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Alunni stranieri e viaggi di istruzione Il 26 marzo a due alunni extracomunitari è stato impedito di partire per un viaggio di istruzione in Polonia. Di seguito le mie considerazioni:
Il passaporto collettivo è altra cosa rispetto al documento/elenco collettivo vidimato dall'autorità italiana in base alla direttiva europea del 1994. è evidente che l'Italia non può produrre passaporti per cittadini stranieri (sarebbe una ingerenza bella e buona). inoltre all'ufficio passaporti non sono tenuti a conoscere la normativa dei visti nè la stessa direttiva europea, che riguarda invece l'ufficio immigrazione; è quest'ultimo che timbra e completa la domanda-elenco compilata dalla scuola. Bisognerà verificare se l'applicazione della direttiva europea - cui ha fatto seguito un regolamento pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'ue in dicembre 2006, e poi un telegramma urgente del ministero dell'interno del 18 gennaio 2007 - è estesa o la sua applicazione è demandata alla conoscenza/buona volontà del dirigente. a trieste è applicata. E’ chiaro che se un docente va in questura e
chiede un passaporto collettivo gli viene risposto in merito a quel
documento. in questo caso appare dunque sbagliata la formulazione
della richiesta Paese meta del viaggio: In questo caso la Polonia, extra-Schengen, non richiedendo il visto "si comporta" come un paese schengen, come è stato confermato dall'ambasciata (ma sarebbe stato meglio avere un riscontro scritto) Compagnia aerea: In assenza di una lista vidimata dall'autorità italiana la compagnia aerea ha diritto a chiedere il permesso di soggiorno in originale; Non ha altro modo per dimostrare la presenza regolare in Italia dei cittadini extracomunitari.
Per semplificare il lavoro degli insegnanti il
Ministero della pubblica istruzione, che con solerzia ha preso atto
della direttiva europea sopra citata già nel 1995 (con la Cm 380),
potrebbe forse produrre un vademecum ufficiale sull'iter da seguire,
concordato con il ministero dell'Interno.
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