Sulle relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche:raccolta normativa essenziale
a cura di Gianfranco Purpi
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PARTE PRIMA:
-§:Dal CCNL:26/05/99:
Titolo
I
Rapporto di lavoro
CAPO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 8
del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il
personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area dei servizi generali,
tecnici e amministrativi;
b) area della funzione docente;
c) area della specifica dirigenza
scolastica.
2. Il presente contratto concerne
il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al
31-12-2001 per la parte normativa.
3. Gli effetti giuridici decorrono
dalla data di stipu-lazione, salvo diversa prescrizione del presente contrat-to.
La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti nego-ziali a seguito del perfezionamento delle
procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del
1993.
4. Il presente contratto, alla
scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le dispo-sizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo.
5. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre me-si dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto, ai di-pendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
inden-nità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993. Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale per
la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel presente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti
sociali del 23 luglio 1993.
7. Ai sensi dei decreti legislativi
24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche al
personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto
disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale entro i
limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti.
ART.
2
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. In attuazione dell'art. 53, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e
decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30
giorni dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la
parte interessata invia all'altra apposita ri-chiesta scritta con lettera
raccomandata. La ri-chiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fat-ti
e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sosti-tuisce
la clausola controversa sin dall'inizio della vi-genza del contratto collettivo
nazionale, integrativo e decentrato.
Capo
II
Relazioni sindacali
ART.
3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue
l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni
sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si
svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di
istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli
articoli 4 e 6;
a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui
all'articolo 4, comma 2;
b) partecipazione: si articola
negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese. Essa può
prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità
propositive, secondo le modalità indicate nell'articolo 5;
c) interpretazione autentica dei
contratti collettivi di cui all'art.2.
ART.
4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva
integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico,
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte. I contratti collettivi, nei vari livelli previsti,
definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili,
nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli
specifici obiettivi programmati. In sede di contrattazione collettiva
integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:
con cadenza annuale:
a) i criteri generali di
utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento
dell'attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonchè le modalità
di verifica dei risultati conseguiti;
b) la mobilità interna al comparto
ed incompartimentale;
c) procedure e criteri di
utilizzazione del personale;
con cadenza quadriennale o
inferiore, se richiesta dalle parti:
a) i criteri per la ripartizione
delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi
di attuazione dell'autonomia;
b) i criteri per la assegnazione
dell'indennità di direzione ai capi di istituto;
c) i criteri per la assegnazione
dell'indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai
responsabili amministrativi;
d) le linee di indirizzo per
l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i
piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero,
nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di
verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i
criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) l'ammontare delle risorse
destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di
allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusi
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il
finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri
generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi
programmati;
g) l'articolazione e le modalità
di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;
h) i criteri generali per la
valutazione dei titoli culturali e professionali, nonchè la quota di risorse da
riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità
dei docenti e del personale ATA;
i) le indennità di turno notturno,
notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative;
l) quanto altro specificamente
previsto nel presente contratto.
2. Presso ciascun ufficio
scolastico provinciale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti
materie:
a) l'utilizzazione del personale in
altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario, nonché di
quello collocato fuori ruolo;
b) i criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio;
c) i criteri e le modalità per lo
svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello
provinciale;
d) le opportunità formative per il
personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo
determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
e) l'esercizio dei permessi
sindacali.
3. La contrattazione integrativa si
svolge con i limiti stabiliti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali
nè procedono ad azioni dirette. Entro il 30-6-2000 la materia del presente
articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell'autonomia
scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati
esistenti. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno
scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.
ART.
5
PARTECIPAZIONE
1. L'Amministrazione scolastica
nazionale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria autonomia e delle
proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la
relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo
9 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a
quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) modalità organizzative per
l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
c) documenti di previsione di
bilancio relativi alle spese per il personale;
d) operatività di nuovi sistemi
informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi
amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
e) dati generali sullo stato
dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
f) andamento generale della
mobilità del personale;
g) strumenti e metodologie per la
valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico,
anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) informazioni di cui al comma 6
dell'art.19.
2. Gli incontri per l'informazione
si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo
degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti
riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai
sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all'articolo
9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni
riguardanti singole istituzioni scolastiche.
3. Su ciascuna delle materie
previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione
della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la
formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli
problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di
formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.
4. Ricevuta l'informazione i
soggetti sindacali di cui all'articolo
9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione
sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la
distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a
quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le modalità organizzative per
l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.
La concertazione si svolge in
appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante
un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione.
Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le
parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Entro il 30-6-2000 la materia del
presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell'autonomia
scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22
gennaio 1999, convertito in legge n.69/1999.
Sulle materie che incidono
sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la concertazione deve
concludersi entro il 30 giugno.
ART.
6
RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione
scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel
rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le
relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.
2. Contestualmente con la piena
attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai
capi d'istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione
integrativa.
3. Il capo di istituto fornisce ai
soggetti sindacali di cui all'articolo
9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione,
sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle
classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) modalità di utilizzazione del
personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi
sociali;
d) modalità e criteri di
applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti
dall'articolo 2 dell'allegato accordo
sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti
con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e
utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività
aggiuntive;
h) criteri riguardanti le
assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del
lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate
alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
i) modalità relative alla
organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e
del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione
integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA
ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
l) criteri per la fruizione dei
permessi per l'aggiornamento.
4. Sulle seguenti materie
l'informazione è successiva:
a) nominativi del personale
utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e
modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni.
L'informazione viene fornita in
appositi incontri da concordare tra le parti.
5. Fino al 31 agosto del 2000,
ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma
3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo
9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il
capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti
nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un
apposito incontro che può concludersi con un'intesa entro 15 giorni.
Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con
l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei
predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione
integrativa.
6. Sulle materie che incidono
sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure
previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal
provveditore agli studi per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo
provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed
efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi
ed alle loro famiglie.
ART.
7
ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO
Entro il 30 giugno 2000, l'A.RA.N.
e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL si incontreranno per
esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla
base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione
delle stesse organizzazioni sindacali e del Ministero della Pubblica Istruzione.
ART.
8
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato
relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè
procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la
concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto
della stessa.
ART.
9
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono
costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI
AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo
delegato;
- da una rappresentanza dei
dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
II - A LIVELLO DI UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere
di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo
delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione
può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale
scolastico esperto nella materia.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
III -A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
a) Per la parte pubblica: dal
dirigente scolastico;
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle R.S.A. (fino alla elezione
delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del decreto legislativo n. 29/1993 e
successive modificazioni;
- dalle R.S.U. e dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL come
previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione delle RSU.
2. L'amministrazione scolastica
può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra-zioni (A.RA.N.).
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO
SCUOLA
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
…(…)…
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
Scuola
A seguito del parere favorevole espresso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2001 sul testo dell’ipotesi di accordo relativa la secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola, stipulata in data 15 febbraio 2001, nonché della certificazione della Corte dei conti in data 9 marzo 2001, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 15 marzo 2001 alle ore 12,30 presso la sede dell’A.Ra.N., ha avuto luogo l’incontro tra:
l’A.Ra.N. rappresentata dall’Avv. Guido Fantoni, Presidente f.f.
e i rappresentanti delle Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil
e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Cgil Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola.
Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto Scuola.
ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
1. Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
1. La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l’attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.
2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all’art. 3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
ART. 3 - Relazioni sindacali a livello d’istituto
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999 ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:
3. Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera c):
"c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse."
4. All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999 sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4 - Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:
- [le] la RSU;
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999”””.
PARTE SECONDA
Presupposti normativi riguardo natura,costituzione,funzionamento e profili di funzione delle RSU:
0: CCNQ del 10/07/96 sugli aspetti applicativi del D.lgs. n. 626/1994 riguardanti il rappresentante per la sicurezza:
“””””””””””””””””””PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
5 giugno 1996.
Autorizzazione
del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto
legislativo n. 29/1993 - del testo del contratto collettivo quadro in merito
agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", concordato il 7
maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante "Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";
Visti gli articoli 18, 19 e 20 del predetto decreto legislativo n. 626/1994 che hanno introdotto specifiche forme di "consultazione e partecipazione dei lavoratori" per vari aspetti che riguardano la sicurezza e la protezione della salute negli ambienti di lavoro, prevedendo, in particolare, la figura del "rappresentante per la sicurezza" e disciplinandone le attribuzioni e le modalita' elettive o di designazione;
Vista la direttiva del 29 settembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le Amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
Vista la lettera prot. n. 2989 del 10 maggio 1996 (pervenuta il 14 maggio 1996), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo, del contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI;
Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, che e' stato inviato unitamente ad una "relazione illustrativa" dell'articolato, nella quale e' precisato, tra l'altro, che il predetto contratto collettivo quadro "non comporta oneri aggiuntivi";
Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
Vista la lettera prot. n. 30777/96/7.515 del 17 maggio 1996 con la quale e' stata richiesta l'"intesa" della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che "tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa. . . . . nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni. . . . . si riterra' acquisita l'"intesa";
Vista la lettera del 23 maggio 1996, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta "intesa";
Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la citata direttiva del 29 settembre 1996 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1996, concernente l'"autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione. . . . . del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. . . . . " e ad "esercitare ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano e . . . 1) Funzione pubblica";
A nome del Governo;
Autorizza:
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del "contratto collettivo quadro" in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI ed UNIONQUADRI.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 5 giugno 1996
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 1
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A
seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1996, con il quale l'ARAN
e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo quadro in
merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza" stipulato il 7
maggio 1996, il giorno 10 luglio alle ore 10 presso la sede dell'ARAN ha avuto
luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i
rappresentanti delle seguenti confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL,
CISNAL, CONFEDIR, USPPI, UNIONQUADRI.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto
l'accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
in
merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, riguardanti il "rappresentante per la sicurezza", sottoscritto il
10 luglio 1996.
PREMESSA.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
Considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie e il decreto legislativo n. 626/94 di recepimento;
Ravvisata l'opportunita' di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalita' di esercizio o di designazione, la formazione di detta rappresentanza con l'osservanza e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/94;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualita' ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Preso atto che il rappresentante per la sicurezza svolge una funzione specifica e distinta rispetto a quella del delegato sindacale della RSU o della RSA;
Considerato che l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nei confronti delle pubbliche amministrazioni implica distinte responsabilita' tra indirizzo e gestione;
Convengono quanto segue:
PARTE
PRIMA
I. Il rappresentante per la sicurezza.
L'art.
18 del decreto legislativo n. 626/94, il cui comma 1 contiene l'enunciazione del
principio generale secondo il quale in tutte le amministrazioni o unita'
lavorative e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, e' dedicato
ai criteri di individuazione di tale soggetto unico per tutti i lavoratori e
prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri
parametri, in particolare, in tema di diritti, formazione e strumenti per
l'espletamento degli incarichi.
A partire dal perfezionamento del presente accordo, in tutte le amministrazioni o unita' lavorative saranno promosse dalle stesse e dalle organizzazioni sindacali le iniziative con le modalita' di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
II. Amministrazioni o unita' lavorative fino a quindici dipendenti.
Le
parti concordano che per le amministrazioni o unita' lavorative aventi fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza sia eletto dai lavoratori al loro
interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risultera' eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale e' comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione nonche' nel funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori - non in prova con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purche' la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attivita' nelle amministrazioni o unita' lavorative.
La durata dell'incarico e' di tre anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, appositi permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano fino a 6 dipendenti nonche' pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
III.
Amministrazioni o unita' lavorative con piu' di quindici dipendenti.
Amministrazioni
o unita' lavorative da 16 a 200 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Amministrazioni o unita' lavorative da 201 a 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
Amministrazioni o unita' lavorative con piu' di 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano piu' di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza e' pari a 6.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti.
IV.
Permessi retribuiti orari.
Nelle
amministrazioni o unita' lavorative che occupano piu' di 15 dipendenti, per
l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n.
626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia' previsti per
le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari
a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.
V. Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
a)
All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la
sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l'elezione
della RSU.
La procedura di elezione e' quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia gia' costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue:
entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno;
tale designazione verra' ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procedera' a una nuova designazione sempre all'interno della R.S.U;
nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la
sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita - e fino a tale evento - e nelle amministrazioni o nelle unita' lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza e'/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o unita' lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
d) Nelle amministrazioni o unita' lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto.
L'elettorato passivo e' riservato ai componenti della RSU e delle RSA.
e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza e' eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio.
VI. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale e' contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, le
parti concordano sulle seguenti indicazioni.
VII. Accesso ai luoghi di lavoro.
Il
diritto di accesso ai luoghi di lavoro sara' esercitato nel rispetto delle
esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
VIII. Modalita' di consultazione.
Laddove
il decreto legislativo n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in
modo da garantire la sua effettivita' e tempestivita'.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facolta' di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626/94, nelle realta' in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali costituite ai sensi del vigente art.19 della legge n. 300/70.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda puo' designare uno o piu' soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626/94.
IX. Informazioni e documentazione aziendale.
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso le amministrazioni o unita' lavorative ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unita' produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, e' tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione in conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 626/94.
X. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il
rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista all'art.
19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 626/94, anche avendo
riguardo alle indicazioni contenute nella circolare della Funzione pubblica del
24 aprile 1995, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno
1995.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgera' mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli gia' previsti per la loro attivita'.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle amministrazioni o unita' lavorative con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgera' in due moduli; tale programma deve comprendere:
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
conoscenze generali sui rischi dell'attivita' e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
metodologie minime delle comunicazioni.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.
XI. Riunioni periodiche.
In
applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/94, le riunioni
periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno cinque giorni
lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle amministrazioni o unita' lavorative.
Della riunione viene redatto verbale.
XII. Strumenti per l'espletamento delle funzioni.
In
conformita' a quanto previsto al punto 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n.
626/94, il rappresentante alla sicurezza puo' essere autorizzato all'utilizzo di
strumenti in disponibilita' della struttura.
In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo del locale a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.
XIII. Contrattazione di comparto.
E'
rimessa alla contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente accordo, in particolare la possibilita'
di:
individuare, in relazione a peculiari specificita', diverse modalita' di rappresentanza tra piu' amministrazioni dello stesso comparto o tra piu' uffici della stessa amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 626/94;
definire in relazione alla individuazione di specifiche esigenze di prevenzione e/o protezione dai rischi connessi all'attivita' di lavoro, un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dall'art. 18, dianzi citato che sara' ricompreso nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti;
evitare la sovrapposizione tra i componenti delle RSU ed i rappresentanti per la sicurezza nelle unita' lavorative che occupano da 201 a 300 dipendenti, individuando due rappresentanti per la sicurezza tra i componenti la RSU ed aggiungendo a questi un ulteriore rappresentante per la sicurezza;
individuare ulteriori contenuti specifici della formazione con riferimento a specificita' dei propri comparti.
In ogni caso, in sede di contrattazione di comparto o decentrata le parti procederanno all'assorbimento delle ore di permesso spettanti - in base al presente accordo - ai rappresentanti per la sicurezza, fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute per lo stesso titolo.
PARTE SECONDA
Organismi paritetici.
I.
La contrattazione di comparto, da avviare entro novanta giorni dalla
sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinera' le modalita'
operative per la costituzione degli organismi paritetici di cui all'art. 20 del
decreto legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del
comparto, assegnando le funzioni ivi previste.
In ogni caso, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.
II. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli organismi paritetici previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 626/94.
A tale scopo gli organismi predetti si raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti istituzionali di livello regionale o provinciale, operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalita' anzidette. Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.
Dichiarazione congiunta
Nel sottoscrivere l'ipotesi di accordo per un contratto quadro sulle materie rimesse alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 626/94 le parti auspicano una sollecita applicazione del decreto legislativo in tutte le pubbliche amministrazioni. A tal fine, in parallelo alle iniziative gia' programmate dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali di categoria, le parti ritengono opportuna da parte delle singole amministrazioni un'adeguata campagna di informazione sui contenuti del decreto legislativo, nei confronti dei responsabili delle articolazioni orgaanizzative e, in generale di tutti i lavoratori interessati.
Dichiarazione CGIL CISL UIL
CGIL CISL UIL evidenziano come eventuali norme correttive al decreto legislativo n. 626/94, che rimandino ad ulteriori decreti ministeriali l'individuazione di particolari esigenze connesse ai servizi espletati, non sospendono comunque l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e pertanto ribadiscono l'immediata applicabilita' in tutte le pubbliche amministrazioni del presente accordo.
Sottolineano inoltre che questo non preclude la possibilita' di una sua rimodulazione, appropriata alle specifiche realta' delle diverse amministrazioni.
Dichiarazione a verbale CONFSAL accordo quadro decreto legislativo n. 626/94
L'accordo quadro sul decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 viene firmato condividendo l'impostazione generale ma con le seguenti riserve, espresse ampiamente nel corso della lunga trattativa e non recepite dall'ARAN nonostante chiare indicazioni della normativa di riferimento:
a) il numero dei rappresentanti per la sicurezza indicato nell'accordo e' pari al minimo indicato dal decreto legislativo n. 626/94 spesso insufficiente a garantire l'adempimento delle attribuzioni;
b) il tempo di lavoro retribuito per lo svolgimento dell'incarico di R.S.L. e' estremamente restrittivo in riferimento alle attribuzioni di cui al punto 1, lettere a), e), f), h), m), n), o), dell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 e quindi in contrasto con il punto 2 dello stesso articolo che dispone che "il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione .."”””.
1: “””””””””””””””””””””””””””””””””””
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO 1998/2001 del
07/08/98,
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
ART. 1,parte I,Titolo I:
Campo di applicazione
1.Il presente contratto si applica ai dipendenti e dirigenti di cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29 come
modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997,
n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni pubbliche
indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29, ricomprese nei
comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della
dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del d.l. 10 maggio
1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nonché dei decreti
legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80, convengono che la
materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali -
contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta con il
presente contratto, tenuto conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente contratto o i contratti
collettivi nazionali di comparto non dispongano una specifica disciplina, nelle
materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed
attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla
legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione "comparti di contrattazione collettiva
del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree". Il decreto
legislativo "3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e sostituito
dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80" è
indicato come "d.lgs 29/1993". Il testo unificato di tale decreto è
pubblicato sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale di cui al d.lgs. 396/1997
disciplinate dall'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti stipulato il………
sono indicate con la sigla RSU. I predetti accordi sono indicati con la dizione
"accordi stipulati il……."
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi
dell'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo transitorio, ai sensi
dell'art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall' art. 44 del d.lgs 80/1998,
nel testo del presente contratto vengono indicate come "associazioni
sindacali rappresentative"
7. Con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte
le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
…(…)…ART. 8 Contingente dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino all'entrata in vigore del
presente contratto, restano fermi il contingente complessivo esistente al 1
dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei permessi sindacali retribuiti,
fruibili ai sensi dell'art. 23 della legge 300/1970 da parte dei dirigenti
sindacali nonchè i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna
amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto - anche per
consentire la prima elezione e l'avvio del funzionamento delle rappresentanze
sindacali unitarie previste dall'art. 47, comma 3 del dlgs. 29/1993 - i permessi
sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a 90 minuti per dipendente o
dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti dall'art. 20, comma 1, sono
portati nel loro complesso ad un valore pari a 81 minuti per dipendente o
dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio.Tra i
dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno
conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.
3. I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle
RSU secondo le modalità indicate nell'art. 9.
ART. 9 Modalità di ripartizione dei permessi
1. Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi
dell'art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle
associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione
alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno
precedente.
2. Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all' accordo stipulato
il….., i permessi sindacali , nella misura di n.81 minuti per dipendente o
dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e nella misura di
51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.
3. I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un
massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse
ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a
raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle
RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4. Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è
quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è
quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle
RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali
risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo
stipulato il…….. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da
queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5. In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente
dei permessi sindacali determinato ai sensi dell'art. 6 comma 5 – di spettanza
delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi della tabella all.... è
effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione
del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il
comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell'art.16.
ART. 10 Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
1.I dirigenti sindacali che, ai sensi dell'accordo stipulato il……. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, di cui all'art. 9 per l'espletamento del loro mandato, sono:
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto all'amministrazione i
nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà
sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità vengono comunicate le
eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e terzo alinea del comma
uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle associazioni sindacali
rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi
retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative
sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a
tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai
permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei comparti scuola e ministeri
operanti all'estero per la partecipazione ai congressi, convegni di natura
sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statutari. 5. I permessi
sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma
1 dal secondo al quarto alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo
spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per
periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità
dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque
denominata - di appartenenza del dipendente . A tale scopo, della fruizione del
permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della
struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica
dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente
sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di
appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari
livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono
- normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile
sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai
rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando
procedure e modalità idonee a tal fine.
ART. 11 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
1.Le associazioni sindacali rappresentative sono , altresì, titolari di
ulteriori permessi retribuiti - orari o giornalieri - per la partecipazione alle
riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e
territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che siano
componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il numero di permessi di cui al comma 1 non può comunque superare per
ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le ore indicate,
rispettivamente, nelle tabelle allegato… del presente contratto.
3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 2 alle
proprie organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla
stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi
sindacali citati al comma 2 fra comparto e rispettiva area della dirigenza
ovvero tra diversi comparti e/o aree.
5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano
alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi
titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 10, comma 6.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, comunica al
Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali
in base al presente articolo in separato conteggio.
ART. 12 Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1.I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali
rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta
la durata del loro mandato. E' possibile l'applicazione delle flessibilità
previste dall'art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto
dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 hanno diritto a permessi
sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni
l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano esercitare il diritto ivi
previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre
giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l'art. 10 comma 6.
ART. 13 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
1. Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative sono complessivamente titolari delle seguenti diritti:
2.Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti nella misura
prevista dall'art. 9.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra
associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà
sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei
luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. dell'accordo stipulato il…….
…(…)…ART. 16 Norme speciali per la Scuola
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola gli artt. 7, 10
e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o integrazioni:
A) Art. 7 , commi 1 e 2:
B) Art. 10:
C) Art. 14, comma 1, 3, 4 :
2. La ripartizione del contingente dei permessi tra associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 9 - dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati , il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
ART. 17 Trattamento economico …(…)…
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è
disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree
dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non
avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono ferme tutte le clausole
previste dall'art. 7, comma 2 del CCNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio
1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, al dirigente sindacale
è garantito.
4. In caso di fruizione di
permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei
vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al
dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei
risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre
1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non
retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo
comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la
retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le
indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
PARTE III
Norme finali e transitorie…(…)…
ART. 19 Disposizioni particolari
1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali
che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed
aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla
organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti
disposizioni.
2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività , con la rilevazione dei
dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire
dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra
forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde
ai requisiti previsti dall'art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998
(imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino
titolari purchè il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità
delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai
lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato
effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà
possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini
dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo
all'applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall'entrata in
vigore del presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le prerogative previste dal presente contratto vengono
assegnate al nuovo soggetto sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I
poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali
soggetti in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3
dell'accordo stipulato il.... per la costituzione delle RSU - sono altresì,
esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non
delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti
collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova
organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in conseguenza degli effetti dell'art. 44 del
d.lgs. 80/1993, qualora nell'ambito del nuovo soggetto si verifichi la
fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva originariamente dato vita ovvero
l'ingresso di una nuova sigla, il mutamento produce effetti soltanto al
successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 5.
5. L'ARAN , salvo che nel periodo transitorio di cui all'44 del d.lgs. 80/1998,
procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali
in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento
nonchè all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo
vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni
sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso
anno in cui si procede alla rilevazione nonchè gli ultimi dati disponibili
relativi alle elezioni delle RSU. L'accertamento produce effetti - con le
medesime cadenze - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle autonome aree di contrattazione collettiva
della dirigenza restano in vigore:
Dopo la stipulazione del contratto collettivo quadro per la definizione delle
aree dirigenziali, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni
dei distacchi e permessi nonchè i regolamenti per le elezioni delle RSU
relative alle medesime aree.
7. Durante il periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. d) del
d.lgs. 80/1998, qualora in sede decentrata non vi sia piena coincidenza tra i
soggetti riconosciuti come rappresentativi ai sensi della tabella all.... e
quelli già ammessi in base alla citata disposizione alla contrattazione
decentrata, questi ultimi concorrono all'utilizzo del contingente dei permessi
limitatamente alle attività di contrattazione, eventualmente conguagliando -
nel caso di avvenuto ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i
permessi a queste spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative
nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole
del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei
dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di
permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei
contingenti dei distacchi - verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento
della Funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 - nonché dei permessi loro
spettanti .
9.Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione
del DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa
dell'inosservanza di procedure autorizzative preventive, purchè nel rispetto
del tetto previsto, sono risolti sulla base dell'art.14 commi 1 e 2,
ART. 20 Disposizioni transitorie
1. Nell'attuale periodo transitorio previsto dall'art. 44, comma 1 lett. g)
del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il contingente dei permessi di
competenza delle RSU , le associazioni sindacali rappresentative, con il
presente contratto, concordano di cumulare, per i soli comparti, i permessi
sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall'art. 9, commi 1
e 2 sino ad un massimo di_9 minuti per dipendente in servizio.
2. Il contingente dei permessi cumulati pari a n. 269, sommato al contingente
dei distacchi attribuiti ai comparti ai sensi della tab. all. n. 1 (pari a n.
2460) è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali
rappresentative alla data del presente contratto secondo quanto indicato nelle
tabelle allegate dal n. 2 al n. 11.
3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si applicano tutte le
flessibilità previste dall'art. 7. I nominativi dei dirigenti sindacali che
usufruiscono dei permessi cumulati devono essere comunicati all' amministrazione
di appartenenza ed al Dipartimento della Funzione pubblica per gli adempimenti
dell'art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui all'
art. 11 avranno valore sino all'entrata a regime del nuovo sistema di
rappresentatività, di cui all'art. 44 del d.lgs 80/1998, agli effetti del quale
le parti concorderanno la nuova ripartizione dei distacchi in base ai dati sulle
deleghe e sui voti riportati nelle elezioni per le RSU nel 1998, confermando o
modificando i permessi cumulati del comma 2 e la loro entità.
ART. 21 Durata
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio 1998 - 2001. La
disdetta può essere richiesta dall'ARAN o da almeno quattro Confederazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio.
In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato
tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi e dei permessi il presente
contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt. 6 e 9.
3. In caso di decisione giudiziale relativa alla ripartizione delle prerogative
sindacali previste dal presente contratto nonchè all'ammissione di nuovi
soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le oo.ss. firmatarie per valutare le
iniziative conseguenti.
ART. 22 Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce , fatto salvo quanto previsto all'art.17
comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro transitori stipulati il 26 e 27
maggio 1997. Dalla data di stipulazione è, altresì, disapplicato il D.P.C.M.
25 ottobre 1994, n. 770 nonchè i Decreti del Ministro della Funzione pubblica
in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle tabelle allegate al presente contratto.
2.Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di indirizzo per i contratti
collettivi dei comparti e delle aree relativi al quadriennio 1998 - 2001 che -
dopo la specifica disciplina negoziale - provvederanno direttamente a
disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi dell'art. 72 del d.lgs.
29/1993. …(…)…
2: “”” Circolare Ministeriale 8 ottobre 1998
Prot. n. 31806
Oggetto: Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7.8.98. Costituzione delle R.S.U. nel comparto scuola.
L'accordo indicato in oggetto pubblicato sul S.O. n. 150 alla G.U. del 5.9.98, n. 270, prevede, per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni, la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) nei luoghi di lavoro.
L'art. 2, comma 4, del medesimo accordo demanda a eventuali successivi singoli accordi di comparto la definizione di alcuni aspetti per adattare le regole generali alle particolari esigenze delle amministrazioni di riferimento.
Per il comparto scuola poiché non risulta, a tutt'oggi, definito alcun accordo integrativo tra ARAN e OO.SS., valgono le regole generali dell'accordo quadro del 7 agosto 1998, che, all'art. 2, comma 1, prevede che le R.S.U. vadano costituite "presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa", vale a dire, nella situazione attuale, negli Uffici Scolastici Provinciali. …(…)…””””””””””””””””””””””””””””
3:””””””””””””””””””””””””
Accordo Collettivo Quadro
per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il
personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni
e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo dell'Accordo collettivo quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 9,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
- nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell'Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB -CUB
UGL
Al termine le parti sottoscrivono l'allegato accordo collettivo quadro:
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
ART.1 - OBIETTIVI E FINALITA'
1. Le parti con il presente accordo
intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993
n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di
rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta
a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi;
la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione "amministrazioni, aziende ed enti " usata per indicare i
luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali
unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine "amministrazioni"
. Le "sedi o strutture periferiche" delle medesime individuate dai
contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione
collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture
amministrative interessate". Le "associazioni sindacali ammesse alle
trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993" sono
indicate come "associazioni sindacali rappresentative".
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o
sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il
testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del
25 maggio 1998. Pertanto la dizione "d.lgs.29/1993" è riferita al
nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli
articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente il
7 agosto 1998 nel testo è indicato come "CCNL quadro del 7 agosto
1998".
PARTE PRIMA
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
ART. 2 - AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
1. Le associazioni sindacali
rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al
presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali
unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di
amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti
organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche
presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come
livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste
per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché
costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere
esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni
sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste
deve avvenire entro il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro
il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali cadenze
previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno
avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario
allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni
organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche
nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo,
l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate
alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è
comunicata all'ARAN che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a
confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire
all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di
attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in
nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al
presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera
comunicazione per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto
affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare
trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5 al fine di facilitare la
costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di
Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente
accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati
alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs.
80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di
comparto riguardano i seguenti punti:
a. la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b. la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
c. le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
d. l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.
ART. 3 - COSTITUZIONE DELLE RSU
1. Alla costituzione delle RSU si
procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo
proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di
genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
ART. 4 - NUMERO DEI COMPONENTI
1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a :
a. tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
c. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.
ART. 5 - COMPITI E FUNZIONI
1. Le RSU subentrano alle RSA o alle
analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti
nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio
delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i
CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può
esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione
riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da
altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze
contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti
diritti:
a. diritto ai permessi retribuiti ;
b. diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
c. diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
d. diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 6 - DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
1. Le associazioni sindacali
rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti
dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44,
comma 1, lett. f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali
ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai
sensi dell'art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto
1998.
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti
salvi, complessivamente. i seguenti diritti:
a. diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b. diritto ai permessi retribuiti ;
c. diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
d. diritto ai permessi non retribuiti;
e. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
f. diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7 - DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
1. I componenti della RSU restano in
carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con
esclusione della prorogabilità.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal
primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU
con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse
va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al
nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle
comunicazioni intercorse con le medesime.
ART. 8 - DECISIONI
1. Le decisioni relative
all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai
rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base
a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.
ART. 9 INCOMPATIBILITA'
1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.
ART. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Le associazioni sindacali di
cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU,
rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19
della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o
costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art.
2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei
permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e
prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali
rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993,
comma 2, con tutte le loro prerogative.
ART. 11 - NORMA TRANSITORIA
1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.
ART. 12 - ADEMPIMENTI DELL'ARAN
1. Entro dieci giorni dalla
stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche
amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi
di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono
svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento
delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari
all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle
associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è
allegato al presente accordo il facsimile del verbale riassuntivo delle
votazioni che dovrà essere compilato in modo da soddisfare le esigenze
informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale
riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o
altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.
ART 13 - NORMA FINALE
1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU …(…)…
=======================================================================
4:
Nota ARAN 12 febbraio 2001
Prot. 1977
Oggetto: Nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali (integrazione alla nota del 30 gennaio 2001 n. 1299)
In risposta ai numerosi quesiti sia, telefonici che scritti, pervenuti a questa Agenzia per ottenere pareri in merito alla corretta interpretazione di clausole relative alle materie inerenti le relazioni sindacali (RSU, permessi, delegazioni trattanti, etc..) si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
-§:Quesiti posti da singoli dipendenti
In ordine a quesiti posti da singoli dipendenti si evidenzia che, come noto, questa Agenzia ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti sulle questioni formali e ripetitive, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet, mentre la gestione dei contratti collettivi rientra nella specifica attività, competenza e responsabilità delle singole amministrazioni nelle sue articolazioni (ad es. le Istituzioni scolastiche), cui unicamente i dipendenti devono rivolgersi per l'applicazione di clausole contrattuali o di altra normativa. Pertanto l'Aran non potrà dare riscontro a quesiti posti dai predetti dipendenti in quanto attinenti all'esercizio di una funzione che esula dalla competenza istituzionale dell'Agenzia. Si pregano i Dirigenti Scolastici cui la presente è indirizzata di dare la più ampia diffusione tra gli stessi dipendenti di quanto precisato.
-§:Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – dlgs. 626/1994
L'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale all'art. 2, comma 5 prevedeva la stipulazione per ogni comparto di contrattazione di un accordo integrativo di quello generale finalizzato all'adattamento di quest'ultimo alle realtà operative dei singoli comparti. Tra le materie demandate alla lett. d) era previsto l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al dlgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla L. 300/1970. Poiché per il comparto scuola non è stato stipulato alcun accordo integrativo, la materia rimane regolata dal CCNQ stipulato il 10 luglio 1996 avente per oggetto le disposizioni demandate alla parte negoziale dal dlgs. 626/1994. Detto CCNQ, pubblicato nella G.U. 30 luglio 1996 è disponibile anche nel sito internet dell'Aran.
-§:Delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica
L'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola prevede che la delegazione trattante di parte pubblica a livello di Istituzione scolastica sia composta dal Dirigente scolastico che, per svolgere il proprio compito, può avvalersi dell'assistenza del personale del proprio ufficio. Nessuna osservazione può, infatti, essere svolta da una delle parti sulle modalità di composizione della delegazione trattante dell'altra parte.
Sostituzione dell'incarico di eletto nelle RSU
L'art. 7 della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale prevede che in caso di dimissione di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale dell'Istituzione scolastica e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran
5:
Nota ARAN 30 gennaio 2001
Prot. 1299
Oggetto: Insediamento e modalità di funzionamento delle RSU, delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica, diritto di Assemblea - note di chiarimento
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In ordine all'oggetto sono pervenuti a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere chiarimenti circa le modalità di insediamento delle RSU, il loro funzionamento e la composizione della delegazione trattante a livello di singolo Istituto Scolastico.
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
- con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte della Commissione elettorale si intende costituita la RSU che da tale momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da parte dell'Istituto Scolastico;
- sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo, sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio regolamento interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale;
- le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ne acquisiscono tutte le competenze contrattuali (art. 5 Accordo Quadro 7 agosto 1998). Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali rappresentative e non, che hanno aderito al suddetto Accordo, hanno rinunciato formalmente alla costituzione delle RSA che, pertanto, non possono più operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati, pertanto, non vanno confusi con le RSA ai fini delle trattative decentrate);
- ai sensi dell'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto Scuola la delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, soggetti di pari dignità negoziale.
- le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 ed è diritto dell'Istituto scolastico chiedere formalmente l'accredito all'organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata;
- i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell'Istituto scolastico;
- si precisa che nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello;
- gli artt. 2 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 7 agosto 1998 individuano chiaramente i soggetti titolati ad indire assemblee in orario di lavoro. Si precisa che le RSU sono soggetti titolati ad indire l'assemblea esclusivamente nel luogo di lavoro. Sempre ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU avrebbe potuto essere prevista dall'Accordo di comparto integrativo dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998, il quale, come noto, non è stato stipulato. Non trovano pertanto legittimazione forme di coordinamento tra le RSU in mancanza delle relative regole. Per tale motivo è privo di qualunque rilievo giuridico ai fini della fruizione delle prerogative sindacali (quali ad es. le assemblee ed i permessi alle RSU nei luoghi di lavoro) l'eventuale legittima scelta di qualche organizzazione sindacale di voler coordinare i propri eletti nella RSU;
- le regole per la distribuzione dei permessi sono contenute, in via generale, nell'art. 8 e seguenti del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, mentre, per quanto riguarda il monte, esso si calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola di cui all'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000. La distribuzione del monte permessi all'interno delle RSU avviene su decisione delle stesse.
6:
IPOTESI DI ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART.1 COMMA3 - PARTE SECONDA - DELL’ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE STIPULATO IL7 AGOSTO 1998
Il giorno 28-7-2000, alle ore 16.00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB CUB.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
Art. 1
(Clausola di interpretazione autentica)
1. Con riguardo all’art. 1, comma 3, parte seconda dell’Accordo quadro per la elezione delle R.S.U., stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell’art.7 parte prima dell’accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima.
2. Nell’attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS. di categoria sopracitate.