La verifica di
cassa è una funzione propria del collegio dei revisori contabili
delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, così
come previsto dall’articolo 58 comma 3 del Decreto Interministeriale
1° febbraio 2001, n. 44 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57
del 9 marzo 2001.
Il collegio dei
revisori contabili procede alle verifiche di cassa con visite
periodiche, che possono essere anche individuali, da compiersi
almeno due volte all’anno presso ciascuna istituzione scolastica
compresa nell’ambito territoriale di competenza.
Il controllo
della cassa consente di rilevare, se il saldo contabile del giornale
di cassa corrisponde o meno a quanto comunicato dall'istituto
cassiere trimestralmente tramite l’estratto conto bancario.
La verifica
inoltre, consente di verificare l’esatta rispondenza tra i registri
contabili obbligatori, quali il giornale di cassa e i partitari
delle entrate e delle spese.
Il verbale di
verifica amministrativo – contabile della cassa deve far emergere
determinati caratteri quali:
Ø
la
temporaneità, ossia la verifica di cassa deve riferirsi a una
specifica data;
Ø
la
ciclicità, ossia la verifica di cassa deve avvenire almeno in un
arco temporale trimestrale;
Ø
l’universalità, ossia la verifica di cassa deve riguardare non
soltanto il conto corrente bancario e il conto corrente postale, ma
anche i titoli pubblici sia esteri che privati e i valori depositati
e posseduti dalla scuola, inoltre è opportuno controllare il fondo
delle minute spese e i movimenti di magazzino;
Ø
la
veridicità, il controllo amministrativo – contabile deve scaturire
da atti scritti.
La verifica di
cassa può avvenire nel seguente modo:
v
verifica dell’esistenza di una convenzione di cassa stipulata con
l’istituto cassiere;
v
accertamento dell’esistenza di tutti i conti correnti bancari e
postali aperti;
v
verifica e controllo dei soggetti abilitati alla firma;
v
controllo dell’esistenza del giornale di cassa, libro contabile
obbligatorio;
v
congruenza tra la data del saldo di cassa in banca e la data della
stampa del giornale di cassa;
v
richiesta da parte della scuola alla banca del quadro di raccordo
per verificare gli eventuali sospesi in conto reversali e in conto
mandati;
v
utilizzo della tecnica del campionamento delle reversali d’incasso e
dei mandati di pagamento.
Nel giornale di
cassa non possono essere riportate né cancellature, né tantomeno
abrasioni, le eventuali correzioni devono essere leggibili e
convalidate con la firma del direttore dei servizi generali ed
amministrativi.
Il collegio dei
revisori contabili durante il riscontro della cassa può anche
controllare il fondo delle minute spese con il relativo registro.