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Convenzione europea, Presidium, "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" Progetto di articolo 31, parte I - Progetto di articoli della parte II Bruxelles, 14 marzo 2003 Parte I della Costituzione Articolo 31: Realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 1) L'Unione assicura uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia: - attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro volte segnatamente a ravvicinare le legislazioni nazionali nei settori elencati nella parte seconda della Costituzione; - favorendo la reciproca fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali; - attraverso una cooperazione operativa di tutte le autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza interna. 2) Nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i parlamenti nazionali possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo [4, parte II] della Costituzione e sono associati al controllo politico delle attività dell'Europol, conformemente all'articolo [22, parte II] della Costituzione. 3) Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dispongono di un diritto d'iniziativa secondo le modalità previste all'articolo [8, parte II] della Costituzione. Parte II della Costituzione Titolo ...: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia Articolo 1: Definizione dello spazio L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che rispetta i diritti fondamentali e tiene conto delle diverse tradizioni e dei diversi ordinamenti giuridici europei. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. L'Unione garantisce un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie in materia penale e altre autorità competenti, nonché attraverso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali e il ravvicinamento delle legislazioni penali. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, segnatamente attraverso la libera circolazione degli atti e delle decisioni in materia civile fondata sul principio del reciproco riconoscimento. Articolo X - Ruolo del Consiglio europeo Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti dell'azione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Articolo 3: Ruolo dei parlamenti nazionali 1) I parlamenti nazionali possono partecipare ai meccanismi di valutazione di cui all'articolo 4 della Costituzione e sono associati al controllo politico delle attività dell'Europol conformemente all'articolo 22 della Costituzione. 2) [In deroga alle disposizioni previste nel protocollo sul rispetto dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, qualora almeno un quarto dei parlamenti nazionali emetta un parere motivato di mancato rispetto del principio di sussidiarietà in relazione a una proposta della Commissione, presentata nel quadro dei capi 3 e 4 del presente titolo, quest’ultima è tenuta a riesaminare la sua proposta. Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenerla, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la sua decisione. La presente disposizione si applica anche alle iniziative presentate da un gruppo di Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del presente titolo.] Articolo 4: Meccanismi di valutazione Fatti salvi gli articoli [da 226 a 228] del presente trattato, il Consiglio può definire le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione. Articolo 5: Cooperazione operativa Al fine di garantire all’interno dell’Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, può essere istituito in seno al Consiglio un comitato permanente. Fatto salvo l’articolo [207 del TCE], esso assicura il coordinamento dell’azione delle autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di polizia, doganali e della protezione civile. I rappresentanti dell’Europol, dell’Eurojust e del Procuratore europeo possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo è tenuto informato dei lavori. Articolo 6: Misure di ordine pubblico e di sicurezza interna Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della loro sicurezza interna. Articolo 7: Cooperazione amministrativa Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata regolamenti atti a garantire la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente titolo, nonché fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione o, nei settori di cui ai capi 3 e 4 del presente titolo, su proposta della Commissione o su iniziativa di un quarto degli Stati membri, e previa consultazione del Parlamento europeo. Articolo 8: Diritto d'iniziativa Gli atti di cui ai capi 3 e 4 del presente titolo sono adottati: - su proposta della Commissione o - su iniziativa di un quarto degli Stati membri. Articolo 9: Controllo giurisdizionale Nell'esercizio delle sue competenze riguardo alle disposizioni di cui ai capi 3 e 4 del presente titolo, la Corte di giustizia non è competente a controllare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro, né a pronunciarsi sull'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna allorché questi atti sono disciplinati dal diritto interno. Capo I: Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione Articolo 10: Controllo delle persone alle frontiere 1) L'Unione sviluppa una politica volta a: - garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; - garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne; - instaurare progressivamente un sistema comune di gestione integrata delle frontiere esterne. 2) A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi o leggi quadro riguardanti: - le condizioni di ingresso in vista di un soggiorno di breve durata di cittadini di Stati terzi, inclusi l'obbligo del visto e l'esenzione da tale obbligo, le regole, procedure e condizioni di rilascio dei titoli per l'attraversamento delle frontiere esterne, nonché il modello uniforme per tali titoli; - i controlli ai quali possono essere sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne; - le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo; - qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema comune di gestione integrata delle frontiere esterne; - l'assenza dei controlli sulle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. Articolo 11: Asilo 1) L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non-refoulement. Detta politica è conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e al protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati e agli altri trattati pertinenti. 2) A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi o leggi quadro volte a istituire un regime europeo comune di asilo che includa: - uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione; - uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, hanno bisogno di protezione internazionale; - uno status uniforme in materia di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio; - una procedura comune per la concessione e la revoca dello status di beneficiario di asilo o di protezione sussidiaria o temporanea; - criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; - norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea. 3) Qualora uno o più Stati membri si trovino in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, a maggioranza qualificata, può adottare regolamenti o decisioni che comportano misure provvisorie a favore dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Articolo 12: Immigrazione 1) L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri, così come l'intensificazione della lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani e azioni di prevenzione di tali fenomeni. 2) A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro nei seguenti settori : - condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; - definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; - immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; - lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini, 3) L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. 4) Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro intese a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri per favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel loro territorio. Articolo 13: Principio di solidarietà Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono disciplinate dal principio di solidarietà e di equa condivisione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta sia necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù delle disposizioni del presente capo contengono disposizioni appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio. Capo 2 : Cooperazione giudiziaria in materia civile Articolo 14 : Cooperazione giudiziaria in materia civile 1) L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria in materia civile, fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione include l'adozione di misure intese a ravvicinare le legislazioni nazionali che possono presentare implicazioni transnazionali. 2) A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi o leggi quadro volte in particolare a garantire: - il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; - la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; - la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; - la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; - un elevato livello di accesso alla giustizia; - il corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. - lo sviluppo di misure di giustizia preventiva e di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; - un sostegno alla formazione dei magistrati e del personale. 3) Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità leggi e leggi quadro riguardanti il diritto di famiglia; esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro in materia di responsabilità genitoriale. Capo 3: Cooperazione giudiziaria in materia penale Articolo 15 : Cooperazione giudiziaria in materia penale 1) La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nei settore contemplati dagli articoli [16] e [17]. 2) Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro intese a : - definire norme e procedure atte a garantire il riconoscimento, nell'intera Unione, di tutte le forme di sentenze e di decisioni giudiziarie; - prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra Stati membri; - favorire la formazione dei magistrati e del personale della giustizia; - facilitare ogni altra cooperazione tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione ai procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni. Articolo 16 : Procedura penale Per rafforzare la reciproca fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri e garantire l'efficacia degli strumenti comuni di cooperazione di polizia e giudiziaria, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro che prevedono norme minime riguardanti : - l'ammissibilità delle prove in tutta l'Unione; - la definizione dei diritti dei cittadini nei procedimenti penali, nel rispetto dei diritti fondamentali; - i diritti delle vittime della criminalità; - altri elementi specifici della procedura penale, individuati in via preliminare dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento europeo. Articolo 17: Diritto penale sostanziale Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa, leggi quadro che comportano norme minime relative alla definizione delle incriminazioni e delle sanzioni: - nei settori della criminalità particolarmente grave e che hanno una dimensione transnazionale derivante segnatamente dal carattere o dalle incidenze delle infrazioni o da una particolare necessità di perseguirla in comune. Questi settori di criminalità sono i seguenti: terrorismo, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di strumenti di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo, può individuare altri settori di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente trattino; - nei settori della criminalità che reca pregiudizio a un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, allorché si rivelano indispensabili sanzioni penali per garantire un'attuazione efficace di tale politica. Articolo 18: Prevenzione della criminalità Il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, conformemente alla procedura legislativa, leggi e leggi-quadro per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, a esclusione di qualsiasi ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che non sia consentito da altre norme della Costituzione. Articolo 19: Eurojust 1) L'Eurojust ha il compito di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate dei procedimenti relativi alla criminalità grave che interessi due o più Stati membri o che richieda un'azione penale comune, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e dall'Europol. 2) Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano, secondo la procedura legislativa, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust. Tali compiti possono comprendere: - l'avvio e il coordinamento di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti; - il potenziamento della cooperazione giudiziaria, incluso attraverso la composizione dei conflitti di giurisdizione e tramite una stretta cooperazione con la rete giudiziaria europea; - una supervisione adeguata delle attività operative dell'Europol. La legge emanata conformemente al comma precedente fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali all'evoluzione delle attività dell'Eurojust. 3) Nel contesto dei procedimenti di cui alla presente disposizione e fatto salvo l'articolo seguente, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono adottati dai funzionari nazionali competenti. Articolo 20: Procura europea 1) Al fine di combattere i reati gravi aventi una dimensione transnazionale e le attività illecite che ledono gli interessi dell'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità previo parere conforme del Parlamento europeo, può adottare una legge europea che istituisce una Procura europea nell'ambito dell'Eurojust. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e trarre in giudizio gli autori e i complici di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge citata nel paragrafo seguente. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi alle giurisdizioni competenti degli Stati membri. 2) La legge citata nel paragrafo precedente stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dalla Procura europea nell'esercizio delle sue funzioni. Capo 4 : Cooperazione di polizia Articolo 21 : Cooperazione in materia di sicurezza interna 1) L'Unione sviluppa una cooperazione che associ tutte le autorità competenti in materia di sicurezza interna degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini. 2) A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, leggi e leggi quadro riguardanti: - la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; - la formazione e lo scambio di personale, le attrezzature e la ricerca; - qualsiasi altra misura, non prevista al paragrafo seguente, che favorisca la cooperazione tra le autorità di cui al presente articolo. 3) Il Consiglio può adottare all'unanimità leggi e leggi quadro riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Articolo 22 : Europol (1) Il compito dell'Europol è di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia degli Stati membri, come pure la loro reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave con ripercussioni in due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che pregiudicano un interesse comune che forma oggetto di una politica dell'Unione. (2) Il Parlamento europeo e il Consiglio determinano, secondo la procedura legislativa, la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Europol. Questi compiti possono comprendere : - la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; - il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con i servizi degli Stati membri o nel quadro di unità investigative miste. La legge emanata conformemente al comma precedente fissa inoltre le modalità di controllo delle attività dell'Europol da parte del Parlamento europeo cui sono associati i parlamenti nazionali. (3) Qualsiasi azione operativa dell'Europol deve esse condotta in collegamento e d'intesa con i servizi dello o degli Stati membri nel cui territorio si svolge l'azione. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali. Articolo 23: Interventi nel territorio di un altro Stato membro Il Consiglio adotta all'unanimità leggi e leggi-quadro che stabiliscono le condizioni e i limiti di intervento delle autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 13 e 15 nel territorio di un altro Stato membro, in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. |
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