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ACCORDO QUADRO NAZIONALE IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI Adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici dei comparti e delle aree di contrattazione autonome definite a norma dall'art. 45, comma 3 del D.L.vo 3 Febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.L.vo n. 396/1997
Premessa L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le
sottoscritte Confederazioni sindacali concordemente individuano come momento qualificante
dei rinnovi contrattuali 1998-2001 l'introduzione del trattamento di fine rapporto
regolato dall'art.2120 del codice civile (d'ora in avanti TFR), nonché l'istituzione di
forme di previdenza complementare alle quali possano aderire tutti i dipendenti pubblici
interessati. Accordo
Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Capo I - Il Trattamento di Fine Rapporto Art. 2 Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR 1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto
dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si
applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto. Art. 3 Effetti sul TFR 1. In ottemperanza a quanto stabilito dallart.59, comma 56 della legge
n.449/1997, lesercizio dellopzione per liscrizione ai Fondi pensione di
cui al successivo Capo II presuppone necessariamente in quanto condizione
imprescindibile per favorire nellottica della legge richiamata il finanziamento
della previdenza complementare lapplicazione della disciplina dellart.2120
del codice civile in materia di TFR. Art. 4 Calcolo del TFR 1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di
comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i
complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di
bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali. Art. 5 Soggetti pubblici competenti 1 . Per i dipendenti iscritti alle gestioni lNPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo Istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile. Per il personale non iscritto all'lNPDAP per i trattamenti di fine servizio -come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle Camere di Commercio - il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Art. 6 Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR 1. A decorrere dalla data di esercizio dellopzione prevista dallart.59,
comma 56 della legge n. 449/1997, ai dipendenti che transiteranno per effetto della
medesima opzione dal pregresso regime di trattamento di fine servizio al regime del TFR,
non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base
retributiva previsto dallart.11 della legge n.152/1968 e dallart.37 del DPR 29
dicembre 1973, n.1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla
retribuzione imponibile ai fini fiscali. Art. 7 Rapporti di lavoro a tempo determinato 1. Ai periodi di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo. Resta ferma la possibilità, per i dipendenti interessati, di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolti precedentemente alla predetta data. Art. 8 Norme finali 1. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti
di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5% della
base retributiva prevista dall'art.11 della legge n.152/1968 e dallart.37 del DPR 29
dicembre 1973, n.1032, non si applica quanto previsto dallart.6. Capo II - FONDI PENSIONE Art. 9 Principi e modalità costitutive 1. Le parti concordano sulla costituzione di Fondi di previdenza complementare basati
sul principio della volontarietà delladesione e funzionanti secondo il sistema
della capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita. Art. 10 Destinatari 1. Saranno associati ai Fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995, quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart.2, comma 1, che avranno esercitato lopzione di cui allart.59, comma 56 della legge n.449/1997 e quelli assunti a far tempo dallentrata in vigore del predetto DPCM i quali chiedano liscrizione ai Fondi stessi. Art. 11 Norme sul finanziamento dei Fondi pensione 1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte
dei dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1°
gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui allart.2,
comma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del
TFR medesimo. Art. 12 Conferimento ai fondi pensione del montante maturato 1. Per i dipendenti iscritti allINPDAP per i trattamenti di fine servizio, detto
Istituto, allatto della cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente,
conferirà al fondo pensione il montante maturato con gli accantonamenti figurativi
applicando un tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi dei dipendenti pubblici,
corrisponderà alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza
complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggior consistenza di
aderenti, con decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Per il
personale non iscritto allINPDAP per i trattamenti di fine servizio come
quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle
Camere di Commercio gli adempimenti di cui sopra saranno curati dallente
datore di lavoro. Art. 13 Procedure per la costituzione dei fondi pensione 1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs. n.124/1993 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dellaccordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni. Art. 14 Norme relative agli enti pubblici non economici e agli enti di ricerca e sperimentazione 1. Per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme del presente Accordo quadro tenendo conto di quanto previsto dallart. 64 della legge 17 maggio 1999, n.144. Art. 15 Norma finale 1. La prima verifica sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione
e sui contenuti del presente accordo quadro verrà effettuata tra le parti firmatarie del
presente accordo entro il 31 dicembre 2001.
Dichiarazione congiunta tra le parti Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle amministrazioni interessate la disponibilità di risorse strumentali con cui far fronte al funzionamento dei fondi pensione, fermo restando limpegno ad attivarsi per ricercare le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i costi di costituzione e di avvio dei fondi medesimi. |
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