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Il compenso dei revisori contabili nelle istituzioni scolastiche di Giacomo D’Alterio
Un decreto interministeriale del 18 novembre 2003 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito l’ammontare del compenso annuo lordo spettante al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella misura di:
Gli stessi importi sono previsti anche per i collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche della Regione Sicilia, così come previsto dalla Legge regionale 9 agosto 2002. Lo stesso decreto stabilisce inoltre, che il compenso, l’indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti dall’istituto capofila individuato nell’ambito territoriale con il decreto di nomina del collegio dei revisori da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’onere economico conseguente graverà sul bilancio dell’istituto su indicato. La circolare n. 92 del 4 dicembre 2003 del Servizio per gli Affari economico – finanziari Ufficio V detta le indicazioni e le istruzioni per l’applicazione del suddetto decreto interministeriale. In merito al trattamento fiscale e previdenziale cui assoggettare i compensi dovuti, si potrebbero instaurare le seguenti tipologie di rapporti: § revisore contabile designato in rappresentanza dell’Amministrazione di appartenenza (Ministero o Ente locale); § revisore libero professionista; § revisore designato da un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza (incarico autorizzato). Nel caso in cui il revisore sia designato dall’Amministrazione di appartenenza il compenso è classificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, quindi in questa tipologia di rapporto il revisore dovrà comunicare prontamente alla scuola capofila la propria posizione fiscale per l’applicazione delle ritenute erariali. Inoltre, l’istituzione scolastica dovrà applicare le addizionali I.R.P.E.F. regionali e comunali con riferimento alla residenza del revisore stesso. Il reddito suddetto va escluso dal trattamento previdenziale, mentre rimane a carico della scuola l’imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.). Nel caso in cui il revisore sia un libero professionista bisogna distinguere se la funzione di revisore venga svolta da ragionieri o dottori commercialisti o da altri liberi professionisti. Nel primo caso il compenso per l’attività di revisore viene assimilato a reddito da lavoro autonomo, pertanto il libero professionista dovrà emettere regolare fattura gravata del contributo previdenziale della Cassa di previdenza di appartenenza del professionista nella misura del 2% e di I.V.A. al 20% calcolata sia sul compenso lordo che sul contributo previdenziale. Lo stesso reddito sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% calcolata sul solo compenso. In questo caso l’I.R.A.P. sarà versata dal revisore in quanto ci troviamo di fronte a reddito di lavoro autonomo. Nei casi in cui l’incarico sia svolto da liberi professionisti diversi da ragionieri e dottori commercialisti, il reddito corrisposto ai revisori viene inteso come reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente in seguito alla nuova disciplina riguardante i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, come da art. 47, comma 1, lettera c – bis del T.U.I.R.. Quindi, su questo reddito, ricade la ritenuta I.R.P.E.F. e le addizionali I.R.P.E.F. regionali e comunali, mentre rimane a carico dell’istituzione scolastica il pagamento dell’I.R.A.P. Sullo stesso reddito, il revisore dovrà versare il contributo previdenziale I.N.P.S. del 10-14%. L’art. 3 comma 1 della Legge 7 aprile 2003, n. 80 prevede una revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l’inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e con la loro attrazione, quindi al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo, alla luce di quest’ultima normativa, questi redditi potrebbero tornare ad essere considerati redditi da lavoro autonomo. Nel terzo ed ultimo caso, revisore contabile designato da un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza, l’incarico dovrà essere autorizzato dalla propria Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165. In questo caso il reddito percepito sarà assimilato a reddito da lavoro dipendente, su questo graveranno le ritenute I.R.P.E.F. e le relative addizionali erariali. Questo reddito risulterà soggetto inoltre, al contributo previdenziale I.N.P.S. del 10%. L’I.R.A.P. è a carico della scuola. Il contributo previdenziale I.N.P.S. è fissato nella misura del 10% dei redditi ricevuti per coloro che sono già iscritti ad una forma di assicurazione obbligatoria, mentre al 14% progressivamente rivalutabile fino al 19% per coloro i quali non sono iscritti ad alcuna forma di assicurazione previdenziale. Il contributo previdenziale è posto a carico dell’iscritto per un terzo e per due terzi a carico della scuola. Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovrà essere versato entro il 16 del mese successivo a quello della corresponsione del medesimo compenso. Il decreto interministeriale all’articolo 2 stabilisce, che, ai revisori dei conti spetta anche se liberi professionisti se dovuto, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità previste per i dirigenti di 1^ fascia del comparto dell’area 1 del C.C.N.L. indipendentemente dalla qualifica rivestita e dall’appartenenza o meno all’Amministrazione statale, in rispetto della medesima funzione rivestita dai revisori contabili nell’espletamento dell’attività revisionale. Il trattamento di missione comprende l’indennità giornaliera, il rimborso delle spese di vitto, alloggio e di trasporto e viene regolato ai fini della quantificazione economica nella misura prevista per il dirigente di prima fascia ai sensi e per gli effetti della circolare n. 352 del 21 novembre 1984 del Ministero dell’Istruzione di concerto con quello del Tesoro. L’autorizzazione all’utilizzo del mezzo di trasporto proprio è concessa dal dirigente scolastico della scuola capofila, che deve provvedere al pagamento dei compensi per l’ambito territoriale di competenza con formale provvedimento, previa opportuna deliberazione del consiglio d’istituto. Questa può essere concessa per l’intera durata dell’incarico soltanto nel caso in cui tale mezzo risulti economicamente e funzionalmente più conveniente rispetto agli altri mezzi di trasporto pubblici. La convenienza economica dovrà essere valutata in seguito alla comparazione della spesa totale (diaria, spese di viaggio, spese di alloggio, spese di vitto) tra l’utilizzo del mezzo proprio e l’uso dei mezzi pubblici. Qualora, l’utilizzo del mezzo proprio non fosse autorizzato, i revisori contabili hanno comunque diritto nel caso lo avessero utilizzato, al rimborso del costo del biglietto ferroviario di prima classe, escluso qualsiasi supplemento, ma compresa l’indennità supplementare del 10%. Lo stesso rimborso è concesso anche ai revisori che, non siano in grado di presentare i documenti giustificativi delle spese di trasporto, sempre che, risulti dai verbali la presenza dei revisori presso l’istituzione scolastica. Quest’ultima nel caso in cui il dirigente scolastico avesse acconsentito all’utilizzo del mezzo proprio dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria (danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede della scuola e per il rientro nella sede di servizio del revisore contabile. La richiesta dell’utilizzo dell’aereo viene rivolta soltanto alla scuola capofila, la quale provvederà ad autorizzare la richiesta solo nel caso in cui ne consegue una riduzione della durata della missione, previa delibera del consiglio d’istituto. L’utilizzo di aeri di linea comporta lo sconto del 30% sul prezzo del biglietto aereo se trattasi di viaggio di servizio. Qualora per diversi motivi sia necessario l’utilizzo del taxi per gli spostamenti tra le varie sedi delle scuole dello stesso ambito territoriale, questo può essere autorizzato dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico capofila e il rimborso potrà avvenire soltanto dopo la presentazione di una ricevuta datata e firmata dal conducente del taxi, sempre che, non ci siano altri mezzi pubblici di trasporto più economici al fine di ridurre la durata della missione. Il rimborso delle spese di vitto sono attualmente quantificate nelle seguenti somme: · € 30,55 per la consumazione di un solo pasto; · € 61,10 per la consumazione di due pasti giornalieri. L’indennità di missione giornaliera ammonta ad € 24,12 (lire 46.700). Il rimborso delle spese di pernottamento e di viaggio prevede il seguente trattamento economico: · costo per il pernottamento relativo ad una camera singola in albergo a quattro stelle (1^ categoria); · costo di un biglietto ferroviario di 1^ classe o di uno scompartimento singolo in carrozza letto. Nel caso in cui, ci troviamo di fronte al rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambe, l’indennità di trasferta viene ridotta, rispettivamente, di un terzo, della metà o di due terzi. I revisori dei conti possono chiedere in alternativa all’indennità di missione intera, il rimborso delle spese di vitto e pernottamento. Questo sarà comunque oggetto di delibera del consiglio d’istituto. Le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti statali e ai prestatori di lavoro subordinato concorrono a formare reddito per la parte eccedente di € 46,48 (lire 90.000), al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pertanto vanno sottoposte per la parte eccedente, oltre alle ritenute contributive anche alla ritenuta d’imposta. La misura attuale risulta esente da qualsiasi imposta, mentre per quanto riguarda i liberi professionisti, i rimborsi e l’indennità di trasferta nella misura di € 24,12, come per i dipendenti potranno avvenire soltanto dietro presentazione di regolare fattura, cui dovranno essere allegati in copia i documenti giustificativi di spesa. Le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno alle Amministrazioni dei revisori, il compenso erogato agli stessi nell’anno precedente, questo per l’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici. |
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