Schema di Decreto Legislativo
concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53
SINTESI e NOTE
comma per comma
a
cura di Mariella Spinosi
Proponiamo alcune considerazioni sulla
bozza del primo decreto
legislativo riguardante le norme generali per la scuola dell’infanzia
e del primo ciclo dell’istruzione.
L’approvazione di tale decreto costituisce la condizione per l’avvio
della riforma nella scuola dell’infanzia e nei primi due anni della
scuola primaria, ai sensi della legge delega n. 53 del 28 marzo 2003.
L’iter procedurale prevede l’approvazione da parte del consiglio dei
Ministri, prima che sia sottoposto al parere obbligatorio (ma non
vincolante) della Conferenza unificata Stato-Regioni e delle
competenti commissioni parlamentari della Camera e Senato.
Quindi, se lo schema verrà presentato ed
approvato nel prossimo consiglio del 23 maggio, possiamo ipotizzare la
sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale (nella migliore delle
ipotesi) intorno alla fine di agosto.
Ma
potrebbero esserci “inciampi” procedurali di vario tipo. In tal caso
il decreto potrebbe entrare in vigore a scuola iniziata, con enormi
difficoltà sul piano giuridico, ma soprattutto su quello pedagogico ed
organizzativo.
Il rischio di possibili rinvii sembra ragionevole considerando non
solo le cautele del ministro Tremonti, ma anche la nota opposizione
interna dei centristi dell’UDC, che paventano
il rischio di un modello “stellare” di utilizzo degli insegnanti. In
tal senso sembra che da questa compagine politica provengano alcune
proposte di modifiche, che ci limitiamo a segnalare con cautela (e non
a commentare), non rivestendo esse alcun carattere ufficiale:
-
ripristino
della contitolarità della classe;
-
limitazione
a 18 ore del docente con funzioni tutorali (anziché 18-21);
-
assegnazione
al collegio dei docenti della scelta dell’insegnante tutor.
Se
i tempi per l’approvazione del decreto non saranno compatibili con
l’avvio generalizzato della riforma, si pensa già di poter ricorrere,
come seconda chance, alla sperimentazione, ai sensi dell’artico 11 del
DPR 275/1999. In questo caso il CNPI dovrà esprimere un parere
obbligatorio (ma non vincolante) e le scuole dovranno decidere
autonomamente la propria adesione.
Capo I
- Scuola dell’infanzia
Articolo 1: Finalità della scuola dell’infanzia
Comma 1 |
Durata triennale
Educazione e sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso, sociale…
Responsabilità dei genitori
Continuità educativa con i servizi dell’infanzia e con la scuola
primaria |
Si riconferma la triennalità del percorso formativo, ma resta il
dubbio sulla sua significatività visto che tale percorso non
viene considerato nel profilo di uscita
dopo il primo ciclo d’istruzione (si parla infatti di 6-14 anni
anziché 3-14). |
Comma 2 |
Generalizzazione
dell’offerta formativa e possibilità di
frequenza |
Viene
rinviata a successivi decreti interministeriali (v. comma 2, art.
12) |
Articolo 2: Accesso alla scuola dell’infanzia
Comma 1 |
Possibilità di iscrizione a 2 anni e
quattro mesi |
Tale possibilità viene limitata di
fatto da una serie di condizioni (v. comma 1, art. 12) |
Articolo 3: Attività educative
Comma 1 |
Orario annuale
delle attività educative: dalle 875 alle 1700 ore,
comprensive della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
autonome,
insegnamento della religione cattolica (tenuto conto delle
richieste delle famiglie). |
Riportando l’orario annuale al tempo scuola settimanale ci
troviamo di fronte ad un minimo di 25-26 ad un massimo di 48-50
ore (in relazione alle 33 o 35
settimane di funzionamento). Ma un orario
comunque così diluito permetterà ancora di utilizzare
momenti di compresenza, per qualificare maggiormente gli
interventi dei docenti, o andrà a penalizzarli? C’è il
rischio concreto di non disporre delle
risorse professionali necessarie per “coprire” gli orari
prolungati.
Nulla si dice circa la determinazione degli organici, né – come
per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo grado – quale quota potrebbe essere riservata
alla Regione, alle scuole autonome e quale invece dovrebbe essere
garantita a livello nazionale. |
Comma 2 |
Personalizzazione
delle attività educative
Relazione con le famiglie.
Coordinamento didattico e raccordo in continuità con i servizi per
l’infanzia e con la scuola primaria |
Viene
sottolineato l’obiettivo della personalizzazione delle attività
educative e il ruolo delle famiglie, ma ignorato il concetto di
“cultura del gruppo”, “cultura della sezione”, “cultura della
scuola”. |
Comma 3 |
Documentazione
del processo educativo |
Interessante appare il richiamo alla documentazione del processo
educativo che rappresenta già una delle caratteristiche
dell’attuale scuola materna. |
Capo II - Primo ciclo di istruzione
Articolo 4: Articolazione del ciclo e periodi
Comma 1 |
Durata di 8 anni:
scuola
primaria + scuola secondaria di primo
grado.
Si realizza il diritto-dovere all’istruzione e
formazione |
|
Comma 2 |
Scuola primaria: 5 anni
Periodi didattici (1+2+2)
Raccordo con la scuola dell’infanzia e strumentalità di base
(primo anno) |
Questo tipo di articolazione in periodi
didattici può favorire sicuramente il rapporto con la scuola
dell’infanzia, ma sanziona ulteriormente la separatezza interna al
primo ciclo (tra scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado) |
Comma 3 |
Scuola secondaria di primo grado: tre anni
(2+1) |
L’articolazione 2+1 può favorire il rapporto con il secondo ciclo
d’istruzione, ma non incoraggia la continuità con la scuola
primaria; apre comunque interrogativi
sul significato del “monoennio” finale. |
Comma 4 |
Valutazione
al termine del secondo periodo
didattico biennale |
Il richiamo alla valutazione interna (alla fine del secondo
periodo didattico) fa pensare alla conclusione di un percorso e
conseguentemente rafforza
l’identità differenziata dei due segmenti di scuola. |
Comma 5 |
Esame di stato
a conclusione del primo ciclo d’istruzione |
Resta il valore legale del titolo di studio
|
Capo III – La scuola primaria
Articolo 5: Finalità
Comma 1 |
Sviluppo della personalità
Conoscenze ed abilità di base
Capacità relazionali e di orientamento
Educazione alla convivenza civile |
|
Articolo 6: Iscrizioni
Comma 1 |
Obbligo
(31 agosto) |
|
Comma 2 |
Possibilità
(30 aprile) |
I nati dal 1 settembre al 30 aprile hanno la possibilità di
iscriversi al primo anno. Si tratta di un diritto soggettivo?
Ma se vengono a mancare le condizioni
(organici, strutture, servizi…) tale diritto non può essere
esercitato. Un problema, quindi, di
ordine giuridico e di ordine pratico.
Dal punto di vista della composizione della classe, una prima
elementare potrebbe essere composta da
alunni di 5 anni e 4 mesi e di alunni di 6 anni e 12 mesi (quindi
una escursione di 20 mesi). |
Articolo 7: Attività educative e
didattiche
|
Orario annuale
delle attività per garantire l’esercizio del diritto-dovere
all’istruzione e formazione: 891 ore, comprensive della
quota riservata
alle regioni, alle istituzioni autonome, insegnamento della
religione cattolica. |
|
Comma 2 |
Altre 99
ore facoltative ed opzionali per gli allievi per la
personalizzazione dei piani di studio (tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie) |
Le ulteriori 99 ore annuali corrispondono a 3
ore settimanali, che sono facoltative ed opzionali.
Quindi, la scuola deve mettere a disposizione una serie
di opportunità, ma sono le famiglie che
sceglieranno. Esse potrebbero optare
solo per una parte delle ore messe a disposizione o addirittura
limitarsi alle 27 ore delle attività garantite.
E queste saranno sufficienti per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi specifici di
apprendimento, ma soprattutto delle competenze delineate nel
profilo dello studente a 14 anni?
Così come è formulato il comma,
inoltre, sembrerebbe che la personalizzazione del piano di studi
si possa concretizzare solo nella quota facoltativa. Ciò
naturalmente metterebbe in discussione uno dei cosiddetti “punti
di forza” di tutta la riforma. |
Comma 3 |
Tempo mensa
al di fuori di tale orario
|
Si pone drammaticamente il problema per il tempo pieno.
Innanzitutto perché gli Enti locali, tendenzialmente, non sono
nelle condizioni di fornire servizi e figure professionali
adeguate per la mensa e il dopo mensa, ma anche perché viene a
modificarsi totalmente il significato di “tempo pieno” così come
fino ad oggi è stato realizzato nella
nostra realtà scolastica.
Molte preoccupazione
per tutti, specialmente laddove la percentuale di tale modello di
scuola raggiunge cifre molto alte (50%, cfr.
Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia dove, solo nella provincia di
Milano, raggiunge la percentuale dell’82%). |
Comma 4 |
Organico
d’istituto predisposto sulla base delle 891 ore o
anche delle 99 ore aggiuntive.
Possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti (con le risorse di bilancio) |
Qui si tratta di capire quali sono i parametri esatti di
riferimento per la determinazione degli organici e se tali
parametri consentono ancora di poter fruire di tempi per
l’organizzazione di gruppi, per il coordinamento didattico, per la
predisposizione di laboratori con un numero limitato
di alunni.
Ne consegue che, mancando nel decreto legislativo ogni riferimento
a tali paramenti, e non essendo gli organici
materia di contrattazione sindacale, le politiche reali
della scuola vengono, di fatto, realizzate al di fuori della
scuola stessa (finanziaria, collegati e decreti conseguenti).
|
Comma 5 |
Organizzazione delle attività
educative e didattiche da parte dei docenti che deve garantire la
personalizzazione dei Piani di studio.
Funzioni
del docente tutor (in possesso di specifica formazione):
-
orientamento
-
tutorato degli
allievi
-
coordinamento delle
attività educative
-
cura delle relazioni
con le famiglie
-
cura della
documentazione |
Resta
aperto il problema di una corretta interpretazione del concetto
di “personalizzazione”: una
diversificazione istituzionalizzata degli esiti formativi, oppure
una diversa attenzione alle metodologie e alle strategie
didattiche?
Cosa
si intende per formazione specifica per
il docente tutor? Corsi universitari in strutture
di Ateneo (come prevede la legge
53/2003), corsi di formazione mirati, o solo utilizzo di pacchetti
formativi on line?
L’attribuzione al docente tutor di molteplici
funzioni desta molte preoccupazioni tra i docenti. Essi
si interrogano sulle possibilità reali
di ricoprire adeguatamente ruoli così differenti e indirizzati a
soggetti diversi (alunni, colleghi e famiglie).
Perché tanti compiti ad un solo
docente? Perché non condividere tra gli altri docenti dell’équipe
la funzione di guida, di cura, di
orientamento del bambino? Perché non assegnare le funzioni
tutoriali a tutti gli insegnanti della classe, magari
con affidamento diretto di gruppi di alunni? |
Comma 6 |
Prestazione in presenza del tutor:
-
per
i primi tre anni
-
18-21 ore settimanali
|
L’assegnazione di un monte ore rigidamente determinato al docente
tutor, per prestazioni in presenza, crea sicuramente perplessità
rispetto all’autonomia organizzativa delle scuole (art. 5 DPR
275/1999, in particolar modo v. comma 4). Una
scuola autonoma effettivamente dovrebbe decidere diverse
tipologie di prestazioni dei docenti, magari differenziate anche
nei primi tre anni. |
Comma 7 |
Assegnazione dei docenti
alle classi a cura del dirigente sulla base:
-
della
continuità
-
del
migliore utilizzo delle competenze e delle esperienze
professionali |
È il dirigente scolastico (come anche in passato) ad assegnare i
docenti alle classi (anche se qui non è specificato). Ma, data la
distanza professionale che si viene a determinarsi tra le funzioni
degli insegnanti tutor e degli insegnanti di laboratorio, tale
compito risulterà sicuramente più delicato e
problematico.
Nulla si dice in questo decreto dei docenti di laboratorio. Resta
il pericolo che alla fine essi vengono
considerati solo figure residuali.
Dovendo ogni scuola, infatti, collocare la maggior parte dei
laboratori nelle ore di attività
educative a carattere facoltativo, gli insegnanti di laboratorio
potrebbero essere assoggettati prevalentemente alla domanda del
mercato (e assimilabili, per questo, ad esperti a contratto di
prestazione d’opera, come prevede il precedente comma 4). |
Comma 8 |
Modalità di svolgimento dell’orario
delle attività a cura delle istituzioni
scolastiche sulla base:
-
delle
scelte delle famiglie
-
delle
disponibilità strutturali
-
dei
servizi funzionanti |
Mentre viene qui ribadita l’autonomia
organizzativa da parte delle scuole, si evidenziano ancora una
volta i vincoli entro i quali realizzarla. |
Articolo 8: Attività educative e
didattiche
|
Valutazione
periodica, annuale e dei periodi didattici:
-
degli
apprendimenti
-
del
comportamento degli alunni
Certificazione delle competenze acquisite |
|
Comma 2 |
Non ammissione
dell’alunno alla classe successiva solo se la decisione è assunta
all’unanimità, in casi eccezionali e per motivazione
comprovata |
La legge 53/2003 (lettera a) comma 1, art. 3) prevede solo una
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo, ma non all’interno del periodo stesso. Qui, anche a
seguito delle molteplici sollecitazioni della stessa maggioranza,
espresse con alcuni ordini del giorno, si
ripristina, seppure con alcune limitazioni (unanimità ed
eccezionalità), la valutazione annuale.
Non è chiaro se la valutazione dei periodi didattici, ai fini del
passaggio al periodo successivo, avviene
collegialmente, per sommatoria di specifiche
valutazioni individuali o se è il coordinatore-tutor ad avere
maggiore voce in capitolo sulle decisioni in merito, vista la
specificità della sua stessa funzione. |
Comma 3 |
Permanenza dei docenti
nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico |
Appare un segnale importante quello di garantire una forma di
continuità didattica attraverso la figura del docente. Il
riferimento però è solo per gli insegnanti titolari e non per i
non titolari.
Viene a determinarsi comunque una
diversità di vincoli in relazione al periodo didattico in cui si è
collocati (l’obbligo di permanenza non esisterebbe per il periodo
corrispondente ad una sola annualità). |
Comma 4 |
Esame di idoneità
per l’ammissione alle classi seconda, terza, quarta e quinta per
gli alunni che compiono gli anni entro il 30 aprile dell’anno di
riferimento.
Prove suppletive per i candidati assenti |
I limiti di età per poter sostenere gli
esami di idoneità sono quelli fissati dalla legge di Riforma. Si
apre anche la strada a possibili salti di classe e ad
accelerazioni di percorsi? |
Capo IV - Scuola secondaria di primo grado
Articolo 9: Finalità della scuola
secondaria di primo grado
|
Capacità autonome di studio
Interazione sociale
Alfabetizzazione e approfondimento delle tecnologie
informatiche
Cura della dimensione sistemica delle
discipline
Studio di una seconda lingua
Capacità di scelta e di orientamento |
|
Articolo 10: Attività educative e didattiche
|
Orario annuale
delle attività per garantire l’esercizio del diritto-dovere
all’istruzione e formazione: 891 ore, comprensive della
quota riservata
alle regioni, alle istituzioni autonome, insegnamento della
religione cattolica. |
|
Comma 2 |
Altre
198 ore facoltative ed opzionali per gli allievi per la
personalizzazione dei piani di studio (tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie) |
Le ore facoltative e opzionali
sono il doppio rispetto a quelle della scuola primaria (6 anziché
3). Ma il modello del tempo prolungato potrebbe lo stesso essere
messo in crisi, non tanto per il minor numero
di ore quanto per la facoltatività delle scelte. Come
ha rilevato l’ANCI, in un recente commento
alle Indicazioni nazionali, tale orario evidenzia “l’idea
individuale del servizio e non un progetto per una propria
comunità”. La scuola diventa “un luogo dove si può fare e
disfare secondo necessità più dei
genitori che dei bambini”.
Permane anche qui il dubbio, considerando la formulazione del
comma, che la personalizzazione del
piano di studi si concretizzi solo nella quota facoltativa. Cosa
fare, quindi, nei confronti degli studenti che scelgono di
limitarsi al minimo e che magari sono quelli che avrebbero maggior
bisogno di azioni di supporto e di
integrazione? |
Comma 3 |
Tempo mensa
al di fuori di tale orario |
Valgono le stesse considerazioni per la scuola primaria (v. comma
3, art. 7). |
Comma 4 |
Organico
d’istituto predisposto sulla base delle 891 ore o anche delle 198
ore aggiuntive.
Possibilità di stipulare contratti di prestazione d’opera con
esperti (con le risorse di bilancio) |
Ritornano le preoccupazioni espresse per la scuola primaria (v.
comma 4, art. 7), dal momento che non sono esplicitati i parametri
esatti di riferimento, che sicuramente, oltre il numero delle ore
di attività generali, dovrebbero
prendere in considerazione anche il rapporto numero
insegnanti/numero allievi, numero ore di insegnamento per ogni
singola disciplina, eventuale attività di coordinamento, tipologie
di offerta formativa… Sarebbe stato molto importante la
contestuale definizione ed esplicitazione degli standard di
funzionamento.
Ci saranno, quindi, le condizioni per la rideterminazione di nuovi
organici funzionali? Diversamente si rischia una scuola del tutto
in contrasto con le innumerevoli funzioni assegnate al docente
tutor (vedi anche comma successivo). |
Comma 5 |
Organizzazione delle attività
educative e didattiche da parte dei docenti che deve garantire la
personalizzazione dei Piani di studio.
Funzioni
del docente tutor (in possesso di specifica formazione):
-
orientamento
-
tutorato degli
alunni
-
coordinamento delle
attività educative e didattiche
-
cura delle relazioni
con le famiglie
-
cura della
documentazione |
Contrariamente a quanto avviene per la scuola primaria, qui non è
specificato il tempo assegnato all’insegnante con funzioni
tutoriali. Ciò, se per un verso viene
interpretato come un riconoscimento delle responsabilità
organizzative delle istituzioni autonome (e allora perché non si
riconoscono queste stesse anche alla scuola primaria?), per un
altro fa immaginare un modello organizzativo molto simile
all’esistente, in cui le funzioni tutoriali e di coordinamento
vengono assunte tendenzialmente dal docente di lettere che
assicura una maggiore prestazione in presenza. |
Articolo 11: Valutazione, scrutini ed
esami
|
Validità dell’anno:
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato
|
|
Comma 2 |
Valutazione
periodica e annuale:
-
degli
apprendimenti
-
del
comportamento degli allievi
Certificazione
delle competenze acquisite
Interventi educativi e didattici
sulla base della valutazione periodica |
Ritornano le considerazioni espresse per la scuola primaria
complicate
dalla maggiore età dei ragazzi. Si giustifica in tal modo la
bocciatura di un ragazzo per comportamenti sociali non adeguati e
non per i livelli di apprendimento
conseguiti.
Resta ancora tutto da indagare la questione della valutazione
delle competenze essendo esse non soggette a livelli
standardizzati e quindi confrontabili.
Apprezzabile la sottolineatura che il recupero va organizzato
sulla base degli esiti della valutazione periodica (ce n’era
bisogno? Forse sì). |
Comma 3 |
Valutazione
biennale per il passaggio al terzo anno (obiettivi
e comportamento)
Possibile non ammissione
all’interno del periodo didattico.
|
La
valutazione alla fine del primo biennio sembra voglia segmentare
ulteriormente la progressività/continuità del processo
di apprendimento, proiettando l’ultimo
anno verso un ruolo prevalentemente orientativo (con il rischio di
comprimerne il significato).
Mentre
per la scuola primaria la decisione di non ammissione all’interno
del periodo biennale è assunta all’unanimità, in casi
eccezionali e per motivazione comprovata, qui ci si limita ad
una semplice motivazione espressa dal solo docente della
disciplina di riferimento. Viene a mancare, quindi, la
deliberazione a livello di consiglio di classe (abolito
e sostituito dall’équipe degli insegnanti?). |
Comma 4 |
Esame di stato
|
Resta il valore legale del titolo di studio |
Comma 5 |
Esame di idoneità
alla seconda e terza classe |
Vedi comma 4, art. 8. |
Comma 6 |
Privatisti agli esami di stato
|
L’età di riferimento dei privatisti per poter sostenere gli esami
di Stato è collegata con quella di
ammissione alla prima classe (30 aprile). |
Comma 7 |
Permanenza dei docenti
nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico |
Vedi comma 3, art. 8. |
Capo V – Norme finali e transitorie
Articolo 12: scuola dell’infanzia
Comma 1 |
Iscrizione in forma sperimentale
dei bambini che compiono i tre anni entro il 28 febbraio 2004,
compatibilmente con:
-
la
disponibilità dei posti
-
la
recettività delle strutture
-
la
funzionalità dei servizi
-
la
presenza di risorse finanziarie dei comuni
Anticipazione graduale
negli anni successivi.
Anticipazioni modulate
da un successivo DM, nel rispetto del limite di
spesa |
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini
di due anni e mezzo è subordinata ad
una serie di pesanti vincoli. La situazione reale del Paese è
piuttosto critica (mancata generalizzazione dell’offerta, liste
di attesa, strutture non sempre
adeguate…) per poter dare a tutti la possibilità di un ingresso
anticipato.
Gli Enti locali non sono sempre nelle condizioni di poter
investire in maniera adeguata e le risorse a livello nazionale
sono condizionate dagli impegni della Finanziaria.
È prevalso per questo un orientamento soft: gradualità e
sperimentalità dell’anticipo. |
Comma 2 |
Generalizzazione
dell’offerta formativa e possibilità di frequenza (comma 2, art.
1) regolata da un successivo decreto
interministeriale |
Anche
la generalizzazione dell’offerta richiede investimenti importanti.
Ci saranno ulteriori interventi
legislativi una volta accertate le disponibilità delle risorse. |
Comma 3 |
Adozione
in via transitoria delle Indicazioni Nazionali.
Futura emanazione di un nuovo Regolamento ai sensi
dell’art. 8 del DPR 275/1999 |
L’articolo 8 del DPR 275/1999
definisce:
-
gli
obiettivi generali del processo formativo
-
gli
obiettivi specifici di apprendimento
-
le
discipline e le attività concernenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore
-
l’orario
obbligatorio annuale complessivo dei curricoli (con quota
obbligatoria nazionale e quota riservata alle istituzioni)
-
i
limiti di flessibilità temporali per le compensazioni tra
discipline e attività della quota nazionale
-
gli
standard relativi alla qualità del servizio
-
criteri
generali relativi all’ ed. adulti.
Dal momento che le procedure per
la definizione del regolamento (art. 17, commi 3 e 4 della legge
n. 400 del 1988)
prevedono tempi piuttosto lunghi, si ricorre all’adozione in via
transitoria delle “Indicazioni nazionali” già utilizzate dalle 251
scuole che hanno avviato la sperimentazione (v. anche comma 3 art.
13 e comma 2 art. 14). |
Articolo 13: Scuola primaria
Comma 1 |
Iscrizione
dei bambini che compiono i tre anni entro il 28 febbraio 2004.
Ulteriore
Anticipazione negli anni
successivi (30 aprile) |
Già la recente circolare sulla riapertura delle iscrizioni aveva
definito le condizioni per l’ammissione degli alunni anticipatari.
Sembra che il fenomeno sia stato molto contenuto collocandosi
intorno al 29% dei potenziali interessati. Da informazioni non
ufficiali le percentuali più basse (11-13%)
risultano nel Veneto e in Emilia Romagna, quelle più
alte (60%) in Campania.
Il fenomeno appare molto interessante. Probabilmente il futuro
dell’anticipo dipenderà anche dai trend sociali e dalla cultura
locale. |
Comma 2 |
2003-2004: avvio della riforma per la prima e seconda
classe della scuola primaria
2004-2005: le rimanenti tre classi |
Nell’arco di due anni la riforma va a regime per tutta la scuola
primaria. È una accelerazione che
sicuramente comporterà impegni e costi aggiuntivi. Ci si domanda
se due anni saranno sufficienti a far condividere alcune
trasformazioni che oggi appaiono ancora molto lontane dalle storie
professionali dei docenti e dalle esperienze più
significative della scuola italiana. |
Comma 3 |
Adozione
in via transitoria delle Indicazioni Nazionali.
Riferimento al profilo educativo
Futura emanazione di un nuovo Regolamento ai sensi
dell’art. 8 del DPR 275/99 |
L’adozione in via sperimentale di
Indicazioni nazionali, che non sono state elaborate attraverso
procedure di condivisione della scuola, provoca un certo disagio
in chi crede ancora nei processi di innovazione che provengono dal
basso (botton up) piuttosto che nelle riforme solo calate
dall’alto (top down). Questo documento (come pure quelli
relativi alla scuola dell’infanzia e
alla scuola secondaria di primo grado) è stato elaborato in sedi
molto ristrette e sottratto ai pareri delle comunità scientifiche
e del mondo della scuola.
Ma l’adozione in via provvisoria fa sperare alla riapertura di un
dibattito che possa portare ad una nuova ridefinizione, magari con
maggiori garanzie dal punto di vista culturale e sociale, proprio
perché la formazione dei giovani richiede un progetto educativo la
cui elaborazione non può rimanere privilegio assegnato solo a
pochi soggetti (v. anche comma 3 art. 12 e comma 2 art. 14). |
Articolo 14: Scuola secondaria di primo
grado
Comma 1 |
2004-2005: avvio della riforma per la prima classe del
biennio.
2005-2006: avvio della riforma per la seconda classe del
biennio.
2006-2007: avvio della riforma per la classe di completamento
del ciclo |
L’avvio della riforma nella scuola secondaria
di primo grado appare molto più lenta e graduale (tre
classi, tre anni) rispetto alla scuola primaria. Ciò permette una
maggiore formazione e informazione e costituisce una garanzia di
maggiore tenuta. |
Comma 2 |
Adozione
in via transitoria delle Indicazioni Nazionali.
Riferimento al profilo educativo (all. D)
Futura emanazione di un nuovo Regolamento ai sensi
dell’art. 8 del DPR 275/99 |
Non si capisce per quali motivi si escluda
la scuola dell’infanzia dai processi che portano alla delineazione
del profilo del quattordicenne Si parla infatti del percorso
relativo al primo ciclo d’istruzione (6-14 anni) invece che 3-14
anni (v. anche comma 3 art. 12 e comma 2 art. 13). |
Articolo 15: Norme finanziarie
Comma 1 |
Oneri
per le iscrizioni anticipate
|
Tale decreto sembra non richiedere oneri aggiuntivi. Diversamente
avrebbe bisogno di una apposita norma
preventiva di finanziamento (comma 8, art. 7 della legge 53/2003).
Una riforma, quindi, senza investimenti. |
Articolo 16: Norme finali e abrogazioni
Comma 1 |
Sostituzione dei termini
scuola materna, elementare e media.
|
Il termine scuola dell’infanzia, al posto di
scuola materna, fa parte oramai di una cultura diffusa e
condivisa. La dizione “scuola elementare”
viene sostituita con “scuola primaria”, che sembra sancire
la diversità con scuola secondaria di primo grado (il cui termine
esisteva già e costituiva la locuzione formale – e “nobile” – di
scuola media). |
Comma 2 |
Abrogazione
progressiva di alcune disposizioni del
D.Lvo 297/1994
|
Bisognerebbe raccordare queste abrogazioni con quelle previste
dall’art. 17 del DPR 275/1999, attraverso un nuovo testo unico, ad
evitare molte confusioni. |
Comma 3 |
Altre abrogazione
di alcune disposizioni del D.Lvo 297/1994
|
v.
sopra |
Comma 4 |
Modificazioni
di altre disposizioni del D.Lvo
297/1994
|
v.
sopra |
Comma 5 |
Entrata
in vigore
del decreto |
Bisogna attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale perché
questo decreto legislativo entri in vigore. Vediamo quali possono
essere i tempi.
“Lo schema di decreto, una volta approvato dal Consiglio dei
Ministri, deve essere sottoposto al parere,
obbligatorio ma non vincolante, della Conferenza
unificata Stato-Regioni e delle Commissioni di Camera e Senato.
Per il parere di queste ultime è previsto un
tempo di 60 giorni, mentre per quello della
Conferenza i termini oscillano tra i 30 e i 45 giorni
(che potrebbero essere contestuali a quelli richiesti alle
Commissioni parlamentari).
Il ministro,
ricevuti e valutati i pareri delle
Commissioni parlamentari, potrebbe formalizzare il testo
definitivo e sottoporlo all'approvazione del Consiglio
dei ministri.
Il decreto, una volta
approvato, verrebbe quindi pubblicato in
Gazzetta ufficiale
(cfr. News Tuttoscuola n. 103,
del 12 maggio 2003).
Quindi, se il decreto verrà approvato
dal Consiglio dei Ministri il prossimo 23 maggio, possiamo
ipotizzare la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, nella
migliore delle ipotesi, intorno alla fine di agosto. Se poi
ci saranno alcuni inciampi procedurali o se il parere della
Conferenza unificata Stato-Regione dovesse essere
necessariamente espresso prima dell'esame alle Camere, si
dovranno calcolare ulteriori giorni e quindi la pubblicazione
sulla gazzetta ufficiale avverrebbe, invece, a scuola
iniziata.
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18 maggio, 2003
Art. 17. legge
n. 400 del 1988:
comma
3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza
di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita’
di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
comma
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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