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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

UNA SENTENZA DISCUTIBILE

Ha creato non poco sconcerto ( per alcuni invece una certa soddisfazione) la sentenza del TAR di Lecce, che, su ricorso di alcuni genitori,  ha cassato la delibera del Collegio di una Scuola elementare pugliese, con la quale venivano individuati i tutor, così come previsti dal D.Leg. 59/2004. Premetto che sulla questione del tutor chi scrive ha delle grosse perplessità (nel mio Istituto abbiamo soprasseduto per il momento alla nomina), eppure a me pare che la pronuncia del TAR presti il fianco a considerazioni non proprio positive per lo stato dei rapporti nella Scuola e tra la Scuola e il potere giudiziario. Prima le intimidazioni contro coloro che non avevano applicato il Decreto, ora la “condanna” verso chi l’aveva applicato!

E’ a tutti noto che sull’argomento “tutor” l’Amministrazione centrale ha inanellato una serie di errori procedurali e di merito, frutto di improvvisazioni da una parte e di battaglie sotterranee tra rappresentanti delle stesse forze di maggioranza. L’aver lasciato passare mesi prima di avviare il confronto con le OOSS sull’art. 43, negando prima e accettando dopo la tesi della contrattazione su un istituto e una figura che, a mio modesto avviso, molto discutibilmente rientra tra le questioni di carattere organizzativo (e quindi soggetta a contrattazione), ha prodotto una stasi e un impasse in cui si sono inseriti i ricorrenti di Francavilla Fontana (Br).

Il modo raffazzonato e confuso con cui si è giunti alla approvazione del Decreto hanno fatto il resto. Il Decreto, si sa, era pronto da maggio 2003 e solo l’opposizione interna al Governo (in primis l’UDC, con Brocca “avversario” dichiarato della nuova figura) ha trascinato le cose fino all’anno successivo. Si è già detto altrove del “papocchio” del comma 6 dell’art.  7 laddove la sostituzione della frase “assicura una attività di insegnamento non inferiore a 18 ore in presenza con il gruppo di alunni affidatogli” con l’evanescente riferimento “insegnamento agli alunni” ( e di chi se no  dovrebbe occuparsi il tutor?) ha fatto sì che si creasse una incertezza; incertezza che la C.M. 29 di qualche settimana dopo amplificava, quando affermava  a proposito delle Indicazioni nazionali, allegate transitoriamente al Decreto, che “ i caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento” (non quindi alla figura tutoriale).

Ma il pasticcio maggiore a cui si sono appigliati i genitori di Francavilla, ricevendo soddisfazione dal TAR, è nelle date e negli anni a cui fa riferimento il Decreto, il quale, lo ribadisco, è rimasto quello originario del maggio 2003, mentre nel frattempo ci trovavamo nell’anno scolastico 2003/2004.

Che senso aveva ormai quello che si dice nel Cap. V “Norme finali e transitorie” all’art. 13, comma 2, “.. sono avviate dall’anno scolastico 2003/2004 la prima e seconda classe della scuola primaria, e, a decorrere dall’a.s. 2004/2005 la terza, la quarta e la quinta classe”. Si volevano salvare le sperimentazioni in atto dall’anno precedente? Bastava precisarlo e non introdurre una scansione temporale come quella indicata, che prevede una gradualità che nei fatti non si è verificata. Tutti infatti abbiamo capito (compresi i Sindacati, che non hanno sollevato questioni giuridiche su questo punto, salvo rilevare la illogicità di iniziare il “nuovo corso” in quinta elementare!), che a partire dal 1 settembre 2004 le cinque classi della ex-Scuola elementare avrebbero dovuto applicare il Decreto 59 e adottare le Indicazioni nazionali; ma il giudice leccese ha ritenuto di interpretare, (scorrettamente, a mio modesto avviso), la gradulalità, affermando che le classi successive alla prima sono di “vecchio ordinamento” . D’altra parte lo stesso art. 19 dà un ulteriore appiglio alle tesi del giudice, quando dice “le seguenti disposizioni del TU .. continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il vecchio ordinamento ed agli alunni ad esse iscritti… “ ( e non “di esse iscritti”, come recita la sentenza!). Ci riferiamo a quale anno? Per l’a.s. 2003/2004, visto che il Decreto è stato pubblicato in febbraio, tale clausola non avrebbe avuto senso; si intendeva riferirsi all’anno 2004/2005? Ma allora perché citare le “sezioni di scuola materna e le classi delle elementari” per le quali non era possibile avere classi con il vecchio ordinamento? Torna il discorso dei tempi: il Decreto era pronto a maggio dell’anno precedente ed era logico prevedere nell’anno successivo (2003/2004) un avvio graduale con le prime due classi; pubblicato 9 mesi dopo, era inevitabile la confusione.

A me sembra comunque che la sentenza “giochi” sull’equivoco più che appoggiarsi a serie e motivate argomentazioni giuridiche. In sostanza il giudice afferma che il tutor non si può introdurre nel corso di quest’anno perché in terza, quarta e quinta vige il “vecchio ordinamento” ed è pertanto in vigore l’art. 128 del T.U.

A mio parere la tesi può essere confutata facilmente: primo perché il Decreto, come si è visto recita chiaramente “a partire dall’anno scolastico 2004/2005” i nuovi ordinamenti si applicano alle classi terze, quarte e quinte e sia perché, sempre all’art. 19, comma 5  recita “E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto”;

Lo stesso Decreto 61 e la circolare di accompagnamento n. 68 (anche se in parte “ridimensionata”  da chi l’aveva emessa!) davano già allora l’opportunità alle Scuole di anticipare già nell’anno 2003/2004 alcuni aspetti della Riforma, tra cui il tutor.

Se avesse ragione il giudice i ragazzi di Francavilla dovrebbero sostenere quest’anno l’esame di Quinta elementare, il che mi pare francamente insostenibile

Ma ciò che alla fine mi lascia più sconcertato è la vera e propria “intromissione” di un giudice in questioni di carattere pedagogico-organizzative di una Scuola e smentisca un atto deliberativo di un organo collegiale. “I docenti, afferma il giudice, operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce; che tale principio, dunque, da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe”

Colpisce la sicurezza con cui il giudice valuta la figura del tutor come “sovraordinata” e gerarchica” al team docente. Io personalmente ho dei dubbi in proposito; la collegialità e la con titolarità è affermata dallo stesso Decreto 59; certo esiste il rischio della  “preminenza”, ma non può essere un giudice a stabilire che la figura del tutor non può che essere “preminente”. Personalmente ritengo cercare di evitare tale “preminenza”, con una battaglia sul piano delle idee e di una visione della collegialità che è radicata ormai nella nostra Scuola (moduli o non moduli), ma non ritengo di cercare aiuti nei giudici del TAR.

Non ci si è finora “attaccati” alla autonomia prevista dal DPR 275 in funzione antidecreto 59 e proprio per respingere una “intrusione” del Decreto in un campo (quello organizzativo) riservato all’autonomia delle Scuole?  Non abbiamo niente da dire a proposito di questa intrusione giudiziaria? La Scuola accetterà di farsi guidare dai giudici piuttosto che dal Ministero?.      

Sarà per questo che la sentenza non è stata troppo sbandierata come una “vittoria” del fronte antigovernativo. Mi auguro un chiarimento in proposito.

 

                                                                          Prof. Pasquale D’Avolio

                                                   D.S. Istituto comprensivo di Arta- Paularo (UD)


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