|
|
Il revisore contabile nelle istituzioni scolastiche di Giacomo D’Alterio Un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri provvede ai sensi del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ai controlli di regolarità amministrativa contabile nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dotate di personalità giuridica dal 1° gennaio 2000, ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Il collegio dei revisori contabili è composto da un presidente designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e da due membri, di cui uno nominato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed un altro designato di concerto tra gli Enti locali. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati soltanto una volta nello stesso ambito territoriale. La nomina del collegio e la relativa attribuzione dell’ambito territoriale è di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale. Qualora non ci fossero designazione da parte degli Enti competenti, la nomina viene predisposta dall’Ufficio Scolastico Regionale, che deve attingere dal registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Il collegio esprime parere di regolarità contabile sul programma annuale, inoltre procede con visite periodiche, almeno due all’anno per ogni istituzione scolastica comprese nello stesso ambito territoriale, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell’impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nel programma annuale, nonché alle verifiche di cassa. In sintesi l’attività del collegio dei revisori si può così di seguito esprimere:
Particolare riguardo il collegio dei revisori deve averlo nell’esaminare il conto consuntivo, infatti, l’organo di controllo:
Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del presidente, cui compete la convocazione oppure quando viene chiesta espressamente dagli altri due membri congiuntamente. La frequenza delle visite per scuola, nel corso dell’anno non può essere superiore a tre. Il collegio può riunirsi in una qualsiasi delle istituzioni scolastiche comprese nell’ambito territoriale di competenza. Il compenso, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese ai componenti del collegio sono corrisposti secondo le disposizione di legge vigenti in materia dall’istituzione scolastica indicata espressamente nel decreto di nomina dell’Ufficio Scolastico Regionale di competenza. L’attività del collegio deve essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna scuola, sono raccolti in un registro a pagine numerate progressivamente tenuto dal direttore dei servizi generali ed amministrativi di ogni istituzione scolastica. Copia dei verbali delle riunioni del collegio dei revisori dei conti devono essere trasmessi alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato. I revisori in quanto funzionari e dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative, in quanto la responsabilità deriva da un fatto illecito e deve trovare rispondenza nel danno prodotto all’Erario, nell’esercizio o a causa delle funzioni esercitate, cui consegue la richiesta di risarcimento proveniente dall’Amministrazione di appartenenza e l’esercizio di azione giudiziale di responsabilità davanti alla Corte dei Conti. La responsabilità amministrativa si ravvede, anche quando viene a crearsi un rapporto funzionale tra il revisore contabile esterno all’Amministrazione e l’Ente pubblico designante, in quanto è ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato. Fonti e riferimenti bibliografici:
|
La pagina
- Educazione&Scuola©