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ISTITUTI PRIVATI DI FORMAZIONE: Esenzione I.V.A. La soppressione dell’istituto della “presa d’atto” previsto per le scuole non statali ha avuto implicazioni fiscali in ambito IVA. La riforma operata con la Legge 62/00 e seguita dal D.L. 250/05, convertito nella Legge 27/06, prevede attualmente il riconoscimento di due categorie di scuole non statali: paritarie e non paritarie. Le prime, a differenza delle seconde, hanno la peculiarità di consentire a chi le frequenta di assolvere al diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione e sono riconosciute con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, di cui all’Art. 1 della Legge 62/00. Le seconde non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi né finali; esse devono iscriversi negli appositi elenchi regionali. Esiste un terzo gruppo di soggetti che opera nel campo dell’istruzione e si tratta di organismi privati che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, ma che non rientrano nelle due precedenti categorie; essi con l’abolizione della “presa d’atto” svolgono attività formative monotematiche (ad esempio, lingue straniere o informatica), senza alcuna forma di vigilanza sulla competenza tecnica e senza alcun riconoscimento da parte del medesimo Ministero. La normativa comunitaria, nello specifico l’art. 132, paragrafo 1) lett. i) della Direttiva CE del 28 novembre 2006 n. 112 consente agli Stati di esentare dall’I.V.A. le attività per “l'educazione dell’infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”. Si pone, dunque, il problema di valutare se l’assenza di un formale riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione comporta la carenza di titolo per godere dell’esenzione dall’Imposta sul valore Aggiunto; sono, quindi, intervenuti due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per dirimere la questione: la Circolare, a carattere generale, n. 22 del 18 marzo 2008 e la specifica Risoluzione n. 269 del 3 luglio 2008. In pratica, è stato confermato il diritto all’esenzione, ex Art. 10 n. 20) del D.P.R. 633/72, con le seguenti modalità operative da seguire a cura del soggetto privato. Gli istituti, per vedersi riconosciuta l’esenzione dall’I.V.A. devono ottenere un riconoscimento valido ai fini fiscali, che potrà esser rilasciato anche da soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione, quali ad esempio le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competenti in virtù del domicilio fiscale. Competerà, successivamente, alla Direzione Regionale coinvolta richiedere il parere tecnico all’Ufficio Scolastico della medesima Regione, secondo le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 602 del 18 gennaio 2008 È, invece, fatta salva la posizione degli istituti che, in passato, avevano ottenuto la “presa d’atto”, in base alla previgente normativa: essi sono esonerati dalla presentazione di qualsiasi domanda, fatto salvo il caso che inizino a svolgere attività diversa da quella contemplata dalla “presa d’atto”.
Risoluzione Agenzia
Entrate 3 luglio 2008, n.269/E |
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