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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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LA VERIFICA DI CASSA

di  Giacomo D’Alterio

La verifica di cassa è una funzione propria del collegio dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, così come previsto dall’articolo 58 comma 3 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2001.

Il collegio dei revisori contabili procede alle verifiche di cassa con visite periodiche, che possono essere anche individuali, da compiersi almeno due volte all’anno presso ciascuna istituzione scolastica compresa nell’ambito territoriale di competenza.

Il controllo della cassa consente di rilevare, se il saldo contabile del giornale di cassa corrisponde o meno a quanto comunicato dall'istituto cassiere trimestralmente tramite l’estratto conto bancario.

La verifica inoltre, consente di verificare l’esatta rispondenza tra i registri contabili obbligatori, quali il giornale di cassa e i partitari delle entrate e delle spese.

Il verbale di verifica amministrativo – contabile della cassa deve far emergere determinati caratteri quali:

Ø      la temporaneità, ossia la verifica di cassa deve riferirsi a una specifica data;

Ø      la ciclicità, ossia la verifica di cassa deve avvenire almeno in un arco temporale trimestrale;

Ø      l’universalità, ossia la verifica di cassa deve riguardare non soltanto il conto corrente bancario e il conto corrente postale, ma anche i titoli pubblici sia esteri che privati e i valori depositati e posseduti dalla scuola, inoltre è opportuno controllare il fondo delle minute spese e i movimenti di magazzino;

Ø      la veridicità, il controllo amministrativo – contabile deve scaturire da atti scritti.

La verifica di cassa può avvenire nel seguente modo:

v      verifica dell’esistenza di una convenzione di cassa stipulata con l’istituto cassiere;

v      accertamento dell’esistenza di tutti i conti correnti bancari e postali aperti;

v      verifica e controllo dei soggetti abilitati alla firma;

v      controllo dell’esistenza del giornale di cassa, libro contabile obbligatorio;

v      congruenza tra la data del saldo di cassa in banca e la data della stampa del giornale di cassa;

v      richiesta da parte della scuola alla banca del quadro di raccordo per verificare gli eventuali sospesi in conto reversali e in conto mandati;

v      utilizzo della tecnica del campionamento delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento.

Nel giornale di cassa non possono essere riportate né cancellature, né tantomeno abrasioni, le eventuali correzioni devono essere leggibili e convalidate con la firma del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Il collegio dei revisori contabili durante il riscontro della cassa può anche controllare il fondo delle minute spese con il relativo registro.


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