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Sicurezza (*) a cura di Bruno SozziLe tante dimensioni della sicurezza Come la salute
non è più considerata da molto tempo sinonimo di
assenza di malattia, bensì quello stato di benessere
psicofisico complessivo definito dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, così la sicurezza sta assumendo connotazioni sempre più
ampie riferite a tutta la vita dell’uomo: lavorativa (infortuni,
malattie professionali,…), ludica, ambientale (aria, acqua, rumore,
rifiuti,…), stradale, sociale e di protezione civile propria di una
società organizzata attenta ad uno sviluppo sostenibile. “Queste
problematiche per essere affrontate richiedono una rielaborazione dei
sistemi di valori, di comportamenti, di atteggiamenti,
di rapporti sociali e, naturalmente, di un sistema educativo adeguato”
(C.G. Catanoso, 1996). Si tratta di un’affermazione
proveniente dalla cultura d’impresa, di quelle aziende ove
troveranno occupazione i nostri studenti; essa chiama in causa la
Scuola e la sua competenza formativa (conoscenze, capacità,
comportamenti), “la scuola…terreno privilegiato per qualsiasi
attività educativa” (circolare sull’educazione alla legalità del
1993). Non posso prescindere dal richiamare un passo particolarmente significativo
della citata circolare: “La scuola è normalmente la prima
fondamentale istituzione, dopo la famiglia, con cui essi si
confrontano e su cui misura immediatamente l’attendibilità del
rapporto tra le regole sociali e i comportamenti reali. Infatti
per i giovani le istituzioni si presentano con il volto della scuola. È
necessario allora che la scuola offra ai giovani l’immagine coerente
di “luogo” dove i diritti e le libertà di tutti, nel reciproco
rispetto, trovano spazio di realizzazione, dove le aspettative
dei ragazzi ad un equilibrato sviluppo culturale e civile non vengono
frustrate. In
questa prospettiva vanno particolarmente sottolineati
i rapporti che si instaurano all’interno della comunità classe. Una
valutazione del rendimento scolastico ispirata a criteri di
trasparenza, coerenza, equità e solidarietà può, ad esempio,
costituire in molti casi una lezione di legalità più efficace di
tante parole. Assumendosi
la responsabilità di educare i giovani alla società, … la scuola
ha il dovere di promuovere prima una riflessione
e poi un’azione volta
alla riaffermazione dei valori irrinunciabili della libertà, dei
principi insostituibili della legalità”. Si
tratta di un richiamo forte al fatto che l’educazione, per sua
natura esige coerenza; noi, purtroppo, conviviamo con le
contraddizioni e le incoerenze. Infatti da
decenni c’è chi denuncia la nostra società come NON educativa, ma
TERAPEUTICA: si attrezza per curare quando è necessario prevenire!
Solo qualche esempio: parliamo di sicurezza stradale ma esaltiamo i
miti della velocità e della potenza, portiamo a scuola in auto i
figli anche se dobbiamo percorrere meno di un chilometro; piuttosto di
operare per la prevenzione, ci attrezziamo a curare
i danni (delle sostanze…, degli incidenti…, ora anche del gioco d’azzardo!
[1]
). Sicurezza
DELLA scuola
“L’ambiente
scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni
igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una
permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il
personale” (D.P.C.M. 7 giugno 1995,
Carta
dei servizi della scuola, punto 9.1). Questo
principio, che dovrebbe esprimere l’identità e l’obiettivo di
ogni istituzione scolastica, risente certamente dell’emanazione,
alcuni mesi prima, del D.Lgs. 626/1994
[2]
che
ha rappresentato e rappresenta ancora una grossa preoccupazione per i
Capi d’Istituto; essi sono stati individuati “datori di lavoro
ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n. 626/1994
e 242/1996”, ricordando così che l’Istituto Scolastico è anche
un luogo di lavoro ove devono essere rispettate tutte le specifiche
normative a partire dai Decreti del Presidente della Repubblica
[3]
che
quasi 50 anni fa avevano posto l’Italia all’avanguardia in Europa.
Il D.Lgs. 626/1994 ha introdotto alcuni
temi non considerati nella normativa precedente (p. es. il
lavoro ai video terminali), ma già dal titolo evidenzia una
rivoluzione culturale; con il termine “miglioramento”
l’attenzione viene portata agli aspetti progettuali, organizzativi,
gestionali e procedurali della prevenzione superando definitivamente
la concezione che voleva la sicurezza e la tutela della salute del
lavoratore quasi esclusivamente centrate sul controllo di prescrizioni
e adempimenti normativi. Per la prima volta in Itali un provvedimento
legislativo ha definito un sistema di organizzazione
e gestione delle attività di prevenzione
e protezione dai rischi lavorativi. Nel
concreto, l’organizzazione
della sicurezza, anche nella scuola, poggia sui seguenti adempimenti
del Dirigente
scolastico:
1)
valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione
scolastica; 2) elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei
rischi, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri
adottati nella stesura della valutazione, nonché
le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi; 3)
designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
[4]
e
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 4)
designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità ai
sensi di legge; 5)
designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi,
evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché
la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori,
officine aule speciali, ecc); 6)
fornire ai lavoratori, ed agli allievi
equiparati
[5]
, ove necessario, dispositivi di protezione
individuale; 7)
assicurare un’idonea attività di formazione ed informazione degli
interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da
ciascuno e
delle relative responsabilità; 8)
consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (CCNI/1999,
artt.
57-59) e, più in generale, informare le RSU
un’informazione preventiva sull’attuazione della normativa in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 6 CCNL/1999). 9)
tenere aggiornato il registro infortuni
e rispettare le clausole assicurative
[6]
. Inoltre
ciascun plesso dovrà avere:
-
La necessaria
segnaletica di sicurezza;
-
le istruzioni per la prevenzione
e la protezione antincendio;
-
il piano di evacuazione in condizioni di emergenza; I rapporti con l’Ente Locale Si
intende per
Ente Locale, di norma, il Comune,
per le scuole dell’obbligo, o la Provincia
per le scuole superiori, responsabile delle strutture e degli
impianti. È
indubbio che, ai fini della valutazione dei rischi professionali, gli
insediamenti scolastici rappresentano una particolare tipologia,
caratterizzata da alcuni fattori non riscontrabili in nessuna
altra attività: sembrano operare nella scuola due
“datori di lavoro”: il proprietario dell’immobile ed il
gestore-conduttore (Capo d’Istituto): Le loro competenze ed i loro
interventi devono convergere all’unico obiettivo della sicurezza
degli operatori e degli studenti. Ciò non è sempre facile, anche se
su questo punto la normativa è chiara: per quanto attiene alle
strutture (ivi compresi servizi igienici, illuminazione generale,
microclima, ecc., impianti e la prevenzione
incendi), la proprietà deve dare in uso immobili e impianti fissi in
buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente e provvisti di
tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie; sono invece in
capo ai conduttori degli edifici stessi (presidi e direttori didattici
e/o Provveditori agli studi) le responsabilità di gestione, quali l’utilizzazione
dei locali, l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli
arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, l’uso dei
dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la
sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione. Il primo
obbligo richiesto dalla legge consiste nella valutazione del rischio
che deve essere effettuata mantenendo una
visione globale dell’attività, suddividendo gli aspetti di
competenza della proprietà da quelli più propriamente legati alla
gestione delle strutture ed all’esercizio dell’attività
scolastica stessa. All’Ente Locale spettano certamente i seguenti compiti:
1.
manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
2.
adeguamento
degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto di messa a
terra, impianto di riscaldamento, impianto antincendio, impianto
idraulico sanitario e fognario, impianto telefonico ecc.) per come
previsto dalla legge 46/1990, con scadenza 31 dicembre 2004;
3.
abbattimento
di eventuali barriere architettoniche;
4.
controllo
ed eventuale rimozione di amianto quando presente;
5.
fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori ecc..)
previste dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI);
6.
fornitura
e posa della segnaletica di sicurezza;
7.
adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II del D.lgs.
626/1994 con scadenza 31 dicembre 2004;
8.
adeguamento
degli istituti di istruzione scolastica in materia antincendio, come
previsto dal D.M. 26 agosto 1992, con scadenza 31 dicembre 2004. L’Ente
locale deve fornire alle scuole le certificazioni già disponibili ed
i certificati che verranno prodotti ad
adeguamento normativo concluso, tra i quali:
1.
planimetrie aggiornate dei piani delle scuole con indicato l’ubicazione
degli estintori, degli idranti, della cartellonistica
di sicurezza, degli eventuali pulsanti di allarme e attacco VV.F;
indicazione sull’ubicazione delle valvole di intercettazione dei
combustibili per riscaldamento (gas, gasolio ecc..) l’ubicazione
dell’interruttore generale per la parte elettrica;
2.
planimetria e/o indicazione sull’ubicazione dell’impianto di messa a
terra e relativi paletti dispersori, sia per quanto concerne la parte
elettrica che l’eventuale parte atmosferica;
3.
certificati di conformità degli impianti di cui alla legge n. 46/1990
4.
certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti,
licenze ecc, degli impianti di sollevamento e/o ascensori,
montacarichi ecc.;
5.
copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra (parte
elettrica) e relative verifiche periodiche (Mod.
B).
6.
copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra contro le
scariche atmosferiche (quando applicabile) e relative verifiche
periodiche (Mod. A) o calcolo di autoprotezione
delle scariche atmosferiche norme
7.
eventuale Certificato di Prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta
Provvisorio (NOP) rilasciati dai VV.F.. La formazione PER
la sicurezza L’informazione
e la formazione rappresenta la vera novità del D.Lgs.
626/1994: diventa obbligatorio che tutti i membri della comunità
scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell’ordinario
svolgimento di tutta l’attività svolta
nella scuola (es. attività didattica, visite guidate e viaggi d’istruzione,
intervallo, entrata ed uscita, assicurazioni, ecc.). L’informazione
deve essere riferita (art. 21): -
ai rischi per la sicurezza e la salute
connessi all’attività; -
alle misure di prevenzione e protezione adottate; -
alle norme di comportamento specifiche relative a particolari
ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici,
ecc.); -
ai pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati
pericolosi; -
alle modalità di segnalazione di
pericoli; -
al comportamento in caso di infortunio
ed alle procedure di primo soccorso. Per
questo occorre prevedere ogni anno specifici momenti illustrativi e di
confronto anche se gran parte di queste informazioni potranno
essere riportate all’interno del progetto
d’istituto e/o del regolamento
interno. Occasioni importanti, se non ritualizzate
come mero atto formale, possono essere le due prove annuali
obbligatorie (settembre e febbraio) di evacuazione
dell’edificio scolastico: opportunamente preparate consentono a
tutti di familiarizzare con “le situazioni di rischio”. In
alcune scuole sono stati redatti appositi
prontuari da consegnare agli studenti, alle famiglie ed agli operatori
scolastici con l’elenco dei comportamenti, coerenti e responsabili,
da tenere in ordine alla prevenzione ed alla sicurezza. Per
particolari ambienti (palestra, laboratorio, sala computer, ecc.) è
necessario uno specifico regolamento
di reparto. Per
una CULTURA della sicurezza
Attraverso
le attività svolte dall’unità scolastica si può:
-
favorire un clima complessivo di benessere inteso come continua
ricerca della qualità della vita, di cui l’attenzione alla
sicurezza costituisce una componente significativa;
-
esplicitare il binomio educativo autonomia-sicurezza come progressiva
acquisizione di comportamenti, nell’ambiente scolastico e non, che
migliorino la sicurezza di ciascuno (rispetto delle regole,
accettazione dei propri limiti, rispetto degli altri,...);
-
individuare la prevenzione non come esasperata eliminazione dei
pericoli, ma come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro
valutazione ed all’assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per
sè e per gli altri. È possibile, per questi scopi, attivare un contagio
attivo di tutte le componenti
scolastiche per contrastare le tante tentazioni alla superficialità,
al disimpegno ed alla protesta sterile. In questo contesto
il D. Lgs. 626/1994 costituisce
di fatto una “guida metodologica” per un obiettivo di
sicurezza e salute
non solo nel mondo del lavoro, ma anche in ambito
scolastico ove i giovani si sentono attori in una scuola autonoma che
attua, all’interno di un curricolo di alto profilo, progetti
coinvolgenti, rispondenti a reali esigenze e contrattualmente chiari
(progetto ragazzi/giovani, attività di educazione stradale, attività
sportiva, ...). In definitiva l’impegno della scuola all’attuazione
del D.Lgs. 626/1994 può rappresentare un
capitolo qualificante del POF
che considera la sicurezza come un tema trasversale all’interno
della programmazione d’istituto, valore strategico e strumento
[7]
di
sensibilizzazione dei lavoratori e degli
studenti. Ciò è richiesto proprio dalla C.M. 119/1999 quando
premette che “…le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di
adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere
all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della
sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare
il coinvolgimento e la convinta partecipazione
di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita
collettiva, con l’obiettivo della sicurezza sostanziale della
scuola, nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un
problema sociale di fondamentale rilevanza”. Sicurezza e qualità
Anche
nella scuola è richiesta la “cultura della qualità” per il miglioramento
continuo dell’esistente partendo dall’esame delle cose e
situazioni reali. È
ormai acquisito che i principi
[8]
su
cui si basa la qualità coincidono con quelli della sicurezza ed una
impostazione corretta in uno di questi due campi avrà
immancabilmente ripercussioni favorevoli sull’altro.
RISORSE NORMATIVE Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/462/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30
luglio 1990, n. 212. Ha
anticipato la struttura ed i principi attuativi propri del
successivo D.Lgs. 626 del 1994 e si
riferisce ai rischi connessi all’esposizione al Piombo metallico,
all’Amianto ed al Rumore. D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626. Attuazione delle direttive (otto,
emanate dalla CEE dal 1989 al1990)
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro. Il
Decreto è stato successivamente
integrato e modificato; in particolare con il D.Lgs.
242/96 è stato precisato il ruolo dell’Ente Locale in
ordine alla sicurezza dei locali scolastici. D.M.
21.06.96, n. 292 - Il Ministro della Pubblica Istruzione individua
il “datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche
dipendenti, ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n.
626/94 e n. 242/96” nei “Capi delle Istituzioni scolastiche ed
Educative Statali”, per quanto riguarda gli obblighi di loro
competenza. Provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 giugno 1996 - Autorizzazione del Governo alla
sottoscrizione del testo del contratto
collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs.
626/94 riguardante il “rappresentante
per la sicurezza” concordato il 7 maggio 1996 tra l’Aran
e le Confederazioni sindacali - (G.U. serie generale, 30 luglio
1996, n, 177). Nella scuola la
sua applicazione è contenuta negli articoli 57 – 60 del CCNI del
31 agosto 1999. Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 -
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza
e/o di salute sul luogo di lavoro (S.O. G.U. n.
223 del 23.09.1996). Oltre
alle già note prescrizioni generali per i cartelli segnaletici di
pericolo, avvertimento, prescrizione, salvataggio, ubicazione delle
attrezzature antincendio, ecc. sono riportate le prescrizioni per i
segnali luminosi, acustici, gestuali e per la comunicazione verbale. Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 -
Attuazione della direttive 92/1957/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei e mobili (Supplemento ordinario
alla G.U. n. 223 del 23 sett. 1996). Viene
prevista un’organizzazione delle operazioni di cantiere (p.e. in
occasione di interventi di manutenzione agli edifici scolastici
decisi dall’Ente Locale) secondo un “piano di sicurezza” che
applichi il D.Lgs. 626/1994 e formalizzi
la cooperazione ed il coordinamento delle
attività finalizzati alla protezione collettiva dai rischi. Circolare
n. 154/96 del 19 novembre 1996 - Il
Ministro del Lavoro fornisce ulteriori
indicazioni in ordine all’applicazione del D.Lgs.
626/1994. In particolare “ai fini della determinazione del numero
dei dipendenti dal quale il decreto fa discendere particolari
obblighi, esclude dal computo gli allievi degli Istituti di
Istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di
formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori,
macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici”. Decreto
5 dicembre 1996 - I Ministri del lavoro, dell’Industria e della
Sanità individuano “procedure standardizzate per gli adempimenti documentali
di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs.
626/1994” indirizzate alle “aziende di piccole e medie
dimensioni caratterizzate da una bassa incidenza di rischio” (G.U.
16.12.1996, n. 294). La traccia, ripresa da B. Sozzi (ved.
Bibliografia) consente di documentare il “sistema per tenere sotto
controllo i rischi” anche di una unità
scolastica. Decreto
5 dicembre 1996 - Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
modifica il registro degli
infortuni sul lavoro con riferimento “all’inabilità
temporanea: quando l’infortunio comporta un’assenza di almeno un
giorno escluso quello dell’evento”. (G.U.
23.12.1996, n. 300). Legge
23 dicembre 1996, n. 649 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 recante il differimento
dei termini previste da disposizioni legislative in materia di
interventi in campo economico e sociale L’art. 1 bis
dispone che, “per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso
scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i
lavoro finalizzati all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.
626/1994, al decreto 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi
per l’edilizia scolastica), nonché di
quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n.46
(sicurezza degli impianti), entro il termine del 31 dicembre 1999”.
Con successiva Legge 3 agosto 1999 n. 265, il termine viene
spostato al 31 dicembre 2004 “sulla base di un programma,
articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o
enti competenti”. Decreto
16 gennaio 1997 - I Ministri del lavoro e della Sanità individuano
“i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono
svolgere direttamente i compiti di responsabile del
SPP”. D.M.
10 marzo 1998, n. 64 (S.O. G.U. n. 81 del
7 aprile 1008). Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Viene richiesta una particolare formazione ai lavoratori addetti alla
prevenzioni incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
Il MIUR ha assegnato alle Regioni adeguati fondi per formare un
numero considerevole di addetti per ogni
plesso scolastico. Decreto
29 settembre 1998, n. 382 (G.U. 4.11.1998). Il M.P.I.,
di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale,
della Sanità e della Funzione Pubblica, adotta il “Regolamento
recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze
negli istituti di istruzione ed educazione ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni”. C.M.
29.4.1999, n. 119: “D.Lgs. 626/19
94 e successive modifiche e integrazioni – D.M. n. 382/1998:
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative”.
Inviata anche alle Unioni dei
Comuni e delle Provincie, rappresenta il
riferimento base per l’organizzazione della sicurezza nella
scuola. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE Renata
Borgato e Francesca Amendola,
Scuola Sicura, Dossier n. 39, settembre 1997, dell’Associazione
Ambiente e Lavoro, Milano. Carmelo
G. Catanoso, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, Il Sole 24
Ore Pirola, 3^ ed. 1997. B. Sozzi, Sicurezza e prevenzione,
Attuazione del D.Lgs.
626/1994 nella scuola, La Scuola editrice, Brescia, 1995. (*) da "Voci della scuola 2003", a cura di G. Cerini - M. Spinosi, Tecnodid, Napoli, 2002
[1]
A fronte del grave fenomeno delle famiglie in rovina ha
affermato recentemente (Famiglia Cristiana, n. 14 del 15 aprile
2002) Marco Contento, Sottosegretario al Ministro dell’Economia:
“Pensiamo di aumentare la quantità di risorse che provengono dai
vari giochi, per la cura ed il recupero delle devianze prodotte
dalla dipendenza da gioco”.
[2]
Nel testo s’indicherà il D.Lgs.
626/1994, relativo al miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,
considerandolo integrato con le modifiche ed integrazioni successivamente
intervenute.
[3]
Si tratta del DPR 547 del 19955, Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (405 articoli) e
del DPR 303 del 1956, Norme
generali per l’igiene del lavoro (68 articoli ed un allegato
con l’elenco delle lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche).
[4]
Il Servizio di prevenzione e protezione
(SPP), è costituito da un insieme di persone in possesso di
capacità e conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione
di prevenzione e protezione; istituire il
SPP, oltre che un obbligo, rappresenta un’occasione privilegiata
per il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti
scolastiche alla costituzione di un clima favorevole alla cultura
della sicurezza. Per questo il SPP sarà
formato da un collaboratore scolastico, da un assistente
amministrativo, da due o tre docenti (educazione fisica,
responsabili di laboratorio) e, nelle superiori, da un allievo. Può
accadere di registrare nell’istituto la presenza di
altre figure con particolari competenze o disponibilità (es.
un genitore); esse rappresentano una risorsa di cui tener conto.
Nella costituzione del SPP occorre
ribadire che trattasi di un servizio collaborativo per il
miglioramento continuo della qualità della vita all’interno della
comunità scolastica. Nell’ambito del
SPP il Dirigente Scolastico individua il Responsabile della
sicurezza in possesso di attitudini e capacità adeguate. Queste
ultime potranno essere acquisite anche con un idoneo percorso
formativo.
In capo al Responsabile del SPP,
se diverso dal Capo d’Istituto, non grava alcuna particolare
responsabilità, restando questa sempre ascritta al dirigente
scolastico. Si tratta viceversa di uno stretto collaboratore per l’attuazione
dei compiti previsti dall’art. 9 del decreto, letto nello
specifico scolastico.
È necessario indire, almeno una volta all’anno,
una riunione cui partecipano il Capo d’istituto, il Responsabile
dell’SPP, il medico competente (ove previsto), il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
[5]
Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli
istituto di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici (art. 2, D.Lgs.
626/1994).
[6]
Tutto il personale dell’Istituto (docente, non docente ed
anche gli studenti) operante nei Laboratori e nelle Palestre o che
gestisce impianti, usa macchine o attrezzature, comprese centraline
telefoniche, computers, videoterminali,
stampanti periferiche, macchine da
scrivere elettriche, fotocopiatrici, audiovisivi, deve essere
obbligatoriamente coperto da polizza infortuni INAIL ai sensi dell’art.
4 comma 5 e art. 9 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124; le scuole stipulano
poi oppurtune assicurazioni con
compagnie private per coprire sia infortuni che responsabilità
civili causate da terzi. Con
circolare del 3 novembre 1992 il M.P.I.
è intervenuto “in ordine all’applicabilità
della normativa richiamata (D.P.R. 1124/1965), agli infortuni che
accadono durante le ore curricolari di educazione fisica.” Nel
merito l’INAIL, dopo aver assunto nel passato un orientamento
contrario, ne aveva affermato la estensibilità,
con l’obbligo, quindi, della denuncia, in caso di infortuni a
docenti di educazione fisica ed allievi che attendono alle relative
lezioni.
[7]
Un’attività importante, per tutte le scuole, dalle materne
alle superiori è rappresentata dall’educazione
alla sicurezza stradale “che chiama in causa tutte le dimensioni etico-socio-civiche-politiche.
Se la strada è in qualche modo il simbolo dell’intera esistenza,
i segnali e i semafori rappresentano le leggi che limitano la
libertà allo scopo di garantirla e i vigili rappresentano le
autorità dello Stato, che intervengono a
controllare e a sanzionare i comportamenti scorretti” (L. Corradini,
Educazione Stradale anno
primo, Nuova Secondaria, n. 4, 15 dicembre 1995).
[8]
Senza necessariamente approfondirli, si elencano otto
principi fondamentali: 1°
La sicurezza, come la
qualità, inizia dalla direzione. 2°
La sicurezza, come la
qualità, è un progetto continuo. 3°
La sicurezza, come la
qualità, si basa sulla realizzazione
della prevenzione e non sull’azione riparatrice. 4°
La qualità, come la
sicurezza, deve essere presente in tutte le fasi del ciclo della
vita dei prodotti e in tutte le fasi dei
processi produttivi. 5°
La qualità, come la sicurezza è un compito di tutti. 6°
Gli ostacoli della
qualità e della sicurezza sono i medesimi 7°
La qualità come la sicurezza, si raggiunge attraverso la
formazione. 8°
I compiti del Responsabile Qualità
coincidono con quelli del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione. Si
tratta infatti di:
-
promuovere e svolgere la formazione del personale;
-
analizzare lo stato di qualità o sicurezza raggiunto e
promuovere le azioni di miglioramento.
-
gestire le non conformità e le azioni correttive;
-
relazionare periodicamente sullo stato della qualità o
sicurezza “aziendale”. |
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