CAPO VIII (Codice di procedura penale)
Rimessione del processo
Art. 45 Casi di rimessione
1. In ogni stato e grado del processo di
merito, quando la sicurezza o l`incolumità pubblica ovvero la
libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da
turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili, la Corte di Cassazione, su richiesta (46) motivata
del procuratore generale presso la Corte di Appello o del
pubblico ministero presso il giudice che procede o dell`imputato
(60), rimette il processo ad altro giudice, designato a norma
dell`art. 11.
Art. 46 Richiesta di rimessione
1. La richiesta è depositata, con i
documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice
ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle
altre parti.
2. La richiesta dell`imputato è sottoscritta
da lui personalmente (99) o da un suo procuratore speciale
(122).
3. Il giudice trasmette immediatamente alla
Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con
eventuali osservazioni.
4. L`inosservanza delle forme e dei termini
previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della
richiesta (492, 173).
Art. 47 Effetti della richiesta
1. La richiesta di rimessione non sospende il
processo, ma il giudice non può pronunciare sentenza fino a che
non sia intervenuta l`ordinanza (48) che dichiara inammissibile
o rigetta la richiesta.
2. La Corte di Cassazione può disporre con
ordinanza la sospensione del processo (18-1 1ett b). La
sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti
(467).
Art. 48 Decisione
1. La Corte di Cassazione decide in camera di
consiglio a norma dell`art. 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni.
2. L`ordinanza che accoglie la richiesta è
comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello
designato (45). Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l`ordinanza della Corte di Cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti
private.
3. Il giudice designato dalla Corte di
Cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti
già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale
giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che
sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente
competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta dell`imputato (492) questi con la
stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da L. 500. 000 a L. 3
milioni.
Art. 49 Nuova richiesta di rimessione
1. Anche quando la richiesta di rimessione è
stata accolta, il pubblico ministero o l`imputato può chiedere
un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per
la designazione di un altro giudice. Si osservano le
disposizioni dell`art. 47.
2. L`ordinanza che rigetta o dichiara
inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di
rimessione (48) non impedisce che questa sia nuovamente proposta
purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata
inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.
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CAPO VIII (Codice di procedura penale)
Rimessione del processo
«Art. 45. - (Casi di
rimessione) – 1. In ogni stato e grado del
processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da
turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone
che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità
pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte
di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale
presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il
giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad
altro giudice, designato a norma dell’articolo 11».
Art. 46. Soppresso
«Art. 47. - (Effetti
della richiesta) – 1. In seguito alla
presentazione della richiesta di rimessione il giudice può
disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che
non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre
disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice
deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento
delle conclusioni e della discussione e non possono essere
pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la
richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite
ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo
610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la
richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di
altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La
sospensione del processo ha effetto fino a che non sia
intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di
sospensione del processo si applicano l’articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato,
l’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di
custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la
Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la
richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui
il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo
stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo
304».
«Art. 48. - (Decisione)
– 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio
a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario,
le opportune informazioni.
2. Il
Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità
della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo
610, comma 1.
3. L’avvenuta
assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o
a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dall’articolo
610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che
procede.
4. L’ordinanza
che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e
dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per
estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle
parti private.
5. Fermo
quanto disposto dall’articolo 190-bis, il giudice
designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione
degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha
accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da
una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta
impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice
le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero
loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se
la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle
parti private queste con la stessa ordinanza possono essere
condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di
una somma da 1.000 euro a 5.000 euro».
«Art. 49. - (Nuova
richiesta di rimessione) – 1. Anche quando la
richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato
può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello
precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L’ordinanza
che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza
la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È
inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato
inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello
stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La
richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza può essere sempre riproposta».
5. La presente legge
si applica anche ai processi in corso e le richieste di
rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata
in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della
Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilità
e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610,
comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l’immediata
comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del codice di
procedura penale.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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