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VISITE FISCALI: “CONTORNI E… DINTORNI”
di Carmela De Marco
La
normativa vigente ha modificato svariate volte gli adempimenti
previsti a carico delle PP.AA,
sia per quanto riguarda le modalità ed i casi in cui richiedere il
controllo della malattia mediante la richiesta di visita fiscale alla
ASP, sia per quanto riguarda le fasce orarie di reperibilità dei
dipendenti, sia per l’onere finanziario a carico delle
stesse o del S.S.N..
Onere finanziario delle visite fiscali: quale Ente paga o, meglio, deve
pagare (in attesa dei fondi necessari)?
Quando è obbligatorio il controllo, ossia, quando l’amministrazione è
obbligata a richiedere la visita fiscale?
A
partire dal 1995, un po’ tutti i contratti della pubblica
amministrazione hanno disciplinato l’istituto della malattia ,prevedendo
,tra l’altro, le modalità di accertamento degli stati di salute.
Nell’ordinamento si è affermata con evidenza l’esigenza di regolamentare
il controllo della malattia
dei propri dipendenti
mediante le visite fiscali,ciò al fine di evitare condotte
assenteistiche e per ridurre i costi conseguenti alle
assenze.
Richiamiamo brevemente il quadro normativo vigente in merito
all’onerosità delle visite fiscali.
Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel parere n. 795-21M4 prot.
69143 del 25/7/2001,condiviso anche dall’Aran,
in riferimento alle pretese avanzate da alcune AA.SS.LL. di
richiesta di pagamento delle visite alle PP.AA., aveva così precisato:
”dalla normativa sulla riforma
sanitaria, di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93, non
discende affatto l'obbligo di pagamento da parte
delle Pubbliche Amministrazioni
delle visite di controllo della malattia effettuate nei
confronti dei propri
dipendenti”.
Inoltre, continuando, era .precisato che“l'erogazione
di visite fiscali, sia domiciliari che ambulatoriali, nei confronti di
lavoratori dipendenti non può dar luogo a pagamento da parte delle
Amministrazioni, trovando il proprio corrispettivo nel fondo sanitario
regionale, cui vengono annualmente trasferite le somme all'uopo
stanziate, come si evince dall'orientamento del Consiglio di Stato
dell'11 ottobre 1984, condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica
(nota n. 8744 del
17/10/1995) e dal Ministero della Sanità (nota n. 100/SCPS/0.1.1/3759
del 14/6/1988).
Nella suddetta nota, inoltre, era evidenziato: “Continuano, invece, a
far carico alle rispettive Amministrazioni pubbliche le visite
collegiali richieste per accertare l'idoneità fisica dei dipendenti alle
mansioni specifiche loro assegnate o per il riconoscimento di
particolari prestazioni pensionistiche”.
Con
il D.I. n. 112/2008 è stato
riproposto con evidenza l’obbligo di controllare mediante le richieste
di visite fiscali le malattie dei lavoratori. Il comma 3 dell’art. 71
del suddetto D.I. ha infatti previsto : “L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche
nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative”.
Il
contenuto è stato poi abrogato dalla Riforma Brunetta per essere
re-inserito direttamente nel
D.lgs. 165/01.
Con
il Dl n. 78/2009 il legislatore
ha introdotto il comma 5bis e 5ter all’art. 71 del D.l.n.112/2008
prevedendo: “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente
i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie
locali”.
Tale
norma è stata annullata
dalla Corte costituzionale con
Questa sentenza dichiara
illegittimo l’art..
17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1.7.2009, n. 78
,nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. 25.6.2008, n. 112, i
commi 5-bis e 5-ter.
In
particolare,il comma 5-bis dell’art. 71del d.l. 25.6.2008
n. 112, aveva disposto che
“le visite fiscali sul
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i
compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi
oneri sono a carico delle aziende sanitarie”.Il controllo
della malattia dei dipendenti pubblici è considerato da questa sentenza
non ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva
dello Stato , poiché la prestazione della ASP in questo caso
non può essere qualificata come
livello essenziale di assistenza. Inoltre, l’attribuzione dell’onere
delle visite fiscali alla ASP si pone in contrasto con l’art. 119 della
Costituzione., poiché lede
l’autonomia finanziaria delle regioni.
Di
fatto , dopo questa sentenza della Corte costituzionale, le AA.SS.PP.
hanno ripreso ad inviare alle PP.AA.
le fatture per il pagamento delle prestazioni di controllo delle
malattie. La questione dell’onerosità delle visite fiscali si è
arricchita, quindi, di questo nuovo ed ultimo
intervento. che ha tolto ogni
dubbio : sono le PP.AA. a
dover pagare le richieste di visite fiscali.
Pertanto, se ogni P.A. da un canto sa di dover
pagare le visite fiscali
richieste per i dipendenti assenti per malattia,dall’altro
non è messa nelle condizioni che
consentano di poter liquidare le fatture della ASP.
In
merito l’USR della Sicilia , con nota prot. 2063 del 20.09.2010 , in
occasione della rilevazione periodica degli oneri delle scuole , ha
richiesto al MIUR di inserire la voce “visite fiscali”, al fine di
approvvigionare le Istituzioni scolastiche delle risorse necessarie al
pagamento delle fatture emesse dalle AA.SS.PP.
Dal
16 luglio 2011, con l’ entrata in vigore della Legge 111 di conversione
del D.l. 98 del 6 luglio 2011, in materia di disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, le visite fiscali disposte nei confronti
dei dipendenti delle PP.AA. in malattia sono tornate ad
essere richieste alla ASP
solo se il dirigente lo ritiene opportuno.
Le PP.AA. infatti, dovranno decidere“valutando
la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi
all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di
contrastare e prevenire l'assenteismo”. L'obbligo assoluto
di disporre la richiesta di visita fiscale
permane “dal
primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative”.
La visita fiscale è tornata nell’ambito della discrezionalità del
dirigente, che è chiamato a valutare la condotta del dipendente ed anche
“gli oneri” connessi all’effettuazione della visita, fermo restando
l’obbligo di disporre la visita nei giorni a rischio, cioè nei giorni
“ponte”che precedono o seguono giornate non lavorative.
In
sostanza, il dirigente è invitato ad effettuare una comparazione di
interessi tra l’onere
finanziario che la visita fiscale
comporta e la finalità del contrasto all’assenteismo cui essa è
predisposta e per la quale sussiste, tra l’altro, una esplicita
responsabilità dirigenziale (art. 55 sexies d. lgs. 165/2001).
Quali fasce orarie di reperibilità sono previste per i dipendenti
ammalati?
L’
art. 23 del CCNL 4/8/95 e l'art. 17 del CCNL 2002/2005, ponevano
a carico del dipendente assente
per malattia l’obbligo di farsi trovare nel domicilio comunicato
all'amministrazione durante le fasce orarie di reperibilità, anche di
domenica e giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
17,00 alle ore 19,00.
L’art. 71 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 ha apportato modifiche alle
fasce di reperibilità prevedendo un orario che andava dalle 8.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00. Le suddette
fasce sono state poi confermate nella legge di conversione, la
133/2008.
Successivamente ,il governo, con il decreto legislativo 150/09, ha
delegato il ministro della pubblica amministrazione a fissare le fasce
di reperibilità.
A decorrere dal 04.02.2010,con apposito decreto del ministro, le nuove
fasce di reperibilità sono state
previste dalle ore 09,00 alle ore 13,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, con l’obbligo di reperibilità
anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Il provvedimento, inoltre, ha previsto l’esclusione dall’obbligo di tali
fasce orarie di reperibilità nei casi di patologie gravi che richiedono
terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata
riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi
alla situazione di invalidità riconosciuta.
Insomma,
in brevissimo tempo, la materia è stata oggetto di diversi provvedimenti
legislativi che potrebbero essere ancora oggetto di cambiamenti.
E’
legittima la richiesta di più visite fiscali
per un solo periodo di assenza?
Giova ricordare alle PP.AA.
che hanno l’obbligo di controllare le assenze dei propri dipendenti che
la Corte di cassazione, già da
molto tempo (Sent. 1942 del 10.03.1990), ha chiarito che, dopo avere
ricevuto la visita del medico fiscale, il lavoratore non è più tenuto a
rimanere in casa durante le fasce di reperibilità, perché ciò si
tradurrebbe in una inammissibile limitazione della libertà di movimento,
incompatibile anche con eventuali esigenze terapeutiche
dell’interessato. La stessa Corte, peraltro, ha anche spiegato che,
una volta accertato l’evento
morboso, la reiterazione delle visite fiscali, qualora ingeneri un
aggravamento dello stato patologico, costituisce un comportamento
persecutorio illegittimo del datore di lavoro suscettibile di
risarcimento (Sent. 475 del 19 gennaio 1999)
Pertanto, alla luce di questa sentenza più richieste di visite fiscali
si potrebbero configurare come “un comportamento persecutorio…
suscettibile di risarcimento”.
Cosa
possono fare le PP.AA.?
Attualmente le PP.AA. risultano debitrici di tutte le fatture che le
AA.SS.PP. hanno inviato e continuano ad inviare.
Nelle more dell’ assegnazione delle somme necessarie, sarebbe opportuno
che i dirigenti, oltre ad
avanzare richiesta di apposito finanziamento al competente Ministero ,
nella richiesta di visita fiscale all’A.S.P., aggiungessero la seguente
dicitura: ”il “pagamento della
fattura relativa alla visita effettuata avverrà allorquando sarà
accreditata la somma necessaria”.
In
attesa di eventuali e
probabili novità in merito ,l’obbligo di richiesta di visita
fiscale permane solo in alcuni casi e sarebbe opportuno attenersi
esclusivamente all’obbligo , per
non aggravare l’erario di ulteriori debiti che alla data attuale , e non
si sa fino a quando, non possono ancora essere saldati.
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