La funzione sociale e educativa svolta dagli “oratori
parrocchiali” è nota a tutti; a volte questo fatto è solo un
pretesto - usato dal legislatore di molte Regioni - per finanziarne
la costruzione (ri)costruzione …. e per fare altro ancora; di
seguito il resoconto della vicenda e le prove: tutta la legislazione
nazionale e regionale sull’argomento.
di A. Elle
Con il termine ORATORIO (dal latino orare, cioè
pregare) s’intende un piccolo edificio dedicato al culto religioso
cristiano dove i fedeli si recavano a pregare: la parola prende il
nome dal luogo in cui, intorno al 1600, si riunivano i fedeli in
preghiera.
Oggi il termine sta a indicare una vasta rete di attività svolte
dalle
parrocchie
ed altre istituzioni cristiane a favore dei ragazzi e dei giovani: è
in questo significato che il termine è usato qui di seguito, dove
trattiamo delle leggi statali (2) e regionali (12) che, dal 2001, si
sono date l’obiettivo di “riconoscere, valorizzare, promuovere”
la funzione educativa, formativa, aggregatrice, sociale svolta “dalle
parrocchie e dagli altri istituti religiosi e da enti di altre
confessioni riconosciute dallo Stato” nelle politiche sociali.
Il riconoscimento del ruolo, che ovviamente esiste, come vedremo è
strumentale all’erogazione di “contributi” (tanti) alle
parrocchie, alle diocesi, alle associazioni di enti religiosi
appartenenti alle confessioni religiose riconosciute dallo Stato.
Questa storia - dal punto di vista istituzionale e quindi formale -
comincia con la "Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”.
All’articolo 1 comma 1 della legge 328/2000 si afferma che “La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità
della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza”.
Importante – per quanto ci riguarda - è il comma 4 dell’articolo 1
dove si stabilisce che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli
organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato,
delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione,
nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”.
E’ detto chiaramente che nell'intento di valorizzare al massimo
grado il principio di sussidiarietà, le regioni e lo Stato dovranno
riconoscere ed agevolare il ruolo di tutti i soggetti sociali, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, compreso quello
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con cui lo
Stato ha stipulato intese nell'organizzazione e nella gestione dei
servizi sociali.
Al successivo coma 5 si precisa che “Alla gestione ed
all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, …….,
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti
di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri
soggetti privati”.
E’ quì enunciato
un altro importantissimo principio e, cioè, che alla gestione ed
all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed altri
organismi privati, in qualità di soggetti attivi nella
progettazione, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi e
degli interventi sociali.
Nell’elencazione
dei soggetti che provvedono alla gestione ed offerta il comma 5
richiama, con un ordine diverso, tutti quelli già indicati al comma
4 tranne (dimenticanza?) gli “enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese”.
La modalità
attraverso cui avviene il “riconoscimento” del ruolo passa
attraverso l’osservanza della seguente procedura dettagliata
all’articolo 22 della legge: i soggetti pubblici e privati (tutti
quelli indicati) propongono attività e sottoscrivono accordi (“piani
di zona”) che, assunti dalle istituzioni, diventano “progetti
d’intervento” che sono finanziati dalle regione. In
quest’ambito, quindi, tutti i soggetti che hanno sottoscritto
accordi ricevono i finanziamenti provenienti dal “fondo regionale”
per i servizi sociali.
Quasi tutte le leggi regionali –
vedremo meglio nel dettaglio - che riconoscono la funzione sociale e
educativa degli “oratori” si richiamano ai principi generali
elencati all’articolo 1 della legge 328/2000, ma non prevedono
l’osservanza delle procedure dettate dall’articolo 22. Nella quasi
totalità dei casi per elargire contributi sono messe a disposizione
risorse non provenienti dal “fondo regionale”
destinato a finanziarie i servizi sociali.
Le leggi
regionali che prevedono contributi agli enti riconosciuti dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese che hanno una data successiva al 1 agosto 2003
possono contare su un importante ed esplicito avallo in una legge
dello Stato; infatti, il 23 luglio 2003, la prima commissione della
Camera, in sede deliberante, approva la proposta di legge
presentata dagli onorevoli Volontè e Bottiglione (pubblicata in G.U.
il 01.08.2003 col numero 206 e il titolo “Disposizioni per il
riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli
enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro
ruolo”).
La legge costa solo di quattro articoli. Il primo afferma che, in
conformità ai princìpi generali contenuti nella legge 08.11. 2000,
n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali", ed a quanto previsto dalla
legge 28.08. 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” lo
Stato “riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale
svolta nella comunità locale, dagli oratori, ferme restando le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia”.
Come lo Stato “riconosce e incentiva” la funzione educativa e
sociale è chiarito al comma 1 dell’articolo 2 che stabilisce: “gli
immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio
e similari” sono da considerare “quali pertinenze degli
edifici di culto” (che sono esclusi dal pagamento dell’ICI).
Siccome l’ICI è un’imposta che si versa al Comune, con il comma 2
dell’articolo 2 si prevede che si farà fronte alle minori entrate
dei Comuni con uno stanziamento aggiuntivo dello Stato. Si
stabilisce, inoltre, che questi trasferimenti “non sono soggetti
a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge”.
(!). Con il comma 3 dell’articolo 2 si quantifica l’onere della
disposizione precedente in 2,5 milioni di euro.
Ritorniamo all’articolo 1 per sottolineare l’affermazione che le
regioni “possono” riconoscere, nell’ambito delle proprie
competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari -
finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e
la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani -
svolte dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato un’intesa.
A tal fine si consente (lo prevede l'articolo 3) che lo Stato, le
regioni ed i comuni possono “fornire in comodato agli oratori
parrocchiali beni mobili ed immobili”, mentre l’articolo 4
dispone che le province e le regioni autonome adattino le norme ai
rispettivi statuti.
La legge 206/2003
è una sorta di “legge quadro” sugli oratori; infatti, le
leggi regionali successive al 2003 vi faranno, quasi tutte,
riferimento e la richiamano per prevedere la possibilità della
concessione “in comodato” alle parrocchie di beni mobili ed
immobili da parte dei Comuni.
Di seguito sono riassuntate sia le leggi regionali che dal 2001 (quindi
senza attendere la legge 206/2003) sia quelle successive al
2003 hanno riconosciuto la funzione sociale e educativa svolta dalle
parrocchie attraverso le attività di oratorio e similari; in genere
si tratta di testi legislativi di pochi articoli.
Alcune regioni (poche) invece, hanno “inserito” norme relative al
riconoscimento della funzione degli oratori e il finanziamento delle
parrocchie nelle annuali leggi finanziarie: un paragrafo a parte
illustra questi casi.
Ci sono poi le regioni che non hanno legiferato in questa materia
ma, in qualche caso, il consiglio regionale è stato investito del
problema; anche di questo si darà conto di seguito.
LEGGI REGIONALI CHE “RICONOSCONO” LA
“FUNZIONE SOCIALE E/O EDUCATIVA” DEGLI ORATORI PARROCCHIALI
Calabria
La prima legge regionale, in ordine di tempo, è della regione
Calabria (L.R. n. 16 del 02.05.2001, Riconoscimento e
valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità
cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso
formativo della persona).
La legge
riconosce “la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane e
dagli oratori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo dei
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani” e la valorizza
prevedendo la:
a) creazione di
ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della
musica e dell'attività sportiva;
b) realizzazione
di percorsi di recupero di soggetti a rischio di emarginazione.
La legge
stabilisce, altresì, che la Regione favorisce “la
formazione sociale in ambito ecclesiale” valorizzando tutte le
risorse e le competenze presenti sul territorio.
Con l’articolo 2
è istituito un comitato regionale (in cui sono presenti tre
assessori, quattro funzionari dell’amministrazione, tre esperti in
campo psicologico), e uno per ogni provincia (in cui sono presenti
tre assessori, quattro funzionari dell’amministrazione, tre esperti
in campo psicologico e, infine, tre persone designate dal vescovo
per ogni diocesi) per la programmazione degli interventi e la
valutazione dei progetti.
La legge dispone
siano concessi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture e
riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti così
articolati: a) 20 per cento in conto capitale; b) 50 per cento a
mutuo agevolato decennale con preammortamento per i primi tre anni.
Per
l'arredamento, le attrezzature e gli strumenti didattici è concesso
un contributo in conto capitale pari al 60 per cento
dell'investimento complessivo.
I finanziamenti
sono concessi alle sole “comunità cristiane”.
Sono, infine,
finanziati percorsi di recupero….. dei giovani “inserendo
nei piani annuali corsi di formazione professionale…. da effettuarsi
presso le sedi delle comunità cristiane”.
Presidente
della regione, all’epoca dei fatti, è GIUSEPPE CHIARAVALLOTTI.
Lazio
Il mese successivo, sempre del
2001, il consiglio regionale della regione Lazio
approva una legge per riconoscere la funzione sociale e educativa
svolta dagli oratori (L.R. n. 13 del 13.06.2001,
Riconoscimento della funzione sociale e educativa degli oratori).
Detta legge, riconoscendo la “funzione educativa, formativa,
aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti
cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato
attraverso le attività di oratorio o attività similari”, prevede
la sottoscrizione di un apposito protocollo tra “Regione Lazio,
la Regione Ecclesiastica del Lazio, e le organizzazioni che
rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto
riconosciuti dallo Stato” in cui sono definiti gli indirizzi e
le azioni da perseguire.
Le parrocchie, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto
riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione i progetti
concernenti le attività di oratorio o attività similari e la
Regione, avvalendosi di una commissione, da istituirsi con decreto
del Presidente della Giunta regionale, valuta i progetti e concede i
finanziamenti.
Presidente della regione, all’epoca dei fatti, è FRANCESCO STORACE.
Abruzzo
Un mese dopo l’approvazione della
legge della regione Lazio anche la regione Abruzzo adotta un
analogo provvedimento (L.R. n. 36 del 31.07.2001,
Riconoscimento della funzione sociale e educativa svolta dagli
oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella regione
Abruzzo).
In questo testo si fa riferimento – è la prima volta - ai principi
stabiliti dalla legge del 08.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", si riconosce e promuove la funzione educativa e
sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali che sono definiti
“soggetto educativo della comunità locale che promuove e sostiene la
crescita armonica dei giovani e degli adolescenti” e,
pertanto, la legge si pone l’obiettivo di agevolare “il ruolo
delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione,
organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali”.
Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di
devianza in ambito minorile, “le parrocchie sono
riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi
da realizzare negli oratori per la diffusione di attività sportive e
culturali per il tempo libero”. La programmazione degli
interventi è adottata dalla Regione, “sentite le diocesi
dell'Abruzzo”.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è GIOVANNI PACE.
Lombardia
L’ultimo provvedimento legislativo
dell’anno 2001 è quello della regione Lombardia
(L.R. n. 22 DEL 23.11.2001, Azioni di sostegno e
valorizzazione della funzione sociale e educativa svolta dalle
parrocchie mediante gli oratori).
Nel titolo è esplicitato che si parla di azioni
di sostegno e valorizzazione della funzione sociale svolta dalle
parrocchie mediante gli oratori. La legge, innanzi tutto,
riconosce... “la funzione educativa e sociale svolta dalle
Parrocchie mediante l’oratorio” e la titolarità delle “Diocesi
lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di
programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori,
degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni
consultive” con propri rappresentanti designati”.
Subito dopo si chiarisce che lo scopo degli interventi messi in
campo dalla Regione è:
a) “il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono
nell’ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali e
educative delle Parrocchie e delle Diocesi;
b) l’incentivo a svolgere ricerche e sperimentazione di
attività e metodologie d’intervento, soprattutto a carattere
innovativo;
c) il sostegno ad iniziative e a progetti interdiocesani anche
rivolti al monitoraggio ed allo studio dell’esistente”.
ll contributo della Regione è ripartito tra le Diocesi secondo il
seguente criterio:
1) il 30% sulla base della popolazione;
2) il 40% sul numero delle parrocchie;
3) il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica
Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed
iniziative interdiocesane”.
A riguardo della rendicontazione si afferma che: “la Regione
Ecclesiastica Lombardia, presenta… una relazione annuale di
rendicontazione unitaria della spesa dell’utilizzo del finanziamento
regionale e di valutazione delle attività”.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è ROBERTO
FORMIGONI.
Piemonte
Alla fine dell’anno 2002 legifera
sugli oratori parrocchiali al fine di riconoscerne la funzione
educativa e formativa anche il Piemonte
con la “L.R. N. 26 DEL
11.11.2002, Riconoscimento e valorizzazione della funzione
educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle
parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto
riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio”.
Questa legge:
a) riconosce la funzione “educativa, formativa, aggregatrice e
sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e
dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le
attività di oratorio” quale soggetto sociale e educativo delle
comunità locali;
b) prevede la possibilità che l’amministrazione regionale “possa”,
in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi
nell'area minori, invitare la Regione ecclesiastica piemontese della
chiesa cattolica e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato,
a far parte di commissioni consultive;
c) riconosce la titolarità delle Parrocchie quali soggetti promotori
di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori
per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali
nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione
sociale, il disagio …. e la devianza in ambito minorile;
d) prevede di sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la
”Regione ecclesiastica piemontese, le organizzazioni che
rappresentano gli istituti cattolici, nonché con gli altri soggetti”
e) consente che i soggetti che possono beneficiare dei contributi
accedono ai finanziamenti sulla base della presentazione di
specifici progetti.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è ENZO GHIGO.
Molise
All’inizio dell’anno 2003 anche gli “oratori” del Molise
ottengono di vedere riconosciuta in una legge la loro funzione
educativa; infatti, questo avviene con la “L.R. N. 6 DEL
27.01.2003, Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle
parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella regione Molise”.
Nell’articolato, subito dopo aver riconosciuto la funzione sociale e
educativa, si chiarisce che finalità della legge è quella di
realizzare “un'organica ed integrata politica sociale intesa a
promuovere la crescita della gioventù” attraverso:
a) “la formalizzazione della funzione educativa e sociale che la
parrocchia esplica a favore dei minori e dei giovani;
b) l'incremento dei centri giovanili - parrocchiali, dedicati
prioritariamente, ad iniziative del tempo libero dei minori”.
Si consente, inoltre, alla Regione la possibilità di consultare la
diocesi sulla programmazione delle politiche sociali e si prevede
che esse indichino propri rappresentanti nelle commissioni
consultive, di organismi regionali e di gruppi di lavoro costituiti
per esaminare le tematiche del settore minorile.
La Regione – si stabilisce poi - riconosce alla parrocchia ed agli
Enti morali la titolarità a “proporre e gestire”, attraverso
opportuni accordi con gli Enti locali, programmi ed iniziative di
carattere formativo ed aggregativo …. e, di conseguenza, ad avere
accesso alle risorse, alle sovvenzioni ed ai contributi previsti
dalla normativa nazionale e regionale in materia.
La Regione, infine, s’impegna, attraverso protocolli di intesa
stipulati con le Diocesi del Molise, a “promuovere programmi e
misure di sostegno per valorizzare l'azione e le potenzialità degli
oratori, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno capo
alle parrocchie”.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è MICHELE IORIO.
Liguria
Nell’anno 2004, in materia di
oratori parrocchiali legifera la Liguria
con la “L.R. n. 16 del
10.08.2004, Interventi regionali per la valorizzazione della
funzione sociale e educativa svolta dagli oratori e da enti
religiosi che svolgono attività similari”. E’ la prima legge
regionale che si richiama esplicitamente alla legge quadro n.
206/2003, approvata dal parlamento l’anno precedente.
Nel primo articolo, opportunamente, si richiamano le finalità
indicate dall'articolo 1 della legge 1° agosto 2003 n. 206 (“Disposizioni
per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e
dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione
del loro ruolo”), si riconosce il ruolo “educativo,
formativo, aggregativo e sociale” svolto nella comunità locale,
attraverso le attività di oratorio dall'ente parrocchia, dagli
Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a
“specifiche associazioni nazionali”, nonché da soggetti
appartenenti ad altre confessioni religiose riconosciute dallo
stato.
Si prevede la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa,
separatamente con i seguenti soggetti:
a) la Regione Ecclesiastica Ligure, in rappresentanza delle Diocesi,
delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli
Istituti religiosi cattolici e dei singoli Istituti e delle “associazioni
cattoliche nazionali degli oratori presenti in Liguria”;
b) i singoli enti di culto di altre confessioni religiose
riconosciute dallo stato.
Nei protocolli di intesa si stabiliranno i criteri per concedere,
in comodato, beni immobili e mobili, secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 206/2003.
I finanziamenti sono destinati a:
1) contributi per spese di gestione;
2) contributi in conto capitale per l’acquisizione di nuove
strutture od attrezzature nonché per migliorie ed ampliamento di
quelle esistenti.
Presidente delle Regione, all’epoca dei fatti, è ______________
Umbria
L’ultima legge regionale relativa
la “funzione sociale degli oratori” è dell’Umbria (L.R.
n. 28 del 20.12.2004, Riconoscimento e valorizzazione della funzione
sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli
oratori”).
Innanzi tutto, la legge riconosce la funzione sociale, educativa e
formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi
cattolici e la titolarità delle diocesi dell’Umbria e degli istituti
religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere
consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione,
organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai
soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
Si afferma poi che gli istituti religiosi possono
sottoscrivere con i comuni associati nell’ambito territoriale
l’accordo di programma che regola il “piano di zona”, nel
quale sono individuate le priorità degli interventi. Per il
raggiungimento delle finalità proprie del sistema integrato
regionale di interventi e servizi sociali e educativi sono
finanziabili i progetti coerenti e rivolti ai soggetti in età
minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:
a) la realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo
svolgimento delle funzioni sociali e educative;
b) l’allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso
l’acquisto di attrezzature e materiali;
c) la realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a
rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di
disabilità;
d) la manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti
ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
e) i percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le
risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le
attività di oratorio e quelle similari.
Presidente delle Regione, all’epoca dei fatti, è MARIA GRAZIA
LORENZETTI.
REGIONI CHE NON HANNO UNA LEGGE SPECIFICA SUGLI ORATORI MA NORME
INSERITE IN TESTI DI LEGGI CHE TRATTANO ALTRE MATERIE
Friuli – Venezia Giulia
Con la L. R. n. 2 del
22-02-2000, Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale
ed annuale della Regione la regione Friuli - Venezia Giulia
realizza il primo intervento in assoluto a favore degli oratori; a
questa materia sono dedicati i commi 21, 22, 23 dell’articolo 3
della legge finanziaria per il 2001.
Si stabilisce che
l’amministrazione regionale. allo scopo di perseguire la “crescita
del ragazzo, la prevenzione del disagio e disadattamento giovanile,
sostiene le iniziative programmate … dalle comunità parrocchiali …
per il recupero, la sistemazione e l'adeguamento dei ricreatori,
degli oratori”.
Si precisa che i “contributi possono essere concessi ed erogati
in via anticipata ed in un'unica soluzione” e si stabilisce che
l'Amministrazione, riconoscendo la funzione sociale e educativa
svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, è autorizzata a
stipulare con le Diocesi apposita convenzione allo scopo di
assicurare l'acquisizione di informazioni sulle attività da loro
svolte, coinvolgere le stesse nell'ambito della realizzazione delle
iniziative pubbliche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è RENZO TONDO.
Veneto
All’inizio dell’anno 2003 anche gli “oratori” del Veneto
ottengono da una legge regionale il riconoscimento della loro
funzione sociale e educativa; allo scopo provvede un articolo
(l’articolo 63) della legge finanziaria per il 2003 - L.R. n. 3
del 14.01.2003. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003
– che impegna l’amministrazione a “promuovere la funzione
educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite gli oratori e
patronati parrocchiali”.
Nell’articolo si riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere
soggetti promotori di “programmi, azioni ed interventi che si
realizzano nei patronati per la diffusione dello sport, la
promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare
l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile”.
Per la realizzazione di quei programmi e di quei progetti… sono
erogati contributi in conto capitale:
a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di
strutture già esistenti;
b) per l’arredamento, attrezzature e strumenti didattici.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è GIANCARLO GALAN.
Puglia
La Puglia con la L.R. n. 17
del 25.08.2003, Sistema integrato d'interventi e servizi sociali,
dà attuazione alla legge quadro n. 328 del 2000 per realizzare sul
territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a
garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza; in
questo contesto si procede - comma 3 dell’articolo 1 – a riconoscere
la funzione sociale degli oratori ed ad impegnare la Regione a
sostenerne l'attività nell'ambito delle iniziative programmate dal
piano regionale socio-assistenziale.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è MICHELE FITTO.
Sicilia
Poche parole servono al
legislatore siciliano - appena 5 righe dell’articolo 21 della legge
finanziaria per il 2006 (L.R. N. 19 del 22-12-2005, Misure
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per
l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie)
per riconoscere la funzione sociale e educativa degli oratori.
Si stabilisce in breve che “Gli
oratori di ogni
confessione religiosa, sono ammessi a godere… , degli aiuti previsti
dalla legislazione regionale in materia di volontariato, attività
sportive, del tempo libero, della cultura e dell'espressività
artistica.
Un successivo regolamento del
Presidente della Regione stabilirà le modalità.
Presidente della Regione, all’epoca dei fatti, è TONINO CUFFARO.
REGIONI CHE NON HANNO (ANCORA) UNA LEGGE
Al momento in cui scriviamo non risulta ci siano altre leggi
regionali riguardo agli “oratori”; quindi, non hanno (ancora) una
legge le seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna,
Marche, Toscana, Sardegna, Trentino Alto Adige (neppure le province
autonome di Bolzano e Trento), Valle D’Aosta.
Per maggiore completezza aggiungiamo le seguenti due notazioni:
1) al consiglio provinciale di Trento
fu presentato - in data 12 marzo 2004 -
un disegno di legge dal titolo “Promozione
e coordinamento delle politiche di intervento a favore dei giovani,
nonché riconoscimento della funzione sociale e educativa degli
oratori” mai convertito in legge, fino ad oggi;
2) al consiglio regionale delle Marche è stata presentata,
in data 14 aprile 2006 - dai consiglieri Giannotti, Capponi, Brini,
Bugaro, Ceroni, Cesaroni, Santori, Tiberi, la proposta di
legge intitolata “Azioni
di sostegno e valorizzazione della funzione sociale e educativa
svolta dagli oratori marchigiani”
non ancora discussa.
ALCUNE BREVI OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
Sembra – guardando indietro a quanto è accaduto a partire dal 2000 -
ci sia stata un’accorta regia che ha guidato le Regioni amministrate
dal centro-destra, una ad una, ad adottare provvedimenti legislativi
contenenti il finanziamento di attività svolte dalle parrocchie e la
costruzione/ricostruzione di strutture appartenenti alle parrocchie.
Appare, in molti casi, come la funzione sociale svolta dagli oratori
sia richiamata solo in modo strumentale per giustificare il
finanziamento alle parrocchie per altre finalità.
E’ lecito chiedersi se così facendo la coalizione di centro-destra,
una volta vinte le elezioni regionali e poi quelle politiche, non
abbia “pagato” l’appoggio ed il sostegno ottenuto in campagna
elettorale. Si leggano a riguardo le chiare argomentazioni degli
onorevoli Buttiglione e Volontè a sostegno dell’approvazione della
loro proposta, poi divenuta la legge n. 206/2003, di cui riportiamo
di seguito, integralmente, alcuni parti che ci aiutano a capire:
1. La funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali non è
stata sinora sufficientemente riconosciuta né sono stati valorizzati
il loro ruolo insostituibile e l'azione peculiare svolta nella
società, soprattutto nei confronti dei minori, in particolare degli
adolescenti e dei giovani nella fase più delicata della loro
crescita, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.
2. Come è noto, attualmente, l'unico modesto riconoscimento
giuridico nei confronti degli oratori parrocchiali si rinviene nella
legislazione fiscale laddove gli oratori sono equiparati agli
edifici di culto ai fini della determinazione della base imponibile
per l'imposta sui fabbricati. Si tratta di un riconoscimento di poco
rilievo.
3. La legge intende far sì che
le regioni riconoscano anche formalmente il ruolo educativo e la
funzione sociale degli oratori parrocchiali, e che, con le dovute
intese, le autorità diocesane siano pienamente coinvolte nella
predisposizione dei programmi educativi e formativi.
4. Gli oratori, poi, dovranno
essere adeguatamente supportati con finanziamenti regionali per fare
fronte alle tante necessità che essi avvertono, sia
nell'espletamento della loro missione religiosa, che nella
realizzazione della funzione sociale, educativa e formativa verso
quei giovani che vivono negli oratori un’importante fase della loro
vita affettiva e comunitaria.
5. Da ciò nasce la necessità di un riconoscimento legislativo più
ampio e forte, che affidi agli oratori compiti istituzionali
nell'ambito del ruolo e dell’azione che essi di fatto svolgono.
6. Nel Paese si è aperto un forte dibattito e si sono alzate voci
autorevoli che meritano di essere ricordate. Giovanni Paolo II, il
18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione degli amministratori
locali sull'educazione dei ragazzi, ha affermato: "non abbiate
timore di assumere iniziative coraggiose riguardo all’effettiva
parità scolastica e alla valorizzazione di quelle strutture, come ad
esempio gli oratori parrocchiali, che molto contribuiscono ad
offrire una sana formazione e a prevenire forme preoccupanti di
disagio giovanile".
CONCLUDENDO
In estrema sintesi i fatti sono questi:
1. Dodici Regioni, tra il 2000 e il 2005 – quasi tutte amministrate
da coalizioni di centro destra, hanno varato leggi che, riconoscendo
la funzione sociale e educativa degli oratori, hanno previsto
contributi alle parrocchie e agli enti di culto di tutte le
confessioni religiose.
2. Sommando i soldi messi a disposizione dalle varie leggi regionali
l’anno in cui è stato varato il provvedimento si arriva ad importi
senz’altro molto ragguardevoli.
3. La stragrande maggioranza di questi contributi è stata destinata
alla costruzione, ricostruzione di oratori, di campi sportivi, per
l’acquisto di attrezzature sportive, didattiche e ludiche.
4. Una parte, piccola, è andata direttamente alle diocesi e ad
associazioni di culto per “spese di funzionamento”.
5. Pochi soldi (molto pochi) per sostenere direttamente l’attività
di carattere educativo e sociale.
6. E’ inutile dire che quasi tutti i finanziamenti sono stati
erogati agli enti di culto cattolici.
Un interrogativo a questo punto sorge spontaneo, e non si tratta
della preoccupazione di un giurista ma di un povero raccontatore di
fatti: sapendo che lo Stato è indifferente alle diverse confessioni
religiose e tutte le ammette – purché non in contrasto con
l’ordinamento giuridico italiano - è corretto - costituzionalmente -
che una Regione che è parte della Repubblica possa sostenere –
direttamente o indirettamente – l’opera di evangelizzazione delle
confessioni religiose ed a volte solo di una di queste?