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IL DILEMMA DI SETTEMBRE: MA IL TUTOR QUANTE ORE DOVRA’ SVOLGERE NELLA STESSA CLASSE? Già l’anno scorso ci si è trovati in una situazione di incertezza e ambiguità per l’inizio del nuovo anno (vedi intervento del sottoscritto nell’Archivio del sito). Forse ci si è dimenticati che il Ministro aveva invitato le Scuole (C.M. 60) a deliberare se aderire o meno alla sperimentazione ex art. 11 del DPR 275/99 su parti della Riforma (tutor, PSP, portfolio), salvo che nessuno ha poi chiarito quante Scuole vi abbiano aderito! Si è andati avanti come al solito … all’italiana. E quest’anno siamo alle solite: il Decreto c’è, ma i dubbi restano. E restano soprattutto su un punto molto delicato che è la questione del tutor. Come è noto la Circ. 29 del 5 marzo 2004 su tale punto rinviava a successivi approfondimenti, che in effetti non ci sono stati o che comunque non si sono conclusi con chiarificazioni probanti (una riunione con l’ARAN non ha dipanato le questioni). Così l’anno si è concluso senza che le Scuole abbiano adottato i criteri per l’individuazione di tale “figura” (o “funzione”?). So che in alcune Scuole si è proceduto comunque, non so con quanta chiarezza. Il punto più controverso a mio parere è quello organizzativo: ma il tutor nelle prime tre classi delle elementari è tenuto a svolgere 18 ore di lezione allo stesso gruppo classe? Non richiamo tutte le vicende seguite alla approvazione del Decreto in prima lettura da parte del Governo e che hanno portato alla formulazione finale che più ambigua non si può circa la figura del tutor. Mi sia concesso autocitarmi (vedi il mio precedente intervento “Un Decreto ……………. A. Il comma 6 dell’art. 7 dice che il docente tutor “assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni (evidenziazione mia) non inferiore alle 18 ore” ( A chi, di grazia, dovrebbe insegnare, se non agli alunni?) Nella prima formulazione presentata in Consiglio si affermava una cosa un po’ diversa. Il comma 6 del Decreto prima versione affermava testualmente “ 6. Il docente con compiti di tuturato assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, una prestazione in presenza con il gruppo di alunni affidatogli compresa tra le 18 e le 21 ore settimanali.” Ora la scomparsa dell’espressione insegnamento “in presenza” e “alunni a lui affidati” complica un po’ le cose, poiché, al di là delle intenzioni di chi ha scritto il testo, l’espressione definitiva potrebbe infatti significare due cose: 1. l’orario di insegnamento del docente tutor è di 18 ore “in presenza” nella stessa “classe” (cosa potrebbe significare infatti “il gruppo a lui affidato” se non la classe?) E’ questa l’interpretazione più vicina alle Indicazioni di Bertagna e quella su cui in effetti si è scatenata la polemica e il rifiuto. 2. Il docente tutor deve svolgere 18 ore di insegnamento (con gli alunni), probabilmente per consentirgli di svolgere la sua attività di tutor senza essere impegnato direttamente nell’insegnamento per 22 ore Gli alunni in sostanza potrebbero appartenere a due classi diverse o essere una parte della stessa classe, il che è poi una delle proposte scaturite dal dibattito di questi mesi (Cerini). Ora a un mese dall’inizio della Scuola c’è qualcuno in grado di dirimere la questione? Con il Decreto, è vero, sono stati cancellati i “moduli”, nel senso che non c’e’ piu’ l’OBBLIGO dell’organizzazione modulare, ma l’autonomia organizzativa della Scuole potrebbe ripristinarli? Se è giusta l’interpretazione n. 2 nulla è cambiato, salvo la introduzione della nuova figura, che andrà comunque specificata come recita la Circ. n. 29 da un punto di vista “funzionale” e retributivo-sindacale L’assegnazione dei docenti alle classi non sarebbe vincolata da rigide “attribuzioni orarie” nelle prime tre classi. Ma se non è così, se il docente tutor DEVE essere presente nella stessa classe per “non meno di 18 ore”, l’assegnazione ne viene sconvolta. E’ possibile pretendere un po’ di chiarezza almeno su questo?
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