SUGGERIMENTI
PER IL NUOVO ESAME DI STATO
Prima di
affrontare alcune questioni di carattere generale sulla nuova
normativa dell’Esame, (sulla cui “serietà” credo sia opportuno
attendere almeno il primo anno di svolgimento), mi pare opportuno
segnalare alcuni punti critici presenti nell’articolato del d.d.l.
approvato dalle Commissione Istruzione della Camera, che il
sottoscritto, confortato anche dall’esperienza quasi trentennale di
commissario e Presidente fino al 2002
, ritiene di dover segnalare perché, se approvate così come sono,
rischiano di mettere in crisi le Commissioni e gli Uffici
periferici.
Segnalerei fin
d’ora inoltre qualche punto controverso dei predenti esami, così
come previsti dalle Ordinanze, che riterrei debbano essere tenuti
presenti nella Ordinanza che seguirà certamente all’approvazione
della legge
A) All’art 2
comma 1° si dice che potranno essere ammessi coloro che riportino un
giudizio positivo in sede di scrutinio finale e abbiano “saldati
tutti i debiti formativi contratti negli anni precedenti” Può
sembrare una giusta maniera di dare valore ai “debiti”, che, dopo il
primo anno di introduzione nella normativa (1994, auspici i Ministri
D’ Onofrio e Lombardi), sono scaduti a semplici segni rossi sui
tabelloni senza conseguenze reali, salvo il diverso punteggio nei
crediti di fine anno. Il fatto è che nessuno ha mai chiarito cosa
comportasse il non assolvimento dei “debiti”. Ma per esempio i
“debiti” dell’ultimo anno, anzi, i voti negativi riportati in sede
di scrutinio finale di quinta quando verranno saldati? Ritengo
tuttavia che porre come condizione per l’ammissione agli esami di
Stato la “saldatura” di tutti i debiti mi pare francamente una
condizione capestro, che non potrà essere rispettata, per cui si
arriverà a delle “sanatorie” universali. E poi non si possono
mettere sullo stesso piano tutti i debiti, che sono diversi per
“quantità” e per “qualità”. Bisognerebbe essere molto precisi: ad
esempio si dovrebbe quali “debiti” sono fondamentali in un Classico
o in un pedagogico; non mi pare serio penalizzare un alunno del
classico se ha un debito non saldato in fisica o in lingua straniera
(magari con una insufficienza non grave); cosa ben diversa per un
alunno dello Scientifico o del linguistico.
Vista la impossibilità di definire nei minimi particolari la
materia, non resta che affidarsi alla valutazione dei docenti i
quali, in sede di ammissione, valuteranno se i debiti non saldati
comportino un livello di preparazione complessivo tale da inficiare
il raggiungimento di determinati livelli stbiliti in sede di
programmazione. In sostanza si tratta di prevedere che “nel
giudizio di non ammissione il Consiglio di classe terrà conto degli
eventuali debiti non saldati”; i quali comunque dovrebbero
essere riportati nel diploma finale
Il discorso sui debiti naturalmente andrebbe approfondito. Mi
permetto di citare en passant possibili soluzioni future. Ad esempio
in presenza di determinati “debiti” (non nelle materie qualificanti
il corso di studi) si potrebbe consentire l’ammissione all’esame ma
negargli l’accesso a determinate facoltà universitarie, oppure,
riportando sul diploma i debiti non saldati sarebbe l’università a
decidere di sottoporre a prove di ingresso per coloro che hanno dei
debiti ritenuti importanti per quel corso di laurea.
B) Personalmente
ritengo che la condizione prevista per l’abbreviazione al penultimo
anno di cui all’art. 2 comma 2, cioè l’aver conseguito “non meno di
8 decimi in ciascuna disciplina” richiamando ancora una volta il
desueto D.Luogoteneziale del 15 maggio 1945 sia restrittiva e poco
logica. Sempre riferendomi al Classico, a un alunno con la media del
10 nelle discipline caratterizzanti del corso di studi, verrebbe
negata l’anticipazione con un 7 in fisica! Sarebbe meglio riferirsi
alla media, prevedendo semplicemente che nessun voto sia inferiore
al 7.
C) Un problema
analogo si presenta all’art. Art. 2 comma 3 laddove si parla degli
esami preliminari dei privatisti. Anche qui prevedere che l’alunno
debba conseguire negli esami preliminari non meno di 6 decimi in
ciascuna disciplina è eccessivamente restrittivo. Gli interni
possono essere ammessi magari con due/tre insufficienza, mentre al
privatista non sarebbe consentito avere una insufficienza,( specie
se in riferimento a discipline non caratterizzanti il corso di
studi). Proporrei la stessa soluzione di cui al punto A: sta al
Consiglio di classe valutare se esistono o non esistono le
condizioni per la ammissione
D) Art. 4 comma 2
“a ciascuna classe (forse si voleva dire “commissione” ?) sono
assegnati non più di 35 candidati. Ma i legislatori lo sanno che le
classi possono essere costituite anche di 28 alunni? Come si fa a
parlare di due classi con un limite massimo di 35 candidati?
E) I punteggi
Pur condividendo
la suddivisione tra crediti e prove, trovo che in sede di
indicazioni successivi si precisino meglio alcune cose che nel
passato lasciavano ampi dubbi.
Occorrerebbe
prevedere sempre, soprattutto nei colloqui, la media tra i punti
espressi da tutti i Commissari, in modo da evitare che si proceda
per voto di maggioranza, in cui alla fine risulta decisiva quasi
sempre la posizione del Presidente ( l'esperienza dimostra che in
genere si creano due "blocchi" tra membri esterni e membri interni).
Occorrerebbe
fissare inoltre uno sbarramento tra le prove scritte e quelle orali
e spiego perché. Quando sommando il risultato dei credito e delle
prove scritte si arriva ad esempio sotto una certa soglia (mettiamo
30) l’unica possibilità per la promozione è che il colloquio vada
oltre i 30 punti, il che è impossibile. Le soluzioni sono due: si
può prevedere l'ammissione ai colloqui quando almeno una prova sia
positiva e nessuna sia inferiore a 5 o quando complessivamente si
raggiunga un punteggio di almeno 35.
In via
subordinata si dovrebbe consentire di integrare il punteggio finale
anche per coloro che stanno sotto il 35, qualora ne ricorrano le
condizioni e con ampia motivazione , al fine di consentire la
promozione senza dover ricorrere all’escamotage di attribuire un
punteggio non veritiero al colloquio per impedire la bocciatura.
L’esperienza dimostra che se un alunno ha conseguito tra crediti e
prove scritte 35 e non si ritenga di doverlo bocciare, l’unica
possibilità è di attribuirgli comunque almeno 25, alterando
così i valori espressi dagli altri.
Infine propongo
(ma questo è una questione di ordinanza) che le valutazioni
soprattutto del colloquio fossero espresse in via provvisoria, che
si tradurrebbe in voto solo sulla scorta di una valutazione globale
della classe e quindi in sede di scrutinio finale. Ciò
restituirebbe allo scrutinio una funzione di vera discussione sulle
“persone” e non una semplice trascrizione di numeri.
Il colloquio
“pluridisciplinare”
La parte più
debole dell'intero esame sia costituita dal colloquio "multidisciplinare".
Non si riesce quasi mai a identificare le "competenze" trasversali
sulle quali verificare il grado di "preparazione" complessiva del
candidato; in genere, salvo casi molto limitati riguardanti
specifici ambiti disciplinari, i colloqui sono stati utilizzati per
saggiare le "conoscenze" in una logica di semplice sovrapposizione,
cosa che meglio può essere fatta nel corso della terza prova.
Il carattere
multidisciplinare del colloquio non significa ascoltare
effettivamente i candidati su quasi tutte le materie: nonostante le
sollecitazioni in merito del sottoscritto nei fatti negli esami
successivi alla riforma Berlinguer, purtroppo ciò è avvenuto quasi
sempre.
Bisogna, a mio
parere, chiarire che devono essere presenti tutti gli ambiti
disciplinari (che nel caso delle Scuole "classiche" significa in
sostanza i due ambiti, quello umanistico e quello scientifico), ma
che per le discipline oggetto della III prova ci può limitare a
discutere o approfondire le risposte date dagli alunni. In questo
modo si evita che sulla stessa disciplina ci siano in effetti due
"verifiche"(una scritta e una orale), si riesce meglio ad accertare
"la padronanza della lingua", specie attraverso la presentazione
della ricerca, e il colloquio riesce affettivamente a valutare la
"capacità di utilizzare le conoscenze acquisite …collegarle
nell'argomentazione e …. discutere ed approfondire sotto i vari
profili i diversi argomenti"., come prevedevano le ordinanze del
tempo. Pretendere che una Commissione composta di due "tronconi" che
si vedono per la prima volta nel corso degli Esami riesca veramente
a realizzare l'insieme di queste condizioni è purtroppo
difficilissimo, se non impossibile. Bisognerebbe allora stabilire
che i colloqui si svolgessero per non più di 3 candidati al giorno,
in modo da avere il tempo necessario per "accordarsi"
preventivamente sulla conduzione dei singoli colloqui.
Appendice
A chi scrive pare
che la serietà dell’esame di Stato non risieda tanto nella
composizione delle Commissioni, salvo che per le scuole paritarie,
bensì nella deontologia degli esaminatori e in una prova “standard”
a livello nazionale in cui siano fissati chiaramente le domande e le
valutazioni oggettive. Questa può essere solo la terza prova da
svolgersi separatamente, magari prima della ammissione, e con
commissari tutti esterni. Si potrebbero utilizzare le prove on-line
come avveniva già per le prove Invalsi. E’ utopia?
Prof. Pasquale D’Avolio
D.S. istituto comprensivo Arta-Paularo (UD)
Già Preside di Licei