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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

L’ATTIVITA’ NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

di Giacomo D’Alterio

 

Le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia negoziale, possono infatti, stipulare convenzioni e contratti secondo le forme previste dalla Legge.

Il dirigente scolastico in quanto rappresentante legale dell’istituto, svolge l’attività negoziale per porre in essere il programma annuale, il dirigente, in alcuni casi può delegare per lo svolgimento delle attività negoziali il direttore dei servizi generali ed amministrativi o uno dei suoi collaboratori.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è competente all’attività negoziale delle minute spese.

Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del direttore dei servizi generali ed amministrativi nell’attuazione dell’attività negoziale.

Il dirigente scolastico può utilizzare esperti esterni all’istituzione scolastica, nel caso in cui in questa non ci siano risorse umane, che abbiano competenze professionali specifiche indispensabili per lo svolgimento di particolari attività negoziali.

Il consiglio d’istituto delibera in ordine:

1)      all’accettazione o alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

2)      alla costituzione o compartecipazione a fondazioni e all’istituzione a borse di studio;

3)      all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

4)      ai contratti d’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all’istituzione scolastica, previa verifica della mancanza di condizioni ostative alla dismissione del bene;

5)      all’adesione a reti di scuole e consorzi;

6)      all’utilizzazione economica delle opere d’ingegno;

7)      alla partecipazione della scuola ad iniziative, che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

8)      all’individuazione del limite di spesa;

9)      all’acquisto di immobili.

Nei casi summenzionati, l’attività negoziale del dirigente scolastico è soggetta alla deliberazione del consiglio d’istituto, in questi casi il dirigente scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non prima autorizzato dal consiglio d’istituto, in tutti gli altri casi il dirigente ha soltanto l’obbligo di perseguire l’interesse dell’istituzione scolastica.

Al consiglio d’istituto spetta inoltre, di deliberare in merito al criterio e ai limiti dello svolgimento dell’attività negoziale del dirigente scolastico su particolari attività negoziali quali:

1)      contratti di sponsorizzazione;

2)      contratti di locazione di immobili;

3)      utilizzazioni di locali, beni o siti informatici appartenenti all’istituzione scolastica da parte di terzi;

4)      convenzioni relative a prestazioni del personale scolastico e degli studenti per conto terzi;

5)      alienazioni di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

6)      acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

7)      contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti;

8)      partecipazione a progetti internazionali.

Il dirigente scolastico nella scelta del contraente interpella direttamente tre ditte mediante la comparazione di tre offerte, nel caso in cui il valore complessivo dell’acquisto o della fornitura fosse superiore a € 2.000,00 o al limite massimo stabilito dal consiglio d’istituto.

L’invito a presentare un’offerta deve contenere il criterio di aggiudicazione della licitazione privata, l’esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

L’osservanza di quest’obbligo decade nel caso in cui non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’istituto scolastico.

La stipula dei contratti di compravendita richiede la forma pubblica.

Le funzioni di ufficiale rogante sono esercitate dal direttore dei servizi generali ed amministrativi o da un funzionario da lui delegato.

La copia dei contratti e delle convenzioni è messa a disposizione del consiglio d’istituto nella prima riunione utile ed esposta all’albo della scuola.

Una relazione sull’attività contrattuale svolta dal dirigente scolastico è presentata alla prima riunione successiva del consiglio d’istituto.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi provvede alla tenuta della documentazione inerente all’attività contrattuale.

Gli interessati hanno diritto d’accesso a detta documentazione, il rilascio delle copie della documentazione è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Le forniture e i servizi sono soggetti ad un collaudo finale entro sessanta giorni dalla data della consegna o dell’esecuzione dell’opera, ad opera di personale scolastico munito di competenza tecnica adeguata.

Il dirigente scolastico nomina un collaudatore singolo o una commissione interna.

Del collaudo è redatto apposito verbale.

Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00, il verbale di collaudo è sostituito da un certificato, che attesta la regolarità della fornitura rilasciato dal dirigente o su sua delega, dal direttore o da un verificatore nominato per lo scopo.

Nel caso di fornitura di servizi periodici, il direttore redige un certificato di regolare prestazione.

Il pagamento dei lavori può essere disposto soltanto dopo l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare fornitura.


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