VADEMECUM
Extracomunitari: Come lavorare in Italia nel 2000
di Nunzia Latini
Il Ministero dell'Interno ha predisposto un vademecum per l'ingresso in
Italia di extracomunitari per lavoro nell'anno
2000 sulla base del decreto recentemente varato, che stabilisce annualmente, il
tetto massimo di stranieri da ammettere in Italia per lavoro. La novità più
rilevante di questo provvedimento consiste nell'aver previsto una quota
di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro sia a favore di stranieri che
hanno uno "sponsor" in Italia che si fa garante del loro soggiorno in
Italia per un anno sia per coloro che, essendo inseriti in apposite liste
tenute presso le Rappresentanze diplomatiche italiane, dimostrino di avere i
mezzi economici per mantenersi autonomamente per lo stesso periodo.
CHI PUÒ ENTRARE
Possono entrare in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di lavoro autonomo e per l'inserimento nel mercato del lavoro, 63.000 stranieri non comunitari residenti all'estero, di cui 45.000 provenienti da qualsiasi paese extracomunitario e 18.000 da Paesi con i quali l'Italia ha già sottoscritto o potrà sottoscrivere intese in materia migratoria, secondo le quote così ripartite:
Stranieri provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario
- 28.000 per lavoro subordinato
- 2.000 per lavoro autonomo
- 15.000 per inserimento nel mercato del lavoro
Stranieri provenienti da specifici Stati non comunitari per lo svolgimento di
attività di lavoro subordinato, autonomo e inserimento nel mercato del lavoro
- 6.000 cittadini albanesi
- 3.000 cittadini tunisini
- 3.000 cittadini marocchini
- 6.000 cittadini provenienti da altri paesi che sottoscriveranno intese (da
aggiornare)
CHI NON PUO' ENTRARE
Non possono entrare in Italia gli stranieri che siano già stati espulsi, salvo che sia intervenuto una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, o che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di esecuzione dell'espulsione stessa (art. 19 Regolamento att.). Non è consentito, inoltre, l'ingresso agli stranieri segnalati in base ad accordi o convenzioni internazionali (ad esempio accordo di Shengen) ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali (art. 4 comma 6 Decreto legge 286/98). Per gli stessi gravi motivi non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che, ad una verifica dell'Autorità diplomatica, abbiano i requisiti per l'eventuale segnalazione.
OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI OFFERTE ATTIVITÀ DI LAVORO SUBORDINATO
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante che
intende instaurare un rapporto di lavoro a carattere subordinato a tempo
indeterminato, determinato o stagionale con cittadino extracomunitario
residente all'estero deve recarsi:
preliminarmente presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi per presentare una specifica richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro, utilizzando l'apposita modulistica predisposta.
La Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio rilascia l'autorizzazione al lavoro nell'ambito della quota prevista previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dietro presentazione della documentazione richiesta dalla stessa Direzione Provinciale.
La richiesta di autorizzazione al lavoro deve contenere:
le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;
le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
l'indicazione delle modalità di alloggio.
Alla richiesta devono essere allegati:
il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali attestante la sua capacità economica, L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.
B - Successivamente presso la Questura territorialmente competente, per
presentare l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro,
unitamente alla copia della domanda e della documentazione già presentata,
e richiedere l'apposizione, sulla stessa autorizzazione, del nulla osta
provvisorio per l'ingresso. Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in cui
il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi
all'immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dall'art. 380 e 381
del c.p.p. Il nulla osta deve essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento
della domanda.
C - L'autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta di polizia viene
inviata a cura dello stesso datore di lavoro al lavoratore straniero che dovrà
presentarla alla competente Rappresentanza diplomatica italiana nel
Paese di appartenenza, ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro
subordinato. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve
essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
D - Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia lo straniero deve
recarsi presso la Questura competente e richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di
ingresso, esibendo il passaporto corredato del visto di ingresso.
E - Il datore di lavoro deve comunicare l'inizio dell'attività lavorativa
entro 5 giorni alla Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso di lavoro
domestico tale comunicazione dovrà essere effettuata all'INPS) e richiedere
alla stessa il rilascio del libretto di lavoro. Per l'assunzione di uno
straniero residente all'estero per lavoro stagionale deve essere seguita la
stessa procedura descritta per il lavoro subordinato: - presso l'Ufficio
Provinciale del Lavoro per autorizzazione al lavoro
- presso la Questura per apposizione del nulla osta nell'autorizzazione
- presso la Rappresentanza diplomatica per il rilascio del visto d'ingresso
- presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno
Particolarità
L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta ed ha una validità minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesi corrispondenti alla durata del lavoro stagionale, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
- Diritto di precedenza Il lavoratore straniero che abbia già svolto un lavoro stagionale e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, uscendo alla scadenza dal territorio nazionale, ha diritto diprecedenza per il rientro in Italia per l'anno successivo presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni. A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero al quale venga offerto un lavoro a tempo indeterminato può richiedere alla Questura un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, purché rientri nella quota a disposizione dell'Ufficio Provinciale territorialmente competente.
LISTE DEI LAVORATORI CHE CHIEDONO DI LAVORARE IN ITALIA
Il datore di lavoro italiano o straniero nel caso in cui non abbia conoscenza diretta dello straniero può richiedere l'autorizzazione al lavoro per una o più persone iscritte in apposite liste degli stranieri che chiedono di lavorare. Nota (manca il modello per l'iscrizione che deve essere definito con apposito decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale).
INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO
Un cittadino extracomunitario residente all'estero può entrare nel territorio nazionale per ricerca di lavoro per un periodo di un anno sulla base di una garanzia offerta da uno "sponsor" in Italia o, nel caso sia inserito in una lista tenuta presso la Rappresentanza diplomatica italiana con sede nel Paese di appartenenza, quando dimostri di possedere i mezzi economici per mantenersi in Italia.
INGRESSO CON GARANTE
Chi può prestare la garanzia
- Un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di
soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno.
- Le associazioni professionali e sindacali, gli enti ed associazioni di
volontariato.
- Le Regioni, enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o
associazioni.
1 - Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta, non inferiore ad un anno è necessario che:
a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti, in materia di ricongiungimento familiare, dall'art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico sull'immigrazione (l'importo annuo dell'assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a œ. 8.005.400);
b) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l'immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p. La garanzia può essere prestata per uno o due stranieri. Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare
a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b) la disponibilità di un alloggio idoneo mediante specifico impegno corredato da: - attestazione dell'Ufficio Comunale che l'alloggio rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenza pubblica. Tale attestazione deve essere rilasciata esclusivamente dai Comuni competenti, secondo le modalità ritenute più consone dagli stessi Enti locali; o in alternativa - certificato di idoneità igienica-sanitaria rilasciato dall'ASL competente per territorio;
c) prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (œ.8.005.400) per l'ingresso di uno straniero;
d) pagamento delle spese di rimpatrio. La copertura degli impegni economici di cui ai punti a), c), d) deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa il cui titolo deve essere depositato presso la Questura competente all'atto della richiesta di autorizzazione.
Il titolo attestante la garanzia prestata dovrà essere restituito nel caso in cui
a) l'autorizzazione non sia stata concessa;
b) sia pervenuta una comunicazione della Rappresentanza diplomatica competente
concernente la non concessione del visto d'ingresso;
c) lo straniero abbia intrapreso un'attività occupazionale e sia stato
rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro;
d) l'autorizzazione non sia stata utilizzata entro il termine di sei mesi dalla
presentazione della domanda.
2 - Se la garanzia è prestata da associazioni professionali e sindacali, da enti ed associazioni del volontariato è necessario che:
a) operino nel settore dell'immigrazione da almeno 3 anni;
b) siano iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore degli immigrati - Sezione seconda - tenuto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali -
Ufficio Immigrazione.
L'iscrizione al Registro costituisce, in generale, una sorta di certificazione
della solidità, affidabilità ed esperienza dell'ente. Il decreto di iscrizione
alla seconda sezione fissa anche il numero massimo di garanzie annuali che
l'ente può essere ammesso a prestare. Il numero effettivo di garanzie che
l'ente presterà sarà invece determinato da quante richieste di autorizzazione
all'ingresso verranno presentate e accolte dalle questure competenti. Di
conseguenza, il numero massimo di garanzie stabilito nel decreto di iscrizione
al registro non incide sulla quota di ingressi per ricerca di lavoro fissata dal
decreto flussi. Il conteggio relativo a tale quota opererà solo dal momento del
rilascio delle autorizzazioni da parte delle questure;
c) non sussistano nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, o dei soci, se si tratta di società
in nome collettivo pregiudizi penali relativi ai reati concernenti
l'immigrazione clandestina o ai reati previsti dagli artt. 380 - 381 c.p.p.;
e) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti;
f) sussista la disponibilità di strutture alloggiative idonee ad ospitare i
cittadini stranieri con le relative caratteristiche strutturali e sanitarie
certificate o con attestazione dell'Ufficio Comunale o con certificato di
idoneità igienico sanitaria dell'A.S.L.
g) sussista un patrimonio e disponibilità economica adeguata ad assicurare il
sostentamento e l'assistenza sanitaria degli stranieri per la durata del
permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio. Tale disponibilità non dovrà
essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (L. 8.005.400) per ogni
straniero, pari al doppio (L. 16.010.800) per l'ingresso di due o tre stranieri,
al triplo per quattro o cinque stranieri (L. 24.016.200), ovvero per un numero
di stranieri superiore a 5 aumentato del 75% per ciascuno di essi.
3 - Se la garanzia è prestata da Regioni, enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni è necessario che la stessa sia nei limiti delle risorse finanziarie patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate in base ai rispettivi ordinamenti.
Come far entrare lo straniero:
Autorizzazione all'ingresso
Il soggetto che presta la garanzia deve
a) presentare, alla Questura territorialmente competente per il luogo dove ha
la residenza o la sede, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sui
flussi, apposita richiesta nominativa dello o degli stranieri per i quali è
richiesto l'ingresso, producendo unitamente la documentazione attestante la
garanzia. Le associazione professionali e sindacali gli enti e
le associazioni di volontariato devono corredare la domanda con copia autentica
della deliberazione concernente la prestazione delle garanzia e la
documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti. Gli enti
pubblici devono allegare copia autenticata della delibera concernente la
prestazione della garanzia e fornire l'indicazione nominativa o numerica sulla
base delle liste per inserimento nel mercato del lavoro tenute dalle
Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. L'autorizzazione è
rilasciata dalla Questura entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia nei
limiti della quota annuale, previa verifica dei requisiti.
b) inviare l'autorizzazione allo straniero interessato.
Lo straniero, ricevuta l'autorizzazione, dovrà consegnarla alla Rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio dell'apposito visto di ingresso. Il
visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda.
L'autorizzazione all'ingresso deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi
dalla presentazione della domanda. Copia dell'autorizzazione deve essere
trasmessa dalla questura alla Direzione provinciale del Lavoro competente.
Permesso di soggiorno
Lo straniero entrato in Italia con apposito visto dovrà:
A) richiedere entro 8 giorni dall'ingresso il rilascio del permesso di
soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.
B) richiedere alla Direzione provinciale del lavoro l'iscrizione nelle liste di
collocamento esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla Questura. Il permesso di soggiorno avrà la durata di un anno.
C) lasciare il territorio nazionale alla scadenza dell'anno, salvo che abbia
trovato una attività occupazionale e abbia ottenuto un conseguente permesso di
soggiorno per lavoro della durata di:
- due anni se si tratti di lavoro a tempo indeterminato;
- del contratto di lavoro e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di
rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, el
caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.
INGRESSO SENZA GARANTE
Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sui flussi (dal 15.5.2000) lo straniero residente all'estero - che non si è potuto avvalere di un garante regolarmente soggiornante in Italia - può richiedere il rilascio di un visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro. Egli deve risultare iscritto nelle liste dei cittadini extracomunitari che possono entrare in Italia per ricerca di lavoro, tenute ed aggiornate, rigorosamente sulla base del criterio di anzianità di iscrizione, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Le liste saranno predisposte dalle rappresentanze diplomatiche d'intesa con le Autorità locali e dovranno contenere per ogni straniero il numero progressivo di iscrizione, le generalità complete dell'interessato, l'indicazione eventuale di un titolo professionale. Nel corso dell'anno 2000 verranno aperte liste di prenotazioni presso le Rappresentanze in Albania, Marocco, Romania e Tunisia. L'iscrizione alle liste è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'ottenimento del visto per inserimento nel mercato del lavoro. Il richiedente dovrà infatti dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) la disponibilità di mezzi di sostentamento per un ammontare non inferiore
alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale (L.4.002.700) mediante
esibizione di valuta o fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa
o titoli di credito equivalenti o con titoli di servizio prepagati ovvero con
atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito equivalenti in territorio
nazionale.
b) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto
per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale (L.750.000) ovvero polizza
assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio
nazionale e per il periodo di soggiorno.
c) disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche
con l'esibizione del biglietto di ritorno. Lo straniero dovrà altresì indicare
l'esistenza di idoneo alloggio in territorio nazionale. Il visto di ingresso
deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla domanda di visto. Le procedure per
il rilascio del permesso di soggiorno e per l'iscrizione alle liste di
collocamento nonché la possibilità di ottenere nel corso dell'anno un permesso
di soggiorno per lavoro sono le stesse previste per l'ingresso dello straniero
per inserimento nel mercato di lavoro con il garante.
ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO
Requisiti e documentazione
Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività, compresi i requisiti per l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari e deve:
1) richiedere alla competente autorità amministrativa preposta al rilascio delle relative licenze, autorizzazioni o tenuta alla verifica dei requisiti occorrenti per l'attività che necessita di una iscrizione abilitante in albo o registro, anche tramite proprio procuratore, una dichiarazione che non sussistono motivi che impediscono il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato. Per l'esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea. Per quanto concerne una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. Per quanto concerne le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la direzione generale degli Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale, in base ai criteri di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che già disciplinano la materia per i cittadini comunitari. Tra le professioni di competenza di predetto Ministero rientrano le seguenti: attuario, avvocato, commercialista, biologo, chimico, agronomo e forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio, psicologo, assistente sociale, consulente del lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale, giornalista. La dichiarazione deve avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta.
2) richiedere un'attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità
delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole
intraprendere.
2a) Tale attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla Camera di Commercio
competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il
carattere di attività imprenditoriale e, pertanto sia iscrivibile nel Registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, in ragione delle funzioni
attribuite alle Camere di Commercio in tema di sviluppo economico locale e di
regolazione del mercato. I criteri che le Camere di Commercio seguono per la
definizione dei parametri si basano, di volta in volta e a seconda della natura
delle varie attività, sulle considerazione di tutti o parte dei seguenti
elementi di costo connessi all'avvio e all'esercizio di una specifica attività:
a) eventuali immobili (contratto di acquisto o locazione e/o risorse
necessarie)
b) macchinari ed impianti
c) attrezzature
d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte
e) spese di avviamento
f) altre spese (contratti di forniture, scorte, ecc...)
2b) Tale attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
- Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel
registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da
denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi
abilitanti (es.
attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione
competente a rilasciare la dichiarazione che non sussista motivo ostativo
all'esercizio dell'attività e l'attestazione delle risorse occorrenti per lo
svolgimento dell'attività, gli stranieri devono essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatico- consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente
rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante
alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro,
nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà
instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per i lavoratore
autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel
caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso
di società di persone o di impresa individuale o di committente non
imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia
sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
2c)- Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento. In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente
rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla
competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro,
nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà
instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per
il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un
compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone,
da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è
sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
3) Possedere una idonea sistemazione alloggiativa mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15, da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente un alloggio idoneo.
4) Possedere un reddito annuo proveniente da fonti leciti di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1986. Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ovvero in presenza di dichiarazione:
- del committente con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.
- una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il
socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali un
compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Procedure per l'ingresso
Lo straniero in possesso dei requisiti sopra ricordati deve:
1) richiedere alla Questura territorialmente competente, anche tramite il proprio procuratore, il nulla osta provvisorio per l'ingresso, presentando la seguente documentazione:
a) copia della domanda presentata per l'ottenimento del rilascio della
dichiarazione che non sussistano motivi che impediscano il rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio;
b) la documentazione prodotta per il rilascio della predetta dichiarazione;
c) la dichiarazione dell'organo competente in data non anteriore a tre mesi;
d) l'attestazione della Camera di commercio, territorialmente competente, o di
altro organo competente, dei parametri di riferimento. Il nulla osta deve essere
rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione.
2) richiedere alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di
appartenenza il visto di ingresso presentando:
a) la dichiarazione completa di nulla osta;
b) l'attestazione della Camera di commercio o dell'organo competente;
c) disponibilità di alloggio idoneo, come indicato nei requisiti (v. nr.2);
d) sussistenza di un reddito sufficiente, come indicato nei requisiti (v. nr.3);
3) richiedere, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura competente per territorio, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
STRANIERI GIÀ SOGGIORNATI REGOLARMENTE IN ITALIA
La normativa in vigore, nell'ambito delle quote previste dal decreto sui flussi, consente, in particolari circostanze, anche allo straniero già presente in Italia al altro titolo, di poter svolgere un'attività lavorativa, chiedendo alla questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
1) il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere attività di:
a) attività di lavoro subordinato, con conseguente conversione del permesso
di soggiorno in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dopo
aver ottenuto dal competente Ufficio provinciale del lavoro, l'autorizzazione al
lavoro;
b) attività di lavoro autonomo con conseguente conversione del permesso di
soggiorno in lavoro autonomo dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti
per l'ingresso dello straniero per lavoro autonomo.
2) Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale potrà
svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente
conversione del permesso di soggiorno in lavoro a tempo indeterminato, purché
abbia ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.
3) Lo straniero regolarmente soggiornate, anche se titolare di un permesso di
soggiorno che non consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa (es.:
turismo, affari, ecc...) potrà richiedere la conversione del permesso di
soggiorni in lavoro autonomo. L'interessato dovrà presentare alla questura
oltre alla documentazione prevista per l'ingresso per lavoro autonomo,
un'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra
nelle quote per lavoro autonomo.