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TANTE AMBIGUITÀ DEL D.Leg. 23 GENNAIO 2004
Si sa, i testi normativi contengono inevitabilmente delle espressioni vaghe e/o ambigue, che si prestano a interpretazioni diverse; e questo succede quando più si sale nella gerarchia delle fonti, proprio perché le leggi sono in genere l’effetto di lunghe e defatiganti mediazioni (non per niente la Costituzione ha bisogno di una Corte costituzionale per dirimere le controversie interpretative); alla fine l’accordo o il “compromesso”, più o meno “storico”, viene raggiunto a un livello che lascia soddisfatti i “contendenti”, i quali si ripromettono in sede di applicazione della norma di far valere l’una o l’altra delle interpretazioni, a seconda delle circostanze o dei “rapporti di forza”. In un Decreto legislativo però, che segue a una legge, e che ha avuto una “gestazione” di ben 9 mesi, (mi riferisco naturalmente al D.L. applicativo della legge 53/03 approvato dal CDM il 2003 gennaio 2004), e la cui prima stesura risale al maggio 2003, ci si attendeva un po’ più di chiarezza e meno ambiguità; ambiguità che rischiano di rendere problematico il cammino del Decreto. E’ prevedibile attendersi a questo punto Circolari interpretative, quesiti e … via disputando . Tralascio il problema della legittimità o meno del Decreto stesso o della Circolare 2 sulle iscrizioni, per la quale pende un ricorso al TAR delle OOSS (forse sarebbe meglio soprassedere, a mio modesto parere, e fare meno battaglie giuridiche) Il fatto è che a una lettura più attenta o meno frettolosa di quanto si è potuto fare nei giorni scorsi, il Decreto appare per lo meno oscuro in certi punti, in altri passibile di contestazioni formali che la dicono lunga sulla perizia giuridica degli estensori. Prendiamo dunque il Decreto e vediamo dove esso, come si dice, “fa acqua”. A. Il comma 6 dell’art. 7 laddove si dice che il docente tutor “assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni (evidenziazione mia) non inferiore alle 18 ore” è un capolavoro di ambiguità. ( A chi, di grazia, dovrebbe insegnare?) Mi risulta che chi ha proposto la modifica dell’originario Decreto di settembre in Consiglio dei Ministri (Decreto il cui testo ufficiale ha visto la luce a ottobre inoltrato dopo defatiganti mediazioni post riunione del CDM) volesse mettere della “sabbia” negli ingranaggi; infatti nella prima formulazione presentata in Consiglio si affermava una cosa non proprio uguale al testo approvato. Il comma 6 del Decreto prima versione affermava testualmente “ 6. Il docente con compiti di tuturato assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, una prestazione in presenza con il gruppo di alunni affidatogli compresa tra le 18 e le 21 ore settimanali.” Ora la scomparsa dell’espressione insegnamento “in presenza” e “alunni a lui affidati” complica un po’ le cose, poiché, al di là delle intenzioni di chi ha scritto il testo, l’espressione definitiva potrebbe infatti significare più cose: § l’orario di insegnamento del docente tutor è di 18 ore “in presenza” della “classe” a lui affidata (le virgolette naturalmente sono mie). E’ questa l’interpretazione più corretta se si guarda alle Indicazioni di Bertagna § Il docente tutor deve svolgere 18 ore di insegnamento con gli alunni, probabilmente per consentirgli di svolgere la sua attività di tutor senza essere impegnato direttamente nell’insegnamento per 22 ore Gli alunni potrebbero appartenere a due classi diverse o essere una parte della stessa classe, il che è poi una delle proposte scaturite dal dibattito di questi mesi (Cerini). Con il modulo 3 su 2 la cosa è possibile. E’ un arrampicarsi sugli specchi? Forse; ma chi ha proposto l’emendamento voleva in effetti creare proprio questo equivoco, che andrà quindi chiarito e non so fino a che punto il chiarimento avrà forza di legge coattiva!
Infine un piccolo mistero. Nel Capo V , norme finali e transitorie (come la nostra Costituzione del 1948!) all’art. 13 comma 2 si dice testualmente “Per l’attuazione delle disposizioni del presente Decreto sono avviate, dall’anno scolastico 2003-2004 la prima e seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, la terza, la quarta e la quinta”. Mi chiedo: visto che il Decreto non è ancora pubblicato sulla G.U. significa che, appena verrà pubblicato, è possibile iniziare la sua applicazione …… a partire dal 1 settembre 2003 (?!). O non ci si è accorti che tale espressione andava bene a maggio 2003, all’epoca del primo decreto, e non ha senso oggi? Oppure si voleva mantenere la gradualità e quindi l’articolo vorrebbe intendere che per l’anno prossimo si comincia con la prima e la seconda e per le altre classi l’avvio è nel 2004/2005, come sarebbe più logico? Può sembrare una provocazione la mia, ma di fronte a tanti altri episodi di imperizia (Nota sulla formazione dell’aprile scorso, poi ritirata, C.M. 61/2003 e successiva ritrattazione) è lecito aspettarsi di tutto dagli estensori di norme di Viale Trastevere!
Prof. Pasquale D’Avolio
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