CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO RELATIVO A MODALITA’ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI NONCHÉ I CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL’ART. 2 DELL’ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/1990,
AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 3, PUNTO d) DEL CCNL 1998/2001
L'anno 2001, il mese di …………, il giorno ……. in ……………., presso ………………………………, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,
VISTA la legge n. 300/1970;
VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 1 della legge n. 6 del 24 marzo 1999;
VISTO il CCNL 1998-2001 del personale del comparto scuola; in particolare, gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19 del suddetto contratto;
VISTO il CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, in particolare gli artt. 3, 4 e 13;
VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 7/8/98 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO l’accordo integrativo nazionale del 10 ottobre 1999 concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti,
tra la delegazione di parte pubblica, le R.S.U. e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL si stipula il seguente contratto integrativo d’istituto.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l’istituzione scolastica.
ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI
Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
a) informazione preventiva e successiva;
b) partecipazione;
c) contrattazione integrativa d’istituto;
d) conciliazione.
ART. 3 - STRUMENTI
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;
b) partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
c) contrattazione integrativa d’istituto: attravero la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all’art. 6 del CCNL 1998/2001, così come integrato e modificato dall’art. 3 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001;
d) conciliazione: attraverso clausole di raffredamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie
ART. 4 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
- per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
- per la parte sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno dell’istituzione scolastica; le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un suo delegato.
Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata.
TITOLO II - MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART. 5 - INFORMAZIONE PREVENTIVA
Il Dirigente fornisce l'informazione, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici dell’istituto;
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate ed ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
i) modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
l) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
L'informazione è fornita in appositi incontri, da concordare tra le parti.
Nel primo mese dell'anno scolastico il Dirigente concorda un calendario di incontri in cui fornire l’informazione. La documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni prima di ogni incontro.
ART. 6 - INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Il Dirigente fornirà informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.
Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell’istituzione scolastica il Dirigente metterà inoltre a disposizione delle RSU ed dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione il piano dell’offerta formativa e la delibera del consiglio di istituto relativa all’orario di apertura della scuola.
Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell’istituzione scolastica, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi deve essere affissa all’albo ai sensi della CM 243/1999 e consegnata alle RSU, sempre nell'ambito del diritto all'informazione.
ART. 7 - ESAME CONGIUNTO
Ciascuno dei soggetti di parte sindacale di cui all’art. 4 del presente contratto, ricevuta l’informazione preventiva può chiedere - entro 48 ore dalla conclusione dell’incontro - un esame congiunto sulle seguenti materie:
a) proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici;
b) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
II Dirigente informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro.
In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 5 giorni.
Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un’intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.
ART. 8 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Il Dirigente, sulle seguenti materie, fornisce l'informazione successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
c) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse
L'informazione è fornita in appositi incontri.
ART. 9 - CONTRATTAZIONE
La contrattazione si svolge sulle seguenti materie:
a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
b) utilizzazione dei servizi sociali;
c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate ed ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
f) modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
g) criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
h) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all’art. 31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
i) la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
l) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art. 28, comma 6, del medesimo CCNL.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 settembre.
L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione integrativa di istituto, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni - A.RA.N.
ART. 10 - PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente. Ricevuta la richiesta per l’apertura della contrattazione, egli convoca i soggetti sindacali.
All'avvio di ciascuna contrattazione le parti si comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. Negli incontri successivi - relativi anche ad altre materie - la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano intervenute variazioni.
La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.
I contratti sottoscritti saranno affissi all’albo della RSU ed a quello sindacale. Il Dirigente ne curerà altresì l'affissione all'albo d’istituto.
ART. 11 - TEMPI DELLA TRATTATIVA
Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del confronto.
La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali; delle riunioni successive relative allo stesso tema darà comunicazione solo agli assenti.
Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri.
ART. 12 - SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI CONTRATTAZIONE
Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori, ogni incontro sarà coordinato, a rotazione, dalla parte pubblica e dalla RSU.
Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale. La parte pubblica provvederà alla sua redazione, incaricando di ciò un assistente amministrativo in servizio nell’istituzione scolastica.
ART. 13 - PROTOCOLLI DI INTESA
Al fine di condividere la responsabilità delle decisioni, sarà possibile sottoscrivere protocolli d’intesa, tra l’altro sulle seguenti materie:
a) godimento delle ferie (comprese le modalità di fruizione delle 6 giornate lavorative per il personale docente durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica);
b) concessione dei permessi brevi;
c) fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
ART. 14 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d’istituto il nuovo contratto.
ART. 15 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro i primi 15 giorni dall’inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
ART. 16 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.
Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni dall’insorgere della controversia.
TITOLO III - AGIBILITA’ SINDACALE
17 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
Dovrà essere consegnata alle RSU copia di tutti gli atti della scuola che sono affissi all'albo d’istituto.
Il Dirigente assicurerà altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alle RSU o agli albi.
ART. 18 - ALBO SINDACALE RSU
Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell’istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
Alla cura dell’albo provvederanno le RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.
ART. 19 - ALBO SINDACALE DELLE OO.SS.
Nella sede centrale dell’istituto e nelle succursali, scuole staccate e/o coordinate, alle organizzazioni sindacali è garantito l’utilizzo di un’apposita bacheca.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.
I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del Dirigente, assumendosene la relativa responsabilità.
ART. 20 - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Alle RSU è consentito:
- di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
- l'uso gratuito del telefono, del fax, del ciclostile e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
- l’utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
ART. 21 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS.
Le strutture sindacali territoriali possono inviare - alla RSU, al proprio rappresentante, all’albo sindacale - comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del Dirigente assicurare il loro recapito.
Per motivi di carattere sindacale, alle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro.
Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del servizio, all’interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 26 della L. 300/70.
Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all’interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/1994.
ART. 22 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
I membri delle RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.
I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.
La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso.
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.
ART. 23 - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
I membri delle RSU come pure i membri di organismi dirigenti di una OO.SS. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.
ART. 24 - DELEGATI SINDACALI
I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola presso un istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale.
ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI
Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.
Le RSU e OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative l'attività sindacale d'istituto.
La richiesta va rivolta al Dirigente, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.
Il Dirigente assicura l’informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.
TITOLO IV - ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI
IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI
ART. 26 - SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA
Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici in servizio il Dirigente stabilirà, d'intesa con le RSU, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e il servizio di centralino.
ART. 27 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO
In caso di sciopero la comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 verrà presentato non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l’erogazione del servizio.
Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data.
ART. 28 - RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI
Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un’azione di sciopero, il Dirigente fornisce alle RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione; contemporaneamente ne dispone l’affissione all’albo d’istituto.
TITOLO V - PATRONATO
ART. 29 - PATRONATO
Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
Le OO.SS., su delega degli interessati, hanno diritto d'accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.
TITOLO VI - SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
ART. 30 - SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente amministrativo (uno); b) collaboratore scolastico (uno).
ART. 31 - ESAMI FINALI
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente amministrativo (uno); b) assistente tecnico (uno); c) collaboratore scolastico (uno).
ART. 32 - REFEZIONE SCOLASTICA
Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) collaboratore scolastico (due).
ART. 33 - CURA E ALLEVAMENTO DEL BESTIAME
Per garantire la cura e l’allevamento del bestiame è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente tecnico (uno); b) collaboratore scolastico tecnico (uno); c) collaboratore scolastico (uno).
ART. 34 - IMPIANTI E APPARECCHIATURE SPECIALI
Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l’interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente tecnico (uno); b) collaboratore scolastico (uno).
ART. 35 - RACCOLTA, ALLONTANAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI, NOCIVI E/O RADIOATTIVI
Per garantire la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) assistente di laboratorio (uno) ; b) collaboratore scolastico (uno).
ART. 36 – GARANZIA DEL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI
Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) direttore dei servizi amministrativi; b) assistente amministrativo (uno); c) collaboratore scolastico (uno).
ART. 37 - GARANZIA DELLA VIGILANZA E DELLA MENSA
Per garantire agli alunni convittori e semiconvittori i servizi di vigilanza, anche nelle ore notturne, di cucina e mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali (il numero delle unità di personale richiesto è specificato tra parentesi): a) educatore (uno) ; b) cuoco (uno); c) infermiere (uno); d) collaboratore scolastico (uno).
ART. 38 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMANDATO
La RSU, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dell’azione di sciopero, comunicherà formalmente al Dirigente i nominativi del personale (relativi alle figure professionali previste e nelle quote stabilite) tenuto ad assicurare i servizi essenziali definiti dagli articoli dal 31 al 38 del presente contratto.
La RSU individuerà tali nominativi utilizzando, rigorosamente nell’ordine, i seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio, nel caso in cui tutto il personale interessato abbia dichiarato la sua volontà di aderire allo sciopero.
Il Dirigente, ricevuta la comunicazione dalla RSU, individuerà con atto formale il personale obbligato a garantire i minimi di servizio.
TITOLO VII - NORME FINALI
ART. 39 - VERIFICA DELL'ACCORDO
I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica dello suo stato di attuazione.
Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.
ART. 40 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie circa l’interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.
ART. 41 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
Lì _________________
Letto, firmato, sottoscritto
Il Dirigente
La RSU
Le OO.SS.