Le istituzioni
scolastiche hanno piena autonomia negoziale, possono infatti,
stipulare convenzioni e contratti secondo le forme previste dalla
Legge.
Il dirigente
scolastico in quanto rappresentante legale dell’istituto, svolge
l’attività negoziale per porre in essere il programma annuale, il
dirigente, in alcuni casi può delegare per lo svolgimento delle
attività negoziali il direttore dei servizi generali ed
amministrativi o uno dei suoi collaboratori.
Il direttore dei
servizi generali ed amministrativi è competente all’attività
negoziale delle minute spese.
Il dirigente
scolastico si avvale dell’attività istruttoria del direttore dei
servizi generali ed amministrativi nell’attuazione dell’attività
negoziale.
Il dirigente
scolastico può utilizzare esperti esterni all’istituzione
scolastica, nel caso in cui in questa non ci siano risorse umane,
che abbiano competenze professionali specifiche indispensabili per
lo svolgimento di particolari attività negoziali.
Il consiglio
d’istituto delibera in ordine:
1)
all’accettazione o alla rinuncia di legati, eredità e
donazioni;
2)
alla costituzione o compartecipazione a fondazioni e
all’istituzione a borse di studio;
3)
all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata
pluriennale;
4)
ai contratti d’alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti
all’istituzione scolastica, previa verifica della mancanza di
condizioni ostative alla dismissione del bene;
5)
all’adesione a reti di scuole e consorzi;
6)
all’utilizzazione economica delle opere d’ingegno;
7)
alla partecipazione della scuola ad iniziative, che
comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti
pubblici o privati;
8)
all’individuazione del limite di spesa;
9)
all’acquisto di immobili.
Nei casi
summenzionati, l’attività negoziale del dirigente scolastico è
soggetta alla deliberazione del consiglio d’istituto, in questi casi
il dirigente scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se
non prima autorizzato dal consiglio d’istituto, in tutti gli altri
casi il dirigente ha soltanto l’obbligo di perseguire l’interesse
dell’istituzione scolastica.
Al consiglio
d’istituto spetta inoltre, di deliberare in merito al criterio e ai
limiti dello svolgimento dell’attività negoziale del dirigente
scolastico su particolari attività negoziali quali:
1)
contratti di sponsorizzazione;
2)
contratti di locazione di immobili;
3)
utilizzazioni di locali, beni o siti informatici appartenenti
all’istituzione scolastica da parte di terzi;
4)
convenzioni relative a prestazioni del personale scolastico e
degli studenti per conto terzi;
5)
alienazioni di beni e servizi prodotti nell’esercizio di
attività didattiche o programmate a favore di terzi;
6)
acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
7)
contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
particolari attività ed insegnamenti;
8)
partecipazione a progetti internazionali.
Il dirigente
scolastico nella scelta del contraente interpella direttamente tre
ditte mediante la comparazione di tre offerte, nel caso in cui il
valore complessivo dell’acquisto o della fornitura fosse superiore a
€ 2.000,00 o al limite massimo stabilito dal consiglio d’istituto.
L’invito a
presentare un’offerta deve contenere il criterio di aggiudicazione
della licitazione privata, l’esatta indicazione delle prestazioni
contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione e di
pagamento.
L’osservanza di
quest’obbligo decade nel caso in cui non sia possibile acquisire da
altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento
dell’istituto scolastico.
La stipula dei
contratti di compravendita richiede la forma pubblica.
Le funzioni di
ufficiale rogante sono esercitate dal direttore dei servizi generali
ed amministrativi o da un funzionario da lui delegato.
La copia dei
contratti e delle convenzioni è messa a disposizione del consiglio
d’istituto nella prima riunione utile ed esposta all’albo della
scuola.
Una relazione
sull’attività contrattuale svolta dal dirigente scolastico è
presentata alla prima riunione successiva del consiglio d’istituto.
Il direttore dei
servizi generali ed amministrativi provvede alla tenuta della
documentazione inerente all’attività contrattuale.
Gli interessati
hanno diritto d’accesso a detta documentazione, il rilascio delle
copie della documentazione è gratuito ed è subordinato ad una
richiesta nominativa e motivata.
Le forniture e i
servizi sono soggetti ad un collaudo finale entro sessanta giorni
dalla data della consegna o dell’esecuzione dell’opera, ad opera di
personale scolastico munito di competenza tecnica adeguata.
Il dirigente
scolastico nomina un collaudatore singolo o una commissione interna.
Del collaudo è
redatto apposito verbale.
Per le forniture
di valore inferiore a € 2.000,00, il verbale di collaudo è
sostituito da un certificato, che attesta la regolarità della
fornitura rilasciato dal dirigente o su sua delega, dal direttore o
da un verificatore nominato per lo scopo.
Nel caso di
fornitura di servizi periodici, il direttore redige un certificato
di regolare prestazione.
Il pagamento dei
lavori può essere disposto soltanto dopo l’emissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare fornitura.