Domenica 7 ottobre si svolgerà il primo referendum
costituzionale
Vuoi cambiare la Costituzione?
di Eugenio Donadoni
Collegio Vescovile S. Alessandro - Bergamo
Ancora un referendum?
Domenica 7 ottobre gli italiani saranno chiamati a
decidere se vogliono confermare oppure bocciare la legge costituzionale,
approvata dal vecchio Parlamento l'8 marzo 2001, che modifica gli
articoli 114-133 della Costituzione. Ancora un referendum! Diranno in
molti. Tuttavia, per fugare gli equivoci, bisogna chiarire che è la
prima volta nella storia della Repubblica che viene fatto uso di questo
tipo di referendum, cioè di un referendum costituzionale o confermativo
regolato dall'articolo 138 della Costituzione.
Ma chi ce lo darà il federalismo?
Per intenderci potremmo dire che quello del 7 ottobre
è il referendum sul federalismo, se non fosse per il fatto che nel
testo della legge sottoposta a referendum non compare mai ne l'aggettivo
"federale" né il sostantivo "federalismo". E non è
assenza di poco conto. Più oggettivamente si può dire che il
referendum riguarda gli articoli 114-133 della Costituzione che sono
raccolti sotto il titolo di: "Le regioni, le provincie, i
comuni". L'8 marzo 2001, proprio allo scadere del mandato del
vecchio Parlamento, l'allora maggioranza di centro-sinistra ha approvato
una legge che modifica gli articoli 114-133. Secondo il centro-sinistra
le modifiche apportate alla Costituzione avviano l'Italia sulla strada
del federalismo, quindi invita i propri elettori a votare Sì al
referendum. Il centro-destra, che detiene attualmente la maggioranza in
Parlamento, la pensa in modo affatto contrario e quindi invita a votare
No. Ma è importante sapere che, comunque vada il referendum, dopo il 7
ottobre il governo di centro-destra presenterà in Parlamento un proprio
progetto di legge costituzionale sempre in merito al federalismo (vedi
allegato). Data la maggioranza che detiene è prevedibile che modifiche
costituzionali proposte verranno approvate. É probabile, o almeno
possibile, che non verranno accettate dal centro-sinistra che, a sua
volta, chiederà un referendum costituzionale. Quindi è verosimile che
fra meno di un anno saremo di nuovo chiamati a votare sullo stesso
argomento. Oppure no? Staremo a vedere.
Si fa presto a dire referendum
Non si può dire che gli italiani non abbiano
dimestichezza con i referendum, dal 1974 al 2000 ne hanno fatto a
decine. Eppure un referendum come quello di domenica 7 ottobre non
l'avevano mai sperimentato. Infatti il tipo di referendum che si è
svolto fino al 2000 è stato abrogativo, mentre quello di quest'anno è
costituzionale o confermativo. Il referendum abrogativo si propone di
abrogare una legge approvata dal Parlamento che è già in vigore da
tempo, magari da decenni. Il referendum costituzionale o confermativo si
propone invece di confermare o di rigettare una legge costituzionale che
si propone di modificare la Costituzione. La legge è già stata
approvata dal Parlamento, ma entrerà in vigore solo se verrà
confermata dalla maggioranza dei voti validi di coloro che
parteciperanno al referendum. Altra cosa ancora è il referendum sulla
"devolution" che, fra l'altro, non si è svolto. Anzitutto
riguardava solo la Lombardia e poi il suo carattere era meramente
consultivo. In sostanza veniva chiesto ai cittadini lombardi non di
decidere, ma di dire cosa ne pensavano su alcune questioni come sanità,
scuola e ordine pubblico.
Il quesito del referendum
Sulla scheda del referendum compare la domanda che
segue alla quale si deve rispondere tracciando un segno sul Sì oppure
sul No. "Approvate voi il testo della legge costituzionale
concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
12 marzo 2001?" Chi vota Sì accetta le modifiche alla
Costituzione approvate dal Parlamento, chi vota No vuole che la
Costituzione resti così com'è.
Come si cambia la Costituzione
Si può modificare la Costituzione?
Sì. La nostra Costituzione, in vigore dal 1948, è
già stata modificata dieci volte tra il 1963 e il 2000.
Chi può modificare la Costituzione?
Solo il Parlamento, approvando una legge di revisione
costituzionale.
Cos'è una legge costituzionale?
É una legge che modifica o che attua la
Costituzione. Viene approvata con un iter parlamentare particolarmente
lungo e difficile.
Qual è l'iter di una legge costituzionale?
Nella prima parte è uguale a quello delle altre
leggi: deve ottenere l'approvazione di entrambe le Camere con una
votazione a maggioranza dei presenti. Se, ad esempio, al Senato sono
presenti in 200 bastano 101 voti.
Come prosegue l'iter di una legge costituzionale?
A questo punto la legge costituzionale deve essere
approvata una seconda volta sia dalla Camera sia dal Senato. Ma è
necessario che la seconda votazione alla Camera si svolga almeno 90
giorni dopo la prima e lo stesso vale per il Senato. Ma non è tutto.
Vale a dire?
Nella seconda votazione, sia alla Camera sia al
Senato, non basta più la maggioranza dei presenti, ma è indispensabile
la maggioranza assoluta. Alla Camera, ad esempio, indipendentemente dal
numero dei presenti la maggioranza assoluta è di 316 voti (630:2+1).
Dopo la seconda votazione la legge s'intende
approvata?
Non necessariamente. S'intende approvata solo se
ottiene la maggioranza dei due terzi (alla Camera sono 420 voti). Se
invece ottiene semplicemente la maggioranza assoluta entro 90 giorni è
possibile chiedere che venga sottoposta a referendum.
Chi può chiedere il referendum?
Anzitutto gli stessi parlamentari. Basta che ne
facciano richiesta un quinto dei deputati (126) o un quinto dei
senatori. Ma lo possono chiedere anche 500.000 elettori o cinque
consigli regionali.
Chi può votare per il referendum?
I cittadini che abbiano compiuto i 18 anni entro
domenica 7 ottobre.
Quanti votanti servono per la validità del
referendum?
Il referendum costituzionale, diversamente da quello
abrogativo, sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Paradossalmente potrebbe essere approvato anche da un solo elettore che
votasse Sì.
Quando si intende approvato il referendum?
Quando ottiene la maggioranza dei voti validi. Per
voti validi si intendono i Sì e i No, le schede bianche e nulle sono
considerate voti non validi e quindi non vengono prese in
considerazione. Se, per esempio, i votanti sono 1000, i voti non validi
200, il referendum viene approvato se ottiene 401 Sì (800:2+1).
Perché fino ad oggi un referendum come questo non è
mai stato fatto?
Per due ragioni: o per il fatto che le modifiche
costituzionali sono state approvate a maggioranza dei due terzi o, in
caso di maggioranza assoluta, perché nessuno ne ha mai fatto richiesta.
Indice della Costituzione
Per capire adeguatamente il quesito referendario è
forse opportuno avere presente un indice della Costituzione della
Repubblica che si compone di 139 articoli così suddivisi:
.
-
Titolo I. Rapporti civili
-
Titolo II. Rapporti etico-sociali
-
Titolo III. Rapporti economici
-
Titolo IV. Rapporti politici
Parte II. Ordinamento della Repubblica
-
Titolo I. Il Parlamento
-
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
-
Titolo III. Il Governo
-
Titolo IV. La magistratura
-
Titolo V. Le regioni, le provincie, i comuni
-
Titolo VI. Garanzie costituzionali
Disposizioni transitorie e finali
U.S.A. e Germania
La Costituzione degli Stati Uniti può essere
modificata con un iter abbastanza complesso che può essere semplificato
così. Il Congresso (il Parlamento statunitense che si compone di due
Camere) propone le modifiche che entrano in vigore solo se vengono
approvate dai parlamenti di almeno tre quarti degli Stati di cui si
compone la federazione (attualmente sono cinquanta).
La Costituzione tedesca può essere modificata con
l'approvazione di una legge che consegua la maggioranza dei due terzi in
tutte e due le Camere del Parlamento.
ALLEGATO
Progetto di legge costituzionale
(di prossima presentazione al Consiglio dei ministri da parte del
ministero delle Riforme)
Art. 1
(Modifiche all’articolo 68 della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 68 della Costituzione è sostituito
dal seguente: «I membri delle Camere non possono essere chiamati a
rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse».
2. All’articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma è
aggiunto il seguente: «Sulle deliberazioni delle Camere adottate in
ordine a quanto previsto dal presente articolo non può essere conflitto
di attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
Art. 2
(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)
1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché
le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con
quello di altre Regioni:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- beneficenza pubblica;
- fiere e mercati;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica; turismo e industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere; caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
Nei limiti dei principi fissati nella Costituzione, ciascuna Regione
può attivare la propria competenza legislativa esclusiva per le
seguenti materie:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione;
- definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
- pubblica sicurezza d’interesse locale.
Altre materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni
possono essere indicate da leggi costituzionali».
Materie comprese nella competenza concorrente ex art. 117 della
Costituzione vigente che rientrerebbero nella competenza legislativa
esclusiva delle Regioni, in base alla riforma costituzionale del 2001:
- Istruzione e formazione professionale (norme generali spettano
allo Stato)
- Ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla
Regione
- Circoscrizioni comunali
- Polizia amministrativa locale
- Fiere e mercati
- Commercio (tranne quello con l’estero)
- Beneficenza pubblica
- Turismo e industria alberghiera
- Tramvie e linee automobilistiche d’interesse regionale
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici d’interesse regionale
- Caccia
- Pesca nelle acque interne
- Agricoltura
- Artigianato
Ulteriori possibili materie di competenza esclusiva delle Regioni in
base alla riforma costituzionale del 2001:
- Zootecnia
- Toponomastica
Art. 3
(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)
1. Il quarto comma dell’articolo 122 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni comunque espresse.
Sulle deliberazioni dei Consigli regionali adottate in ordine a quanto
previsto dal presente comma non può essere sollevato conflitto di
attribuzione davanti alla Corte costituzionale».
Art. 4
(Modifiche all’articolo 135 della Costituzione)
1. Il primo comma dell’articolo 135 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica,
tre dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, quattro dal
Parlamento in seduta comune e cinque dai Presidenti delle Giunte e dei
Consigli regionali riuniti in assemblea comune. I giudici della Corte
costituzionale sono eletti dal Parlamento e dall’assemblea dei
Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali con la maggioranza dei
voti degli aventi diritto».
Art. 5
(Norme transitorie)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Presidente della Repubblica, le supreme
magistrature ordinaria e amministrative, il Parlamento in seduta comune
e assemblea dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali
procedono alla nomina dei nuovi membri della Corte costituzionale,
secondo la composizione prevista dall’articolo 4 della legge
costituzionale.
Un confronto fra la
Costituzione
e le modifiche sottoposte a referendum il 7 ottobre 2001
Costituzione della repubblica: articoli 114-133 Art. 114.
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art. 115. Le Regioni sono costituite in
enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione.
Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna,
al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla
Valle dAosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.
Art. 117. La Regione emana per le
seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
linteresse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo e industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche dinteresse
regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118. Spettano alla Regione le
funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o
ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare
alla Regione lesercizio di altre funzioni
amministrative. La Regione esercita normalmente le sue
funzioni amministrative delegandole alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
uffici.
Art. 119. Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello
Stato delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono
attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali. La
Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le
modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120. La Regione non può istituire
dazi dimportazione o esportazione o transito fra le
Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto
dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o
lavoro.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 124. Un commissario del Governo,
residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125. Il controllo di legittimità
sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in
forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta
motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
lordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi, di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128. Le Province e i Comuni sono
enti autonomi nellambito dei principi fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni
Art. 129. Le Province e i Comuni sono
anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere
suddivise in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento. Art. 130.
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da
legge della Repubblica, esercita, anche in forma
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito, nella forma di richiesta motivata,
agli enti deliberanti, di riesaminare la loro
deliberazione.
Art. 131. Sono costituite le seguenti
Regioni:
Piemonte; Valle dAosta; Lombardia; Trentino-Alto
Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche;
Lazio;Abruzzi e
Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;Sicilia;
Sardegna.
Art. 132. Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione dabitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad unaltra.
Art. 133. Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Province nellambito duna Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denomina
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Modifiche agli articoli 114-133 della CostituzioneLarticolo 114 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 114. - La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Larticolo 116 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
Art. 116. - Il Friuli Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle dAosta/Vallée
dAoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dellarticolo 117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo
alle lettere l), limitatamente allorganizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui
allarticolo 119. La legge è approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Larticolo 117 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
Art. 117. - La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli
derivanti dallordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con lUnione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
allUnione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra
la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;n) norme generali sullistruzione;o)
previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati
dellamministrazione statale, regionale e locale;
opere dellingegno;s) tutela dellambiente,
dellecosistema e dei beni culturali.Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con lUnione europea delle Regioni;
commercio con lestero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva lautonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione
per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dellenergia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario
e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
allattuazione e allesecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dellUnione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dellorganizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le
intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
Larticolo 118 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
Art. 118. Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne lesercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dellarticolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono
lautonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Larticolo 119 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite.Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire
leffettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere allindebitamento solo per
finanziare spese di investimento. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
Larticolo 120 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
Art. 120. - La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, nè limitare lesercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per lincolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dellunità giuridica o dellunità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Allarticolo 123 della
Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:In ogni Regione, lo statuto disciplina il
Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Larticolo 127 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
Art. 127. - Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una legge o
un atto avente valore di legge dello Stato o di
unaltra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dellatto avente valore di legge.
Al secondo comma dellarticolo 132 della
Costituzione, dopo le parole: Si può, con
sono inserite le seguenti: lapprovazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante.
Larticolo 115, larticolo 124, il
primo comma dellarticolo 125, larticolo 128,
larticolo 129 e larticolo 130 della
Costituzione sono abrogati.
Sino alladeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite.
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui
al terzo comma dellarticolo 117 e allarticolo
119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali
la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato
allintroduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto lesame in
sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge
lAssemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
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