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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Stefano Stefanel (vd. I paladini del centralismo illuminato), dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Pagnacco (Udine), è sicuramente dotato di spirito profetico e come tale non bada alle contraddizioni, cose da azzeccagarbugli, né alla sintassi, roba da insegnanti per di più di lettere o di italiano, producendo ditirambiche scintille all’indirizzo dell’universo mondo, salvando (chissà perché?) i due ministri dell’istruzione, Berlinguer ed il suo successore, l’impietoso (così il Nostro) De Mauro.

Ce l’ha con il Ministro Fioroni, che con note prive di valore giuridico (sic[1]!) consiglierebbe al personale della scuola la disapplicazione di norme di legge. In proposito, il Nostro richiama una nota di indirizzo del Ministro Fioroni del 31 agosto 2006, con la quale suggerisce di soprassedere dalla “compilazione” del portfolio, ma sbaglia il riferimento, perché il famigerato suggerimento sta nella lettera del suo Capo di gabinetto Alberti del 31 agosto stesso (prot. n. 7265/FR) non nella contemporanea nota di indirizzo. Certo, un Capo di gabinetto non scrive cose che spiacciano al suo Ministro, ma la paternità e la responsabilità delle parole vanno attribuite a chi effettivamente le ha dette o scritte. Ne converrà anche il Nostro, il quale avrebbe meglio giovato alla perspicuità degli intenti del Ministro (anzi, del suo Capo di gabinetto), se avesse riferito con più precisione il contenuto dell’invito a soprassedere: non già dalla “compilazione del portfolio” (il Nostro) ma “dall’applicazione delle modalità di valutazioni introdotte dal portfolio” (il Capo di gabinetto). Ognun vede che son due cose diverse.

Niente da dire sul successivo, ulteriore suggerimento, di continuare a utilizzare le schede di valutazione previste dal previgente ordinamento?

Non so se il Nostro continuerà a convenire ma non posso non rilevare che, se si contesta l’uso delle note per modificare le leggi (in realtà, non è così, le cose sono un po’ più raffinate, ma non voglio sottilizzare: non vorrei passare per un azzeccagarbugli), non si deve poi affermare che, invece di diramare direttive ai CSA (Centri servizi amministrativi), ripristinandone la vecchia denominazione di USP (Ufficio scolastico provinciale), il Ministro avrebbe dovuto abolirli. Qui è in gioco il principio di non contraddizione, che forse solo i profeti possono ignorare. Già ha fatto troppo Fioroni, cambiando nome e connotati ai CSA: non gli si poteva anche chiedere di abrogare una norma. Caso mai, si potrebbe suggerire a Fioroni di suggerire (a chi?) di abolire i CSA, pardon gli USP.

Che il Nostro sia dotato di spirito profetico, si capisce dal fatto che immagina che la direttiva agli USP servirà solo ad aumentare il lavoro delle scuole e a riempire gli archivi ministeriali di inutili dati, salvo poi lamentare il fatto che sia stata sottoscritta una sequenza contrattuale, senza aver prima verificato l’applicazione degli istituti giuridici da essa improvvidamente disapplicati. Perché secondo il Nostro i dati raccolti per eseguire l’auspicata verifica non sarebbero stati inutili e non avrebbero riempito gli archivi ministeriali, a differenza di quelli richiesti dalla dannata direttiva? Contraddizione?

Com’è giusto che sia, prescindono da una rigorosa sequenza logica e sintattica i successivi ragionamenti sulla scheda di valutazione, sul sistema di valutazione, sulla sequenza contrattuale, sul sistema delle supplenze, a proposito delle quali continuo a chiedermi perché, lasciando decidere ai dirigenti, le cose dovrebbero andare meglio.

L’autonomia del Nostro non vuole uffici scolastici provinciali (vuole solo quelli regionali? E del ministero e delle sue direzioni generali e gabinetti che ne fa?), non vuole schede di valutazione fatte dal Ministro (vorrà spiegare al colto ed all’inclita come farà uno studente a cambiare scuola: s’insedieranno commissioni per l’equipollenza dei titoli?), non accetta programmi nazionali (le anzidette commissioni per l’equipollenza avranno un bel da fare), ed infine, in nome dell’autonomia, niente graduatorie permanenti (solo graduatorie effimere, transitorie, giornaliere).

 Mi piace infine soffermarmi, da azzeccagarbugli, sulla questione dei programmi. L’art. 123 del d.l.vo n. 297/1994, abrogato dall’art. 17 del dpr n. 275/1999, è una norma di struttura o di competenza (Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, pag. 171), stabilisce cioè la procedura attraverso la quale deve essere adottata una determinata condotta, prevede cioè come i programmi devono essere emanati, dà per scontato che ci siano dei programmi, ma non gli importa quali e con quali denominazioni (indicazioni, curricula, ecc.), men che meno con quali contenuti. L’art. 205 del d.l.vo n. 297, che dice in altro modo le stesse cose del 123, anziché venir abrogato, è addirittura richiamato dall’art. 8 dello stesso regolamento n. 275. Anche l’art. 7, 1° comma, della l. n. 53/2003, è una norma di struttura, perché attribuisce alla competenza regolamentare del Ministro i contenuti dei piani di studio nazionali. Il decreto legislativo n. 59/2004, in proposito, è un po’ esondato, attribuendo, fuor di delega, natura di programmi alle indicazioni nazionali, contenute in un vecchio progetto di sperimentazione.

Come tutto ciò stia insieme solo un profeta o un azzeccagarbugli lo possono sapere e dire e poiché ho attribuito al Nostro doti profetiche e a me natura da azzeccagarbugli, se ci incontriamo possiamo forse raddrizzare le idee a questa scuola. Basta solo che egli mi chiarisca perché secondo lui gli insegnanti, alle cui esigenze (e non a quelle degli studenti) i vecchi programmi rispondevano e che pare continuino ancora ad aggirarsi per le scuole, dovrebbero ora, utilizzando l’autonomia di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento, regalata loro dai lodati Berlinguer e De Mauro, produrne che vadano bene agli studenti. Cos’è che è cambiato? Non certo l’apparizione di Internet, dei cellulari, dell’Iraq e dell’India (aggiungerei anche della Cina).

Ho fatto il “mestiere” di dirigente scolastico per 24 anni, ora sono un astioso pensionato. Leggendo il Nostro, ho sentito il richiamo della foresta. Rientro a scuola. No: i due ultra novantenni cui devo badare, oltre a mio figlio, mi richiamano all’ordine.

Buja, 23 settembre 2006

Mario D’Adamo


 

[1] Il sic! si giustifica perché anche una nota ministeriale ha un suo valore giuridico. Non è legge, perché non promana dal Parlamento, ma possiede il valore giuridico della nota di un’autorità amministrativa, alla quale la legge attribuisce poteri, anche quello di interpretare le norme. Se uno vuole aderire, buon per lui: sta in buona ed autorevole compagnia. Se vuole dissentire, altrettanto buon per lui: ha cervello e indipendenza di giudizio.


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