FAQ/2
Consulenza Pensionistica On Line
>A novembre 99 compio 52 anni. Ho
insegnato in un istituto superiore statale nel 70/71 e nel 71/72 in qualità di supplente
temporaneo superando in ciascun anno i 180 giorni di lezione. Incaricato a tempo
indeterminato dal settembre 1972. In ruolo dal settembre 1978 perchè vincitore di
concorso alla scuola media inferiore. Transitato nel 1996 nella scuola media superiore.
Sottolineo che da supplente, anni 70/71 e 71/72, frequentavo rispettivamente il seconso e
terzo anno i.s.e.f.e i due priodi estivi, se pur retribuiti e pertanto assoggettati alle
ritenute di legge, per cattiva lettura o compilazione dei certificati di servizio, nella
ricostruzione di carriera non mi sono stati riconosciuti.
Chiedo:
-devo riscattare i sei mesi estivi non riconosciuti?
-devo riscattare i tre anni i.s.e.f.(due coincidenti con le supplenze) o soltanto il primo
anno?
-a che età potrò andare in pensione?
>Dalla lettura del quesito mi pare di capire che lei
non ha molto chiaro il concetto di ricostruzione di carriera e di riscatto dei servizi non
di ruolo ai fini della pensione e della buonuscita. Mi limito a rispondere su quello che
chiede.
Ai fini della pensione e della buonuscita deve riscattare tutto il servizio non di ruolo
prestato negli anni 1970-71 e 1971-72 e chiedere il riscatto a di tutti i periodi in cui
e' stato impegnato con i corsi ISEF ad eccezione di quelli coincidenti con le supplenze
degli anni 1970-71 e 1971-72
Puo' andare in pensione nell'anno 2004, solo allora avra' raggiunto entrambii requisiti
anagrafici e contributivi per avere una pensione di anzianita', se le pensioni di
anzianita' ci saranno ancora nell'anno 2004.
L'anno 2004 e' stato determinato con molta approssimazione perche' non mi ha fornito i
periodi esatti di servizio prestato negli anni scolastici 1970-71 e 1971-72
>Sono stato assunto 1.1.1974, a
tutt'oggi ho 26 anni di servizio e sto nell'8a qualifica funzionale da luglio 1998, sono
orfano di guerra e nel 1982 ero nella 5a qualifica funzionale ho fatto richiesta del
riscatto di due anni di anzianià ai sensi della legge (se non sbaglio) 336 che mi sono
stati concessi con decreto registato dalla Corte dei Conti.
Ora dovendo fare il calcolo degli anni di servizio posso considerare i due anni di
anzianità e quindi 28 anni?
Vorrei sapere inoltre se essendo orfano di guerra posso usufruire di qualche vantaggio
economico o di riscattare gli anni anni essendo stato vincitore di concorso nell'8a
qualifica dal 1.7.98 sempre nella stessa amministrazione cioè Università Orientale di
Napoli.
>No alla prima domanda.
La maggiore anzianita' riconosciuta per effetto della legge 336 esplica i suoi effetti
solo economicamente e non fa aumentare l'anzianita' pensionabile.
Essendo orfano di guerra le verranno riconosciuti, al momento del pensionamento, aumenti
biennali sia per il calcolo della pensione che per la liquidazione dell'indennita' di
buonuscita. Ovviamente bisogna fare formale richiesta all'amministrazione di appartenenza
allegando il certificato di orfano di guerra rilasciato dalla Prefettura. Non si ritiene
valido il certificato rilasciato dalle associazioni di categoria.
>Le sarei molto grata se potesse darmi informazioni
relative all'ordinanza n° 1462/99 del Tar di Salerno sulla riliquidazione dell'indennità
integrativa da calcolare sul 60 e non sul 48%. Ho infatti saputo che una collega ha
ottenuto parere favorevole dal Tar di Salerno, contrariamente a quanto sostiene l'Inpdap.
>A dare ragione agli interessati si sono pronunciati vari tribunali
amministrativi e il Pretore di Torino ha dato ragione a tre ferrovieri. La legge 87 del
'94 ha stabilito che il 60% della I.I.S. passa sul calcolo della buonuscita. Per effetto
di un macchinoso calcolo quel 60% si riduce al 48% perche'anziche' calcolarlo sul lordo
della IIS l'amministrazione INPDAP lo calcola sull'80% del lordo dell'IIS (60% x 80%=
48%). Reputo che sia necessario una pronuncia del TAR caso per caso. In questi casi non e'
possibile generalizzare le pronuncie, pertanto e' necessario che ogni interessato faccia
ricorso direttamente al TAR o al Pretore del lavoro.
>Vorrei sapere se vi è differenza ai fini
pensionistici tra l'indennità di disoccupazione ordinaria e quella con i requisiti
ridotti.L'I.N.P.S.mi ha suggerito sempre quella con i requisiti ridotti.Sono un docente a
tempo determinato con incarico del provveditore di Viterbo ed il mio servizio è il
seguente:as 95-96 da Novembre a giugno(30) a.s.96-97 da Ottobre a Giugno a.s.97-98 da
Ottobre al 22 luglio in qualità di comm.di maturità; a.s.98-99 da 29 settembre 98 al 15
o 17 luglio per esami di stato .La seconda domanda è la ss.:ma il giorno in cui accetto
l'incarico al Provveditorato è giorno di servizio???????
Gradirei sapere se è considerato servizio la circolare o quant'altro per potere inoltrare
la richiesta.
>Non siamo in grado di informarla della differenza ai fini pensionistici tra
la disoccupazione ordinaria e quella con i requisiti ridotti per il conseguimento di una
pensione liquidata dall'INPS. Nel settore pubblico la ricongiunzione, a norma della legge
29, avviene mediante trasferimento dei contributi dall'INPS allo Stato facendo pagare
all'interessato la differenza.Per quanto riguarda la seconda domanda si puo' affermare che
dalla data di assunzione in servizio scaturiscono tutti i diritti relativi alla validita'
del servizio, alla retribuzione, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali
ed erariali. Il giorno di convocazione da parte del Provveditore per l'accettazione
dell'incarico non e' giorno di servizio.
>Le pongo questo quesito a nome di un mio collega. La
sua posizione è la seguente:
-nato il 28-07-40;
-ha lavorato come tecnico sommazzatore dal 1968;
-dal 1973 in servizio nella scuola con nomina dal Preside per tecniche subacque ed
iperbariche nel corso per periti tecnici subacquei (classe di concorso peraltro mai
istituita dal MPI);
-ha riscattato il periodo dal '68 a'73 e ha maturato 30 anni e 5 mesi;
-è disposto a pagare i contributi volontari anche sulla base del recente decreto
ministeriale sulle attività usuranti (art. 59, comma 11, L 449/97) quali appunto il
lavoro subacqueo dei palombari e i lavori svolti in cassoni ad aria compressa (camere
iperbariche).
Ora, essendo a rischio la sua nomina, chiede se è possibile ed eventualmente quando gli
convenga andare in pensione come precario.
>La normativa che regola il caso e' di recente applicazione e
ancora non si conosce il giudizio degli organi di controllo. Al quesito si potra'
rispondere quando la normativa sara' consolidata nel tempo.
>Sono un'insegnante elementare, nata il 28 febbraio
1943. Ho circa 25 anni di servizio. Posso chiedere un anticipo sulla liquidazione? Non
voglio correre il rischio di rimettercela tutta...
Potrei licenziarmi oggi e percepire la pensione al compimento del 60° anno d' età?
In caso di risposta affermativa, la prego di risolvere il caso che le prospetto in
seguito. Un'insegnante X va in pensione al compimento dei 60 anni con 25 anni di servizio.
Un insegnante Y si licenzia a 57 anni con 25 anni di servizio.La misura delle due pensioni
sarà uguale o sarà sfavorita l'insegnante che si è licenziata?
>Per i lavoratori assunti a partire da 1-1-1996 l'art.2120 del codice civile
viene esteso a tutti i dipendenti, per effetto dell'art. 2 della legge 8-8-1995 n 335.
Per effetto di tale disposizione, il dipendente potra' chiedere una sola volta nel corso
del rapporto di lavoro una anticipazione sulla buonuscita dopo aver maturato almeno otto
anni di servizio.
L'importo non potra' essere superiore al 70% della liquidazione maturata alla data di
presentazione della domanda e la richiesta dovra' essere giustificata da specifici motivi
di urgenza: acquisto di una casa, spese sanitarie di una certa rilevanza ecc.
Per quanto riguarda il pensionamento potrebbe pensionarsi oggi, ma conseguirebbe la
pensione al 60° anno di eta'. Il condizionale e' d'obbligo perche' non c'e' una norma che
lo consenta, ma non c'e' neanche una norma che lo vieti. La legge 335 prescrive i
requisiti da far valere al momento del pensionamento, ma non dice che la cessazione dal
servizio deve coincidere con la maturazionedei requisiti per conseguire la pensione.
Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante x e il caso dell'insegnante y dobbiamo
dire che avendo entrambi una anzianita' contributiva di 25 anni al momento in cui lasciano
il servizio,entrambi dovrebbero conseguire la stessa pensione se entrambi, la prima al
60° anno di eta' e la seconda al 57°, hanno la stessa posizione giuridica ed economica
di inquadramento retributivo.
Un esempio numerico sarebbe piu' comprensibile ma la nostra rubrica non esegue calcoli.
>Sono un insegnante di lingua francese nella Scuola
Media di Ascoli Piceno. Rientrato dalla ferie ( 28 agosto) ho avuto la sgradita sorpresa
di sapere che per effetto del decreto ministeriale 16 luglio u.s. il personale
appertenente alle graduatorie in esubero (in provincia di Ascoli: linguafrancese -
educazione fisica - educazione musicale) poteva chiedere di andare in pensione dal 1
settembre u.s.
La scadenza della domanda era al 4 agosto e la risposta del Provveditorato entro il 14
agosto. Purtroppo non sono stato informato dal mio Istituto in quanto il decreto è
arrivato a Scuola il 28 luglio e non è stato interpretato correttamente: si pensava che
interessasse solo il personale soprannumerario.
Precipitatomi al Provveditorato mi è stato risposto che non potevo fare più nulla in
quanto le aree(?) erano già chiuse. E pensare che su tre posti disponibili le domande
presentate erano solo due?
Io ho 53 anni con 31 anni di servizio utile. Fra quattro anni arriverei a 35 anni di
servizio con 57 anni di anzianità.
Mi si consiglia di fare un ricorso (con quali eventuali risultati?) per il fatto di non
essere stato informato dalla Scuola o di aspettare i 57 anni con 35 anni di servizio
utile?
Premetto che da circa 10 anni mi è stata diagnosticata una retinite pigmentosa
(restringimento del campo visivo ) che anche se è molto lenta nell'evolversi non mi
permette di avere sempre una immediata visione di tutta la classe, specialmente se molto
numerosa.
Aspetto consigli e suggerimenti.
>Reputo che nella sfortuna ella sia stata una persona fortunata perche' non
ha preso una decisione affrettata. Non sono qui per fare critiche all'operato del
Ministero che pone in scadenza decisioni importanti proprio a ridosso di ferragosto quando
tutto il personale si trova in ferie meritate dopo un anno di duro lavoro. Questo a parte!
Dicevo che certamente avrebbe preso una decisione affrettata perche' era (o sembrava) un
privilegio concesso ai dipendenti. Un privilegio, ma a quale costo? Certamente non avrebbe
avuto il tempo di verificare che la sua pensione con anni 31 di anzianita' utile e con le
penalizzazioni per uscita prima dei 37 anni si sarebbe attestata su 1.800.000 o 1.900.000
lire al mese con una perdita netta rispetto allo stipendio di 500.000 o 600.000 lire al
mese. Sicuramente non avrebbe optato per il pensionamento, salvo il caso che pur di uscire
non fosse stata disposta ad accettare qualsiasi penalizzazione.Penso, sinceramente, che
avendo raggiunto l'anzianita' di 31 anni, le convenga restare ancora in servizio fino al
raggiungimento di 35 anni per chiedere una pensione di anzianita' (se ci saranno ancora
tra 4 anni).
Cosi' facendo avra' i seguenti vantaggi sulla pensione:
1) matura altri 4 anni e avra' l'8,50% in piu' sulla pensione
2) si risparmia la penalizzazione che nel suo caso si aggira sull'11%
3) fra 4 anni avra' i benefici del contratto 2001/2004
4) nel frattempo avra' raggiunto l'ultima classe di stipendio con notevole vantaggio
economico
Se poi la sua malattia si dovesse aggravare potrebbe sempre chiedere il collocamento a
riposo per motivi di salute.
>Sono un docente in ruolo dal 1979, e
di 49 anni di eta'. Desidererei sapere se, in caso di morte, spetta alla moglie la
pensione di reversibilita' anche se non si e' acquisito ancora il diritto alla pensione
(come nel mio caso). Inoltre, quando tale pensione puo' essere percepita, quando la moglie
raggiunge l'eta' della pensione o subito.
>Se la circolare del ministero della P.I. n 7 dell' 8-1-1996,
recante la circolare INPS del 25-8-95 n 234, par. 1-1-2, non ha subito modificazioni,
reputo che al caso di cui al presente quesito spetti da subito la pensione di
riversibilita' perche' ha maturato venti anni di servizio ( bastano 14 anni 6 mesi e 1
giorno)
Condizione essenziale e' che il dipendente sia deceduto in servizio e l'anzianita' sia
riferita alla data del decesso.
>Insegno Matematica (Classe 47) in un
Istituto Tecnico Industriale Statale. Sono nata il 9/01/49 ed ho iniziato ad insegnare da
laureata, come supplente annuale, nel novembre dell'a.s. 1971/72. Dal 1972 ho avuto un
incarico a tempo indeterminato e nel 1978 sono passata di ruolo. Ho riscattato ai fini
della buonuscita e della pensione i quattro anni universitari. Nella ricostruzione di
carriera mi sono stati riconosciuti, ai fini pensionistici, 32 anni di servizio alla data
del 31 agosto 1999. Vorrei sapere quando avrò la possibilità di andare in pensione,
visto che la mia graduatoria non è in esubero e quindi non ho potuto approffittare della
finestra del 5 agosto. In Provveditorato non mi hanno dato una risposta precisa.
>Lei puo' conseguire una pensione di anzianita' solo nel 2005
perche' solo allora avra' raggiunto 38 anni di contributi a prescindere dall'eta'.
Avendo riguardo al doppio requisito eta'-contributi potrebbe uscire nel 2006 perche' solo
allora avra' raggiunto i requisiti necessari cioe' 57 anni di eta' piu' 35 di contributi.
E' piu' breve il primo percorso anche se il secondo e' piu' vantaggioso avendo
un'anzianita' maggiore
>Desidero sapere se le quote mensili
maturate, sia pure virtualmente, nel passaggio da un gradone allaltro debbano essere
ancora inserite fra gli elementi della base pensionabile, così come prima accadeva
nellambito delle classi di stipendio, secondo il dettato dell art. 161 della
L. 312/80. In sostanza andando in pensione al gradone anni 28, ma avendo già maturato 31
anni di carriera, la base pensionabile sarà riferita allo stipendio in godimento
corrispondente a 28 anni, oppure a quello in itinere, ma vituale,di 31 anni ?
Le informazioni in proposito appaiono, a dir poco, contraddittorie.
>Sono felice di rispondere al suo quesito che investe la
sfera contabile del calcolo della pensione. La stragrande maggioranza dei quesiti che mi
vengono posti riguarda la possibilita' che ognuno ha di lasciare il servizio attivo e
collocarsi in pensione, come se il servizio fosse un inferno dal quale liberarsi il piu'
presto possibile. Questo dato dovrebbe far riflettere il Ministero!
Rispondo ora al suo quesito assicurandole che a decorrere dall'anno 1996 le quote mensili
di felice memoria non si calcolano piu', anche perche' e' mutata la struttura di calcolo
delle pensioni. Difatti la pensione che ognuno di noi percepisce e' la sommatoria di due
quote di pensione: la quota "A" che si calcola con le regole di sempre e con
l'anzianita' maturata fino al 31-12-1992 e la quota "B" con la media delle
retribuzioni dal 1-1-1993 fino alla data del pensionamento.
Aggiungo che la media delle retribuzioni si calcola con l'aliquota del 50% dal 1-1-1993 al
31-12-1995 e con l'aliquota del 66,60% per il periodo dal 1-1-1996 fino alla data del
pensionamento.
Gli elementi che concorrono alla formazione della base pensionabile sono: la retribuzione
base annua lorda; l'aumento contrattuale;l'assegno ad personam; il rateo di cui all'art.
67 del C.C.N.L.; eventuali n 3 scatti biennali per i beneficiari dell'art. 2 della legge
336.
Come vede non sono incluse le quote mensili di cui all'art. 161 della legge 312.
Cio' e' dovuto al fatto che si cerca di tagliare dalle pensioni quello che si puo',
facendo leva su vari fattori. Accanto a questi elementi negativi si intravedono anche
degli elementi positivi: l'arrotondamento a mese che prima era ad anno. L'introduzione di
questo nuovo tipo di arrotondamento fa si' che ognuno percepisca la pensione con
l'anzianita' che ha e non con quella arrotondata.
Vedo che e' interessato al calcolo e allora vorrei dilungarmi e sollevare un problema che
dovrebbe essere sollevato dalle organizzazioni sindacali.
Perche' la tredicesima mensilita' non fa parte della base pensionabile? Per la tredicesima
mensilita' si paga la ritenuta previdenziale dell' 8,75% come per il resto della
retribuzione pensionabile. C'e' un motivo di natura contabile che impedisce l'inclusione
della 13° mensilita' nella base pensionabile? E se cio' e' vero, perche' si paga il
contributo? E' come pagare il biglietto per andare al cinema e poi non ci fanno entrare in
sala.
Vorrei che queste mie brevi riflessioni fossero recepite dagli interessati affinche' si
agitino un po' le acque in modo da evidenziare il problema.
Nel calcolo col sistema contributivo e' prevista l'inclusione della 13° mensilita' sulla
base pensionabile. Perche' questa discriminazione?
>Sono un insegnante elementare con 23
anni di servizio in ruolo. Ho in progetto di dare le dimissioni entro breve tempo. Vorrei
sapere, come funziona a tutt'oggi con la liquidazione? Me la daranno a breve termine, o,
come ho sentito dire, al compimento del 65esimo anno di eta'? Ho sentito anche dire che
potrei accedere alla mia stessa liquidazione prima, chiedendola come prestito a basso
tasso d'interesse...
>La liquidazione a tutt'oggi viene regolarmente
corrisposta agli interessati e con le regole di sempre. Le uniche innovazioni sulla
buonuscita sono state apportate nell'anno 1998 applicando le nuove aliquote IRPEF e la
nuova franchigia da lire 500.000 a 600.000 annue. L'aumento della franchigia e' stato
concesso per compensare l'aumento dell'IRPEF. Che il governo abbia in cantiere delle
riforme sulla liquidazione, cio' e' possibile e proprio in questi giorni gli organi di
stampa danno ampio risvolto alle intenzioni del governo di riformare tutto il sistema.
Non e' possibile accedere alla liquidazione con delle anticipazioni, questo priviligio
viene concesso solo al personale assunto dal 1-1-1996 in poi.
>Premesso che ho maturato 32 anni di
servizio ed ho 55 anni di età, chiedo se, come invalido civile al 50%, posso accedere al
trattamento di pensione di anzianità fin da quest'anno o se debbo attendere, secondo le
attuali norme, fino al 2002.
>Per poter accedere alla pensione di anzianita' e' necessario
avere nell'anno 1999 un'eta' anagrafica di 53 anni e un'anzianita' contributiva di anni
35.
Non trovandosi nelle predette condizioni non puo' chiedere una pensione di anzianita'.
Per poter accedere alla dispensa per motivi di malattia o alla pensionedi inabilita' e'
necessario attivare le relative procedure amministrative.
Essendo ella invalido civile al 50% si trovera' nelle condizioni migliori per poter
conseguire una delle due predette cessazioni di servizio per motivi di malattia.
>Sono un assistente amministrativo T.I. in ruolo dal
10/09/83 (stipendio annuo lordo 17.555.000).
Volendo usufruire dell'anticipo del TFR per l'acquisto di una casa, di quanto potrei
disporre e con che tempi?
>L'anticipo sulla liquidazione puo' essere chiesto dal
personale assunto dal 1-1-1996 in poi (art.2- legge 335) con le regole stabilite dai
contratti.
>Sono una docente di scuola superiore con
contratto a tempo determinato e in pensione dall'1/9/99, chiedo se posso prestare servizio
per il corrente anno scolastico per n.8 ore (part-time?).
>Sono previsti rientri in servizio per il personale in
pensione. Per esaminare il caso deve rivolgersi al Provveditorato di appartenenza per
conoscere piu' dettagliatamente i termini di questi rientri e le condizioni.
>Sono nato il 3/5/49. Insegno dal 1 gennaio
1977 senza soluzione di continuità. Ho fatto il servizio militare nel 1975 per 13 mesi.
Ho riscattato i 4 anni di laurea e sono stato immesso in ruolo nel 1983. Appartengo ad una
classe in esubero (Cl. 17/A), ma non ho potuto approffittare della finestra del 5 agosto
perchè non avevo maturato i 30 anni di servizio. Domando quando mi sarà possibile andare
in pensione nelle seguenti ipotesi:
a) utilizzando le finestre per le classi in esubero,
b) rinunciando all'utilizzo di dette finestre.
>La normativa tuttora in vigora indica nell'anno 2000
l'ultima "finestra" di uscita per le classi in esubero.
Per l'anno 2000 non avra' i requisiti di legge per poter uscire. Deve attendere
pazientemente altri 7 anni, cioe' il 1-9-2006 per raggiungere il requisito contributivo e
anagrafico (57 anni e 35 di contributi) per conseguire una pensione di anzianita'.
Ma fra sette anni ci saranno ancora le pensioni di anzianita'? Non ho molte speranze.
>Ho appena iniziato il mio 33° anno di
servizio di ruolo alle Scuole Elementari (passaggio in ruolo ott.1967). L'inps mi ha
inviato l'estratto conto assicurativo per lavoro dipendente precedente al mio passaggio in
ruolo:
dal 01-01-1966 al 31-01-1966, settimane 3
dal 01.02.1966 al 30.09.67 settimane 59 (Supplenze alla Scuola Media, doposcuola CRES
ecc.)
per un totale di settimane 62.
Questo periodo di 62 settimane quanti anni scolastici potrà venir considerato?
Avendo compiuto lo scorso 3 settembre 52 anni di età, quando potrò andare in pensione?
>Il periodo di 62 settimane assicurative corrisponde alla
seguente anzianita' pensionabile:
anno 1, mesi 2 e giorni 9.
Potra' andare in pensione se nel frattempo non cambieranno le regole il 1-9-2002 perche'
solo allora avra' raggiunto il doppio requisito eta'-contributi:
55 anni di eta' e 35 anni di contributi.
>Un insegnante di Scuola Media nata il
21-05 -1939 avrà il 31 Agosto del 2000 maturato 28 anni, 11 mesi e 21 giorni di servizio.
Ti chiedo se é possibile conoscere l'entità della pensione e della liquidazione al 1
settembre del 2000.
>La nostra rubrica non effettua calcoli ne' per la pensione ne' per la
buonuscita. Comunque ti posso dire che l'insegnante che lascia il servizio il 31-8-2000
con 29 anni di servizio percepira' una pensione di £ 1.900.000 circa e una liquidazione
di 65.000.000 circa. Le cifre di cui sopra sono state determinate con molta
approssimazione, quelle esatte si possono determinare conoscendo la posizione giuridica ed
economica di inquadramento che varia caso per caso.
>Sono un insegnante elementare di 59
anni, ho 30 anni di servizio di ruolo, 1 anno di servizio in scuola elementare parificata
riconosciuto, 4 anni e due mesi di servizio pre ruolo con rispettivi contributi versati
all'INPS dal Provveditorato agli Studi. Ho fatto domanda di pensione e il decreto di
collocamento a riposo mi è stato inviato nel mese di maggio c.a.. Telefonicamente, il
Provveditorato mi ha comunicato, a fine luglio, che dal certificato di servizio non
risultano sette mesi di pre ruolo e di conseguenza la pratica di pensione è ferma. Ai
fini della pensione è valido il certificato di servizio o le marche versate? Come si può
risolvere il problema?
>Ai fini della pensione i periodi ammessi per determinare
l'anzianita' sono ricavati dal certificato di servizio perche' e' l'elemento fondamentale
per il calcolo della pensione. Ovviamente il servizio certificato ha prodotto retribuzione
e la retribuzione ha prodotto versamento di contributi, quindi e' improprio dire se vale
piu' il certificato o le marche versate, sono entrambi documenti essenziali. Cerco ora di
incanalare il suo caso sulla normativa vigente. Dal Provveditorato, ovviamente, si trovano
in serie difficolta' perche' se effettivamente mancano sette mesi di servizio o di
contribuzione, non puo' uscire perche' non raggiunge la contribuzione di 35 anni.Questi
sette mesi da dove mancano? Dal servizio prestato presso la scuola parificata riconosciuta
o dal servizio rimanente cioe' dai quattro anni e due mesi di servizio fuori ruolo (penso
siano supplenze temporanee)?
A questo punto diciamo che se mancano contributi nel servizio prestato nella scuola
parificata e questa era gestita da un privato, allora non e' possibile fare nulla perche'
una eventuale ricongiunzione con la legge 29 non e' possibile e in questo caso non puo'
pensionarsi perche' non raggiunge il minimo contributivo. Viceversa se i contributi
mancano dal servizio di supplenza temporanea allo Stato, allora la cosa e' meno grave:
alla regolarizzazione della posizione assicurativa puo' provvedere l'interessata pagando
il relativo contributo.
Se il servizio prestato nella scuola parificata faceva capo poi ad un Ente pubblico allora
puo' trovare i contributi presso la Cassa Pensioni Insegnanti Ministero del Tesoro (ora
INPDAP) via Ballarin, Roma.
>Insegno lingua francese presso una
scuola media. Sono nata il 9/12/1951 e al 31/8/2000 avro' 48 anni di età e 29 anni 6 mesi
e 19 giorni di servizio. Gradirei sapere se, in base alla legge 27/12/1997, n° 449,
relativamente al personale di classi iin esubero, ho i requisiti per andare in pensione
anticipatamente.
>Reputo di no. Se si applica la tabella L allegata all'art. 1 comma 26 della
legge 335/95 sono necessari (nel 2000) 54 anni di eta' piu' 35 di contributi oppure 37 di
contributi a prescindere dall'eta' anagrafica oppure ancora a norma dell'art. 1 comma 27
lettera a 54 anni di eta' ma con riduzioni percentuali fino al raggiungimento di anni 35
di contribuzione. Se si applica la tabella C allegata all'art. 1 comma 27 lettera b, a
prescindere dall'eta' anagrafica, al 31-12-1995 doveva avere un'anzianita' contributiva di
almeno 29 anni e con riduzioni percentuali fino al 37° anno di contributi . Come vede non
e' compresa tra i "fortunati!"
>Sono un insegnante appartenente ad una classe di
concorso in esubero con 27 anni di anzianità contributiva e 49 anni di età. Posso andare
in pensione? Se la risposta è affermativa con quale penalizzazione?
>Non puo' uscire.
>Ho 62 anni e 36 anni di servizio di cui 31
insegnamento e 4anni e 5 mesi riconosciuti per militare e accademia I.S.E.F. L'anno scorso
ho firmato una cirxcolare in cui chiedevo di andare in pernsione per il 2000/2001, dati
gli ultimi avvenimenti ho chiesto in segreteria di anticipare all'anno scolastico
1999/2000 e la segreteria della mia scuola mi dice che devo per forza andare in persione
nel 2001. Non credo a ciò che mi dicono poichè quest'anno posso rifare la domanda di
pensionamento. Che cosa ne pensate?
>Non conosco nessuna circolare (dico circolare) che lei ha
potuto firmare chiedendo di andare in pensione per il 2000//2001. Per quanto riguarda
l'anzianita' contributiva ed anagrafica lei ha i requisiti per poter conseguire una
pensione di anzianita'. Chiedo per l'avvenire a lei e a quanti altri sono interessati alla
richiesta di notizie sul pensionamento di essere molto precisi nella formulazione dei
quesiti.
>Facendo seguito alle informazioni prontamente
ricevute, per le quali ringrazio molto cordialmente, CHIEDO:
1-Sarebbe bene inviare fin d'ora la domanda di Pensione per acquisirne il diritto qualora
dovessero cambiare la Normativa Vigente?
2-Potrei, attraverso Internet, avere il modulo, come?
3-Sarebbe bene richiedere di andare in Pensione dal prossimo settembre 2000 lasciando al
Provveditorato la precisazione, nella risposta, dell'anno in cui potrò andare. Questo,
secondo me, sarebbe importante per cogliere l'eventuale opportunità di andar via al
compimento del 35° anno di servizio (sett.2001) senza aspettare di raggiungere l'età dei
55 anni (sett. 2002).
>Rispondo nell'ordine.
1) ogni diligenza e' buona per evitare un eventuale ostacolo, bisogna vedere se funziona!
Le preciso che non puo' chiedere ora di andare in pensione nel 2002
2) non si risponde perche' e' escluso dai punti 1 e 3
3) se chiede di andare in pensione nel 2000 la domanda verra' rigettata perche' nell'anno
2000 non avra' i requisiti richiesti. Ne' i requisiti li raggiungera' a settembre 2001
perche' a quella data avra' 54 anni di eta' e 35 di contributi mentre la normativa recita
che per poter uscire nell'anno 2001 sono necessari 55 anni di eta' e 35 di contributi.
>Sono docente ordinaria di matematica e fisica (A049)
e vorrei andare in pensione per l'a.s. 2000/2001. La mia situazione è la seguente: data
di nascita: 01/07/37; a.s. 1963/64: servizio (senza laurea) nella scuola media statale di
1° grado (7 mesi + sessione autunnale; contributi pagati); a.s. 1964/65 supplente
temporanea (con laurea) nella scuola media statale di 1° grado con nomina del capo di
Istituto (per tutto l'a.s. + sessione autunnale); dal 18/10/65 al 05/05/66 incaricata
triennale nella scuola media statale di 1° grado (05/05/66: inizio puerperio); dal
01/10/66 al 30/09/67 incaricata triennale nella scuola media statale di 1° grado;
dal 01/10/67 al 30/09/68 incaricata triennale nella scuola media statale di 1° grado; nel
1968 immessa nel ruolo della scuola media di 1° grado con la legge 603 del 25 luglio
1966; dal 01/10/68 al 30/09/74 docente di ruolo nella scuola media statale di 1° grado ma
comandata dal Provveditorato agli studi nella scuola media di 2° grado per gli aa. ss.
1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74; dal 1974/75 ad oggi docente di ruolo nell'istruzione
magistrale, scientifica e classica; nel 1966 domanda di riscatto servizio preruolo + anni
universitari ai fini della buonuscita (già pagato); nel 1988 domanda (con riserva) di
riscatto anni di servizio preruolo + anni universitari ai fini della pensione; nel 1998
domanda al Provveditore per riscattare l'a.s. 1963/64 in virtù della legge 1092/73.
Sulla base di quanto detto, le pongo i seguenti quesiti:
Vorrei andare in pensione per l'a.s. 2000/2001, ai fini contrattuali mi conviene?
Quanti anni maturerei?
Quanto dovrei pagare per riscattare gli anni universitari?
Quanto prenderei al mese di pensione senza riscattare gli anni universitari e quanto
prenderei mensilmente riscattando gli anni universitari?
Quanto prenderei di trattamento di fine rapporto (buonuscita)?
>Se effettivamente ha fatto la domanda di riscatto, computo e valutazione
del servizio fuori ruolo e del corso legale degli studi universitari sia per la pensione
che per la buonuscita ha raggiunto 40 anni di servizio e puo' uscire da subito.
Reputo che ha raggiunto anche l'ultima classe di stipendio (35 anni) pertanto ha tutti i
buoni requisiti per un'ottima pensione. Se vuole attendere il nuovo contratto la pensione
sara' piu' sostanziosa. E' quanto possiamo dirle.
Non possiamo rispondere alle altre domande perche' la nostra rubrica non effettua calcoli.
>Ho inviato un messaggio ed ho ricevuto risposta in
men che non credevo, pertanto ringrazio vivamente e cerco di chiarire meglio il problema.
Dico che non dovrei riscattare i sette mesi che mancano sul certificato di servizio
poichè i contributi all'Inps relativi a tali 7 mesi sono stati effettivamente versati dal
Provveditorato per supplenze varie in scuola elementare statale. Insomma i contributi sono
stati versati per 217 settimane coiè 4 anni e 2 mesi che aggiunti all'anno di scuola
parificata, che ha versato al Tesoro, danno 5 anni e due mesi di pre ruolo. Allora, mi
chiedo , avendo 30 anni di ruolo effettivo , posso andare in pensione? Il Provveditorato ,
tenendo la pratica sospesa, mi dice di accettare la ricongiunzione a contributi non
scolastici versati all'Inps a mio nome con la legge 29 e quindi pagare la somma dovuta; in
tal caso potrei almeno sfruttare i sette mesi di contributi scolastici versati ai quali
non corrisponde il servizio (...smarrito...forse?...). Il Provveditorato mi consiglia di
seguire la strada su indicata altrimenti 1) resto senza stipendio per un anno, 2) non
posso tornare in servizio perchè il mio posto è stato occupato, 3) non posso riscattare
i sette mesi perchè i contributi sono già versati. Mi chiedo se ciò e vero e qual è la
soluzione migliore.
>I sette mesi che mancano dal certificato di servizio
pur essendoci i relativi contributi inducono i funzionari del Provveditorato a pensare che
si tratti di servizio non prestato allo Stato ma presso privati e quindi vanno ricongiunti
con la legge 29. Lei perche' non dimostra con un nuovo certificato che realmente ha
prestato servizio di insegnamento presso lo Stato? La scuola quale difficolta' ha per
certificare un servizio prestato? Se dimostra cio' il servizio viene computato con legge
1092 e lei non paghera' una lira. Se non fara' cio' lei per poter uscire con l'anzianita'
di anni 35 e mesi 2 deve accettare il contributo di ricongiunzione di sette mesi con la
legge 29.
>Chiedo gentilmente alla redazione di
quest'ottima pagina se il servizio prestato da un mio zio, docente di tecnica alle scuole
superiori statali, in posizione non di ruolo e con incarico per gli interi anni scolastici
74-75 75-76 77-78 con contribuzione INPS, se questo servizio è computabile senza oneri ai
sensi dell'art. 11 DPR 1092/73 e/o ricongiungibile ai sensi dell'art. 2 L. 29/79.
>I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o alle
dipendenzedegli enti pubblici sono computabili o riscattabili a norma della legge 1092.
Sono computabili se risultano versati i contributi e in questo caso la valutazione e'
senza oneri a carico del personale; sono riscattabili se non risultano versati i
contributi e in questo caso la valutazione e' a carico del personale.
La ricongiunzione con legge 29, invece, riguarda servizi prestati presso i privati e per
poterli passare allo Stato bisogna pagare un conguaglio di contributo ovviamente se
risultano versati i contributi all'INPS o presso altri enti previdenziali, altrimente non
e' possibile la ricongiunzione.
>Sono una docente di ruolo di scuola
secondaria di secondo grado. Nel 1988 ho presentato domanda di computo e riscatto dei
servizi ai fini della pensione. Tra i servizi ho dichiarato anche quello prestato presso
l'Università degli studi di Lecce negli aa.aa. 1976-77 e 1977-78 in qualità di
incaricata addetta alle esercitazioni pratiche degli studenti, ai sensi dell'art. 23 della
L. 24/2/1967 n. 62. Successivamente il Provveditorato mi ha richiesto un certificato
analitico con l'indicazione esatta dei giorni nei quali ho effettuato le esercitazioni.
Nel luglio scorso il Provveditorato ha emanato un decreto nel quale ha ammesso a riscatto
i due interi anni accademici predetti, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1092 del
29/12/1973. Poi mi ha convocata per comunicarmi che non ho diritto al riscatto dei due
anni accademici interi, ma solo al riscatto dei 54 giorni effettivi nei quali ho
effettuato le esercitazioni. Gradirei conoscere la corretta interpretazione della
normativa.
>Non mi ha detto se negli anni accademici 1976-77 e
1977-78 ha percepito la retribuzione per 24 mesi. Reputo di no, ma solo per i giorni in
cui ha effettuato le esercitazioni cioe' 54 giorni. Se e' cosi' e' corretto l'operato del
Provveditorato che ha ammesso a riscatto i giorni per i quali ha lavorato ed ha percepito
la retribuzione.
>In seguito alla sua Lei mi ha detto
che essendo orfano di guerra mi verranno ricosciuti al momento della pesione che della
liquidazione una indennità di buonuscita, ovviamnete bisogna fare formale richiesta.
Domanda: la domanda di richiesta deve essere fatta al momento della pensione o adesso? La
domanda deve indicare qualche riferimento normativo? in tal caso quali?
>Nella mia precedente risposta non le ho detto che al momento
della liquidazione percepira' una indennita' di buonuscita, le ripeto quello che ho detto
" Essendo orfano di guerra le verranno riconosciuti al momento del pensionamento n 3
aumenti biennali sia per il calcolo della pensione che per la liquidazione di
buonuscita". La domanda puo' essere fatta in qualunque momento ma e' preferibile
farla in concomitanza della presentazione della domanda di dimissione. Il riferimento e'
la legge 336.
>Sono docente a T.I. nella SMS, in ruolo per
vincita di concorso dal 10.9.84 dopo essere stata per 10 anni Supplente Temporanea e due
anni Supplente Annuale (12 anni interi nella scuola statale, con perdita di pochi giorni
di servizio ogni anno). In esecuzione di una sentenza del TAR che ha trasformato in
incarico a Tempo Indeterminato la supplenza temporanea "a partire dall'1.10.72",
avente affetto "ora per allora" dall'anno scolastico 72/73, sono stata ammessa,
in conseguenza, a godere i benefici della L 463/78 ed immessa in ruolo a decorrere
dall'1.9.79 (tab. C quadro II D.L. 30/1/76 n. 13) con stipendio annuo lordo di L 1.786.058
oltre l'assegno pensionabile di L 770.400 (corrispondente al par 243 iniziale) e ogni
altro assegno previsto. Quindi una retrodatazione giuridica ed economica della nomina in
ruolo.Vorrei sapere:
- mi conferma che devo riscattare i giorni non coperti da effettivo servizio negli anni
compresi tra il 79/80 e l'83/84?
- la Supplenza a Tempo Indeterminato che copre l'intero periodo di servizio pre-ruolo mi
consente di considerare valido l'intero periodo ai fini del servizio valutabile per la
ricostruzione di carriera o perdo comunque un anno? il quesito é collegato ad un altro:
posso riscattare i giorni non coperti da effettivo servizio del periodo preruolo dal 72 al
79?
- a seguito del decreto del Provveditorato che comunicava la sentenza, mi fu accreditato
un acconto della somma che mi spettava (che per altro non conosco) per effetto della
retrodatazione economica; ho sollecitato più volte il conguaglio senza ricevere risposta;
devo aspettare la pensione per il saldo? lo devo richiedere nuovamente? posso pretendere
gli interessi?
- prima di perdere altre certezze e altri diritti: a oggi quale sarà la mia pensione e
fra quanti anni?
>Confermo che i giorni non coperti da effettivo servizio
compresi tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica della nomina in ruolo
devono essere riscattati a norma dell'art. 142 della legge 1092. Non rispondo alla prima
parte del secondo quesito perche' non compreso nell'oggetto della nostra rubrica, ma
rispondo alla seconda parte. I giorni non coperti da effettivo servizio negli anni dal
1972-73 al 1878-79 quando era supplente temporanea non possono essere riscattati. Puo'
chiedere la ricongiunzione con la legge 29 per il periodo di disoccupazione. La informo
che a decorrere dal 1-1-1997 in poi i periodi di non attivita' lavorativa compresi tra due
supplenze possono essere riscattati. Purtroppo non posso rispondere al terzo e quarto
quesito perche' la nostra rubrica, come piu' volte sottolineato, non effettua calcoli.
>Sono nato il 18 settembre 1943 ed in
pensione (dimissioni volontarie) dal 1° settembre 1999. Ho avuto la nomina a tempo
indeterminato il 1° ottobre 1970 nella scuola media ed in ruolo dal 1° ottobre 1974. La
nomina è avvenuta in concomitanza al servizio militare (20 giugno 1970/5 settembre 1971)
per ciu ho preso effettivo servizio il 1° ottobre 1971. L'a.s. 1970/71 mi è stato
valutato ai fini della pensione, ma non ai fini della liquidazione. E' giusto tale
calcolo, oppure è valido anche l'a.s. 1970/71 (in concomitanza al servizio militare) ai
fini della liquidazione?
>Nell'anno scolastico 1970-1971 non ha insegnato, non ha
percepito retribuzione e non risultano versati i contributi Opera Previdenza all'ex ENPAS
ora INPDAP. Comunque ha prestato servizio militare. Il servizio militare, ai fini della
buonuscita, e' valutabile d'ufficio, se ha presentato il foglio matricolare, a prescindere
da quando sia stato prestato, cioe' prima o dopo l'entrata in vigore della legge
24-12-1986 n. 958 art. 20. Le norme sono contenute nella circolare del dipartimento della
Funzione Pubblica n 15510 dell'11-5-1988.
>Ho ricevuto la pratica per il
conferimento provvisorio di pensione ed ho, mio malgrado, scoperto di essere stata
penalizzata del 5% perché, pur avendo 34 anni di servizio, non compirò 53 anni fino al
31.10.1999. Le faccio inoltre presente che avevo presentato domanda di dimissioni in data
28.11.1996 e che la domanda era stata accettata il 28.01.1997. Mi pare che la legislazione
attuale preveda il conteggio dell'anno solare e che, subito dopo la legge 335/95, ci fosse
stata una sentenza del TAR - di cui purtroppo non conosco gli estremi - che confermava
quanto su esposto circa il conteggio dell'anno solare. Ritengo veramente ingiusto, a
parità di servizio, di essere penalizzata solo perchè nata due mesi dopo, quando
comunque la data delle dimissioni delle insegnanti è fissata per legge. E' possibile fare
qualcosa?
>Non e' del tutto chiara l'impostazione del quesito anche
perche' non si capisce perche' con l'anzianita' contributiva di anni 34 abbia avuto la
riduzione del 5% e non dell'1%. Tento comunque di rispondere. Quello che lei definisce
conteggio dell'anno solare e' entrato in vigore con la legge 449 del 27-12 1997 la quale
all'art. 59 comma 9 stabilisce che e' valido il requisito anagrafico o contributivo anche
quando lo si maturi entro la fine dell'anno solare. Lei ha presentato la domanda di
dimissioni ed e' stata accettata nell'anno 1997 quando ancora non operava l'art. 59 comma
9 della legge 449. Quello che ho detto e' solo un'ipotesi.
>Sono un insegnante di educazione
fisica di scuola media superiore, che il 1-09-2000 avrà 58 anni di età e 34 anni e 3
mesi di servizio di cui 30 riconosciuti ai fini giuridici ed economici. Avendo presentato
domanda di dimissioni in base al D.M. 176 del 16-07-99 età 57 anni con 33 anni e 3 mesi
di servizio), non accolta in quanto nella provincia non vi erano esuberi di insegnanti di
educazione fisica nella scuola media superiore, pur essendoci oltre 40 insegnanti di
educazione fisica in esubero nella scuola media inferiore, molti dei quali con doppia
abilitazione e con domanda di passaggio o di assegnazione alle scuola media superiore.
Chiedo:
a) presentando domanda di dimissioni entro il 15 marzo 2000, posso andare in pensione
anticipata dal 1-09-2000 pur con la penalizzazione del 1%, a prescindere dalla presenza di
esuberi nella scuola media superiore?
b) la graduatoria provinciale di educazione fisica non dovrebbe essere considerata unica,
almeno per quei docenti in possesso di doppia abilitazione?
>Per potersi pensionare il 1-9-2000 e' necessario che l'interessato abbia 54
anni di eta' e 35 di contributi (tab. D art. 59 comma 6 legge 449/97) Lei ha il requisito
dell'eta' ma le manca il requisito contributivo ne' per le domande presentate dal 1-1-1998
in poi si possono applicare penalizzazioni perche' le norme sono cambiate. Attenda ancora
un altro anno se le regole non cambieranno ancora! Non si risponde al punto b) perche' non
e' compreso tra l'oggetto della nostra rubrica.
>Insegnante di Italiano e Storia in un ITC, di ruolo
dal 01/10/74 ed in servizio dal 01/10/69 quale inc. a tempo indeterminato, con Laurea in
Materie letterarie, e 53 anni di età (nata il 05/02/46), gradirei conoscere quando potrò
andare in pensione e quando potrò inoltrare la relativa domanda. Ho riscattato i quattro
anni della laurea.
>In base ai dati fornitimi e in base alla normativa tuttora
vigente, puo' pensionarsi per anzianita' il 1-9-2000 perche' a quella data avra' i
requisiti di legge : 54 anni di eta' anagrafica e 35 di contributi. La domanda deve essere
fatta nel mese di marzo, il giorno di scadenza viene stabilito annualmente dal ministero.
>Ho 49 anni di età e contributi per 4
anni di università, 8 anni pre-ruolo, 16 anni di ruolo. Ho il riconoscimento di
invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 55%.
Principalmente per "grave ipovisus OO = 1-2/10 corretto con nistagmo". Non mi
risulta che sia possibile alcuna riduzione dei carichi di lavoro malgrado la situazione
descritta. Vero?
Senza voler configurare una vostra sostituzione ad una commissione medica :-), ritenete
realistica una dichiarazione di inidoneità all'insegnamento, della fisica in particolare?
E' vero che la possibilità di pensionamento per inabilità (non ho i requisiti di
anzianità) esiste solo per chi è totalmente inidoneo a qualsiasi lavoro?
Se si, dovrei quindi comunque prima chiedere la verifica dell'idoneità alla funzione al
fine di ottenere l'impiego in altra mansione ed eventualmente in un secondo tempo chiedere
il pensionamento "con il maturato economico" (che significa esattamente?).
Giusto?
Per attivare la procedura necessaria, che dovrà prevedere - immagino - la presentazione
di adeguata certificazione e della richiesta di essere sottoposto a visita collegiale, è
necessario trovarsi già in assenza per malattia, eventualmente da un certo periodo?
>Alla prima parte del quesito non rispondo perche' non
sono competente. Non riguarda l'oggetto della nostra rubrica. Per quanto riguarda la
possibilita' di pensionamento per motivi di salute esistono due uscite: la dispensa dal
servizio per motivi di malattia e il pensionamento per inabilita' assoluta e permanente a
qualsiasi lavoro proficuo. La gravita' della malattia puo' dare luogo alla prima o alla
seconda uscita.Puo' usare la via di chiedere la verifica dell'idoneta' alla funzione al
fine di ottenere l'impiego in altra mansione (ex art. 113) Ma e' sicuro di trovarsi meglio
nella nuova mansione? Se le capitera' di lavorare in altra sede? E se poi non le e'
riconosciuta l'inabilita' assoluta e permanente per poter godere dei maggiori privilegi di
legge? Prima di prendere una decisione esamini molto bene il problema. Certo essere
assente per malattia da lungo periodo facilita il riconoscimento!
>Vorrei rivolgervi un quesito, anche se
non strettamente attinente alla materia pensioni.
A mia moglie, che presto' servizio non di ruolo nell'a.s. 1982/83 per 187 giorni e
scrutinio finale, questo anno scolastico non e' stato riconosciuto ai fini della carriera,
con conseguente danno economico e ritardato passaggio alla classe successiva di stipendio
perche', a detta del Provveditorato, occorrevano 210 giorni di servizio per il
riconoscimento. Ora pero' la legge 124/99 (quella sul personale precario) stabilisce (art,
12, comma 14) espressamente che i 180 giorni sono sufficienti per la valutazione
dell'intero anno.
Ora io chiedo: qual e' la prassi da seguire per vedere riconosciuto il proprio diritto?
Occorre fare un vero e proprio ricorso contro il decreto di ricostruzione carriera (che e'
del 1997 e sono quindi scaduti i termini) oppure va ripresentata nuova domanda di
riconoscimento dei servizi pre-ruolo? So che molte persone si trovano in questa
situazione, e sarebbe bene che tutti seguissero le medesime modalita'.
>Si', effettivamente l'oggetto del presente quesito
investe una sfera molto ampia di personale perche' a distanza di decenni il Ministro ha
cambiato le regole sul riconoscimento dei servizi con decorrenza da settembre 1991. Con
O.M. m 262 del 4-9-1991 il Ministero della Pubblica Istruzione tenendo conto di tre
deliberazioni della sezione di controllo della Corte dei Conti ha annullato la circolare
323 dell'anno 1980 che prevedeva la durata del servizio in 180 giorni ai fini della
valutazione dell'anno ed ha dettato le nuove regole: almeno 7 mesi (210) di servizio
oppure aver iniziato il sevizio il 1 febbraio e averlo protratto fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale.
Fin qui la normativa che regola il caso di sua moglie e di moltissimi altri insegnanti che
hanno dovuto persino restituire all'erario quello che in base alla nuova normativa avevano
ricevuto di piu'. Per fortuna dal 4-9-1991 e non per l'intero servizio.Mi chiede un
consiglio se nel caso di sua moglie puo' essere applicata la legge 124. Reputo di no, ogni
norma di legge regola la materia per il futuro e non per il passato salvo i casi previsti.
Questo il mio giudizio, l'oggetto del contendere e' degno di essere esaminato da un legale
per stabilire se ricorrono le condizioni per un eventuale ricorso al TAR o al tribunale
del lavoro.
>Il 30/12/1992 ho fatto domanda al
Provveditore per il ricongiungimento di periodi assicurativi secondo la legge n.29 del
07/02/79 dichiarando di aver prestato servizio nelle FERROVIE SUD EST spa dal 2 Gennaio
1973 al 31 Luglio 1981 e di aver prestato servizio militare nell'Aeronautica dal 17/4/71
al 5/07/72.
Preciso che:
Ho prestato servizio militare dal 17/4/71 al 5/07/72.
Ho prestato servizio presso le Ferrovie Sud Est dal 02/01/73 al 10/09/80.
In tale data mi sono messo in aspettativa non retribuita fino al 01/08/1981, quando mi
sono dimesso.
Ho ricevuto incarico annuale dal Provveditorato agli Studi di con decorrenza 10/09/80 ed
in tale data ho preso servizio presso un ITIS come ITP di Elettronica.
Sono diventato insegnante di Ruolo Ordinario con la legge del 20/05/82 e dal 10/09/82
assegnato alla sede dell'ITIS dove tuttora ed ininterrottamente ho prestato e presto
servizio.
I contributi previdenziali del periodo trascorso in ferrovia sono stati versati presso
l'INPS di Roma - Fondo speciale pensione ET/136/68/T
Questo è il quadro dettagliato delle date. Il punto è che dopo sette anni (risparmio
tutte le peripezie che ho dovuto affrontare tra INPS, Ferrovie e Provveditorato) il
Provveditorato mi propone il ricongiungimento di 7 anni, 7 mesi e 12 giorni al costo di
771.129 Lire scaglionabili in 91 rate di 8.475 ciascuna.
Al calcolo del periodo in ferrovia mancherebbero 28 giorni. E il servizio militare dove è
finito?
Secondo Lei come devo comportarmi ? Per rispondere ho tempo fino al 13 Ottobre.
>Per quanto riguarda l'accettazione della ricongiunzione con
legge 29 del servizio prestato nelle ferrovie private non penso ci siano dubbi sulla
convenienza di pagare il contributo di £ 771.129 per godere del benificio di avere 7 anni
7 mesi e 12 giorni sul trattamento pensionistico. Questa operazione l'avrebbe fatta
chiunque.
Per quanto riguarda i giorni che mancano sulla ricongiunzione (28) deve chiarire il tutto
tra Ferrovia e INPS.
Per quanto riguarda infine il servizio militare, questo non deve essere ricongiunto con
legge 29 perche' si tratta di servizio prestato presso lo Stato e non presso i privati. Il
servizio militare deve essere valutato a norma della legge 1092 con apposita istanza
perche' prestato prima dell'entrata in vigore della legge 24-12-1986 n 958 art. 20. Non e'
necessaria alcuna istanza di valutazione per il servizio prestato dopo l'entrata in vigore
della legge suddetta.
>Chiedo gentilmente alla redazione di
quest'ottima pagina se il servizio prestato da un mio zio, docente di tecnica alle scuole
superiori statali, in posizione non di ruolo e con incarico per gli interi anni scolastici
74-75 75-76 77-78 con contribuzione INPS, se questo servizio è computabile senza oneri ai
sensi dell'art. 11 DPR 1092/73 e/o ricongiungibile ai sensi dell'art. 2 L. 29/79.
>Il servizio prestato da suo zio quale docente in scuole
statali e' computabile a norma del DPR 1092/73 in presenza di contribuzione previdenziale,
senza oneri a carico del personale. In assenza di contribuzione previdenziale, il medesimo
servizio puo' essere riscattato con onere a carico del personale. La legge 29 per servizi
da ricongiungere opera, invece, in presenza di servizi prestati ale dipendenze di privati.
>Sono nata il 26-5-1947. Ho cominciato ad
insegnare nella scuola Media nel settembre del 1971 con un incarico a tempo indeterminato
e sono passata in ruolo nel 1974 (carriera lineare). Da allora ho insegnato
ininterrottamente. Due anni fa avevo fatto richiesta di pensionamento con la famosa
"finestra Dini", domanda poi ritirata e poi ripresentata.... Sarei dovuta andare
in pensione, si diceva, nel 2000 o nel 2001. Si vocifera che ci manderanno in pensione
tutti alla fine di questo anno scolastico. E' vero? Come si fa ad avere delle
informazioni? Nel caso io volessi portare a termine il triennio, potrei chiedere di
spostare di un anno il pensionamento?
>La nostra rubrica e' nata per dare consiglii e suggerimenti
agli interessati sulla base di una normativa esistente ed operante. Per quanto riguarda il
contenuto di quello che si "vocifera" posso darle notizie utili dopo che e'
stata approvata una legge oppure che sia operante un decreto che regoli il caso
considerato. Se e' compresa nelle finestre che dice puo' uscire solo quando lo prevede la
legge. Non mi risulta che potrebbe spostare la data di quel pensionamento alla data che
vuole.
>Sono un insegnante di Trattamento
Testi in un ITC e sono nato il 09/03/46. Ho prestato i seguenti servizi per i quali ho
richiesto dal 18 febbr. 1980:
a) all'Enpas, il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita ai sensi della L. 06/12/65
n. 1368 (compreso il serv. militare dal 10/10/69 al al 01/12/74);
b) al Provveditorato, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera ai
sensi della L. 576/90;
c) al Provveditorato, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, a norma dell'art.
11 del T.U. 29.12.1973 n. 1092, di tutti i servizi prestati nell'Esercito e nella Scuola.
Servizi prestati:
1) dal 10/10/69 al 09/01/71 quale sottufficiale di leva nell'Esercito Italiano;
2) dal 24/02/71 al 01/12/74 quale Sergente di complemento trattenuto in servizio a domanda
sempre nell'E.I.;
3) dal 02/12/74 a tutt'oggi incaricato a tempo indeterminato per l'insegnamento di
Stenografia prima e di Trattamento testi dopo. Di ruolo dal 10/09/78 per la L. 463/78.
Finora non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito ai riscatti richiesti.
E' valutabile il servizio di leva prestato ed i successivi anni da sergente di cpl
trattenuto? Qual'è la mia anzianità di servizio? Quando potrò andare in pensione con la
normativa attuale?
>Ha fatto molto bene le domande per il riconoscimento
dei servizi per la carriera e altrettanto bene le domande per il computo e il riscatto dei
servizi fuori ruolo per il trattamento di quiescenza e la buonuscita. Le ricordo che se ha
periodi di non attivita' lavorativa compresi tra la decorrenza giuridica e la decorrenza
economica vanno ugualmente riscattati sia per la pensione che per la buonuscita.
L'anzianita' che ha per la pensione alla data dal 31-8-2000 e' la seguente: anni 30 mesi
10 e giorni 5. Con la normativa tuttora vigente puo' andare in pensione quando raggiunge
l'anzianita' contributiva di 35 anni; l'altro requisito: l'eta' di 54 anni lo raggiungera'
il 9-3-2000. Le ricordo che l'altra possibilita' per uscire e' il raggiungimento del 65°
anno di eta'.
Non si preoccupi se non ha ricevuto ancora alcuna comunicazione in merito alle domande
fatte, si preoccupi invece di essere certo che le domande sono depositate nel suo
fascicolo personale presso il Provveditorato e che non manchi alcun allegato (certificato
o altro).
>Sono nata il 31-05-1947. Laureata in
Lettere nel '70, ho cominciato a insegnare con incarico a tempo indeterminato del
Provveditore dall'a.s. 1971-72. Abilitata in Storia dell'Arte, insegno dal 1973-74 questa
materia in un I.S.A.: sono entrata in ruolo il 1-10-74, mi sono stati riconosciuti tre
anni pre-ruolo. Il 31-08-2002 avrò 35 anni di servizio e 55 anni di età: potrò andare
in pensione dal 1 settembre del 2002?
>Si', puo' andare in pensione di anzianita' il 1-9-2002, se
ci saranno ancora le norme attuali, perche' a quella data avra' maturato 35 anni di
servizio compreso il corso legale degli studi universitari che va comunque riscattato e il
servizio non di ruolo che verra' valutato "ex se" Si trova pure nelle condizione
di legge per l'eta' anagrafica.
>Insegnante a tempo indeterminato di Trattamento Testi
in un ITC, gradirei conoscere la data in cui, in base all'attuale normativa, potrò andare
in pensione:
- sono nata il 15/03/1942;
- ho prestato quattro anni di servizio pre-ruolo dal 1970 al 1974;
- sono stata immessa in ruolo nel 1974 e presto tuttora servizio.
Di tutti i servizi suddetti ho chiesto il riscatto. Gradirei conoscere, inoltre, se le
classi di conc. A075 e A076 sono state individuate come classi con esuberi ed, in caso
affermativo, le possibilità che tale evento comporta ai fini di un eventuale mio
pensionamento.
>Non siamo informati delle classi in esubero perche'
l'argomento e' estraneo all'oggetto della nostra rubrica. Rispondiamo a tutto il resto. Se
il servizio e' stato prestato per l'intero anno negli anni scolastici dal 1970 al 1974,
lei avra' al 1-9-2000 (prima uscita) l'anzianita' di servizio di 30 anni e l'eta'
anagrafica di 58 anni. Con questi dati il 1 settembre 2000 non puo' uscire per anzianita'.
Le dico ora come e quando potrebbe uscire! Se le sue classi di concorso sono state
individuate come classi con esuberi allora potrebbe uscire nell'anno 2000 con l'anzianita'
contributiva di anni 30 e con la penalizzazione del 9%. L'altra possibilita' che le resta
e' conseguire una pensione di vecchiaia al raggiungimento del 60° anno di eta' cioe'
nell'anno 2002 con l'anzianita' contributiva di anni 32. Io, francamente, avrei scelto la
seconda possibilita'!
I vantaggi?
-non essere sottoposto per sempre alla penalizzazione del 9%
-conseguire la pensione con il 4,50% circa in piu'
-godere dei benefici del nuovo contratto 2002/2005.
Scelga Lei la soluzione piu' consona al suo caso.
>Gradirei avere conferma circa la
possibilità per le donne di essere collocate a riposo con trattamento pensionistico di
vecchia all'età di 60 anni. Sono insegnante di educazione tecnica e a Maggio del 2001
compirò 60 anni di età e avrò maturato 31 anni di servizio. Vi sarò grata se vorrete
comunicarmi:
- Il termine iniziale e finale per presentare la richiesta di essere collacata a riposo a
far data dal 1/09/2001;
- Quale sarà l'ammontare della pensione in percentuale rispetto alla retribuzione
maturata all'atto del collocamento a riposo.
>Le confermo pienamente che le donne possono essere collocate
a riposo con trattamento pensionistico all'eta' di 60 anni. Le comunico che la domanda di
collocamento a riposo deve essere presentata a marzo del 2001. Il giorno di scadenza dei
termini viene decretato annualmente dal Ministero. Le percentuali da utilizzare per la sua
pensione sono le seguenti: quota "A" della pensione al 31-12-1992 : anni 22 e
mesi 3 Aliquota 47,60%+0,45%=48,05% +18%=56,699% Quota"B" della pensione al
31-8-2001=anni 8 e mesi 9 Aliquota 14,40%+ 1,35% =15,75%+18% = 18,585%. Quota
"A" della IIS al 31-12-1992 anni 22 e mesi 3 aliquota 47,60% + 0,45%=48,05%
Quota "B" della IIS al 31-8-2001 anni 8 e mesi 9 aliquota 14,40% +1,35% =15,75%.
La percentuale della quota B viene calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi
63 mesi rivalutate per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 con gli indici determinati
nell'anno 2001.
Se conosce il procedimento per la determinazione della pensione ha buoni elementi per
poterlo fare.