altre previsioni espresse, si applicano le ordinarie norme in tema di vacatio. Non di meno l'interessato ha dedotto in giudizio una posizione integrante un diritto soggettivo, per cui la successiva entrata in vigore della norma ampliativa della legittimazione ad agire sembra sufficiente a far ritenere ammissibile la domanda, in quanto la legittimazione processuale deve sussistere al momento della decisione. 3. Il riconoscimento della situazione di pieno diritto in capo al Codacons in relazione alla domanda proposta deriva dall'esame della legge sopra citata. Il legislatore nazionale si è dichiaratamente proposto di dare attuazione alle disposizioni comunitarie che prevedono un più penetrante controllo di alcuni aspetti della sfera economica ed amministrativa da parte di associazioni specificamente costituite. La giurisprudenza amministrativa aveva da tempo esplorato tali problematiche, sin dalle note decisioni degli anni settanta sul caso Italia Nostra. La norma di recente introduzione ha tuttavia previsto una disciplina di maggiore dettaglio, ed ha garantito (art. 1) i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori ed utenti, approntando congrui mezzi di tutela. 4. In particolare (art. 1, secondo comma) i consumatori hanno diritti definiti come fondamentali in una serie di settori, tra i quali vi è (lett g) l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. Il successivo art. 2 prevede a definire la nozione di consumatori per quel che rileva ai fini del decidere si deve ritenere che coloro che frequentano una scuola in qualità di operatori o fruitori dei servizi offerti sono ricompresi nella categoria titolare dei diritti. Non è pertanto accoglibile l'assunto della difesa dell'Amministrazione, secondo cui la normativa del 1998 tutelerebbe solo i soggetti che acquistano dei beni sul mercato, anche se va riconosciuto che quello è il settore d'elezione in cui potrà applicarsi la legge di nuova emanazione. 5. I rimedi che la norma (art. 3) appresta per la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori ed utenti vanno inseriti nella categoria delle class action ben nota ad altri ordinamenti. Ne consegue che l'associazione che si propone di tutelare i consumatori e gli utenti ha una legittimazione, se del caso ed utenti, e concorrente con quella dell'interessato, per la tutela delle posizioni soggettive indicate nell'art.1. Si intende con ciò che l'eventuale titolare singolarmente a tutela preventiva o successiva protetta nelle materie indicate, cosi come potrà assumere l'iniziativa in tale senso, anche senza eventualmente lesa. 6. il contenuto e le modalità della tutela che la legge ha inteso apprestare lasciano intendere che non sempre vi sarà una lesione a dar luogo ad una azione, in quanto la prevenzione ha un notevole rilievo in settori quali la tutela della salute (art 1, secondo comma lett. a) ed il controllo sull'erogazione dei servizi pubblici (lett g). Ne consegue che la natura definita come fondamentale dei diritti tutelati dalla legge integra la legittimazione dell'associazione ricorrente, al controllo dell'esecuzione degli adempimenti in questione, che concernono la qualità dei servizi offerti da una scuola. 7. Quanto ora premesso in via astratta, si concretizza in forza delle enunciazioni dello statuto dell'associazione ricorrente: essa ha tra i suoi scopi quello di tutelare i consumatori e gli utenti, proprio nel momento in cui divengono fruitori dei servizi che una scuola può dare, o quando vi lavorano. Le previsioni statutarie si integrano con quelle normative, concorrendo ad istituire in capo al Codacons una precisa posizione processuale meritevole di tutela. 8. Le finalità dell'associazione che riguardano la tutela dell'ambiente e del diritto degli utenti e dei consumatori di beni e servizi pubblici sono direttamente influenzate dall'attivita' che la legge impone all'Amministrazione scolastica, e di cui la ricorrente ha chiesto conto con la domanda che è stata respinta. Il d.lvo 19 settembre 1994, n. 626 ha demandato a specifici organi, anche amministrativi, il controllo della salubrità degli ambienti nei quali si svolge il lavoro. La norma riguarda (art. 1) l'attività lavorativa prestata alle dipendenza di datori di lavoro privati e pubblici con alcune eccezioni espressamente indicate, che non rilevano ai fini del decidere. Sono poi definiti i concetti di datore di lavoro (art. 2, primo comma, lett b) e di unità produttiva (art. 2 lett. i), che individuano i principali ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione della legge. Sono poi previsti gli obblighi (specificamente gli artt. 4, 32, 35, 43, 48 e 52) del datore di lavoro, del dirigente e del preposto: in particolare il datore di lavoro deve predisporre un documento che contiene la valutazione dei rischi, impiegando i conseguenti strumenti per ridurli, al fine della miglior tutela delle condizioni di lavoro nell'unità produttiva. Il servizio di prevenzione e protezione è istituito a cura del datore di lavoro in ogni luogo in cui si esercita l'attività (art. 8): la composizione e l'idoneità di tale organo, che può avvalersi di persone esterne all'impresa od all'ufficio, viene certificata dal Ministero del Lavoro. All'attività del servizio partecipano anche i dipendenti; tale organo individua i fattori di rischio che è necessario prevenire, per il conseguimento dei fini posti dal legislatore. Il servizio opera sotto la vigilanza dell' Ausl (art. 23) ed i suoi componenti sono tenuti al segreto (art. 9, 3 comma) sulla loro attività, nonché sui processi produttivi di cui vengono a conoscenza. Non è dubitabile che le norme sommariamente descritte si applichino anche ad una scuola pubblica, in quanto anche la pubblica amministrazione assume le vesti di datore di lavoro, ai fini di che trattasi. Per l'Amministrazione scolastica non sembrano invocabili gli aspetti di segreto ora accennati, almeno nella prospettazione difensiva che è stata esposta. 9. La necessaria coordinazione dei concetti sopra enunciati comporta che il Codacons, quale si configura per statuto, è titolare della potestà di controllo dell'attuazione della normativa ricordata da parte di una scuola. Si versa pertanto nel campo oggetto di tutela da parte delle denunciate norme sul procedimento amministrativo, si che la domanda va accolta, imponendo alla PA l'esibizione di tutti gli atti relativi. 10. La novità delle questioni trattate induce a ritenere sussistenti i giusti motivi per compensare le spese del giudizio. PQM Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che la Direzione Didattica statale del secondo circolo di Noicattaro è tenuta alla consegna dei documenti richiesti dal Codacons Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17.2.1999, con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea Presidente Doris Durante Componente.
Paolo Peruggia Componente Est.
Depositata in segreteria il 23 marzo 1999 Sentenza nr. 229/99 del 17 febbraio 1999
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