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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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L’ISTITUTO DELL’ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO  E NEL COMPARTO SCUOLA : SINTESI

a cura dell’Avv. Maurizio Danza
Arbitro per il Pubblico Impiego- Lazio

 L’Istituto dell’arbitrato e della conciliazione nel pubblico impiego è stato introdotto con il CCNQ del 23/1/2001 stipulato tra l’ Aran ed i rappresentanti delle Confederazioni Sindacali .Esso prevede un iter alternativo e facoltativo rispetto a quello adottato dal codice di procedura civile, per la risoluzione delle controversie di lavoro in materia di rapporti di pubblico impiego .

Fonte normativa del suddetto CCNQ è infatti l’art.412 ter c.p.c che  stabilisce che i CCNL possano prevedere la facoltà per le parti di deferire ad arbitri la decisione su una controversia di lavoro, in alternativa al ricorso al Giudice del lavoro.

Il legislatore con tale strumento ha voluto perseguire da un lato la finalità di garantire alle parti in lite la definizione delle loro questioni in tempi più solleciti rispetto ai tempi di un processo del lavoro, dall’altro quella di introdurre un istituto deflattivo rispetto al già consistente carico giudiziario dei tribunali italiani.

Novità rilevante nel CCNQ la previsione dell’arbitro unico rispetto ad altre figure adottate in altri contesti che hanno preferito invece l’adozione del modello arbitrale collegiale. L’accordo stabilisce inoltre che preventivamente all’arbitrato venga svolto, obbligatoriamente e dall’arbitro stesso, un tentativo di conciliazione che si rende superfluo solo nel caso in cui le parti abbiano già esperito il tentativo presso altre sedi. Se la conciliazione non ha esito positivo l’arbitro dà avvio alla procedura arbitrale.

La procedura arbitrale può essere attivata da tutti i lavoratori pubblici e da tutte le Amministrazioni Pubbliche in relazione a tutte le materie del rapporto di lavoro.  Va fatto rilevare che l’amministrazione pubblica non può rifiutare di assoggettarsi alla procedura arbitrale in materia di sanzione disciplinare non risolutive (ad esempio una censura, sospensione etc),mentre non è tenuta ad accettare il rito arbitrale nei casi di licenziamento e relativamente alle altre controversie( ad esempio su mobilità,su mansioni superiori,su mobbing,su controversie afferenti indennità varie ,missioni).

Per quanto concerne il Comparto Scuola  il  CCNL Scuola 2002-2005  ha recepito al capo XII la disciplina dell’arbitrato e della conciliazione. L’art.130 introduce un ulteriore forma  di conciliazione ,accanto a quella innanzi all’arbitro per il pubblico impiego e presso l’Ufficio provinciale del Lavoro,che si svolge presso uffici appositi siti nei C.S.A.( centri servizi amministrativi) soprattutto su materie quali la mobilità e le assunzioni e che consiste in un iter più celere.


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