logoc.gif (1625 byte)
presenta


pensioni.gif (3782 byte)
a cura di Girolamo Pizzinga


 

FAQ/2
Consulenza Pensionistica On Line

>A novembre 99 compio 52 anni. Ho insegnato in un istituto superiore statale nel 70/71 e nel 71/72 in qualità di supplente temporaneo superando in ciascun anno i 180 giorni di lezione. Incaricato a tempo indeterminato dal settembre 1972. In ruolo dal settembre 1978 perchè vincitore di concorso alla scuola media inferiore. Transitato nel 1996 nella scuola media superiore.
Sottolineo che da supplente, anni 70/71 e 71/72, frequentavo rispettivamente il seconso e terzo anno i.s.e.f.e i due priodi estivi, se pur retribuiti e pertanto assoggettati alle ritenute di legge, per cattiva lettura o compilazione dei certificati di servizio, nella ricostruzione di carriera non mi sono stati riconosciuti.
Chiedo:
-devo riscattare i sei mesi estivi non riconosciuti?
-devo riscattare i tre anni i.s.e.f.(due coincidenti con le supplenze) o soltanto il primo anno?
-a che età potrò andare in pensione?

>Dalla lettura del quesito mi pare di capire che lei non ha molto chiaro il concetto di ricostruzione di carriera e di riscatto dei servizi non di ruolo ai fini della pensione e della buonuscita. Mi limito a rispondere su quello che chiede.
Ai fini della pensione e della buonuscita deve riscattare tutto il servizio non di ruolo prestato negli anni 1970-71 e 1971-72 e chiedere il riscatto a di tutti i periodi in cui e' stato impegnato con i corsi ISEF ad eccezione di quelli coincidenti con le supplenze degli anni 1970-71 e 1971-72
Puo' andare in pensione nell'anno 2004, solo allora avra' raggiunto entrambii requisiti anagrafici e contributivi per avere una pensione di anzianita', se le pensioni di anzianita' ci saranno ancora nell'anno 2004.
L'anno 2004 e' stato determinato con molta approssimazione perche' non mi ha fornito i periodi esatti di servizio prestato negli anni scolastici 1970-71 e 1971-72

>Sono stato assunto 1.1.1974, a tutt'oggi ho 26 anni di servizio e sto nell'8a qualifica funzionale da luglio 1998, sono orfano di guerra e nel 1982 ero nella 5a qualifica funzionale ho fatto richiesta del riscatto di due anni di anzianià ai sensi della legge (se non sbaglio) 336 che mi sono stati concessi con decreto registato dalla Corte dei Conti.
Ora dovendo fare il calcolo degli anni di servizio posso considerare i due anni di anzianità e quindi 28 anni?
Vorrei sapere inoltre se essendo orfano di guerra posso usufruire di qualche vantaggio economico o di riscattare gli anni anni essendo stato vincitore di concorso nell'8a qualifica dal 1.7.98 sempre nella stessa amministrazione cioè Università Orientale di Napoli.

>No alla prima domanda.
La maggiore anzianita' riconosciuta per effetto della legge 336 esplica i suoi effetti solo economicamente e non fa aumentare l'anzianita' pensionabile.
Essendo orfano di guerra le verranno riconosciuti, al momento del pensionamento, aumenti biennali sia per il calcolo della pensione che per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita. Ovviamente bisogna fare formale richiesta all'amministrazione di appartenenza allegando il certificato di orfano di guerra rilasciato dalla Prefettura. Non si ritiene valido il certificato rilasciato dalle associazioni di categoria.

>Le sarei molto grata se potesse darmi informazioni relative all'ordinanza n° 1462/99 del Tar di Salerno sulla riliquidazione dell'indennità integrativa da calcolare sul 60 e non sul 48%. Ho infatti saputo che una collega ha ottenuto parere favorevole dal Tar di Salerno, contrariamente a quanto sostiene l'Inpdap.

>A dare ragione agli interessati si sono pronunciati vari tribunali amministrativi e il Pretore di Torino ha dato ragione a tre ferrovieri. La legge 87 del '94 ha stabilito che il 60% della I.I.S. passa sul calcolo della buonuscita. Per effetto di un macchinoso calcolo quel 60% si riduce al 48% perche'anziche' calcolarlo sul lordo della IIS l'amministrazione INPDAP lo calcola sull'80% del lordo dell'IIS (60% x 80%= 48%). Reputo che sia necessario una pronuncia del TAR caso per caso. In questi casi non e' possibile generalizzare le pronuncie, pertanto e' necessario che ogni interessato faccia ricorso direttamente al TAR o al Pretore del lavoro.

>Vorrei sapere se vi è differenza ai fini pensionistici tra l'indennità di disoccupazione ordinaria e quella con i requisiti ridotti.L'I.N.P.S.mi ha suggerito sempre quella con i requisiti ridotti.Sono un docente a tempo determinato con incarico del provveditore di Viterbo ed il mio servizio è il seguente:as 95-96 da Novembre a giugno(30) a.s.96-97 da Ottobre a Giugno a.s.97-98 da Ottobre al 22 luglio in qualità di comm.di maturità; a.s.98-99 da 29 settembre 98 al 15 o 17 luglio per esami di stato .La seconda domanda è la ss.:ma il giorno in cui accetto l'incarico al Provveditorato è giorno di servizio???????
Gradirei sapere se è considerato servizio la circolare o quant'altro per potere inoltrare la richiesta.

>Non siamo in grado di informarla della differenza ai fini pensionistici tra la disoccupazione ordinaria e quella con i requisiti ridotti per il conseguimento di una pensione liquidata dall'INPS. Nel settore pubblico la ricongiunzione, a norma della legge 29, avviene mediante trasferimento dei contributi dall'INPS allo Stato facendo pagare all'interessato la differenza.Per quanto riguarda la seconda domanda si puo' affermare che dalla data di assunzione in servizio scaturiscono tutti i diritti relativi alla validita' del servizio, alla retribuzione, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali. Il giorno di convocazione da parte del Provveditore per l'accettazione dell'incarico non e' giorno di servizio.

>Le pongo questo quesito a nome di un mio collega. La sua posizione è la seguente:
-nato il 28-07-40;
-ha lavorato come tecnico sommazzatore dal 1968;
-dal 1973 in servizio nella scuola con nomina dal Preside per tecniche subacque ed iperbariche nel corso per periti tecnici subacquei (classe di concorso peraltro mai istituita dal MPI);
-ha riscattato il periodo dal '68 a'73 e ha maturato 30 anni e 5 mesi;
-è disposto a pagare i contributi volontari anche sulla base del recente decreto ministeriale sulle attività usuranti (art. 59, comma 11, L 449/97) quali appunto il lavoro subacqueo dei palombari e i lavori svolti in cassoni ad aria compressa (camere iperbariche).
Ora, essendo a rischio la sua nomina, chiede se è possibile ed eventualmente quando gli convenga andare in pensione come precario.

>La normativa che regola il caso e' di recente applicazione e ancora non si conosce il giudizio degli organi di controllo. Al quesito si potra' rispondere quando la normativa sara' consolidata nel tempo.

>Sono un'insegnante elementare, nata il 28 febbraio 1943. Ho circa 25 anni di servizio. Posso chiedere un anticipo sulla liquidazione? Non voglio correre il rischio di rimettercela tutta...
Potrei licenziarmi oggi e percepire la pensione al compimento del 60° anno d' età?
In caso di risposta affermativa, la prego di risolvere il caso che le prospetto in seguito. Un'insegnante X va in pensione al compimento dei 60 anni con 25 anni di servizio. Un insegnante Y si licenzia a 57 anni con 25 anni di servizio.La misura delle due pensioni sarà uguale o sarà sfavorita l'insegnante che si è licenziata?

>Per i lavoratori assunti a partire da 1-1-1996 l'art.2120 del codice civile viene esteso a tutti i dipendenti, per effetto dell'art. 2 della legge 8-8-1995 n 335.
Per effetto di tale disposizione, il dipendente potra' chiedere una sola volta nel corso del rapporto di lavoro una anticipazione sulla buonuscita dopo aver maturato almeno otto anni di servizio.
L'importo non potra' essere superiore al 70% della liquidazione maturata alla data di presentazione della domanda e la richiesta dovra' essere giustificata da specifici motivi di urgenza: acquisto di una casa, spese sanitarie di una certa rilevanza ecc.
Per quanto riguarda il pensionamento potrebbe pensionarsi oggi, ma conseguirebbe la pensione al 60° anno di eta'. Il condizionale e' d'obbligo perche' non c'e' una norma che lo consenta, ma non c'e' neanche una norma che lo vieti. La legge 335 prescrive i requisiti da far valere al momento del pensionamento, ma non dice che la cessazione dal servizio deve coincidere con la maturazionedei requisiti per conseguire la pensione.
Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante x e il caso dell'insegnante y dobbiamo dire che avendo entrambi una anzianita' contributiva di 25 anni al momento in cui lasciano il servizio,entrambi dovrebbero conseguire la stessa pensione se entrambi, la prima al 60° anno di eta' e la seconda al 57°, hanno la stessa posizione giuridica ed economica di inquadramento retributivo.
Un esempio numerico sarebbe piu' comprensibile ma la nostra rubrica non esegue calcoli.

>Sono un insegnante di lingua francese nella Scuola Media di Ascoli Piceno. Rientrato dalla ferie ( 28 agosto) ho avuto la sgradita sorpresa di sapere che per effetto del decreto ministeriale 16 luglio u.s. il personale appertenente alle graduatorie in esubero (in provincia di Ascoli: linguafrancese - educazione fisica - educazione musicale) poteva chiedere di andare in pensione dal 1 settembre u.s.
La scadenza della domanda era al 4 agosto e la risposta del Provveditorato entro il 14 agosto. Purtroppo non sono stato informato dal mio Istituto in quanto il decreto è arrivato a Scuola il 28 luglio e non è stato interpretato correttamente: si pensava che interessasse solo il personale soprannumerario.
Precipitatomi al Provveditorato mi è stato risposto che non potevo fare più nulla in quanto le aree(?) erano già chiuse. E pensare che su tre posti disponibili le domande presentate erano solo due?
Io ho 53 anni con 31 anni di servizio utile. Fra quattro anni arriverei a 35 anni di servizio con 57 anni di anzianità.
Mi si consiglia di fare un ricorso (con quali eventuali risultati?) per il fatto di non essere stato informato dalla Scuola o di aspettare i 57 anni con 35 anni di servizio utile?
Premetto che da circa 10 anni mi è stata diagnosticata una retinite pigmentosa (restringimento del campo visivo ) che anche se è molto lenta nell'evolversi non mi permette di avere sempre una immediata visione di tutta la classe, specialmente se molto numerosa.
Aspetto consigli e suggerimenti.

>Reputo che nella sfortuna ella sia stata una persona fortunata perche' non ha preso una decisione affrettata. Non sono qui per fare critiche all'operato del Ministero che pone in scadenza decisioni importanti proprio a ridosso di ferragosto quando tutto il personale si trova in ferie meritate dopo un anno di duro lavoro. Questo a parte! Dicevo che certamente avrebbe preso una decisione affrettata perche' era (o sembrava) un privilegio concesso ai dipendenti. Un privilegio, ma a quale costo? Certamente non avrebbe avuto il tempo di verificare che la sua pensione con anni 31 di anzianita' utile e con le penalizzazioni per uscita prima dei 37 anni si sarebbe attestata su 1.800.000 o 1.900.000 lire al mese con una perdita netta rispetto allo stipendio di 500.000 o 600.000 lire al mese. Sicuramente non avrebbe optato per il pensionamento, salvo il caso che pur di uscire non fosse stata disposta ad accettare qualsiasi penalizzazione.Penso, sinceramente, che avendo raggiunto l'anzianita' di 31 anni, le convenga restare ancora in servizio fino al raggiungimento di 35 anni per chiedere una pensione di anzianita' (se ci saranno ancora tra 4 anni).
Cosi' facendo avra' i seguenti vantaggi sulla pensione:
1) matura altri 4 anni e avra' l'8,50% in piu' sulla pensione
2) si risparmia la penalizzazione che nel suo caso si aggira sull'11%
3) fra 4 anni avra' i benefici del contratto 2001/2004
4) nel frattempo avra' raggiunto l'ultima classe di stipendio con notevole vantaggio economico
Se poi la sua malattia si dovesse aggravare potrebbe sempre chiedere il collocamento a riposo per motivi di salute.

>Sono un docente in ruolo dal 1979, e di 49 anni di eta'. Desidererei sapere se, in caso di morte, spetta alla moglie la pensione di reversibilita' anche se non si e' acquisito ancora il diritto alla pensione (come nel mio caso). Inoltre, quando tale pensione puo' essere percepita, quando la moglie raggiunge l'eta' della pensione o subito.

>Se la circolare del ministero della P.I. n 7 dell' 8-1-1996, recante la circolare INPS del 25-8-95 n 234, par. 1-1-2, non ha subito modificazioni, reputo che al caso di cui al presente quesito spetti da subito la pensione di riversibilita' perche' ha maturato venti anni di servizio ( bastano 14 anni 6 mesi e 1 giorno)
Condizione essenziale e' che il dipendente sia deceduto in servizio e l'anzianita' sia riferita alla data del decesso.

>Insegno Matematica (Classe 47) in un Istituto Tecnico Industriale Statale. Sono nata il 9/01/49 ed ho iniziato ad insegnare da laureata, come supplente annuale, nel novembre dell'a.s. 1971/72. Dal 1972 ho avuto un incarico a tempo indeterminato e nel 1978 sono passata di ruolo. Ho riscattato ai fini della buonuscita e della pensione i quattro anni universitari. Nella ricostruzione di carriera mi sono stati riconosciuti, ai fini pensionistici, 32 anni di servizio alla data del 31 agosto 1999. Vorrei sapere quando avrò la possibilità di andare in pensione, visto che la mia graduatoria non è in esubero e quindi non ho potuto approffittare della finestra del 5 agosto. In Provveditorato non mi hanno dato una risposta precisa.

>Lei puo' conseguire una pensione di anzianita' solo nel 2005 perche' solo allora avra' raggiunto 38 anni di contributi a prescindere dall'eta'.
Avendo riguardo al doppio requisito eta'-contributi potrebbe uscire nel 2006 perche' solo allora avra' raggiunto i requisiti necessari cioe' 57 anni di eta' piu' 35 di contributi. E' piu' breve il primo percorso anche se il secondo e' piu' vantaggioso avendo un'anzianita' maggiore

>Desidero sapere se le quote mensili maturate, sia pure virtualmente, nel passaggio da un gradone all’altro debbano essere ancora inserite fra gli elementi della base pensionabile, così come prima accadeva nell’ambito delle classi di stipendio, secondo il dettato dell’ art. 161 della L. 312/80. In sostanza andando in pensione al gradone anni 28, ma avendo già maturato 31 anni di carriera, la base pensionabile sarà riferita allo stipendio in godimento corrispondente a 28 anni, oppure a quello in itinere, ma vituale,di 31 anni ?
Le informazioni in proposito appaiono, a dir poco, contraddittorie.

>Sono felice di rispondere al suo quesito che investe la sfera contabile del calcolo della pensione. La stragrande maggioranza dei quesiti che mi vengono posti riguarda la possibilita' che ognuno ha di lasciare il servizio attivo e collocarsi in pensione, come se il servizio fosse un inferno dal quale liberarsi il piu' presto possibile. Questo dato dovrebbe far riflettere il Ministero!
Rispondo ora al suo quesito assicurandole che a decorrere dall'anno 1996 le quote mensili di felice memoria non si calcolano piu', anche perche' e' mutata la struttura di calcolo delle pensioni. Difatti la pensione che ognuno di noi percepisce e' la sommatoria di due quote di pensione: la quota "A" che si calcola con le regole di sempre e con l'anzianita' maturata fino al 31-12-1992 e la quota "B" con la media delle retribuzioni dal 1-1-1993 fino alla data del pensionamento.
Aggiungo che la media delle retribuzioni si calcola con l'aliquota del 50% dal 1-1-1993 al 31-12-1995 e con l'aliquota del 66,60% per il periodo dal 1-1-1996 fino alla data del pensionamento.
Gli elementi che concorrono alla formazione della base pensionabile sono: la retribuzione base annua lorda; l'aumento contrattuale;l'assegno ad personam; il rateo di cui all'art. 67 del C.C.N.L.; eventuali n 3 scatti biennali per i beneficiari dell'art. 2 della legge 336.
Come vede non sono incluse le quote mensili di cui all'art. 161 della legge 312.
Cio' e' dovuto al fatto che si cerca di tagliare dalle pensioni quello che si puo', facendo leva su vari fattori. Accanto a questi elementi negativi si intravedono anche degli elementi positivi: l'arrotondamento a mese che prima era ad anno. L'introduzione di questo nuovo tipo di arrotondamento fa si' che ognuno percepisca la pensione con l'anzianita' che ha e non con quella arrotondata.
Vedo che e' interessato al calcolo e allora vorrei dilungarmi e sollevare un problema che dovrebbe essere sollevato dalle organizzazioni sindacali.
Perche' la tredicesima mensilita' non fa parte della base pensionabile? Per la tredicesima mensilita' si paga la ritenuta previdenziale dell' 8,75% come per il resto della retribuzione pensionabile. C'e' un motivo di natura contabile che impedisce l'inclusione della 13° mensilita' nella base pensionabile? E se cio' e' vero, perche' si paga il contributo? E' come pagare il biglietto per andare al cinema e poi non ci fanno entrare in sala.
Vorrei che queste mie brevi riflessioni fossero recepite dagli interessati affinche' si agitino un po' le acque in modo da evidenziare il problema.
Nel calcolo col sistema contributivo e' prevista l'inclusione della 13° mensilita' sulla base pensionabile. Perche' questa discriminazione?

>Sono un insegnante elementare con 23 anni di servizio in ruolo. Ho in progetto di dare le dimissioni entro breve tempo. Vorrei sapere, come funziona a tutt'oggi con la liquidazione? Me la daranno a breve termine, o, come ho sentito dire, al compimento del 65esimo anno di eta'? Ho sentito anche dire che potrei accedere alla mia stessa liquidazione prima, chiedendola come prestito a basso tasso d'interesse...

>La liquidazione a tutt'oggi viene regolarmente corrisposta agli interessati e con le regole di sempre. Le uniche innovazioni sulla buonuscita sono state apportate nell'anno 1998 applicando le nuove aliquote IRPEF e la nuova franchigia da lire 500.000 a 600.000 annue. L'aumento della franchigia e' stato concesso per compensare l'aumento dell'IRPEF. Che il governo abbia in cantiere delle riforme sulla liquidazione, cio' e' possibile e proprio in questi giorni gli organi di stampa danno ampio risvolto alle intenzioni del governo di riformare tutto il sistema.
Non e' possibile accedere alla liquidazione con delle anticipazioni, questo priviligio viene concesso solo al personale assunto dal 1-1-1996 in poi.

>Premesso che ho maturato 32 anni di servizio ed ho 55 anni di età, chiedo se, come invalido civile al 50%, posso accedere al trattamento di pensione di anzianità fin da quest'anno o se debbo attendere, secondo le attuali norme, fino al 2002.

>Per poter accedere alla pensione di anzianita' e' necessario avere nell'anno 1999 un'eta' anagrafica di 53 anni e un'anzianita' contributiva di anni 35.
Non trovandosi nelle predette condizioni non puo' chiedere una pensione di anzianita'.
Per poter accedere alla dispensa per motivi di malattia o alla pensionedi inabilita' e' necessario attivare le relative procedure amministrative.
Essendo ella invalido civile al 50% si trovera' nelle condizioni migliori per poter conseguire una delle due predette cessazioni di servizio per motivi di malattia.

>Sono un assistente amministrativo T.I. in ruolo dal 10/09/83 (stipendio annuo lordo 17.555.000).
Volendo usufruire dell'anticipo del TFR per l'acquisto di una casa, di quanto potrei disporre e con che tempi?

>L'anticipo sulla liquidazione puo' essere chiesto dal personale assunto dal 1-1-1996 in poi (art.2- legge 335) con le regole stabilite dai contratti.

>Sono una docente di scuola superiore con contratto a tempo determinato e in pensione dall'1/9/99, chiedo se posso prestare servizio per il corrente anno scolastico per n.8 ore (part-time?).

>Sono previsti rientri in servizio per il personale in pensione. Per esaminare il caso deve rivolgersi al Provveditorato di appartenenza per conoscere piu' dettagliatamente i termini di questi rientri e le condizioni.

>Sono nato il 3/5/49. Insegno dal 1 gennaio 1977 senza soluzione di continuità. Ho fatto il servizio militare nel 1975 per 13 mesi. Ho riscattato i 4 anni di laurea e sono stato immesso in ruolo nel 1983. Appartengo ad una classe in esubero (Cl. 17/A), ma non ho potuto approffittare della finestra del 5 agosto perchè non avevo maturato i 30 anni di servizio. Domando quando mi sarà possibile andare in pensione nelle seguenti ipotesi:
a) utilizzando le finestre per le classi in esubero,
b) rinunciando all'utilizzo di dette finestre.

>La normativa tuttora in vigora indica nell'anno 2000 l'ultima "finestra" di uscita per le classi in esubero.
Per l'anno 2000 non avra' i requisiti di legge per poter uscire. Deve attendere pazientemente altri 7 anni, cioe' il 1-9-2006 per raggiungere il requisito contributivo e anagrafico (57 anni e 35 di contributi) per conseguire una pensione di anzianita'.
Ma fra sette anni ci saranno ancora le pensioni di anzianita'? Non ho molte speranze.

>Ho appena iniziato il mio 33° anno di servizio di ruolo alle Scuole Elementari (passaggio in ruolo ott.1967). L'inps mi ha inviato l'estratto conto assicurativo per lavoro dipendente precedente al mio passaggio in ruolo:
dal 01-01-1966 al 31-01-1966, settimane 3
dal 01.02.1966 al 30.09.67 settimane 59 (Supplenze alla Scuola Media, doposcuola CRES ecc.)
per un totale di settimane 62.
Questo periodo di 62 settimane quanti anni scolastici potrà venir considerato?
Avendo compiuto lo scorso 3 settembre 52 anni di età, quando potrò andare in pensione?

>Il periodo di 62 settimane assicurative corrisponde alla seguente anzianita' pensionabile:
anno 1, mesi 2 e giorni 9.
Potra' andare in pensione se nel frattempo non cambieranno le regole il 1-9-2002 perche' solo allora avra' raggiunto il doppio requisito eta'-contributi:
55 anni di eta' e 35 anni di contributi.

>Un insegnante di Scuola Media nata il 21-05 -1939 avrà il 31 Agosto del 2000 maturato 28 anni, 11 mesi e 21 giorni di servizio. Ti chiedo se é possibile conoscere l'entità della pensione e della liquidazione al 1 settembre del 2000.

>La nostra rubrica non effettua calcoli ne' per la pensione ne' per la buonuscita. Comunque ti posso dire che l'insegnante che lascia il servizio il 31-8-2000 con 29 anni di servizio percepira' una pensione di £ 1.900.000 circa e una liquidazione di 65.000.000 circa. Le cifre di cui sopra sono state determinate con molta approssimazione, quelle esatte si possono determinare conoscendo la posizione giuridica ed economica di inquadramento che varia caso per caso.

>Sono un insegnante elementare di 59 anni, ho 30 anni di servizio di ruolo, 1 anno di servizio in scuola elementare parificata riconosciuto, 4 anni e due mesi di servizio pre ruolo con rispettivi contributi versati all'INPS dal Provveditorato agli Studi. Ho fatto domanda di pensione e il decreto di collocamento a riposo mi è stato inviato nel mese di maggio c.a.. Telefonicamente, il Provveditorato mi ha comunicato, a fine luglio, che dal certificato di servizio non risultano sette mesi di pre ruolo e di conseguenza la pratica di pensione è ferma. Ai fini della pensione è valido il certificato di servizio o le marche versate? Come si può risolvere il problema?

>Ai fini della pensione i periodi ammessi per determinare l'anzianita' sono ricavati dal certificato di servizio perche' e' l'elemento fondamentale per il calcolo della pensione. Ovviamente il servizio certificato ha prodotto retribuzione e la retribuzione ha prodotto versamento di contributi, quindi e' improprio dire se vale piu' il certificato o le marche versate, sono entrambi documenti essenziali. Cerco ora di incanalare il suo caso sulla normativa vigente. Dal Provveditorato, ovviamente, si trovano in serie difficolta' perche' se effettivamente mancano sette mesi di servizio o di contribuzione, non puo' uscire perche' non raggiunge la contribuzione di 35 anni.Questi sette mesi da dove mancano? Dal servizio prestato presso la scuola parificata riconosciuta o dal servizio rimanente cioe' dai quattro anni e due mesi di servizio fuori ruolo (penso siano supplenze temporanee)?
A questo punto diciamo che se mancano contributi nel servizio prestato nella scuola parificata e questa era gestita da un privato, allora non e' possibile fare nulla perche' una eventuale ricongiunzione con la legge 29 non e' possibile e in questo caso non puo' pensionarsi perche' non raggiunge il minimo contributivo. Viceversa se i contributi mancano dal servizio di supplenza temporanea allo Stato, allora la cosa e' meno grave: alla regolarizzazione della posizione assicurativa puo' provvedere l'interessata pagando il relativo contributo.
Se il servizio prestato nella scuola parificata faceva capo poi ad un Ente pubblico allora puo' trovare i contributi presso la Cassa Pensioni Insegnanti Ministero del Tesoro (ora INPDAP) via Ballarin, Roma.

>Insegno lingua francese presso una scuola media. Sono nata il 9/12/1951 e al 31/8/2000 avro' 48 anni di età e 29 anni 6 mesi e 19 giorni di servizio. Gradirei sapere se, in base alla legge 27/12/1997, n° 449, relativamente al personale di classi iin esubero, ho i requisiti per andare in pensione anticipatamente.

>Reputo di no. Se si applica la tabella L allegata all'art. 1 comma 26 della legge 335/95 sono necessari (nel 2000) 54 anni di eta' piu' 35 di contributi oppure 37 di contributi a prescindere dall'eta' anagrafica oppure ancora a norma dell'art. 1 comma 27 lettera a 54 anni di eta' ma con riduzioni percentuali fino al raggiungimento di anni 35 di contribuzione. Se si applica la tabella C allegata all'art. 1 comma 27 lettera b, a prescindere dall'eta' anagrafica, al 31-12-1995 doveva avere un'anzianita' contributiva di almeno 29 anni e con riduzioni percentuali fino al 37° anno di contributi . Come vede non e' compresa tra i "fortunati!"

>Sono un insegnante appartenente ad una classe di concorso in esubero con 27 anni di anzianità contributiva e 49 anni di età. Posso andare in pensione? Se la risposta è affermativa con quale penalizzazione?

>Non puo' uscire.

>Ho 62 anni e 36 anni di servizio di cui 31 insegnamento e 4anni e 5 mesi riconosciuti per militare e accademia I.S.E.F. L'anno scorso ho firmato una cirxcolare in cui chiedevo di andare in pernsione per il 2000/2001, dati gli ultimi avvenimenti ho chiesto in segreteria di anticipare all'anno scolastico 1999/2000 e la segreteria della mia scuola mi dice che devo per forza andare in persione nel 2001. Non credo a ciò che mi dicono poichè quest'anno posso rifare la domanda di pensionamento. Che cosa ne pensate?

>Non conosco nessuna circolare (dico circolare) che lei ha potuto firmare chiedendo di andare in pensione per il 2000//2001. Per quanto riguarda l'anzianita' contributiva ed anagrafica lei ha i requisiti per poter conseguire una pensione di anzianita'. Chiedo per l'avvenire a lei e a quanti altri sono interessati alla richiesta di notizie sul pensionamento di essere molto precisi nella formulazione dei quesiti.

>Facendo seguito alle informazioni prontamente ricevute, per le quali ringrazio molto cordialmente, CHIEDO:
1-Sarebbe bene inviare fin d'ora la domanda di Pensione per acquisirne il diritto qualora dovessero cambiare la Normativa Vigente?
2-Potrei, attraverso Internet, avere il modulo, come?
3-Sarebbe bene richiedere di andare in Pensione dal prossimo settembre 2000 lasciando al Provveditorato la precisazione, nella risposta, dell'anno in cui potrò andare. Questo, secondo me, sarebbe importante per cogliere l'eventuale opportunità di andar via al compimento del 35° anno di servizio (sett.2001) senza aspettare di raggiungere l'età dei 55 anni (sett. 2002).

>Rispondo nell'ordine.
1) ogni diligenza e' buona per evitare un eventuale ostacolo, bisogna vedere se funziona! Le preciso che non puo' chiedere ora di andare in pensione nel 2002
2) non si risponde perche' e' escluso dai punti 1 e 3
3) se chiede di andare in pensione nel 2000 la domanda verra' rigettata perche' nell'anno 2000 non avra' i requisiti richiesti. Ne' i requisiti li raggiungera' a settembre 2001 perche' a quella data avra' 54 anni di eta' e 35 di contributi mentre la normativa recita che per poter uscire nell'anno 2001 sono necessari 55 anni di eta' e 35 di contributi.

>Sono docente ordinaria di matematica e fisica (A049) e vorrei andare in pensione per l'a.s. 2000/2001. La mia situazione è la seguente: data di nascita: 01/07/37; a.s. 1963/64: servizio (senza laurea) nella scuola media statale di 1° grado (7 mesi + sessione autunnale; contributi pagati); a.s. 1964/65 supplente temporanea (con laurea) nella scuola media statale di 1° grado con nomina del capo di Istituto (per tutto l'a.s. + sessione autunnale); dal 18/10/65 al 05/05/66 incaricata triennale nella scuola media statale di 1° grado (05/05/66: inizio puerperio); dal 01/10/66 al 30/09/67 incaricata triennale nella scuola media statale di  1° grado; dal 01/10/67 al 30/09/68 incaricata triennale nella scuola media statale di 1° grado; nel 1968 immessa nel ruolo della scuola media di 1° grado con la legge 603 del 25 luglio 1966; dal 01/10/68 al 30/09/74 docente di ruolo nella scuola media statale di 1° grado ma comandata dal Provveditorato agli studi nella scuola media di 2° grado per gli aa. ss. 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74; dal 1974/75 ad oggi docente di ruolo nell'istruzione magistrale, scientifica e classica; nel 1966 domanda di riscatto servizio preruolo + anni universitari ai fini della buonuscita (già pagato); nel 1988 domanda (con riserva) di riscatto anni di servizio preruolo + anni universitari ai fini della pensione; nel 1998 domanda al Provveditore per riscattare l'a.s. 1963/64 in virtù della legge 1092/73.
Sulla base di quanto detto, le pongo i seguenti quesiti:
Vorrei andare in pensione per l'a.s. 2000/2001, ai fini contrattuali mi conviene?
Quanti anni maturerei?
Quanto dovrei pagare per riscattare gli anni universitari?
Quanto prenderei al mese di pensione senza riscattare gli anni universitari e quanto prenderei mensilmente riscattando gli anni universitari?
Quanto prenderei di trattamento di fine rapporto (buonuscita)?

>Se effettivamente ha fatto la domanda di riscatto, computo e valutazione del servizio fuori ruolo e del corso legale degli studi universitari sia per la pensione che per la buonuscita ha raggiunto 40 anni di servizio e puo' uscire da subito.
Reputo che ha raggiunto anche l'ultima classe di stipendio (35 anni) pertanto ha tutti i buoni requisiti per un'ottima pensione. Se vuole attendere il nuovo contratto la pensione sara' piu' sostanziosa. E' quanto possiamo dirle.
Non possiamo rispondere alle altre domande perche' la nostra rubrica non effettua calcoli.

>Ho inviato un messaggio ed ho ricevuto risposta in men che non credevo, pertanto ringrazio vivamente e cerco di chiarire meglio il problema. Dico che non dovrei riscattare i sette mesi che mancano sul certificato di servizio poichè i contributi all'Inps relativi a tali 7 mesi sono stati effettivamente versati dal Provveditorato per supplenze varie in scuola elementare statale. Insomma i contributi sono stati versati per 217 settimane coiè 4 anni e 2 mesi che aggiunti all'anno di scuola parificata, che ha versato al Tesoro, danno 5 anni e due mesi di pre ruolo. Allora, mi chiedo , avendo 30 anni di ruolo effettivo , posso andare in pensione? Il Provveditorato , tenendo la pratica sospesa, mi dice di accettare la ricongiunzione a contributi non scolastici versati all'Inps a mio nome con la legge 29 e quindi pagare la somma dovuta; in tal caso potrei almeno sfruttare i sette mesi di contributi scolastici versati ai quali non corrisponde il servizio (...smarrito...forse?...). Il Provveditorato mi consiglia di seguire la strada su indicata altrimenti 1) resto senza stipendio per un anno, 2) non posso tornare in servizio perchè il mio posto è stato occupato, 3) non posso riscattare i sette mesi perchè i contributi sono già versati. Mi chiedo se ciò e vero e qual è la soluzione migliore.

>I sette mesi che mancano dal certificato di servizio pur essendoci i relativi contributi inducono i funzionari del Provveditorato a pensare che si tratti di servizio non prestato allo Stato ma presso privati e quindi vanno ricongiunti con la legge 29. Lei perche' non dimostra con un nuovo certificato che realmente ha prestato servizio di insegnamento presso lo Stato? La scuola quale difficolta' ha per certificare un servizio prestato? Se dimostra cio' il servizio viene computato con legge 1092 e lei non paghera' una lira. Se non fara' cio' lei per poter uscire con l'anzianita' di anni 35 e mesi 2 deve accettare il contributo di ricongiunzione di sette mesi con la legge 29.

>Chiedo gentilmente alla redazione di quest'ottima pagina se il servizio prestato da un mio zio, docente di tecnica alle scuole superiori statali, in posizione non di ruolo e con incarico per gli interi anni scolastici 74-75 75-76 77-78 con contribuzione INPS, se questo servizio è computabile senza oneri ai sensi dell'art. 11 DPR 1092/73 e/o ricongiungibile ai sensi dell'art. 2 L. 29/79.

>I servizi prestati alle dipendenze dello Stato o alle dipendenzedegli enti pubblici sono computabili o riscattabili a norma della legge 1092. Sono computabili se risultano versati i contributi e in questo caso la valutazione e' senza oneri a carico del personale; sono riscattabili se non risultano versati i contributi e in questo caso la valutazione e' a carico del personale.
La ricongiunzione con legge 29, invece, riguarda servizi prestati presso i privati e per poterli passare allo Stato bisogna pagare un conguaglio di contributo ovviamente se risultano versati i contributi all'INPS o presso altri enti previdenziali, altrimente non e' possibile la ricongiunzione.

>Sono una docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado. Nel 1988 ho presentato domanda di computo e riscatto dei servizi ai fini della pensione. Tra i servizi ho dichiarato anche quello prestato presso l'Università degli studi di Lecce negli aa.aa. 1976-77 e 1977-78 in qualità di incaricata addetta alle esercitazioni pratiche degli studenti, ai sensi dell'art. 23 della L. 24/2/1967 n. 62. Successivamente il Provveditorato mi ha richiesto un certificato analitico con l'indicazione esatta dei giorni nei quali ho effettuato le esercitazioni. Nel luglio scorso il Provveditorato ha emanato un decreto nel quale ha ammesso a riscatto i due interi anni accademici predetti, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973. Poi mi ha convocata per comunicarmi che non ho diritto al riscatto dei due anni accademici interi, ma solo al riscatto dei 54 giorni effettivi nei quali ho effettuato le esercitazioni. Gradirei conoscere la corretta interpretazione della normativa.

>Non mi ha detto se negli anni accademici 1976-77 e 1977-78 ha percepito la retribuzione per 24 mesi. Reputo di no, ma solo per i giorni in cui ha effettuato le esercitazioni cioe' 54 giorni. Se e' cosi' e' corretto l'operato del Provveditorato che ha ammesso a riscatto i giorni per i quali ha lavorato ed ha percepito la retribuzione.

>In seguito alla sua Lei mi ha detto che essendo orfano di guerra mi verranno ricosciuti al momento della pesione che della liquidazione una indennità di buonuscita, ovviamnete bisogna fare formale richiesta.
Domanda: la domanda di richiesta deve essere fatta al momento della pensione o adesso? La domanda deve indicare qualche riferimento normativo? in tal caso quali?

>Nella mia precedente risposta non le ho detto che al momento della liquidazione percepira' una indennita' di buonuscita, le ripeto quello che ho detto " Essendo orfano di guerra le verranno riconosciuti al momento del pensionamento n 3 aumenti biennali sia per il calcolo della pensione che per la liquidazione di buonuscita". La domanda puo' essere fatta in qualunque momento ma e' preferibile farla in concomitanza della presentazione della domanda di dimissione. Il riferimento e' la legge 336.

>Sono docente a T.I. nella SMS, in ruolo per vincita di concorso dal 10.9.84 dopo essere stata per 10 anni Supplente Temporanea e due anni Supplente Annuale (12 anni interi nella scuola statale, con perdita di pochi giorni di servizio ogni anno). In esecuzione di una sentenza del TAR che ha trasformato in incarico a Tempo Indeterminato la supplenza temporanea "a partire dall'1.10.72", avente affetto "ora per allora" dall'anno scolastico 72/73, sono stata ammessa, in conseguenza, a godere i benefici della L 463/78 ed immessa in ruolo a decorrere dall'1.9.79 (tab. C quadro II D.L. 30/1/76 n. 13) con stipendio annuo lordo di L 1.786.058 oltre l'assegno pensionabile di L 770.400 (corrispondente al par 243 iniziale) e ogni altro assegno previsto. Quindi una retrodatazione giuridica ed economica della nomina in ruolo.Vorrei sapere:
- mi conferma che devo riscattare i giorni non coperti da effettivo servizio negli anni compresi tra il 79/80 e l'83/84?
- la Supplenza a Tempo Indeterminato che copre l'intero periodo di servizio pre-ruolo mi consente di considerare valido l'intero periodo ai fini del servizio valutabile per la ricostruzione di carriera o perdo comunque un anno? il quesito é collegato ad un altro: posso riscattare i giorni non coperti da effettivo servizio del periodo preruolo dal 72 al 79?
- a seguito del decreto del Provveditorato che comunicava la sentenza, mi fu accreditato un acconto della somma che mi spettava (che per altro non conosco) per effetto della retrodatazione economica; ho sollecitato più volte il conguaglio senza ricevere risposta; devo aspettare la pensione per il saldo? lo devo richiedere nuovamente? posso pretendere gli interessi?
- prima di perdere altre certezze e altri diritti: a oggi quale sarà la mia pensione e fra quanti anni?

>Confermo che i giorni non coperti da effettivo servizio compresi tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica della nomina in ruolo devono essere riscattati a norma dell'art. 142 della legge 1092. Non rispondo alla prima parte del secondo quesito perche' non compreso nell'oggetto della nostra rubrica, ma rispondo alla seconda parte. I giorni non coperti da effettivo servizio negli anni dal 1972-73 al 1878-79 quando era supplente temporanea non possono essere riscattati. Puo' chiedere la ricongiunzione con la legge 29 per il periodo di disoccupazione. La informo che a decorrere dal 1-1-1997 in poi i periodi di non attivita' lavorativa compresi tra due supplenze possono essere riscattati. Purtroppo non posso rispondere al terzo e quarto quesito perche' la nostra rubrica, come piu' volte sottolineato, non effettua calcoli.

>Sono nato il 18 settembre 1943 ed in pensione (dimissioni volontarie) dal 1° settembre 1999. Ho avuto la nomina a tempo indeterminato il 1° ottobre 1970 nella scuola media ed in ruolo dal 1° ottobre 1974. La nomina è avvenuta in concomitanza al servizio militare (20 giugno 1970/5 settembre 1971) per ciu ho preso effettivo servizio il 1° ottobre 1971. L'a.s. 1970/71 mi è stato valutato ai fini della pensione, ma non ai fini della liquidazione. E' giusto tale calcolo, oppure è valido anche l'a.s. 1970/71 (in concomitanza al servizio militare) ai fini della liquidazione?

>Nell'anno scolastico 1970-1971 non ha insegnato, non ha percepito retribuzione e non risultano versati i contributi Opera Previdenza all'ex ENPAS ora INPDAP. Comunque ha prestato servizio militare. Il servizio militare, ai fini della buonuscita, e' valutabile d'ufficio, se ha presentato il foglio matricolare, a prescindere da quando sia stato prestato, cioe' prima o dopo l'entrata in vigore della legge 24-12-1986 n. 958 art. 20. Le norme sono contenute nella circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n 15510 dell'11-5-1988.

>Ho ricevuto la pratica per il conferimento provvisorio di pensione ed ho, mio malgrado, scoperto di essere stata penalizzata del 5% perché, pur avendo 34 anni di servizio, non compirò 53 anni fino al 31.10.1999. Le faccio inoltre presente che avevo presentato domanda di dimissioni in data 28.11.1996 e che la domanda era stata accettata il 28.01.1997. Mi pare che la legislazione attuale preveda il conteggio dell'anno solare e che, subito dopo la legge 335/95, ci fosse stata una sentenza del TAR - di cui purtroppo non conosco gli estremi - che confermava quanto su esposto circa il conteggio dell'anno solare. Ritengo veramente ingiusto, a parità di servizio, di essere penalizzata solo perchè nata due mesi dopo, quando comunque la data delle dimissioni delle insegnanti è fissata per legge. E' possibile fare qualcosa?

>Non e' del tutto chiara l'impostazione del quesito anche perche' non si capisce perche' con l'anzianita' contributiva di anni 34 abbia avuto la riduzione del 5% e non dell'1%. Tento comunque di rispondere. Quello che lei definisce conteggio dell'anno solare e' entrato in vigore con la legge 449 del 27-12 1997 la quale all'art. 59 comma 9 stabilisce che e' valido il requisito anagrafico o contributivo anche quando lo si maturi entro la fine dell'anno solare. Lei ha presentato la domanda di dimissioni ed e' stata accettata nell'anno 1997 quando ancora non operava l'art. 59 comma 9 della legge 449. Quello che ho detto e' solo un'ipotesi.

>Sono un insegnante di educazione fisica di scuola media superiore, che il 1-09-2000 avrà 58 anni di età e 34 anni e 3 mesi di servizio di cui 30 riconosciuti ai fini giuridici ed economici. Avendo presentato domanda di dimissioni in base al D.M. 176 del 16-07-99 età 57 anni con 33 anni e 3 mesi di servizio), non accolta in quanto nella provincia non vi erano esuberi di insegnanti di educazione fisica nella scuola media superiore, pur essendoci oltre 40 insegnanti di educazione fisica in esubero nella scuola media inferiore, molti dei quali con doppia abilitazione e con domanda di passaggio o di assegnazione alle scuola media superiore. Chiedo:
a) presentando domanda di dimissioni entro il 15 marzo 2000, posso andare in pensione anticipata dal 1-09-2000 pur con la penalizzazione del 1%, a prescindere dalla presenza di esuberi nella scuola media superiore?
b) la graduatoria provinciale di educazione fisica non dovrebbe essere considerata unica, almeno per quei docenti in possesso di doppia abilitazione?

>Per potersi pensionare il 1-9-2000 e' necessario che l'interessato abbia 54 anni di eta' e 35 di contributi (tab. D art. 59 comma 6 legge 449/97) Lei ha il requisito dell'eta' ma le manca il requisito contributivo ne' per le domande presentate dal 1-1-1998 in poi si possono applicare penalizzazioni perche' le norme sono cambiate. Attenda ancora un altro anno se le regole non cambieranno ancora! Non si risponde al punto b) perche' non e' compreso tra l'oggetto della nostra rubrica.

>Insegnante di Italiano e Storia in un ITC, di ruolo dal 01/10/74 ed in servizio dal 01/10/69 quale inc. a tempo indeterminato, con Laurea in Materie letterarie, e 53 anni di età (nata il 05/02/46), gradirei conoscere quando potrò andare in pensione e quando potrò inoltrare la relativa domanda. Ho riscattato i quattro anni della laurea.

>In base ai dati fornitimi e in base alla normativa tuttora vigente, puo' pensionarsi per anzianita' il 1-9-2000 perche' a quella data avra' i requisiti di legge : 54 anni di eta' anagrafica e 35 di contributi. La domanda deve essere fatta nel mese di marzo, il giorno di scadenza viene stabilito annualmente dal ministero.

>Ho 49 anni di età e contributi per 4 anni di università, 8 anni pre-ruolo, 16 anni di ruolo. Ho il riconoscimento di invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 55%. Principalmente per "grave ipovisus OO = 1-2/10 corretto con nistagmo". Non mi risulta che sia possibile alcuna riduzione dei carichi di lavoro malgrado la situazione descritta. Vero?
Senza voler configurare una vostra sostituzione ad una commissione medica :-), ritenete realistica una dichiarazione di inidoneità all'insegnamento, della fisica in particolare?
E' vero che la possibilità di pensionamento per inabilità (non ho i requisiti di anzianità) esiste solo per chi è totalmente inidoneo a qualsiasi lavoro?
Se si, dovrei quindi comunque prima chiedere la verifica dell'idoneità alla funzione al fine di ottenere l'impiego in altra mansione ed eventualmente in un secondo tempo chiedere il pensionamento "con il maturato economico" (che significa esattamente?). Giusto?
Per attivare la procedura necessaria, che dovrà prevedere - immagino - la presentazione di adeguata certificazione e della richiesta di essere sottoposto a visita collegiale, è necessario trovarsi già in assenza per malattia, eventualmente da un certo periodo?

>Alla prima parte del quesito non rispondo perche' non sono competente. Non riguarda l'oggetto della nostra rubrica. Per quanto riguarda la possibilita' di pensionamento per motivi di salute esistono due uscite: la dispensa dal servizio per motivi di malattia e il pensionamento per inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo. La gravita' della malattia puo' dare luogo alla prima o alla seconda uscita.Puo' usare la via di chiedere la verifica dell'idoneta' alla funzione al fine di ottenere l'impiego in altra mansione (ex art. 113) Ma e' sicuro di trovarsi meglio nella nuova mansione? Se le capitera' di lavorare in altra sede? E se poi non le e' riconosciuta l'inabilita' assoluta e permanente per poter godere dei maggiori privilegi di legge? Prima di prendere una decisione esamini molto bene il problema. Certo essere assente per malattia da lungo periodo facilita il riconoscimento!

>Vorrei rivolgervi un quesito, anche se non strettamente attinente alla materia pensioni.
A mia moglie, che presto' servizio non di ruolo nell'a.s. 1982/83 per 187 giorni e scrutinio finale, questo anno scolastico non e' stato riconosciuto ai fini della carriera, con conseguente danno economico e ritardato passaggio alla classe successiva di stipendio perche', a detta del Provveditorato, occorrevano 210 giorni di servizio per il riconoscimento. Ora pero' la legge 124/99 (quella sul personale precario) stabilisce (art, 12, comma 14) espressamente che i 180 giorni sono sufficienti per la valutazione dell'intero anno.
Ora io chiedo: qual e' la prassi da seguire per vedere riconosciuto il proprio diritto? Occorre fare un vero e proprio ricorso contro il decreto di ricostruzione carriera (che e' del 1997 e sono quindi scaduti i termini) oppure va ripresentata nuova domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo? So che molte persone si trovano in questa situazione, e sarebbe bene che tutti seguissero le medesime modalita'.

>Si', effettivamente l'oggetto del presente quesito investe una sfera molto ampia di personale perche' a distanza di decenni il Ministro ha cambiato le regole sul riconoscimento dei servizi con decorrenza da settembre 1991. Con O.M. m 262 del 4-9-1991 il Ministero della Pubblica Istruzione tenendo conto di tre deliberazioni della sezione di controllo della Corte dei Conti ha annullato la circolare 323 dell'anno 1980 che prevedeva la durata del servizio in 180 giorni ai fini della valutazione dell'anno ed ha dettato le nuove regole: almeno 7 mesi (210) di servizio oppure aver iniziato il sevizio il 1 febbraio e averlo protratto fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Fin qui la normativa che regola il caso di sua moglie e di moltissimi altri insegnanti che hanno dovuto persino restituire all'erario quello che in base alla nuova normativa avevano ricevuto di piu'. Per fortuna dal 4-9-1991 e non per l'intero servizio.Mi chiede un consiglio se nel caso di sua moglie puo' essere applicata la legge 124. Reputo di no, ogni norma di legge regola la materia per il futuro e non per il passato salvo i casi previsti. Questo il mio giudizio, l'oggetto del contendere e' degno di essere esaminato da un legale per stabilire se ricorrono le condizioni per un eventuale ricorso al TAR o al tribunale del lavoro.

>Il 30/12/1992 ho fatto domanda al Provveditore per il ricongiungimento di periodi assicurativi secondo la legge n.29 del 07/02/79 dichiarando di aver prestato servizio nelle FERROVIE SUD EST spa dal 2 Gennaio 1973 al 31 Luglio 1981 e di aver prestato servizio militare nell'Aeronautica dal 17/4/71 al 5/07/72.
Preciso che:
Ho prestato servizio militare dal 17/4/71 al 5/07/72.
Ho prestato servizio presso le Ferrovie Sud Est dal 02/01/73 al 10/09/80.
In tale data mi sono messo in aspettativa non retribuita fino al 01/08/1981, quando mi sono dimesso.
Ho ricevuto incarico annuale dal Provveditorato agli Studi di con decorrenza 10/09/80 ed in tale data ho preso servizio presso un ITIS come ITP di Elettronica.
Sono diventato insegnante di Ruolo Ordinario con la legge del 20/05/82 e dal 10/09/82 assegnato alla sede dell'ITIS dove tuttora ed ininterrottamente ho prestato e presto servizio.
I contributi previdenziali del periodo trascorso in ferrovia sono stati versati presso l'INPS di Roma - Fondo speciale pensione ET/136/68/T
Questo è il quadro dettagliato delle date. Il punto è che dopo sette anni (risparmio tutte le peripezie che ho dovuto affrontare tra INPS, Ferrovie e Provveditorato) il Provveditorato mi propone il ricongiungimento di 7 anni, 7 mesi e 12 giorni al costo di 771.129 Lire scaglionabili in 91 rate di 8.475 ciascuna.
Al calcolo del periodo in ferrovia mancherebbero 28 giorni. E il servizio militare dove è finito?
Secondo Lei come devo comportarmi ? Per rispondere ho tempo fino al 13 Ottobre.

>Per quanto riguarda l'accettazione della ricongiunzione con legge 29 del servizio prestato nelle ferrovie private non penso ci siano dubbi sulla convenienza di pagare il contributo di £ 771.129 per godere del benificio di avere 7 anni 7 mesi e 12 giorni sul trattamento pensionistico. Questa operazione l'avrebbe fatta chiunque.
Per quanto riguarda i giorni che mancano sulla ricongiunzione (28) deve chiarire il tutto tra Ferrovia e INPS.
Per quanto riguarda infine il servizio militare, questo non deve essere ricongiunto con legge 29 perche' si tratta di servizio prestato presso lo Stato e non presso i privati. Il servizio militare deve essere valutato a norma della legge 1092 con apposita istanza perche' prestato prima dell'entrata in vigore della legge 24-12-1986 n 958 art. 20. Non e' necessaria alcuna istanza di valutazione per il servizio prestato dopo l'entrata in vigore della legge suddetta.

>Chiedo gentilmente alla redazione di quest'ottima pagina se il servizio prestato da un mio zio, docente di tecnica alle scuole superiori statali, in posizione non di ruolo e con incarico per gli interi anni scolastici 74-75 75-76 77-78 con contribuzione INPS, se questo servizio è computabile senza oneri ai sensi dell'art. 11 DPR 1092/73 e/o ricongiungibile ai sensi dell'art. 2 L. 29/79.

>Il servizio prestato da suo zio quale docente in scuole statali e' computabile a norma del DPR 1092/73 in presenza di contribuzione previdenziale, senza oneri a carico del personale. In assenza di contribuzione previdenziale, il medesimo servizio puo' essere riscattato con onere a carico del personale. La legge 29 per servizi da ricongiungere opera, invece, in presenza di servizi prestati ale dipendenze di privati.

>Sono nata il 26-5-1947. Ho cominciato ad insegnare nella scuola Media nel settembre del 1971 con un incarico a tempo indeterminato e sono passata in ruolo nel 1974 (carriera lineare). Da allora ho insegnato ininterrottamente. Due anni fa avevo fatto richiesta di pensionamento con la famosa "finestra Dini", domanda poi ritirata e poi ripresentata.... Sarei dovuta andare in pensione, si diceva, nel 2000 o nel 2001. Si vocifera che ci manderanno in pensione tutti alla fine di questo anno scolastico. E' vero? Come si fa ad avere delle informazioni? Nel caso io volessi portare a termine il triennio, potrei chiedere di spostare di un anno il pensionamento?

>La nostra rubrica e' nata per dare consiglii e suggerimenti agli interessati sulla base di una normativa esistente ed operante. Per quanto riguarda il contenuto di quello che si "vocifera" posso darle notizie utili dopo che e' stata approvata una legge oppure che sia operante un decreto che regoli il caso considerato. Se e' compresa nelle finestre che dice puo' uscire solo quando lo prevede la legge. Non mi risulta che potrebbe spostare la data di quel pensionamento alla data che vuole.

>Sono un insegnante di Trattamento Testi in un ITC e sono nato il 09/03/46. Ho prestato i seguenti servizi per i quali ho richiesto dal 18 febbr. 1980:
a) all'Enpas, il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita ai sensi della L. 06/12/65 n. 1368 (compreso il serv. militare dal 10/10/69 al al 01/12/74);
b) al Provveditorato, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera ai sensi della L. 576/90;
c) al Provveditorato, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, a norma dell'art. 11 del T.U. 29.12.1973 n. 1092, di tutti i servizi prestati nell'Esercito e nella Scuola.
Servizi prestati:
1) dal 10/10/69 al 09/01/71 quale sottufficiale di leva nell'Esercito Italiano;
2) dal 24/02/71 al 01/12/74 quale Sergente di complemento trattenuto in servizio a domanda sempre nell'E.I.;
3) dal 02/12/74 a tutt'oggi incaricato a tempo indeterminato per l'insegnamento di Stenografia prima e di Trattamento testi dopo. Di ruolo dal 10/09/78 per la L. 463/78. Finora non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito ai riscatti richiesti.
E' valutabile il servizio di leva prestato ed i successivi anni da sergente di cpl trattenuto? Qual'è la mia anzianità di servizio? Quando potrò andare in pensione con la normativa attuale?

>Ha fatto molto bene le domande per il riconoscimento dei servizi per la carriera e altrettanto bene le domande per il computo e il riscatto dei servizi fuori ruolo per il trattamento di quiescenza e la buonuscita. Le ricordo che se ha periodi di non attivita' lavorativa compresi tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica vanno ugualmente riscattati sia per la pensione che per la buonuscita. L'anzianita' che ha per la pensione alla data dal 31-8-2000 e' la seguente: anni 30 mesi 10 e giorni 5. Con la normativa tuttora vigente puo' andare in pensione quando raggiunge l'anzianita' contributiva di 35 anni; l'altro requisito: l'eta' di 54 anni lo raggiungera' il 9-3-2000. Le ricordo che l'altra possibilita' per uscire e' il raggiungimento del 65° anno di eta'.
Non si preoccupi se non ha ricevuto ancora alcuna comunicazione in merito alle domande fatte, si preoccupi invece di essere certo che le domande sono depositate nel suo fascicolo personale presso il Provveditorato e che non manchi alcun allegato (certificato o altro).

>Sono nata il 31-05-1947. Laureata in Lettere nel '70, ho cominciato a insegnare con incarico a tempo indeterminato del Provveditore dall'a.s. 1971-72. Abilitata in Storia dell'Arte, insegno dal 1973-74 questa materia in un I.S.A.: sono entrata in ruolo il 1-10-74, mi sono stati riconosciuti tre anni pre-ruolo. Il 31-08-2002 avrò 35 anni di servizio e 55 anni di età: potrò andare in pensione dal 1 settembre del 2002?

>Si', puo' andare in pensione di anzianita' il 1-9-2002, se ci saranno ancora le norme attuali, perche' a quella data avra' maturato 35 anni di servizio compreso il corso legale degli studi universitari che va comunque riscattato e il servizio non di ruolo che verra' valutato "ex se" Si trova pure nelle condizione di legge per l'eta' anagrafica.

>Insegnante a tempo indeterminato di Trattamento Testi in un ITC, gradirei conoscere la data in cui, in base all'attuale normativa, potrò andare in pensione:
- sono nata il 15/03/1942;
- ho prestato quattro anni di servizio pre-ruolo dal 1970 al 1974;
- sono stata immessa in ruolo nel 1974 e presto tuttora servizio.
Di tutti i servizi suddetti ho chiesto il riscatto. Gradirei conoscere, inoltre, se le classi di conc. A075 e A076 sono state individuate come classi con esuberi ed, in caso affermativo, le possibilità che tale evento comporta ai fini di un eventuale mio pensionamento.

>Non siamo informati delle classi in esubero perche' l'argomento e' estraneo all'oggetto della nostra rubrica. Rispondiamo a tutto il resto. Se il servizio e' stato prestato per l'intero anno negli anni scolastici dal 1970 al 1974, lei avra' al 1-9-2000 (prima uscita) l'anzianita' di servizio di 30 anni e l'eta' anagrafica di 58 anni. Con questi dati il 1 settembre 2000 non puo' uscire per anzianita'. Le dico ora come e quando potrebbe uscire! Se le sue classi di concorso sono state individuate come classi con esuberi allora potrebbe uscire nell'anno 2000 con l'anzianita' contributiva di anni 30 e con la penalizzazione del 9%. L'altra possibilita' che le resta e' conseguire una pensione di vecchiaia al raggiungimento del 60° anno di eta' cioe' nell'anno 2002 con l'anzianita' contributiva di anni 32. Io, francamente, avrei scelto la seconda possibilita'!
I vantaggi?
-non essere sottoposto per sempre alla penalizzazione del 9%
-conseguire la pensione con il 4,50% circa in piu'
-godere dei benefici del nuovo contratto 2002/2005.
Scelga Lei la soluzione piu' consona al suo caso.

>Gradirei avere conferma circa la possibilità per le donne di essere collocate a riposo con trattamento pensionistico di vecchia all'età di 60 anni. Sono insegnante di educazione tecnica e a Maggio del 2001 compirò 60 anni di età e avrò maturato 31 anni di servizio. Vi sarò grata se vorrete comunicarmi:
- Il termine iniziale e finale per presentare la richiesta di essere collacata a riposo a far data dal 1/09/2001;
- Quale sarà l'ammontare della pensione in percentuale rispetto alla retribuzione maturata all'atto del collocamento a riposo.

>Le confermo pienamente che le donne possono essere collocate a riposo con trattamento pensionistico all'eta' di 60 anni. Le comunico che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata a marzo del 2001. Il giorno di scadenza dei termini viene decretato annualmente dal Ministero. Le percentuali da utilizzare per la sua pensione sono le seguenti: quota "A" della pensione al 31-12-1992 : anni 22 e mesi 3 Aliquota 47,60%+0,45%=48,05% +18%=56,699% Quota"B" della pensione al 31-8-2001=anni 8 e mesi 9 Aliquota 14,40%+ 1,35% =15,75%+18% = 18,585%. Quota "A" della IIS al 31-12-1992 anni 22 e mesi 3 aliquota 47,60% + 0,45%=48,05% Quota "B" della IIS al 31-8-2001 anni 8 e mesi 9 aliquota 14,40% +1,35% =15,75%. La percentuale della quota B viene calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi 63 mesi rivalutate per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 con gli indici determinati nell'anno 2001.
Se conosce il procedimento per la determinazione della pensione ha buoni elementi per poterlo fare.


 

Inviate le vostre richieste a:
Mail.gif (4196 byte)Pensioni@edscuola.com

 

Home Page

Altre FAQ