Trasporto scolastico gratuito,
sicuro ed obbligatorio
Mimmo DIDONNA
Codacons Settore scuola sicura
Con il decreto ministeriale (Lavori Pubblici di
concerto con la Pubblica istruzione) 18/12/75 (G.U. nr. 29 del 2/2/76)
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html
avente titolo "Norme tecniche aggiornate relative alla
edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica" , oltre a
stabilire le caratteristiche dell'edilizia scolastica (dimensione e
caratteristiche delle aule, dei corridoi, delle aeree verdi, delle
mense, delle cucine, delle palestre, degli uffici, dei laboratori, dei
corridoi, delle scale, del mobilio, della qualità dell'aria, dell’illuminazione,
benessere termoigrometrico, antinfortunistica, 20 gradi e 45-55% di
umidità, ecc.), furono fissati, secondo le considerazioni ed i
principi stabiliti dalla stessa norma (punto 1.1.2.), i
principi di localizzazione (bacino d'utenza) delle scuole (punto 1.1.)
stabilendone le distanze ed i tempi massimi di percorrenza
(tabella 1 - distanze : materna 300 mt.;
elementari 500 mt.; medie inf.1000 mt.; medie sup. Non previste.
tempi di percorrenza con mezzi di trasporto: materna Non
previste; elementari: 15'; medie inf. 15'-30'; medie sup. 20'-45'.).
Nello stesso decreto, al fine di evitare un eccessivo
frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il
profilo didattico ed economico, fu ammessa una deroga purché
l'ente obbligato (Comuni e Provincie) istituzionalizzi e
gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della
scuola materna e della scuola dell'obbligo. (punto 1.1.3.)
I suddetti principi ed indici restano ancora in vigore, come
all'art. 5 comma 3 Legge 23/96 https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html.
Anche se il citato D.M. risulta abolito (con riserva) dall'art.
12 comma 5 della Legge nr. 23/96, il fatto che il Ministero della
PI non abbia ancora emanato le norme quadro nè le Regioni e le
Province autonome abbiano fatto altrettanto con le relative specifiche
e conseguenziali norme tecniche esecutive (art. 5 commi 1 e 2
Legge 11/01/96 nr. 23), fa sì che gli enti competenti debbano
prendere in considerazione gli indici di riferimento sopra
specificati, come espressamente previsto fino all'approvazione
(ripeto, non ancora avvenuta) delle norme tecniche regionali.
Infatti, non può essere lasciato un vuoto normativo fino alla
definitiva chiusura della questione da riformare.
Bene. Chiarito il fatto che il DM del 1975 è attualmente ancora
vigente ed imperativo, oltre che obbligatorio, passiamo alle
considerazioni utili per valutare l'obbligatorietà, le
caratteristiche e l'opportunità della fornitura del servizio di
trasporto pubblico scolastico.
1) almeno per la scuola dell'obbligo, tenuto conto di
quanto segue:
- che non si possono obbligare i genitori a dotarsi di
autovettura;
- che possono esserci condizioni meteo proibitive;
- che non si può intralciare il traffico davanti alle scuole e
delle questioni d'inquinamento;
- che la politica attuale è quella di favorire il trasporto
pubblico collettivo su quello privato individuale;
- che non si possono inviare a scuola i bambini da soli per ovvie
ragioni di sicurezza (pedofilia e problemi vari);
- dell’eventuale necessità di pagare almeno due abbonamenti
(mamma e figlio/i) al mezzo pubblico generico;
- che le distanze dall’abitazione alla fermata del bus e dalla
discesa dal bus alla scuola spesso superano le distanze e i tempi
di percorrenza massimi previsti dal D.M;
ne consegue che il trasporto scolastico deve essere
assicurato e Gratuito.
Le istituzioni scolastiche e gli enti locali non
possono beneficiare di due deroghe ( eccessivo frazionamento ed
obbligo di istituire il trasporto) a totale discapito dell'utenza. Se,
data l’autonomia scolastica e considerato il criterio della
territorialità (carta dei servizi scolastici - punto 4 del DPCM
7/6/95) https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html,
l'utente ha la possibilità di scegliere una scuola sita nel bacino
d'utenza, non si capisce perché dovrebbero esimersi dall'istituire il
servizio di trasporto (scolastico) gratuito.
2) Per gli Istituti superiori, se non rientranti nella
scuola dell'obbligo (salva riforma Moratti in itinere), vale il
discorso precedente eccetto per il fatto che, essendo gli studenti
autonomi negli spostamenti, le istituzioni invece di mettere a
disposizione un trasporto scolastico per derogare alla localizzazione
degli edifici, devono garantire che i collegamenti ad opera dei mezzi
pubblici siano compatibili con i previsti tempi massimi di percorrenza
e prevedere forme di pagamento agevolative (abbonamenti per studenti).
Ora passiamo alla sicurezza del trasporto.
Siccome il datore di lavoro (D.S.) è responsabile
(obblighi) anche dell'infortunio che si verifichi mezz'ora prima o
dopo l'orario di lavoro (di lezione) - cd. infortunio in itinere ed
avvenuto sul percorso di andata e ritorno dal lavoro - anche se il
trasporto è istituito e gestito (appalto) da altro datore di lavoro
(funzionario responsabile del Comune o Provincia), il D. S. è tenuto
a verificare che lo stesso trasporto sia effettuato con mezzi idonei
ed omologati per la specifica funzione e che tali mezzi,
potenzialmente, non possano procurare degli infortuni ai trasportati.
Le caratteristiche tecniche di autobus e scuolabus sono stabilite dal
Codice della Strada e relativo regolamento (che prevede che l'autista
debba essere munito di idoneo CAP - Certificato di Abilitazione
Professionale), nonché dal Decreto Ministero trasporti 18/04/1977
(G.U. 19 maggio 1997 nr. 135) e successive modifiche ed integrazioni.
Per scuolabus e miniscuolabus, al contrario degli autobus, sono state
dettate una serie dì caratteristiche tecniche costruttive ed
ergonomiche idonee a garantire la sicurezza della tipologia
particolare di utenza (bambini): colorazione giallo limone che
identifica il particolare pericolo connesso all'imprevedibilità
dell'utenza del trasporto, pianale basso, finestre ampie, sedili
ergonomici, ecc..
E' superfluo specificare le motivazioni che hanno indotto il
legislatore a prevedere tali caratteristiche. Vi è solo il dato di
fatto che molti bambini, cadendo dai gradini (alti) dei pullman gran
turismo, utilizzati per il trasporto al posto degli scuolabus, si sono
fatti seriamente male: ma le potenziali denuncie sono state subito
messe a tacere facendo intervenire immediatamente le assicurazioni a
liquidare con celerità il danno.
Quindi e pacifico che il trasporto scolastico, anche se affidato a
ditte private, per essere sicuro e di qualità, deve essere effettuato
con mezzi omologati scuolabus o miniscuolabus ed aventi le prescritte
caratteristiche tecniche. Infatti, tale pacificità era stata
ratificata ed affermata con il D. M. trasporti 02/02/96 (G.U. 26/02/96
nr. 47) che prevedeva l'effettuazione del trasporto scolastico solo
con gli scuolabus. Poco tempo dopo, sulla spinta di alcuni Comuni, il
ministero con D.M. 29/04/96 (G.U. 8/5/96 nr. 106) ha sospeso
l'applicazione del predetto decreto stabilendo anche che i trasporti
con scuolabus dovevano essere effettuati in condizioni di sicurezza
idonee a garantire la protezione dei soggetti trasportati.
Con D.M. 31/01/97 (G.U. 27/02/97 nr. 48) il Ministro dei trasporti,
senza aver concertato con il Ministro della Pubblica Istruzione, ha
abolito il D.M. del 02/02/96 ed ha stabilito che il trasporto
scolastico può essere effettuato sia con scuolabus o miniscuolabus,
che con autobus o anche (addirittura!) con autovetture in barba a
tutti i concetti ed ai rischi su esposti. Grazie alle nuove norme,
infatti, i Comuni, hanno immediatamente appaltato il servizio di
trasporto a ditte private utilizzando autobus gran turismo che, come
è noto, hanno pianali altissimi (sotto vanno i bagagli), sedili per
adulti, vetrate non ampie e non idonee per i soccorsi e, inoltre, non
hanno la colorazione gialla che identifica il particolare trasporto:
insomma non hanno alcuna delle caratteristiche previste per gli
scuolabus. Veramente intelligenti e volpini.
Di contro, i D.S., convinti di non aver alcuna responsabilità
connessa al trasporto, non rilevano il rischio, non si adoperano
affinché lo stesso sia eliminato ai sensi del D. Lgs. 626/94 e
nemmeno lo segnalano ai Comuni che non sono datori di lavoro dei
bambini scolari, in barba a quanto previsto dall'art. 2 lettera g
della 626 e da altre disposizioni.
Praticamente: il Comune (o la Provincia) non si interessa perché il
ministro dei trasporti con il DM del 1997 gli ha fornito la
scappatoia; il D.S. se ne lava le mani pensando di non doverne
rispondere e, di conseguenza, il trasporto dei bambini non è sicuro.
Si tratta, in sostanza, di un vero e proprio abuso e
di un sopruso che, dall’essere un provvedimento provvisorio limitato
all'anno 97-98 (vedi preambolo DM 29/4/96) (per garantire alcuni
aspetti), ha poi assunto una veste definitiva alla stregua dell'inno
Nazionale (quando fu istituito l'inno nazionale, vi erano due
correnti: una pro-Mameli e l'altra pro-Nabucco. Con Decreto istitutivo
di tipo provvisorio fu deciso, allora, che si adottasse Mameli , ma
tale provvisorietà è durata fino ai giorni nostri ). |