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a cura di Girolamo Pizzinga


 

FAQ/3
Consulenza Pensionistica On Line

>Sono docente di Economia Aziendale entrato nei ruoli dal 1/9/1992. Non ho mai lavorato prima, sia nella scuola che presso privati. Ad oggi sono 7 anni di servizio, di cui 1 anno a tempo pieno e 6 a tempo parziale. Dopo l'anno di prova ho trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con tempo al 50%. Vorrei sapere:
1) E' possibile riscattare gli anni di laurea e di servizi militare, per quale finalità e a chi va indirizzata la relativa domanda.
2) Ho svolto un corso di specializzazione (Master in controllo di gestione di circa 8 mesi ) al Formez di Napoli; è possibile utilizzarlo ai fini previdenziali e/o altre finalità?
3) I riscatti sono a pagamento e come si calcolano i relativi obblighi
4) Ai fini previdenziali come sono inquadrato e che tipo di pensione potrei percepire a fine carriere se continuo con il part time.

>E' possibile riscattare la laurea e i corsi di specializzazione nonche' il servizio militare prestato prima dell'entrata in vigore della legge 24-12-1986 n 958 (quello prestato dopo e' valido senza riscatto) sia per la pensione che per la buonuscita. Le domande vanno indirizzate e trasmesse tramite la scuola di servizio al Provveditore agli studi di appartenenza. La sola domanda per la buonuscita va indirizzata all'INPDAP di appartenenza, ma trasmessa al Provveditore per l'istruttoria preliminare. Le finalita' sono ovvie: aumentare l'anzianita' per conseguire prima la pensione. I riscatti sono a pagamento, il contributo di riscatto e' determinato con dei procedimenti che sono di alta ingegneria contabile. E' impossibile spiegarglielo attraverso questa rubrica. Ai fini previdenziali non e' inquadrato in un modo particolare, ha solo anzianita' maturata. Per quanto riguarda infine il tipo di pensione che potrebbe percepire al momento del pensionamento, la prego di farmi la stessa domanda tra 30 anni circa, perche' solo allora potremmo essere in un certo modo precisi, cioe' quando lei potra' pensionarsi!!
Per quel che sono le prospettive future reputo che e' necessario provvedere fin d'ora al versamento di contributi per la pensione integrativa.

>Sono certo che solo Lei mi saprà dare la risposta giusta. Nato a gennaio 1946 (52 anni e 25 anni di servizio al 31/8/1998), bloccato a novembre del '97, a seguito di conferma delle dimissioni in base al decreto del ministero del lavoro e circolare applicativa pensavo di avere diritto al pensionamento con lo scaglione dell'1 settembre 2000. Mi hanno detto che a norma di quanto previsto anche dalla circolare 255 /1998 per andare in pensione con lo scaglione di settembre 2000 i requisiti della legge Dini dovevano essere posseduti alla data del 31/8/1998. Non avevo in quest'ultima data 53 anni e nemmeno i requisiti di servizio (solo 25 anni).
In provveditorato mi hanno inserito comunque nell'elenco, senza approfondire la questione. Rischio di rimanere a settembre 2000 senza stipendio e senza pensione? Altri colleghi nelle mie stesse condizioni anagrafiche e contributive nel 1998 non hanno confermato le dimissioni e pensano di aver agito in modo corretto.

>Azzardo un'ipotesi!
Reputo che lei non possa uscire al 1-9-2000 perche' nei suoi riguardi si applica la normativa esistente anteriormente al 1-1-1998. Alla data del 1-9-1998 doveva avere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art. 1 comma 27 lettera a e b della legge 8-8-1995 n 335. E' escluso dalla lettera a perche' alla data dell'1-9-1998 non aveva 53 anni di eta', parimenti e' escluso dalla lettera b perche', a prescindere dall'eta' anagrafica, doveva essere in possesso alla data del 31-12-1995 di un'anzianita' contributiva da 22 a 25 anni per poter conseguire il trattamento pensionistico a 31 anni con la riduzione percentuale fino a 37 anni, ma all'1-9-1998 aveva solo 25 anni di anzianita' contributiva e non 31.
Le consiglio comunque di recarsi al Provveditorato per chiarire la questione in quanto le dimissioni, non essendo state da lei ritirate, potrebbero essere accettate e lei dovrebbe attendere di entrare nei termini di legge prima di percepire la pensione.
Questo e' il mio pensiero che puo' anche non essere in sintonia con questa normativa che mi sembra la torre di Babele.

>Poiché ho maturato circa quaranta anni di servizio di ruolo,mi interesserebbe conoscere le possibilità di friure del par.time,per l'anno scolastico 2000/2001 e,nei limiti delle possibilità,la data di scadenza per ottenere quanto citato in oggetto,Sono un docente di scuola superiore ove insegni filosofia e pedagogia.

>Ha maturato 40 anni di servizio di ruolo e puo' ancora prestare servizio se negli anni 2000-2001 non raggiunge il 65° anno di eta' per accedere al trattamento pensionistico.
Puo' fruire del part time per gli anni 2000-2001 anche se vuole essere collocato a riposo per raggiunto quarantennio.
Le modalita' di richiesta del part-time sono contenute nell'OM n 55 del 13-2-1998 e OM n 446 del 22-7-1997.

>Ho sentito dire che secondo la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", altrimenti detta "Finanziaria" all'art 59 i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa avrebbero diritto a godere di una anticipazione sull'età pensionabile.La domanda è: è vero? E in caso affermativo, mia moglie, attualmente maestra elementare, iniziò a lavorare prima del compimento del 19 anno di età (lo compiva il 21 settembre e fu nominata nel gennaio dello stesso anno). Allora ebbe un incarico triennale come maestra di scuola materna. Se ci sono questi benefici, quali sono? Come farli valere? E' eventualmente necessario intraprendere qualche azione adesso per poterne poi fruire in futuro?

>L'art. 59 comma 7 della legge 27-12-1997 n 449 cosi' recita: 
"Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8-8-1995 n 335 trovano applicazione nei confronti : a) omissis b) dei lavoratori dipendenti che risultano essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attivita' lavorativa". 
Sua moglie quando compiva 19 anni di eta' era in servizio da otto mesi e non da un anno, pertanto non sara' ammessa a godere dei benefici della lettera b) del comma 7 dell'art 59 della L. 449.

>Il sottoscritto, docente di Matematica Applicata dall'anno scolastico 1973/74, ha avuto riconosciuti 4 anni di Universita' e 1 anno 2 mesi e 14 giorni di servizio militare, pertanto con il compimento dell'anno scolastico in corso dovrebbe aver maturato complessivamente 32 anni, 2 mesi e 14 giorni ai fini pensionistici.
Chiede pertanto se, in base alla normativa vigente, ad ottobre del 2000 potra' presentare la domanda di pensionamento ed eventualmente quale percentuale di penalizzazione gli verrebbe applicata.

>Se la matematica applicata nella sua provincia appartiene a classi di concorso in esubero puo' presentare domanda per pensionarsi il 1-9-2000 in data che il ministero fissa anno per anno. Quest'anno il termine era fissato per i primi del mese di agosto. La penalizzazione e' del 5% Nell'ipotesi che voglia conseguire invece una pensione di anzianita' deve attendere l'anno 2003 perche' solo allora raggiungera' i requisiti di legge: 35 anni di contributi e 56 anni di eta' anagrafica. Ma nel 2003 ci saranno ancora le pensioni di anzianita'? Al governo "l'ardua sentenza"

>Sono assist. amm.va in una scuola con 20 anni o 21 circa di servizio alla fine di agosto del 2000, avrò 54 anni a dicembre prossimo e vorrei dare le dimissioni dal servizio per motivi familiari...vorrei sapere a che età mi daranno la pensione e la buonuscita mi verrà data dopo le dimissioni dal lavoro o quando? 
E poi è vero che dovrò passare tutti i contributi versati finora dal Tesoro all'INPS?? E se così fosse, devo interessarmene io personalmente o l' Istituto nel quale per ora lavoro?

>Per quanto riguarda il suo caso potrebbe pensionarsi oggi per conseguire la pensione al 65° anno di eta'. Mi corre l'obbligo di usare il condizionale perche' esprimo in questo caso un mio pensiero.Non esiste una normativa precisa che regola il suo caso e le posso assicurare che non esiste una normativa precisa che lo vieti. La legge 335 prescrive i requisiti da far valere al momento del pensionamento ma non dice che la cessazione dal servizio deve coincidere con la maturazione dei requisiti per conseguire la pensione.

>Ho presentato domanda per il riscatto dei quattro anni di Universita' nel 1982, al momento dell'immissione in ruolo. Mi e'arrivato prima dell'estate il computo dei periodi e per l'Universita' mi sono stati concessi tre anni e otto mesi, anziche' quattro, come invece sono stati calcolati ad altri colleghi: purtroppo l'ho appreso dopo aver pagato.
 Perche' questa diversita' di trattamento? Non si puo' fare nulla?
2) Avevo chiesto anche il ricongiungimento/riscatto di se mesi lavorati in una azienda privata subito dopo la laurea: non mi sono stati calcolati. E' regolare?

>Il periodo degli studi universitari non le è stato riscattato per intero perché con molta probabilità nei quattro anni lei ha fatto delle supplenze per 4 mesi per le quali sono stati versati i contributi all'INPS. Pertanto il predetto periodo di 4 mesi è stato lo stesso riscattato tra il servizio non di ruolo senza onere per l'interessato. Controlli il decreto di riscatto per accertarsi di questa ipotesi. Viceversa puo' sempre riscattare i quattro mesi facendo una nuova domanda.
Per quanto riguarda poi la richiesta di ricongiunzione con legge 29 del periodo di lavoro in una azienda privata non le è stato ammesso a ricongiunzione perche', molto probabilmente il periodo non e' coperto da contribuzione INPS. Si accerti!

>Desidererei sapere se i due anni di anticipazione stipendiale per un vincitore del Concorso per MERITO DISTINTO nella scuola elementare, siano utili anche ai fini pensionistici.

>I due anni di anticipazione stipendiale per aver vinto un concorso per merito distinto non sono utili a far aumentare l'anzianità pensionabile, ma indirettamente concorrono, in alcuni casi, a far aumentare, anche se di poco, l'ammontare della pensione.

>La mia posizione è la seguente: sono ricercatrice universitaria dal gennaio 1997; in precedenza ho lavorato come dipendente per circa tre anni (con contratto di formazione-lavoro dal marzo 1988 al novembre 1989 e come dipendente "normale" dal novembre 1989 al dicembre 1990). Inoltre ho lavorato per diversi anni come collaboratrice, versando le regolari ritenute d'acconto. Quanto ai titoli di studio ho una laurea (quattro anni, conseguita nel 1987), un dottorato di ricerca (tre anni, conseguito nel 1994) e un post-dottorato (due anni, concluso nel 1997).
I miei interrogativi sono questi:
1) quale anzianità contributiva ho al momento? Io direi 5 anni, ma non so se i due anni come ricercatrice si sommano automaticamente ai precedenti come dipendente non statale
2) mi conviene avviare adesso il riscatto degli anni di studio? E cosa posso riscattare? Mi hanno detto che grazie a una norma recente è possibile riscattare anche il dottorato, è vero? E il post-dottorato?
3) che fine fanno tutti i soldi versati come lavoratore non dipendente?
4) a quale età e/o con quanti anni di lavoro potrò andare in pensione? Lo so che è presto per pensarci (sono nata nel 1964) ma sono già stufa di essere lavoratrice dipendente... E cosa succede se ci si dimette prima di avere raggiunto il minimo? Si perdono tutti i contributi versati o si ha comunque un minimo di pensione?
5) in generale, quali leggi valgono in proposito per noi docenti universitari? Ci sono norme specifiche che ci riguardano e che dovrei conoscere?

>Il quesito e' posto in modo non chiaro e pertanto e' impossibile dare delle notizie certe.
Se vuole avere notizie sul suo caso e' necessario riproporre il quesito indicando con molta chiarezza le seguenti notizie: per i servizi prestati e' necessario indicare giorno mese ed anno dell'assunzione e della cessazione dal servizio; se il servizio e' stato prestato alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico oppure in aziende private; se e' stata retribuita; l'ente al quale sono stati versati i contributi previdenziali. Queste notizie servono perche' le leggi che permettono il riscatto sono diverse e bisogna sempre citarle per ogni riscatto. Inoltre mi deve indicare la data in cui e' stata assunta in ruolo dall'università (giorno, mese ed anno) e se ha avuto altre assunzioni e licenziamenti sempre dall'universita' precedentemente. Mi deve indicare se il dottorato di ricerca e il postdottorato erano titoli essenziali per coprire il posto o per continuare la carriera. Se e' stata assumnta dall'universita'e immediatamente collocata in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio.
Dopo avermi indicato le seguenti notizie, mi deve porre i quesiti in modo schematico.

>Ecco tutte le informazioni che mi ha chiesto:
- sono stata assunta in ruolo come ricercatrice universitaria il 27/1/1998 (in realtà la data precisa dell'assunzione non mi è mai stata comunicata ufficialmente; comunque l'ultima busta-paga, datata 16/9/1999, afferma che ho un'anzianità di servizio di anni 1, mesi 8, giorni 10);
- in precedenza non ho avuto altre assunzioni o licenziamenti da parte dell'università;
- il dottorato (durata legale tre anni, titolo conseguito nel 1994) e il postdottorato (due anni, concluso nel 1997) si sono svolti entrambi prima dell'assunzione all'università, quindi non ho mai usufruito di congedi per motivi di studio. Nessuno dei due titoli era essenziale per coprire il posto (anche se nei concorsi da ricercatore il titolo di dottorato vale per legge 10 punti) né lo è per continuare la carriera;
- quanto alla laurea, l'ho conseguita il 1/7/1987 (durata legale quattro anni);
- prima dell'assunzione all'università ho lavorato alle dipendenze di aziende private, regolarmente retribuita e con versamento dei contributi all'INPS; i cedolini INPS in mio possesso riportano le seguenti date: dal 1/3/1988 al 31/12/88 (totale 40 settimane di retribuzione); dal 1/1/89 al 15/11/89 (totale 46 settimane); dal 1/11/89 al 31/12/89 (totale 9 settimane); dal 1/1/90 al 15/11/90 (totale 47 settimane);
- inoltre ho lavorato per molto tempo (durante il 1987 e dal 1990 al 1997) come collaboratrice sia per aziende private sia per enti pubblici, ricevendo regolari compensi con trattenuta alla fonte della ritenuta d'acconto.
Ecco di nuovo i miei interrogativi:
1) quale anzianità contributiva ho al momento? Gli anni come ricercatrice si sommano automaticamente agli anni come dipendente in aziende private, o devo chiederne il ricongiungimento?
2) mi conviene avviare adesso il riscatto degli anni di studio? E cosa posso riscattare? Mi hanno detto che oltre alla laurea si può riscattare anche il dottorato, è vero? E il postdottorato?
3) i periodi in cui ho lavorato non come dipendente ma come collaboratrice (che in gran parte coincidono con gli anni del dottorato e del postdottorato, perché la legge vieta il cumulo di queste borse di studio con il lavoro dipendente) hanno un qualche valore ai fini dell'anzianità contributiva o vanno persi?
4) a quale età e/o con quanti anni di contributi potrò andare in pensione? Lo so che è presto per pensarci (sono nata il 23/1/1964), ma sono già stufa del lavoro dipendente (lavoro all'università di Salerno ma vivo a Roma e la vita familiare ne risente molto). Mi chiedo cosa succederebbe se tra qualche anno decidessi di dimettermi... perderei tutti i contributi versati o avrei comunque un minimo di pensione?
5) in generale, per quanto riguarda la pensione quali leggi valgono per noi universitari? Ci sono norme particolari che dovrei conoscere?

>Rispondo nell'ordine:
1) Al momento ha la seguente anzianità contributiva consolidata: 2 anni circa nella posizione attuale di ricercatrice universitaria (gestione previdenziale INPDAP); n 2 anni 8 mesi e 23 giorni nella posizione di dipendente presso aziende private per effetto delle 142 settimane che risultano nell'estratto conto ( gestione previdenziale INPS); un numero imprecisato di anni, mesi e giorni per il servizio come collaboratrice sia in aziende private che in enti pubblici solo se esiste un rapporto di lavoro con contribuzione. Puo' contare pure sul riscatto del corso legale degli studi universitari, anni 4 e sul riscatto del dottorato di ricerca, anni 3 purche' non siano gia' coperti da contributi per la contemporanea prestazione di servizio ( a tale proposito controllare i periodi di servizio e di contribuzione degli anni dal 1990 al 1997 che potrebbero essere coincidenti). Il post-dottorato non e' compreso tra i titoli riscattabili. E' possibile assimilarlo al dottorato? Non sono certo.
Fin qui tutto quello che puo' vantare ai fini pensionistici, basta sommarli tra di loro. Per completare la risposta al primo quesito e' necessario dire che tutti i servizi prestati presso i privati vanno ricongiunti con legge 7-2-1979 n 29; che i servizi prestati presso gli enti pubblici vanno riscattati con DPR 29- 12- 1973 n 1092; che il corso legale di laurea va riscattato con DPR 29-12-1973 n 1092 art. 13 oppure con D.L. 30-4-1997 n. 184 a seconda dei casi e che il dottorato di ricerca va riscattato con DL 30-4-1997 n 184 se vuole portare tutto sotto la gestione previdenziale INPDAP quella che attualmente governa il suo rapporto di lavoro. Col secondo quesito mi chiede se conviene adesso il riscatto. Nel quesito ha espresso il desiderio di lasciare il lavoro dipendente, forse per un lavoro autonomo. A questo punto la consiglio di decidersi sul da fare: se vuole restare fino alla pensione con il rapporto attuale le conviene riscattare e ricongiungere subito tutto quello che deve riscattare e ricongiungere perche' adesso tutti i valori per il calcolo dell'onere di riscatto sono bassi e basso sara' pure il contributo da pagare. Se, invece, vuole cambiare gestione previdenziale per un diverso lavoro, allora non conviene fare adesso questo trasferimento, ma quando e' sicura del nuovo lavoro che vorra' intraprendere, questo per evitare il doppio trasferimento.
Per conoscere l'anzianita' pensionabile, al momento della pensione, la consiglio di attendere il 2024 (quando potra' lasciare il servizio per aver raggiunto il 60° anno di eta') perche' fino a quella data chi sa quante altre riforme ci saranno. Non conosco leggi particolari che possano riguardare solo gli universitari. 
Spero di aver risposto a tutti i suoi interrogativi.

>Il quesito è il seguente: visti i tentativi falliti presso l'Enasarco, com'è possibile riconoscere come ricongiungibili i versamenti in favore dell'Enasarco (dall'1.05.1967 al 15.05.1970) posto che all'epoca non esistevano altre forme previdenziali?
D'altra parte i modelli di dichiarazione dei servizi di cui all'art.145 del D.P.R. 1092/73 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (parte I, numero 23-24 del 30 maggio-6 giugno 1996, tabella 12) prevedono questi contributi come ricongiungibili.

>Mi pare di aver capito che vuole trasferire nella gestione previdenziale che attualmente lo gestisce i contributi previdenziali gia' versati all'ENASARCO. Le leggi ci sono e forse anche in abbondanza. Basta chiedere all'amministrazione di appartenenza questo trasferimento. Nell'ipotesi che l'ENASARCO abbia risposto all'amministrazione di appartenenza che non esiste alcuna posizione assicurativa intestata al suo nominativo, allora bisogna cercare i motivi sulla base della documentazione in suo possesso che dimostrano la regolarita' dei versamenti.

>Sono un insegnante di scuola media con un'età anagrafica di 53 anni compiuti.
Ho iniziato ad insegnare dal 10 novembre 1967 come supplente annuale.
L'anno scolastico successivo, ottenni la nomina triennale dal provveditorato, successivamente trasformata in nomina a tempo indeterminato.
Nel 1975 ottenni la nomina in ruolo con decorrenza giuridica 1/10/1966 ed economica dal 1/10/1975.
Attualmente ho compiuto 32 anni di servizio effettivo, sempre con orario di cattedra e senza interruzioni.
Temendo di rimanere a lungo in servizio, costretto dalle minacciate modifiche in senso peggiorativo sui futuri requisiti al collocamento in pensione, (con l'avvicinarsi della famosa verifica sindacati-governo del 2001) ho pensato di lasciare il servizio al compimento del trentacinquesimo anno, per non subire nessuna penalizzazione sul trattamento pensionistico.
Mi è stato suggerito di chiedere la sistemazione contributiva relativa al periodo non coperto da effettivo servizio, cioè dal 1/10/1966 al 10/11/1967 valido ai fini giuridici, in modo da avere 35 anni di contributi utili al 1settembre del 2001, unitamente ad un'età anagrafica di 55 anni, che compirei nel luglio di quell'anno.
Chiedo il vostro competente parere sulla correttezza dei miei calcoli, ed in particolare sui dubbi elencati nei seguenti punti:
L'età anagrafica utile alla pensione, deve essere già stata compiuta al momento di presentazione della domanda (generalmente nel mese di marzo) oppure è valida se compiuta entro il primo settembre 2001?
Il costo dei contributi per il riscatto dell'anno non coperto da effettivo servizio, ma valido ai fini giuridici, è vero che va calcolato col 10% dello stipendio lordo annuo in godimento al momento della domanda?
Quando saranno operate le trattenute per il riscatto richiesto?
Grado fin da ora per il vostro sicuro interessamento, esprimo il più vivo ringraziamento per questo prezioso servizio che fornite gratuitamente a tutti gli operatori della scuola italiana.

>La ringrazio per avermi posto un quesito in modo sistematico e lineare e per avermi fatto la cronistoria della sua carriera scolastica. La chiarezza dell'esposizione aiuta l'esperto a dare delle risposte precise, senza ombra di dubbio. I suoi calcoli sono corretti e saggio e' il consiglio che ha avuto, penso da persona esperta, sull'opportunita' di riscattare il periodo di non attivita' lavorativa compreso tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica della nomina in ruolo.
Se vuole uscire il 1-9-2001 deve riscattare mediante regolarizzazione contributiva il periodo dal 1-10-1966 al 10-11-1967 a norma dell'art 124 del DPR del 29-12-1973 n 1092 con onere a suo carico.
Fatte le dovute premesse, rispondo punto per punto alle sue richieste.
1) L'eta' anagrafica come pure l'anzianita' contributiva (nel suo caso 35 e 55 al 31-8-2001) devono essere maturate anche virtualmente entro il 31 dicembre dell'anno di collocamento a riposo. E' quindi possibile il suo pensionamento anche se al 31-8-2001 vanta un'anzianita' contributiva di anni 34 e mesi 8 e un'eta' anagrafica di anni 54 e mesi 8.
2) che il contributo di riscatto sia del 10% o del 12% non la dovrebbe preoccupare. Non si sta preoccupando che sulla sua retribuzione mensile viene trattenuto l'11,10% per gli stessi fini e si preoccupa di pagare il 10% per raggiungere la meta sperata:il pensionamento, sospirato, al 1-9-2001?
E poi c'e' sempre la possibilita' di recuperare il 19%, su quel 10% di contributi che paga, nella dichiarazione dei redditi (mod 730). Per questo problema si consulti col suo commercialista. Per completare il discorso, diciamo che le quote del riscatto vengono trattenute mensilmente sulle rate della pensione in numero normalmente uguale ai mesi chiesti a riscatto.
E' ovvia questa raccomandazione ma mi obbligo di farla: tutto il servizio che ha prestato da non di ruolo deve essere chiesto a computo, riscatto con o senza onere, e valutazione a norma de DPR 29-12-1973 n 1092 per la pensione. Per la buonuscita invece deve chiedere il riscatto con onere a carico dell'interessato dal 1-10-1966 al 31-9-1968 (periodo questo scoperto da contribuzione opera previdenza) mentre deve chiedere la valutazione senza onere alcuno per l'interessato per tutto il periodo in cui ha avuto la nomina triennale e la nomina a tempo indeterminato poiche' per questi periodi ha versato il suddetto contributo O.P. Si accerti.

>Avrei un paio di domande da sottoporvi:
La prima riguarda la pensione di reversibilità. Mi chiedevo, nel caso in cui vengano a mancare entrambi i genitori, se un eventuale figlio ha diritto alla reversibilità per sempre oppure c'è un limite di età ?
La seconda riguarda il riscatto degli anni universitari. Come si fa, quanto costa e mi chiedevo se è conveniente farlo.

>Rispondo nell'ordine:
nel caso in cui vengano a mancare i genitori un eventuale figlio ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a condizione che alla data del decesso sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) minore di anni 18
2) minore di anni 21 se studenti di scuola media superiore o professionale a carico del genitore al momento del de cesso e che non prestino lavoro retribuito.
3) studenti universitari a carico del genitore al momento del decesso e che non prestano lavoro retribuito per gli anni del corso di laurea e comunque fino al 26° anno di eta'.
4) figli maggiorenni, a condizione che siano inabili a proficuo lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.
La seconda domanda e' riferita al riscatto degli studi universitari. Si fa con richiesta scritta all'amministrazione di appartenenza, il contributo varia caso per caso e a secondo della data in cui e' stata fatta la domanda di riscatto. La convenienza si puo' stabilire al momento del pensionamento prendendo come base una serie di elementi positivi o negativi che spingono all'accettazione o alla rinuncia del contributo di riscatto. Al momento e' conveniente fare la domanda di riscatto rimandando a dopo l'accettazione o meno.

>Sono una precaria di Padova ed ho sentito parlare, da alcuni colleghi, della possibilità di chiedere l'indennità di licenziamento per tutti gli anni in cui ho insegnato: dal 90/91 in poi. Vorrei sapere se è possibile anche per me fare domanda? a chi posso rivolgermi per scrivere correttamente la richiesta? e infine: cosa ciò comporta sul piano del calcolo finale del TFR? se ci arriverò mai; (quando dopo la lunga agonia entrerò in ruolo e quindi potrò andare in pensione, ammesso e non concesso che fra 20 anni si parli ancora di TFR e simili "baggianate").

>L'indennita' di fine rapporto per il personale non di ruolo e' regolata dall'art. 9 del DLCPS 4-4-1947 n 207 per il personale cessato dal servizio con una delle qualifiche previste dal RDL 4-2-1937 n 100 (successivamente e' stata estesa anche al personale docente non di ruolo della scuola) Condizione essenziale per chiedere l'indennita' di licenziamento e' l'iscrizione all'INPS ed essere in servizio continuativo da almeno un anno (sentenza della corte costituzionale n 65 del 13-4-1977). La richiesta va indirizzata all'Amministrazione di appartenenza. Il periodo in cui ha percepito l'indennita' di licenziamento non sara' ammesso a riscatto per il calcolo finale del TFR (circolare ENPAS n 2697 del 30-11-1987) Infine tengo a precisare che il TFR non e' una "baggianata" come lei afferma.

>E' possibile ricongiungere il servizio (prestato prima di essere assunta in ruolo a seguito di concorso) fuori ruolo presso un istituto parificato. Non sono riuscita a trovare le norme, se non sul Testo Unico che porta un riferimento al servizio presso istituti pareggiati (che differenza c'è)?

>Se il servizio e' stato prestato alle dipendenze degli Enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, allora la ricongiunzione viene chiesta invocando l'art. 113 del DPR 29-12-1973, n 1092.

>Sono entrata in ruolo l'1/09/97 nella scuola secondaria superiore .Vorrei sapere se è conveniente chiedere il riscatto degli anni universitari ai fini della pensione e dell'indennità di buonuscita. Mi sembra di aver capito che, con le nuove regole pensionistiche, il riscatto ai fini della pensione non dovrebbe più permettere di anticipare il pensionamento, visto che le pensioni d'anzianità sono destinate a scomparire e quindi servirebbe solo ad ottenere un dubbio aumento dell'importo della pensione. Che cosa ne pensi?

>Trovandomi io nella sua posizione avrei fatto cosi': avrei chiesto, da subito, il computo, il riscatto e comunque la valutazione di tutti i servizi prestati da non di ruolo e del corso legale degli studi universitari, sia per la pensione che per la buonuscita. Ho detto da subito perche' ancora e' all'inizio della carriera e quello che dovrebbe pagare come contributo di riscatto e' il piu' basso che ci possa essere nel suo caso. Quando entrera' nella seconda classe di stipendio, cioe' il 1-1-2001 incomincera' a pagare sempre di piu'. Se il riscatto della laurea non le permettera' in futuro di anticipare il pensionamento questo non lo so. Comunque una cosa e' certa: quando avra' raggiunto il sessantesimo anno di eta' e avra' di servizio effettivo per esempio 36 anni la pensione le verra' calcolata con 40 anni ottenendo cosi' un aumento reale sulla pensione e non dubbioso come lei dice! Lo stesso vale per la buonuscita.

>Sono una Direttrice Didattica con un'età anagrafica di 44 anni compiuti. Sono entrata nei ruoli della scuola dall'a.s. 1973/74 come insegnante di scuola materna e successivamente di scuola elementare fino all'a.s. 1986/87 in cui sono stata immessa nel ruolo di Direttore Didattico.
Dall'anno scolastico 1990/91 all'a.s. 1996/97 ( 7 anni) ho prestato servizio all'estero in una sede riconosciuta come disagiata per 5 anni e 8 mesi. Per questi anno ho richiesto regolarmente il riscatto per la supervalutazione che però non mi è stato ancora notificato. Considerato il servizio all'estero e data l'attuale normativa (che so bene nel tempo potrebbe cambiare completamente) gradirei conoscere l'anno in cui avrò maturato il diritto alla pensione.
Nel caso decidessi di dare le dimissioni volontarie dal servizio per motivi di famiglia a che età potrò ricevere la pensione in rapporto ai contributi versati in questi 27 anni di servizio?
Con l'occasione esprimo il più vivo ringraziamento per il prezioso servizio di consulenza e di informazione da voi offerto.

>Lei vorrebbe sapere quando potra' pensionarsi con la normativa attualmente vigente e quando potra' avere la pensione nel caso in cui decidesse di lasciare il servizio oggi per poter conseguire la pensione in data futura.
Rispondo nell'ordine:
1) la pensione di anzianita', avendo ora 28 anni e mesi 10 (servizio anni 27 piu' anni 1 e mesi 10 di supervalutazione per servizio prestato all'estero) l'avrebbe potuta conseguire nell'anno 2006 perche' a quella data poteva vantare 35 anni di contributi pero' avrebbe dovuto avere 57 anni d'eta' anagrafica e non 51. Scartata questa ipotesi deve attendere l'anno 2011 per maturare 40 anni di contributi per poter uscire con qualsiasi eta'.
2) nella seconda ipotesi, nel caso di dimissioni senza diritto a pensione immediata, la pensione la puo' avere quando raggiungera' 60 anni di eta' cioe' nel 2015.

>Data di nascita: 3 marzo 1945
Servizio: ininterrottamente dal 1° ottobre 1969, di cui 5 di preruolo. Al 31 agosto 2000, quindi, 30 anni e 11 mesi + 4 anni (riscatto Università).
Totale: 34 + 11 mesi e 55 anni d'età.
Chiedo se posso fare la domanda di pensione.

>La correggo sulla determinazione dell'anzianita' pensionabile. Gli anni sono 35 e non 34 e 11 mesi. Per coloro che hanno inziato il servizio il 1 ottobre l'anzianita' si determina fino al 30 settembre. Negli anni passati l'anno scolastico e' stato accorciato forzatamente di un mese e cio' non puo' costituire un danno per l'interessato. Per il resto tutto ok per l'uscita al 1-9-2000 se ha effettuato il riscatto del servizio non di ruolo e del corso legale degli studi universitari. Auguri!

>Sono nato il 1° aprile del 1943, sono docente tecno-pratico di ruolo ed insegno in un Istituto Professionale di Stato; ho esercitato ed esercito, nelle ore extrascolastiche, con l'autorizzazione del Preside, la libera professione prima di Geometra, oggi di Architetto. Vorrei andarmene in pensione. Al riguardo le informazioni che ho avuto non sono state particolarmente chiare.
Leggendo la Sua rubrica in Internet ho pensato di rivolgermi a Lei. La mia carriera scolastica con la relativa situazione contributiva è esplicitata nella seguente scheda (...).
Questa la mia situazione. Vorrei sapere da Lei
1. quando posso andare in pensione non chiedendo la ricongiunzione dei contributi facoltativi e obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri con sede in 00184 Roma Via Cavour n. 179/A, per le seguenti annualità 1967, 1968, 1969, 1970;
2. quando posso andare in pensione richiedendo la ricongiunzione dei contributi facoltativi e obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri con sede in 00184 Roma Via Cavour n. 179/A, per le seguenti annualità 1967, 1968, 1969, 1970;
3. vorrei inoltre sapere se vengono valutati ai fini della pensione anche anni coincidenti ma relativi ad attività effettiva, versati sempre alla predetta cassa.

>Rispondo nell'ordine:
1) Se vuole tener conto del solo servizio prestato allo Stato, cioe' degli anni 29 mesi 7 e gg 22, deve attendere il 35° anno di servizio, il requisito dell'eta' lo ha raggiunto.
L'anzianita' contributiva di 35 anni la raggiunge il 31-8-2006 (riferita al 30-9-2006) pertanto potra' pensionarsi il 1-9-2006 . Le manca un mese e 8 giorni per potersi pensionare un anno prima. Le norme sul pensionamento stabiliscono che il requisito contributivo e l'eta' anagrafica ai fini dell'uscita sono sempre riferiti al 31 dicembre dell'anno di pensionamento.
2)Se vuole pensionarsi operando la ricongiunzione della legge 29 per gli anni dal 1967 al 1970 allora l'anzianita' contributiva di 35 anni la raggiunge il 31-8-2002 pertanto puo' pensionarsi il 1-9-2002. Ovviamente sara' sottopopsto al pagamento di un eventuale onere sul trasferimento di contributi da una gestione previdenziale ad un' altra.
3) I servizi e i periodi coincidenti con altro servizio non sono validi per la pensione.
A giudizio del sottoscritto le annualita' dal 1971 al 1978 e un eventuale riscatto del corso legale degli studi universitari sono ininfluenti ai fini della determinazione dell'anzianita' pensionabile.

>Mia madre ha 54 anni di cui 34 di servizio come insegnante di scuola elementare. Siccome le è stata diagnosticata un'ipertensione arteriosa vorrebbe sapere se questa puo' essere considerata una causa di servizio al fine di richiedere la pensione privilegiata.

>Mi chiede di sapere se l'ipertensione arteriosa puo' essere causata dal servizio al fine di poter beneficiare di una pensione privilegiata. Questo io non lo so, e' bene che lo chieda ad un cardiologo perche' e' l'unico specialista che possa esprimersi sullo stato patologico di sua madre e sulla causa che l'ha determinato. Comunque sua madre puo' conseguire una pensione d'anzianita' al raggiungimento del 35 anno di servizio, cioe' al prossimo anno, avendo gia' i requisiti anagrafici.

>Nato il 6 luglio 1939 - ins. elem di ruolo dal 1° ottobre 1959 - dir. did. di ruolo dal 1° aprile 1970 - frequento il Corso per Dirigenti - penso di restare in servizio fino al 67° anno di età (compresi i due anni di cui all'art. 16 del D.L. 503/92). In una precedente faq l'acquisizione della dirigenza è stata definita "un grande salto di qualità". Vorrei sapere in che rapporto l'aumento economico stipendiale eventualmente connesso all'attribuzione della dirigenza, interesserà, nel mio caso, la pensione e il tfr.

>La sua pensione e il suo trattamento di fine rapporto al pari della dirigenza, avra', a decorrere dal 1-9-2001 "un grande salto di qualita'". Come lei sa la pensione e il trattamento di fine rapporto vengono calcolate con lo stipendio in godimento alla data di cessazione dal servizio. Tanto piu' alto e' lo stipendio, tanto piu' alte sono la pensione e la buonuscita.

>E' riscattabile il servizio effettuato presso l'universita' come addetto alle esercitazioni pratiche? L'ufficio pensioni del provveditorato agli studi di Ancona dice di no.

>L'ufficio pensioni del Provveditorato agli studi di Ancona penso debba avere buone ragioni per affermare che il servizio prestato presso l'universita' come addetto alle esercitazioni non possa essere ammesso a riscatto. Io sono dell'avviso che se esiste un rapporto di lavoro con l'universita', se ha regolarmente percepito la retribuzione, se sono stati versati agli enti previdenziali i relativi contributi, il medesimo servizio possa essere ammesso a riscatto. Sarei curioso di conoscere le motivazioni del Provveditorato per non ammettere a riscatto il suddetto servizio.

>Docente di scuola elementare dal 1 ottobre 1976, senza pre-ruolo, età 51 anni, in base alla normativa vigente, quando potrò andare in pensione?

>Il 1-9-2011.

>Sono insegnante elementare, entrata in ruolo il 1 ottobre 1976 e non ho pre-ruolo. Sono nata nel 1948. Quando potrò andare in pensione?

>Il 1-9-2008 quando maturera' il 60 anno di eta'.

>Sono un insegnante di scuola media superiore al 31° anno di servizio: 5 di preruolo + 26 di ruolo.
Il primo anno (1969/70) fui pagato a partire da febbraio; quindi penso che per maturare i 35 anni di contributi dovrò fare anche il prossimo anno di servizio e chiedere il riscatto dei 4 anni universitari (la richiesta l'ho presentata nel 1987). Quando farò la domanda di pensionamento (gennaio 2001) avrò 56 anni. Vorrei sapere se gli anni di università si devono riscattare obbligatoriamente tutti e quanto mi verrà a costare il riscatto.

>Reputo che lei ha avuto la nomina a tempo indeterminato nell'anno 1969-70 con decorrenza giuridica dal 1-10-1969 ed economica dalla data di assunzione in servizio cioe' da febbraio 1970. Se e' cosi' lei puo' riscattare il periodo di non attivita' lavorativa compresa tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica della nomina a tempo indeterminato a norma dell'art. 142 del DPR n 1092/73.
Questa maggiore anzianita' contributiva le dara' la possibilita' di pensionarsi il 1-9-2000 con anni 35 e 55 anni di eta' anagrafica ovviamente riscattando il corso legale degli studi universitari. E' possibile il riscatto parziale del corso legale degli studi universitari, in questo caso deve ritardare il pensionamento di tanti anni di quanti non vuole riscattare.
Non siamo in grado di dirle quanto le costera' il riscatto, la nostra rubrica non effettua calcoli.

>Sono un insegnante in pensione. Sulla Buona Uscita mi hanno effettuato la trattenuta IRPEF: è legittima tale trattenuta?

>Per l'INPDAP tale ritenuta e' leggittima e non ha mai rinunciato ad applicarla.
Di diverso avviso sono la Suprema Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale che ne hanno dichiarato l'illeggittimita'. Per saperne di piu' e' necessario fare ricorso agli organi di giustizia amministrativa ed attendere il verdetto!

>Sono un insegnante di Scuola Media di I grado sotto regime contrattuale di part-time al 50%, gentilmente vorrei sapere se attualmente i contributi ai fini pensionistici sono considerati interi anche per me. Se la risposta fosse negativa vorrei sapere se è possibile fare versamenti contributivi personalizzati. Il mio contratto part-time scade nel 2000, per rescinderlo bisogna far domanda entro quale periodo e dove?

>Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per poter conseguire il trattamento di pensione. Varia pero' la misura del trattamento che e' ragguagliabile all'effettiva prestazione di servizio. Per quanto riguarda il recupero per intero dell'anzianita' part-time mediante riscatto o in alternativa, la prosecuzione volontaria a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 16-9-1996 n 564 cio' e' possibile, bisogna vedere, dopo aver esaminato piu' dettagliatamente il suo caso, se rientra nella normativa teste' citata e se l'operazione e' conveniente dal punto di vista economico.Non siamo in grado di informarla sulla data entro la quale bisogna rescindere dal contratto a tempo parziale, la nostra rubrica si interessa solo di pensioni.

>Sono un insegnate di scuola media superiore . Ho iniziato la mia professione il 1° ottobre 1969 e alla fine del corrente anno scolatico 1999-2000 avrò maturato 31 anni di servizio, o meglio 30 e 11 mesi, visto che dieci anni fa circa l'inizio delle lezioni è stato anticipato da ottobre a settembre. Aggiungo di aver riscattato i quattro anni di laurea. Quindi il mio servizio totale sarà di 34 e 11 mesi. 
Chiedo tre cose: la prima è se possibile arrotondare da 11 mesi a 12 il servizio (in questo caso raggiungerò 35 anni tondi tondi); la seconda è se, in caso contrario - cioè se rimarrò con 34 anni e 11 mesi - potrò andare ugualmente in pensione; la terza è se, essendo possibile andare in pensione, di quanto sarò penalizzato.

>Il suo servizio all'1-9-2000 e' di anni 35 e non di anni 34 e mesi 11 perche' per coloro che hanno iniziato il servizio il 1 ottobre l'anzianita' pensionabile si conta fino al 30 settembre. In ogni caso il requisito contributivo e quello anagrafico devono essere raggiunti anche virtualmente entro il 31 dicembre dell'anno di pensionamento.
Se ha l'eta' anagrafica di anni 54 entro il 31 dicembre 2000 puo' pensionarsi senza penalizzazioni ma con una pensione ragguagliata all'anzianita' di anni 35.

>Le scrivo per conto di mia madre, insegnante elementare collocata a riposo nell'anno 1984. Non sono molto addentro alla questione e spero di essere sufficientemente chiara per poterle esporle il problema. Mia madre, come altre insegnanti collocate a riposo in quell'anno, è attualmente in attesa, da parte dell' INPDAP, della cosiddetta 'riliquidazione' vale a dire, da quello che ho capito dall'istanza presentata," la riliquidazione dell'indennità di buonuscita a suo tempo erogata sulla base del più elevato rateo di retribuzione spettante al momento della collocazione a riposo in applicazione dei principi espressi dalla Corte dei Conti (nell'istanza si cita il DPR 345/83 - IL DPR 209/87- la sentenza della Sez.3° giurisdizionale n. 70512/93 e pronuncia del 2.12.1994.) Ora ci si chiede: arriveranno mai questi soldi? Interpellati gli uffici competenti, INPDAP di Milano, si dice che stanno già liquidando qualcuno, ex colleghi di mia madre sostengono invece che questo soldi non arriveranno mai. Lei ha qualche informazione in proposito?

>Se non vado errato la sentenza della 3 sezione giurisdizionale n 70512/93 riconosce ai pensionati di quegli anni 1983-1984 il beneficio di godere nella pensione di tutti gli aumenti contrattuali concessi nel periodo di vigenza contrattuale.
L'indennita' di buonuscita e' fuori di questo beneficio in quanto che l'INPDAP (ex ENPAS) riconosce , ai fini del calcolo della buonuscita, lo stipendio in godimento alla data di collocamento a riposo e non anche degli altri aumenti contrattuali concessi nel periodo di vigenza contrattuale.

>Sono un'insegnante elementare. Sono nata il 27.4.46. Servizio: dal 1° ottobre 1973 a tutt'oggi senza soluzione di continuità (un anno di preruolo, gli altri di ruolo ). In totale: anni 27. Quando potrò andare in pensione?

>Il 1-9-2006 quando maturera' il 60° anno di eta'.

>Sono un insegnante di E.T. nato il 05.03.1941; nel mese di marzo, esattamente il 12.03.1999, tramite Scuola, ho inviato tutta la documentazione richiesta dal Provveditorato agli Studi di Roma per il pensionamento e la buonoscita. Nel mese di Luglio recatomi al Provveditorato per avere notizie circa la mia posizione venivo a conoscenza che l'addetta, non avendo nel fascicolo la domanda di riscatto del servizio militare, non lo avrebbe conteggiato ai fini della buonuscita.Faccio presente che avevo più volte inviato tale domanda, e nonostante questo ho rilasciato una dichiarazione, in base alla legge "Bassanini", di aver richiesto il riscatto del servizio militare. Per maggior sicurezza ho fatto inviare dalla Scuola una dichiarazione del Preside con allegati copia della lettera di trasmissione al Provveditorato della domanda e copia della stessa. Per maggior sicurezza ho inviato, personalmente, con raccomandata AR, al Provveditorato la stessa documentazione. Il Provveditorato ha ricevuto la mia raccomandata il 06.06.1999 come risulta dall' AR. Oggi ho ricevuto, per conoscenza, il tabulato inviato dal Provveditorato all'INPDAP dal quale non risulta conteggiato il servizio militare.
Cosa devo fare?

>Il modello PL1 che il Provveditorato invia all'INPDAP effettivamente non e' di facile lettura. Ai non addetti ai lavori sembra che siano stati comunicati all'INPDAP solo periodi di servizio prestati con iscrizione al Fondo Opera Previdenza perche' sono chiaramente indicati sulla prima pagina ed addirittura quantificati in anni, mesi e giorni. Ma non e' cosi'. Per i servizi che devono essere conteggiati e riscattati contestualmente alla liquidazione il Provveditore trasmette allegato al modello PL1 il modello PR1 dove sono elencati i servizi e periodi da ammettere a riscatto. Nel suo caso il servizio militare sara' certamente elencato nel mod. PR1, ma lei non puo' accorgersene perche' non ne e' in possesso. Comunque si accerti presso l'INPDAP della inclusione del suo servizio militare sul modello PR1.

>Sono insegnante di Ruolo nella scuola media di anni 49, ed ho intenzione di dimettermi a Giugno 002 quando avrò 52 anni di età e 33 di contributi. So che dovrò aspettare la pensione di vecchiaia, e chiedo: a quanto ammonterà tale pensione? quando prenderei la liquidazione e a quanto ammonterebbe all'incirca?

>Se ha deciso cosi' deve aspettare la pensione di vecchiaia nel 2010 o nel 2015 a seconda che si tratti di una insegnante o di un insegnante. La buonuscita, invece, le verra' calcolata all'atto della cessazione dal servizio. Non le possiamo quantificare ne' la pensione ne' la buonuscita perche' la nostra rubrica non esegue calcoli.

>Insegno strumento nelle scuole medie ad indirizzo musicale dal '91 con nomine prima annuali, poi a tempo determinato fino al 30 giugno. Ora si prospetta per me l'immissione in ruolo, e inizio a pensare ad una materia, quella del trattamento pensionistico, su cui non sono molto esperto, perciò mi scuso per la mia grossolanità.
Vorrei sapere:
-avendo avuto per alcuni anni degli spezzoni di cattedra, i contributi pensionistici che ho versato sono proporzionali alle ore di insegnamento?
-quanto valgono, ai fini dell'anzianità contributiva, le nomine annuali e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche?
-possono essere riscattati alcuni anni di Conservatorio, che mi sono stati necessari per l'acquisizione del titolo di studio relativo al mio insegnamento?
-infine, è stato istituito per caso un fondo pensionistico per la categoria docente nelle scuole?

>Rispondo nell'ordine:
1) I contributi versati sono realmente proporzionali alle ore di insegnamento.
2) Quanto valgono ai fini dell'anzianita' contributiva le nomine annuali e a tempo determinato, e' un po' presto per stabilirlo, perche' lei sicuramente conseguira' una pensione con il sistema contributivo e il valore dei contributi si determinera' al momento del pensionamento.
3) Se il diploma del Conservatorio e' assimilato al diploma di laurea o alle cosiddette lauree brevi e' ammesso al riscatto ( vedi deliberazione della Corte dei Conti n 1054 del 27-3-1980)

>Sono un collaboratore scolastico, nato il 5.1.1935. All'1.9.1999 ho la seguente anzianità di servizio:
- servizio riscattato ai sensi della legge 29: anni 14 mesi 7 gg. 0
- servizio prestato in qualità di collab. scolastico: anni 22 mesi 9 gg.12
Totale anzianità all'1.9.1999: anni 37 mesi 4 gg. 12
Il mio problema è questo:mi conviene andare in pensione l'1.9.2000 o mi conviene chiedere due anni di proroga per raggiungere i 40 anni di anzianità?

>Se vuole pensionarsi il 1-9-2000 avra' una pensione ragguagliata ad anni 38, se vuole pensionarsi il 1-9-2002 avra' una pensione ragguagliata a 40 anni. Prevale il desiderio di lasciare subito il servizio o conseguire una pensione piu' ricca? Faccia lei!

>Sono un insegnante di ruolo, desiderei conoscere quali requisiti servono per poter far richiesta di dimissioni anticipate e volontarie dal servizio, garantendosi adeguato trattamento previdenziale, secondo vigente normativa.

>Per poter conseguire una pensione di anzianita' al 1-9-2000 e' necessario essere in possesso di 54 anni di eta' anagrafica e 35 anni di contributi. I requisiti anagrafici e contributivi devono essere posseduti, anche virtualmente, entro il 31-12-2000.

>Nell'anno scolastico 1976-77 prestai i seguenti servizi pre-ruolo con orario-cattedra, in qualità di supplente temporanea:
dal 13-11-76 al 22-11-76; dal 15-12-76 al 20-12-76; dal 7-1-77 al 15-1-77; dal 20-1-77 al 29-1-77; dal 31-1-77 al 7-2-77; dal 9-2-77 al 16-2-77; dal18-2-77 la 25-2-77; dal 28-2-77 al 3-3-77; dal 5-3-77 al 30-6-77
Vorrei sapere: come valutare (in numero di giorni) il servizio prestato dal 5-3-77 al 30-6-77, in quanto effettuato in una scuola "speciale", l'Istituto di Riabilitazione "S.Stefano", sezione staccata della Scuola Media Statale "R.Sanzio" di Porto Potenza Picena (MC);
come valutare il servizio dell'intero anno scolastico (1 anno o no?);
se sia legittimo che per quell'anno scolastico io non sia stata retribuita per il periodo estivo pur avendo effettuato 180 giorni di servizio ed avendo partecipato alle operazioni d'esame e di scrutinio finale.

>I periodi validi per la pensione sono quelli retribuiti. Se e' stata retribuita per tutti i periodi segnati nell'anno scolastico 1976-77 le sono validi per la pensione e per la buonuscita mesi 6.

>Il personale appartenente a classi di concorso con esubero a livello provinciale, può presentare domanda di dimissioni legata a tale motivazione. Per poter conseguire il trattamento di quiescenza, qual'è la contribuzione minima richiesta in tal caso?

>Il personale appartenente a classi di concorso con esubero a livello provinciale si applica la normativa esistente anteriormente al 1-1-1998, cioe' l'art.1 comma 27 lettera a) e b) della legge 8-8-1995 n 335. 
Poiche' il quesito non ci fornisce i requisiti anagrafici e contributivi e' impossibile dare una risposta.

>La docente di ED.TECNICA cui facevo riferimento, è nata il 24.03.1952 e al 31.8.2000 ha un'anzianità contributiva complessiva di aa.29. Ha qualche speranza di poter andare in pensione ?

>Gli insegnanti appartenenti a classi di concorso in esubero possono uscire con le regole stabilite dalla legge 335. I requisiti sono segnati nella tab.B allegata all'art. 1 c. 26 la quale indica in anni 54 per le uscite dell'anno 2000. Per gli interessati che, invece, non hanno il requisito dell'eta' si applica la tab. C allegata all'art. 1 c. 27 la quale permette il pensionamento al raggiungimento al 31 anni di servizio per coloro che al 31-12-1995 avevano un'anzianita' compresa tra i 22 e i 25 anni di contribuzione.
Se non sbaglio la docente di cui al presente quesito non si trova in nessuna di queste due condizioni in quanto non ha al 31-12-2000 ne' l'eta' di 54 anni ne' l'anzianita' contributiva di 31 anni.

>Docente di educazione tecnica in provincia di Caserta, 55 anni, ha svolto la seguente attività utile a pensione:
- Servizio di ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1/10/1974;
- Servizio non di ruolo di insegnamento con nomina a tempo indeterminato dal 16/12/71 al 30/9/74;
- Servizio militare dal 9/10/64 al 18/12/65;
- Servizio di magazziniere non di ruolo con nomina a tempo indeterminato dal 15/5/67 al 9/11/70 in un Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato;
- Servizio di magazziniere di ruolo dal 10/11/1970 al 15/12/1971.
Con il compimento dell'anno scolastico in corso dovrebbe aver maturato complessivamente 34 anni, 6 mesi, 27 giorni di servizio.
Chiede se può fare domanda di pensione da quest'anno, considerando che insegna una disciplina appartenente a classi di concorso in esubero, e la percentuale di penalizzazione che gli verrebbe applicata. Infine se può essere gentile da riferirmi quali sono i servizi utili effettuati senza riscatto, e quali i servizi non di ruolo riscattabili. Al momento del passaggio di ruolo ho chiesto il riscatto e la ricongiunzione dei servizi precedenti, ma non ho avuto fino ad oggi nessuna comunicazione al riguardo.

>Pensionandosi il 1-9-2000 con anni 34 mesi 6 e giorni 27 le verra' applicata la personalizzazione dell'1% perche' appartiene a classi di concorso in esubero. Se sono esatti i dati comunicatomi non avrebbe servizio da riscattare, solo quello militare, gli altri servizi con incarico a tempo indeterminato sono utili "ex se" La risposta su quello che ha chiesto le verra' notificata dopo la domanda di dimissioni.

>Ho prestato servizio in qualità di insegnante elementare presso la direzione didattica con sede a  Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia dall'1.1.71 al 30.9.75, a quel tempo la gestione era affidata al Cafli un ente diretta emanazione del ministero degli Esteri attualmente commissariato; all'atto della richiesta di pensione mi vengono riconosciuti solo gli anni dal 1972 perché da quell'anno mi è stato dato direttamente l'incarico dal Ministero degli Esteri.
Tuttavia ho un attestato della direzione didattica del Lussemburgo in cui è scritto "il servizio prestato nei doposcuola italiani dà diritto ad una qualifica annuale valida a tutti gli effetti in Italia".
Come devo comportarmi?

>Reputo che il provveditorato abbia avuto buoni motivi per riconoscere gli anni dal 1972 in poi e non dal 1971 in poi perche' solo da quella data ha intrapreso un rapporto di lavoro con regolare incarico da parte del Ministero degli Esteri.
Non mi ha detto chi lo ha nominato incaricato nell'anno 1971 e se ha fatto richiesta di valutazione per quell'anno. Chieda chiarimenti al Provveditorato.

>Sono una insegnante elementare e nel 2000 compio 65 anni. Il mio servizio al 30/09/00 è di 28 anni di ruolo e 6 anni e 4 mesi di pre-ruolo tutti riscattati.La mia situazione retributiva al 30/11/99 è la seguente: classe 35 stipendio annuo £31.280.000, indennità integrativa speciale £ 1.030.111 mensile ass. da contrib. integrativo scuola £ 96.000 mensile.Quale liquidazione mi aspetta e quale sarà la mia pensione mensile?
Mi conviene chiedere la riconferma per un anno in modo da avere 35 anni di servizio?

>Fino a 40 anni di contributi la pensione aumenta sempre. La convenienza a restare o lasciare deve essere valutata solo da lei a secondo se vuole una pensione piu' sostanziosa o meno. Per quanto riguarda l'ammontare della liquidazione e della pensione la informiamo che la nostra rubrica non effettua calcoli.

>Salve, sono un professore universitario di 35 anni. Sto cercando di capire se mi convengano riscattare gli anni di laurea ai fini della buonuscita. Presentai domanda quando ero ancora ricercatore e mi hanno chiesto poco più di 8 milioni (rateizzati). Sono *totalmente* ignorante di queste problematiche, ma la mia impressione è questa: investendo adesso 8 milioni per mio conto, al momento di riscuotere la buonuscita questi avranno reso di più che non consegnandoli adesso allo stato. Che ne pensa?
Ho visto nella FAQ (1) una risposta ad un quesito simile che non mi è molto chiara: (...)
Cosa intende per "doppio calcolo"? Inoltre, cosa intende per "guadagno e perdita di modesta entità"? Forse che il riscatto della buonuscita, anche quando è conveniente, lo è di poco?

>Incomincerei a commentare il quesito di quell'insegnante elementare di 63 anni che intende pensionarsi nell'anno 2000 perche' indirettamente trovera' la risposta ai dubbi che le sono sorti. L'insegnante in oggetto deve pagare il contributo di riscatto nell'anno 1999 per godere dei benifici nell'anno 2000.Poiche' tutti gli elementi che si prendono come base per il calcolo del contributo di riscatto sono quasi uguali agli elementi che si prendono come base per il calcolo della buonuscita, l'insegnante guadagnera' poco: la differenza tra questi due calcoli quasi uguali. Se poi per effetto di arrotondamento di anzianita' nel calcolo dell'anzianita' per la buonuscita si perde parte dell'anzianita' riscattata (3 o 4mesi) allora e' evidente che il beneficio che si dava per scontato non esiste piu' perche' si perde anzianita' riscattata e pagata.
Facendo il doppio calcolo della buonuscita con l'anzianita' senza il riscatto e con l'anzianita'con gli anni riscattati (sottraendo il contributo di riscatto) si determina esattamente se l'operazione e' conveniente o meno.
Spero di essere stato chiaro.
Ora veniamo al suo caso che e' diametralmente opposto al caso dell'insegnante in oggetto. Lei ha 35 anni e ne deve ancora per altri 30 prima di godersi il meritato riposo. Oggi paga il contributo di riscatto con lo stipendio di oggi. Fra 30 anni riscuotera' una buonuscita calcolata con lo stipendio in godimento fra 30 anni. Ogni commento e' superfluo!

>Non sono mai riuscito a capire se gli anni passati nelle isole minori contano il doppio oppure no. Più precisamente: Ho insegnato tre anni al liceo scientifico di Lipari. Questi tre anni mi contano il doppio per es. per le graduatorie, per i trasferiemnti ecc. La domanda: contano il doppio anche ai fini pensionistici? Qual è la legge che ha istituito il trattamento di favore in questione rispetto all'insegnamento nelle isole minori? 

>Nei casi di maggiorazione di servizi ai fini della pensione non sono compresi i servizi prestati nelle isole minori.

>Sono un'insegnante di Scuola Media Superiore che ha maturato al 31/12/2000 un'anzianità contributiva di anni 30. Essendo la mia classe di concorso A076 (Trattamento Testi e Dati) in esubero, in base alla Legge 335/95 art.1 comma 27 lettera b, potrò andare al 01/09/2000 in pensione (indipendentemente dall'età anagrafica)?

>Nei suoi riguardi dovrebbe essere applicata la tabella C allegata all'art. 1 c. 27. Se realmente ha 30 anni di servizio al 31-12-2000, alla data del 31-12-1995 aveva 25 anni di servizio ed e' ammesso il pensionamento al raggiungimento del 31 anno di servizio, cioe' al 1-9-2001 ovviamente con la penalizzazione dell'11% e se nel 2001 ci sara' ancora la possibilita' di uscita per le classi in esubero.

>Desidero andare in pensione ma non riesco ad avere informazioni sufficienti in merito:
al riscatto dei cinque anni del corso di laurea in Architettura?
alle limitazioni dell'età anagrafica o degli anni di servizio per le categorie in esubero come Educazione Tecnica?
all'ammontare netto della pensione considerando di avere o 24 anni di servizio o 24+5 (università) = 29 ?
Dati anagrafici e di servizio. Nato il 10/09/1950. Incaricato a tempo inderminato A.Sc. 76/77. Servizio di leva dal 24/08/77 al 09/08/98. In ruolo dal 10/09/78. Anzianità al 31/12/95 19 anni 3 mesi 20 giorni , trattamento economico alla stessa data £ 24.616.548. Anzianità al 31/08/2000 24 anni. Inquadramento attuale retributivo- Docente scuola media, classe 21 e stipendio annuo lordo £ 30.277.000 - Iscritto all'Università nell'anno accademico 1970/71 e laurea il 8/04/94. (Durata del corso di laurea =5 anni). Dal 1970 all'inizio anno scolastico 1976/77 nessun contributo per la pensione.

>Rispondo nell'ordine:
Il riscatto della durata legale del corso di laurea puo' essere chiesto a norma dell'art. 13 del T.U. 1092/73 nell'ipotesi che il diploma di laurea sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
Negli altri casi il riscatto puo' essere chiesto a norma del D.L. 184 del 30-4-1977.
Per quanto riguarda il pensionamento penso che lei non abbia i requisiti per uscire in quanto non si trova nelle condizioni della tab. B. allegata all'art. 1 c. 26 legge 335 per mancanza dei requisiti di eta', 54 anni al 31-12-2000, ne' si trova nelle condizioni della tabella C allegata all'art. 1c. 27 legge 335 perche' avendo al 31-12-1995 19 anni di servizio potrebbe uscire quando avra' 32 anni di contribuzione, lei invece al 31-12-2000 ne avra' solo 24, le mancherebbero almeno 8 per uscire. Le cose non miglioreranno anche nell'ipotesi del riscatto del corso di laurea, c'e' sempre l'impossibilita' di uscire.
Per quanto riguarda il terzo punto siamo spiacenti di dire che la nostra rubrica non esegue calcoli.

 


 

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