SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA
Con provvedimento
notificato in data 23.10.2003 l’Istituto…. irrogava al collaboratore
scolastico ……, in servizio presso l’istituto medesimo con nota del
Dirigente scolastico del 10/3/2004, notificata in data 15/3/2004 la
sanzione disciplinare del rimprovero ai sensi dell’art.91 del CCNL
Scuola 2002-2005. La suddetta sanzione, scaturiva dal procedimento
disciplinare, instaurato con lettera di contestazione prot.
n°19/riservato del 24/02/04, nella quale alla Sig.ra… si contestava
che:” il giorno lunedì 16/2/04 alle ore 9.30 c.a. era invitata ad
ottemperare all’ordine di servizio Prot n°654/FP del 30/1/04 essendo
in una postazione diversa da quella assegnataLe. Ad un suo primo
rifiuto il sottoscritto La informava che era suo preciso dovere
ottemperare all’ordine di servizio scritto a meno che non costituisse
illecito amministrativo o penale.Al reiterarsi del rifiuto senza
valide giustificazioni,lo scrivente alla presenza di vari testimoni
operatori della scuola,La invitava formalmente e per la terza volta a
prendere posizione nella postazione assegnatale.Poiché ella continuava
a rifiutarsi il sottoscritto ne prendeva atto,facendolo constatare ai
testimoni” il Dirigente scolastico nella contestazione, rilevando che
quanto sopra costituisse mancanza dell’osservanza dei propri doveri in
particolare consistenti( cfr.n°3 contestazione) nell’eseguire gli
ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni
impartite dai superiori”, informandoLa altresì che sarebbe stata
convocata per la difesa ex.art.90 del CCNL 2002-2005. Come risulta
dalla nota di irrogazione del 10 /3/04 il collaboratore scolastico
veniva sentito con l’assistenza della RSU Sig.ra… e la medesima
provvedeva ad ottemperare all’ordine di servizio solo a partire dal
5/3/04. Successivamente in data 23/03/04 il collaboratore scolastico,
impugnava la sanzione disciplinare del rimprovero senza precisare i
motivi alla base della impugnativa ; l’Arbitro in data 1/7/04 alla
presenza della ricorrente assistita dalla Sig.ra….,e del Dirigente
sindacale, provvedeva ad espletare il tentativo di conciliazione
previsto dalla norma,rilevando la disponibilità della scuola,pur
confermando la sanzione del rimprovero a non dare seguito agli effetti
della sanzione disciplinare in relazione agli effetti giuridici ed
economici della progressione professionale di carriera;la ricorrente
pur avvalendosi del termine di 10 gg previsto dall’art.4 c.3 per
manifestare la eventuale accettazione in ordine alla proposta
conciliativa,non faceva pervenire atto di accettazione della medesima.
In data 1/9/04 in sede di trattazione contenziosa della
controversia,le parti provvedono allo scambio delle memorie di replica
autorizzate; nel corso dell’istruttoria e tenuto conto della
documentazione esibita dalle parti ed in atti,l’arbitro ritenuti
indispensabili ai sensi dell’art.4 c.10 acquisisce i seguenti atti
presso l’Istituto…, consistenti nell’ordine di servizio del 30/2/04
rivolto al collaboratore scolastico ; copia della contrattazione
d’istituto inerente le posizioni del personale collaboratore
scolastico nelle vari sedi dell’Istituto; in via di precisazione delle
richieste istruttorie l’Arbitro sente il Dirigente scolastico che
chiarisce come l’Istituto… sia comprensivo e che la Sig.ra….,antecedentemente
all’ordine di servizio del 30/1/2004 espletava servizio di
sorveglianza presso il plesso ( omissis) ;sulle doglianze della
collaboratrice scolastica si riporta alle memorie del 21/6/04 facendo
rilevare che l’ordine di servizio del 30/1/04 è sottoscritto altresì
dal DSGA ( omissis) e confermando che la sanzione irrogata è un
rimprovero scritto;circa la ripartizione di carichi di lavoro
antecedente all’ordine di servizio n°30/04,l’Arbitro acquisisce
documentazione riconosciuta espressamente dalla ricorrente.Viene
ascoltata poi la collaboratrice scolastica che in relazione all’ordine
di servizio conferma di non averlo eseguito immediatamente perché non
ritenuto giusto,attesa la presenza di personale con meno anni di
servizio rispetto alla medesima; e che tale fatto avvenne in data
16/2/04;inoltre conferma come risulta dalla contestazione di addebito
che a tale rifiuto assistettero i testi ( omissis).Ciò fatto l’Arbitro
ritenuto non necessario ascoltare i testi attesa la dichiarazione di
conferma della ricorrente in ordine al rifiuto cui assisterono i
testi,assegna termine per memorie conclusive entro il 15/9/04 e e
22/9/04 e per eventuali repliche. Concludeva dunque il ricorrente per
l’annullamento della sanzione del rimprovero mentre l’istituto
resistente per la conferma della medesima nonché per il rigetto del
ricorso con vittoria di spese, competenze ed oneri del giudizio;
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Dopo attento esame
delle memorie delle parti e della documentazione prodotta e a seguito
dell’esame dei testi nonché della esibizione documentale disposta ai
sensi dell’art.9 c.4 del CCNQ 23/1/2001, rileva l’Arbitro procedente
l’opportunità in via pregiudiziale e pur in assenza di eccezioni
specifiche sul punto, di una verifica in merito al rispetto del
procedimento disciplinare come previsto dagli artt.90 e 91 del CCNL
Scuola 2002-2005.Ed invero appaiono essere osservati in primo luogo le
norme sulla competenza del Dirigente scolastico di cui all’art.90 , i
termini per la contestazione di addebito e quelli relativi alla
convocazione del dipendente previsti dai successivi c.2 e 3 dell’art.90
; nel merito va rilevato però come la nota di irrogazione
sanzionatoria dall’Istituto del 10/3/2004, emanata sulla base della
inosservanza ad un ordine di servizio,ipotesi prevista dall’art.89 c.3
lett.l del CCNL Scuola 2002-2005 che fa obbligo al dipendente di
“eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni
o mansioni che gli siano impartiti dai superiori”; appaia priva di
qualsivoglia motivazione atteso che nel corpo dell’atto si fa sì
riferimento all’audizione del 4/3/04 ex.c.3 art.90 CCNL Scuola,senza
però un minimo di riferimento alle ragioni della ricorrente da
ritenersi infondate e dunque non meritevoli di accoglimento,ma anzi si
afferma che la stessa ha poi eseguito l’ordine di servizio a partire
dal 5/3/04; la stessa nota sanzionatoria appare carente peraltro anche
in ordine alla sanzione irrogata definita genericamente rimprovero pur
essendo previste dall’ art.91 del CCNL le fattispecie del rimprovero
verbale e del rimprovero scritto; peraltro la scuola non ha fornito
prova dell’affissione e pubblicizzazione del codice disciplinare
presupposto indefettibile per la validità dell’intera procedura e che
normalmente consiste nella affissione e pubblicazione degli articoli
del CCNL scuola in palese violazione dell’art. 92 c.10 del CCNL Scuola
2002-2005 previsto a pena di nullità dell’intera procedura
disciplinare. a parte queste considerazioni pregiudiziali afferenti il
rispetto della procedura sanzionatoria e che porterebbero alla nullità
dell’intero procedimento disciplinare, va nel merito argomentato che è
la stessa collaboratrice scolastica ad affermare di aver disatteso
all’ordine di servizio del 30/1/2004 prot n°654/FP,con dichiarazione
del 1/9/04 contenuta nel verbale del processo arbitrale ma ritenendo
che la inosservanza nasceva dall’ingiusto spostamento della sua sede
primigenia di servizio( plesso….) per violazione dei criteri come
risultanti dalle norme della contrattazione integrative dell’istituto
in relazione all’assegnazione di incarichi .Orbene va accertata nel
caso di specie la legittimità dell’ordine disponendo una verifica sui
presupposti emanativi e cioè se la norma del contratto di istituto e
valido per l’a.s.2003-2004 consentisse al DSGA la modifica
dell’assegnazione della postazione di lavoro, precedentemente
attribuita alla collaboratrice scolastica nel plesso….. Ed invero
dalle disposizioni relative alla contrattazione d’istituto prodotta
dal Dirigente scolastico medesimo in data 1/9/04 , ed in particolare
al Capo II art.23 “Assegnazione ai plessi,succursali del personale
CC.SS”, risulta che” l’assegnazione alle diverse sedi avviene
all’inizio di ogni anno scolastico e dura di norma per tutto l’anno”.(
cfr.c1) , previa fissazione del numero del personale occorrente per
ogni sede da parte del Dirigente scolastico,sentito il DSGA( cfr.c.2),e
su scelta della sede di servizio da parte del personale in ordine di
priorità dettata dalla graduatoria interna di istituto ( c.3); ciò
detto nel successivo c.5 dell’art.23 è evincibile il caso della
modifica di assegnazione del personale, successiva all’inizio
dell’anno scolastico e cioè la fattispecie lamentata della ricorrente
che espressamente prevede” preliminarmente e successivamente alle
operazioni di cui ai commi precedenti, per motivate esigenze
organizzative e di servizio, il Dirigente scolastico,sentito il DSGA,e
informata la RSU e le OOSS, può disporre una diversa assegnazione
rispetto alla scelta del personale per quanto concerne la sede di
servizio e il relativo settore di sorveglianza”.Orbene va rilevato
come l’ordine di servizio del 30/1/04 non contenga la specifica
motivazione richiesta dalla norma in riferimento alle esigenze di
servizio genericamente indicate; peraltro neanche nel corso
dell’istruttoria dibattimentale l’istituto ha prodotto prova
documentale della prevista informativa preventiva alle RSU alle
O.O.S.S. circa la necessità di una diversa assegnazione poi disposta
nei confronti della ricorrente; ne varrebbe tra l’altro ad integrare
le ragioni dell’emanato ordine quanto sostenuto dall’Istituto…. “
memoria di replica del 30/7/04( prot n°27/RIS), in riferimento alle
“competenze particolari della collaboratrice scolastica”,sia in
ragione della mancata previsione di siffatti criteri nella
contrattazione integrativa che della tardività delle precisazioni
inidonee a sanare l’ordine di servizio .
Ciò premesso
l’arbitro,
esaminati tutti gli atti prodotti dalle parti e la documentazione
esibita, ritenuta nel merito la insussistenza delle ragioni a base
dell’ordine di servizio privo di specifiche motivazioni in merito alla
diversa assegnazione della ricorrente intervenuta peraltro ad anno
scolastico già avanzato ed in palese violazione del contratto
integrativo d’istituto vigente,rilevata la mancanza di prova in ordine
alla affissione del codice disciplinare e la assenza di motivazione
della sanzione irrogata,neanche precisata accoglie il ricorso ed
annulla la sanzione irrogata alla dipendente …., con effetto immediato
e tutti gli effetti conseguenti alla sanzione medesima, fissando a
carico del soccombente Istituto Scolastico “………” le spese forfettarie
per l’intera fase arbitrale, come previsto dalle tariffe medesime, in
euro 413,17.
L’Arbitro per il
Pubblico Impiego del Lazio
Avv. Maurizio
Danza Roma 25
ottobre 2004
Depositato presso
la Camera Arbitrale del Lazio-Roma in data 25ottobre 2004