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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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La Dirigenza Scolastica: funzioni e responsabilità

Giacomo D’Alterio

La riforma dell’organizzazione amministrativa voluta dalla Legge Delega n. 421/1992 è nata con l’intento di migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, al fine di adeguare l’attività amministrativa pubblica agli standard qualitativi e quantitativi europei e di contenere la spesa pubblica con l’obiettivo primario di ridurre gli sprechi e i costi nel settore pubblico.

Quindi la riforma sulla dirigenza scolastica ha indubbiamente puntato alla creazione di manager pubblici destinatari di ampi poteri di gestione, ma sicuramente con maggiori responsabilità nella realizzazione degli obiettivi e dei risultati delle strutture amministrative alle quali sono stati preposti.  

Infatti, l’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 29/1993 afferma, che spetta ai dirigenti scolastici la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo e quindi attribuisce conseguentemente alla dirigenza la responsabilità relativa al conseguimento dei risultati ed all’efficienza ed efficacia della gestione, che le viene affidata.

Di conseguenza, l’attività dei dirigenti è soggetta ad un controllo di gestione sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi assegnati.

Il Decreto Legislativo 6 marzo 1998 n. 59, disciplina la qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome, i quali sono preposti alla dirigenza delle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita autonomia ai sensi dell’articolo 21 della legge  15 marzo 1997 n. 59.

I dirigenti scolastici sono valutati in ordine ai risultati, tenendo conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’Amministrazione  Scolastica.

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, quindi ne ha la rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all’utenza.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, in particolare il dirigente organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa ed è anche titolare delle relazioni sindacali.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sovrintende con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.

L’organizzazione della scuola dell’autonomia comporta di conseguenza che le due figure monocratiche il dirigente e il direttore diventino un costante punto di riferimento per l’intera comunità scolastica attraverso le proprie competenze e la propria autorevolezza. 

La Legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini precisamente all’articolo 21, conferisce alle istituzioni scolastiche, autonomia dal punto di vista organizzativo, didattico, amministrativo e finanziario.

L’autonomia deriva in prima istanza dal conferimento alle scuole di personalità giuridica, che consente loro in quanto tali di diventare titolari di rapporti giuridici.

Per meglio comprendere la parola autonomia, sarebbe opportuno capirla nelle sue varie sfumature:

A)    autonomia organizzativa è la capacità delle singole istituzioni scolastiche autonome di realizzare la flessibilità, la diversificazione, l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse umane e finanziarie e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale di riferimento;

B)     autonomia didattica è la capacità di perseguire gli obiettivi generali e particolari del sistema nazionale d’istruzione nel rispetto della libertà d’insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte dell’utenza – famiglie e del diritto di apprendere da parte degli studenti. In quest’ottica strategica, la legge obbliga le scuole di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);

C)    autonomia amministrativa deriva dal decentramento amministrativo avvenuto all’interno dell’organizzazione degli Uffici Scolastici Regionali e dei Centri dei Servizi Amministrativi, che hanno competenza a livello provinciale;

D)    autonomia finanziaria, le risorse finanziarie ed economiche di ciascun’istituzione scolastica per il funzionamento amministrativo e didattico sono utilizzate senza vincolo alcuno di destinazione, sennonché quello previsto per l’utilizzazione per lo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione, formazione e orientamento a seconda dell’ordine e del grado dell’istituzione scolastica.


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