Fatta la legge,
cominciano le circolari. L'Asgi mette
ordine tra quelle emesse dopo la Bossi-Fini
Sanatoria,
questa sconosciuta.
Le procedure di sanatoria degli immigrati sono ormai diventate un
"dedalo burocratico" nel quale gli operatori del settore stanno
cominciando a perdersi tra le disposizioni legislative della legge
Bossi-Fini e le "circolari incrociate" con cui il ministero
dell'interno e quello del welfare hanno
dato le loro interpretazioni sull'applicazione di questa legge. Per
fare un po’ di chiarezza in questo
intricato panorama normativo l'ASGI (Associazione Studi Giuridici
sull'Immigrazione) ha realizzato un riepilogo ragionato, predisposto
da Silvia Canciani, delle circolari
emanate su aspetti specifici della regolarizzazione.
Un'attenzione particolare è stata rivolta alla questione della
modifica del rapporto di lavoro, il cosiddetto "subentro", che si
rende necessario quando l'immigrato in
attesa di regolarizzazione cambia occupazione, o termina un contratto
stagionale per iniziarne un altro, o quando viene a mancare una
persona anziana seguita da una "badante".
Il primo di questi provvedimenti è datato 4 dicembre 2002, ed è la
nota n. 48145/30.1.a del Ministero dell'Interno - Dipartimento libertà
civili e immigrazione, firmata dal capo di dipartimento Anna
Maria D'Ascenzo. In questa nota si
stabiliva che se la procedura di regolarizzazione
si interrompe per la "perdita" del datore di lavoro,
l'immigrato avrebbe comunque potuto ottenere un "permesso di soggiorno
per attesa occupazione", una volta "accertata la fine del rapporto di
lavoro" con la convocazione in questura dell'immigrato. Tuttavia fino
alla convocazione in questura, per la quale si possono attendere anche
vari mesi, il regolarizzando non poteva avviare nuovi rapporti di
lavoro, rimanendo di fatto esposto al lavoro
nero.
Lo scenario cambia il 16 gennaio scorso, con la circolare n. 48331/30
dello stesso dipartimento, che completa la nota del 4 dicembre
specificando che presentando un certificato di
morte del datore di lavoro le pratiche giacenti negli uffici postali
di Roma possono essere accelerate dalla prefettura competente con una
"specifica richiesta di trasmissione anticipata al centro servizi
delle poste", in modo da emettere più celermente il "permesso di
soggiorno per attesa occupazione". Tutto rimane fermo fino al 3
aprile, quando Anna D'Ascenzo emana una
nuova circolare per conto del Dipartimento libertà civili e
immigrazione del ministero dell'Interno, dichiarando la necessità di
"venire incontro alle obiettive esigenze dei lavoratori stranieri
licenziati o comunque rimasti senza lavoro, spesso facili preda della
criminalità". La D'Ascenzo dispone la creazione in ogni prefettura di
"una apposita postazione dedicata", dove
trattare le pratiche degli immigrati in attesa di regolarizzazione che
hanno perso il datore di lavoro per cause naturali o per
l'interruzione del rapporto professionale. Secondo questa circolare
per il proseguimento della pratica di
regolarizzazione è sufficiente che il nuovo datore di lavoro
comunichi alla prefettura la disponibilità di assumere lo straniero
rimasto fino a quel momento senza impiego.
Successivamente l'iter procede, lo "sportello dedicato" della
prefettura sollecita a Roma l'invio della pratica in questione, e la
prefettura convoca l'immigrato e il suo nuovo datore di lavoro per
l'assegnazione del "contratto di soggiorno", di durata annuale.
Cosa succede nel tempo che intercorre tra
il subentro del nuovo datore di lavoro e la convocazione in
prefettura? Per spiegarlo è intervenuto il ministero del
Welfare, con una circolare dell'8 aprile
scorso in cui si stabilisce che il datore di lavoro "subentrante" deve
aspettare la convocazione in prefettura per avviare un rapporto
lavorativo con l'immigrato in attesa di
regolarizzazione. In questo lasso di tempo,
che può durare anche diverse settimane, è preclusa ogni possibilità di
guadagno regolare al lavoratore immigrato che non ha più il datore di
lavoro con cui aveva avviato la procedura di sanatoria. Nel testo di
questa ultima circolare, emanata dalla
direzione generale per l'immigrazione del ministero del
Welfare e firmata da Giuseppe Maurizio
Silveri, si specifica infatti che "il
rapporto di lavoro non potrà pertanto avere corso, potendosi
instaurare soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro".
(dal Redattore
Sociale)
Documenti
Oggetto:
Emersione lavoro irregolare extracomunitari
- casi particolari
Ai sigg.
Prefetti Loro sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Trento
Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Bolzano Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta della
Valle D'Aosta
E. P. C.
Sigg. Questori Loro sedi
Oggetto: Emersione lavoro irregolare
extracomunitari - casi particolari
Si trasmette in
allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi particolari
Riguardanti la procedura di regolarizzazione
dei lavoratori extracomunitari.
Il capo
dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo)
NOTA 48145/30
1) Mancato perfezionamento della procedura di
regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte,
licenziamento, etc.).
Può essere
consentita l'ulteriore permanenza sul
territorio nazionale dello straniero, in analogia con quanto previsto
dall'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione. Al momento del
perfezionamento della procedura di regolarizzazione, accertata la fine
del rapporto di lavoro, debitamente documentata (certificato di morte,
lettera di licenziamento etc.), l'istanza
di regolarizzazione verrà archiviata e verrà rilasciato al lavoratore
straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ove
possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo
sportello polifunzionale o con successiva convocazione presso la
questura.
2) Presentazione di dichiarazione di
emersione dopo l'11 novembre 2002 in presenza di versamento del
contributo forfetario effettuato nei termini. Nell'ipotesi di datori
di lavoro che abbiano regolarmente versato
il contributo forfetario entro l'11 novembre 2002, omettendo tuttavia
la relativa dichiarazione di emersione all'ufficio postale per
giustificati motivi, le prefetture, previa valutazione dei singoli
casi, potranno accertare direttamente la dichiarazione trasmettendola
al centro servizi delle poste italiane per l'inserimento nel normale
iter procedurale. La prefettura rilascerà al datore di lavoro un
apposito attestato, con l'indicazione del
nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a tutti gli
effetti la ricevuta dell'assicurata postale relativa all'emersione.
3) Esecuzione
del provvedimento di espulsione di
stranieri che non possono essere regolarizzati.
In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all'allontanamento,
comunica l'avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad esaminare
la domanda di regolarizzazione.
Successivamente la stessa prefettura
definirà negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone
notifica al datore di lavoro.
Il capo
dipartimento
(Dr.ssa Anna D'ascenzo)
"n.48331/30
di seguito alla
nota 48145/30.1.a del 4 dicembre 2002 -
punto 1 - si precisa che, nel caso di morte del datore di lavoro (o
del badato), possono essere prese in esame anche apposite istanze -
corredate dal certificato di morte - presentate dal lavoratore prima
della convocazione presso lo sportello polifunzionale.
Nel caso in cui
la pratica di regolarizzazione alla quale si riferisce l'istanza
non sia ancora pervenuta in prefettura, potrà essere effettuata
specifica richiesta di trasmissione anticipata al centro servizi delle
poste. Esaminata l'istanza ed accertata
anche la sussistenza dei requisiti di
ricevibilità ed ammissibilità della domanda di
regolarizzazione, la prefettura potrà procedere alla archiviazione di
quest'ultima, segnalando il nominativo
dello straniero alla questura competente per il rilascio del permesso
di soggiorno per attesa occupazione".
INFORMAZIONI IMPORTANTI
http://www.utgroma.it/servizi/proc_imm.htm
IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
PER DECESSO DEL DATORE DI LAVORO ( O DEL BADATO)
AL LAVORATORE PUO'
ESSERE RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO DELLA DURATA DI
SEI MESI VALIDO PER ATTESA OCCUPAZIONE SECONDO QUANTO DECISO DAL
MINISTERO INTERNO CON NOTA 48331/30 del 15.01.2003.
1)
IL LAVORATORE DOVRA' PRESENTARE L'ISTANZA
SUL MODELLO
(CLICCA QUI)
REPERIBILE ANCHE PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELL'UTG,
VIA IV NOVEMBRE, 119/a. ALL'ISTANZA
DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
·
CERTIFICATO DI MORTE DELLA PERSONA ASSISTITA (ORIGINALE)
·
PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (COPIA)
·
DOMANDA DI EMERSIONE (COPIA)
·
CEDOLA DELL'ASSICURATA (COPIA FRONTE RETRO)
2)
L'ISTANZA CON GLI ALLEGATI DEVONO
ESSERE ESCLUSIVAMENTE SPEDITI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE AL
SEGUENTE INDIRIZZO:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AREA IMMIGRAZIONE - SANATORIA CODICE D
VIA IV NOVEMBRE N.119/A 00187 ROMA
3)
IL
LAVORATORE SI PRESENTERA', DOPO 30
GIORNI, ALLA QUESTURA DI ROMA, VIA GENOVA N.2
PER RITIRARE IL PERMESSO DI SOGGIORNO, MUNITO DI QUATTRO
FOTOGRAFIE E DI UNA MARCA DA BOLLO DI EURO 10,33. |
CESSATO RAPPORTO DI LAVORO
A)
IN CASO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE, LO STESSO
PRESENTERA' UN DICHIARAZIONE
(CLICCA QUI)
REPERIBILE ANCHE PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELL'UTG,
VIA IV NOVEMBRE, 119/a. ALLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE ALLEGATI
I SEGUENTI DOCUMENTI:
·
LETTERA DI LICENZIAMENTO A FIRMA DEL DATORE DI LAVORO (COPIA) O
DICHIARAZIONI DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE
·
PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (COPIA)
·
DOMANDA DI EMERSIONE (COPIA)
·
CEDOLA DELL'ASSICURATA (COPIA FRONTE- RETRO)
LA DICHIARAZIONE E GLI ALLEGATI DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE
SPEDITI TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE AL SEGUENTE INDIRIZZO
:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AREA IMMIGRAZIONE - SANATORIA CODICE L
VIA IV NOVEMBRE N.119/A 00187 ROMA
IL LAVORATORE DEVE RIMANERE IN ATTESA DI CONVOCAZIONE DA PARTE
DELL'UTG.
B)IN
CASO DI ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO
DA PARTE DEL LAVORATORE PRIMA DELL'AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE, AL
MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE, IL
DATORE DI LAVORO CONSEGNERA' LA RELATIVA DICHIARAZIONE DI
CESSAZIONE RAPPORTO. |
ENTRO LE 24 ORE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO IL DATORE
DI LAVORO DEVE COMUNICARE ALL'INAIL LA
DATA DI ASSUNZIONE, IL PROPRIO CODICE FISCALE E QUELLO DEL
LAVORATORE. E' POSSIBILE UTILIZZARE IL MODELLO DISPONIBILE SUL
SITO
WWW.INAIL.IT
TRASMETTENDOLO POI TRAMITE IL NUMERO DI FAX 800.657.657
SI ATTIRA L'ATTENZIONE CHE L'INPS CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE N.161
DEL 25 OTTOBRE 2002, HA CHIARITO CHE IL DATORE DI LAVORO CHE ABBIA
PRESENTATO ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE
A FAVORE DI UN PROPRIO COLLABORATORE DOMESTICO, PER IL QUALE E'
ANCORA IN CORSO LA RELATIVA PROCEDURA, POTRA' PRESENTARE LA
DENUNCIA, SENZA L'APPLICAZIONE DI SANZIONI, ANCHE DOPO IL 10
GENNAIO 2003. IN ALTERNATIVA IL DATORE
DI LAVORO POTRA' EFFETTUARE LA DENUNCIA CONTESTUALMENTE ALLA FIRMA
DEL CONTRATTO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.
E' POSSIBILE EFFETTUARE LA DENUNCIA
SCARICANDO DIRETTAMENTE IL MODELLO LD 09 DAL SITO
WWW.INPS.IT
NELLA SEZIONE MODULI.
TUTTE LE COMUNICAZIONI, COSI’ COME LA RICHIESTA DI EVENTUALI
INTEGRAZIONI SARANNO EFFETTUATE D’UFFICIO AL MOMENTO DELLA
CONVOCAZIONE. LA COMUNICAZIONE DELLA CONVOCAZIONE SARA'
INVIATA TRAMITE SERVIZIO POSTALE AL DOMICILIO DEL DATORE DI
LAVORO.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE POTRANNO ESSERE RICHIESTE
SOLO PRESSO LA SEDE DELL'UTG DI ROMA DI
VIA IV NOVEMBRE 119/A. NON POSSONO ESSERE FORNITE NOTIZIE
RELATIVE ALLA DATA DI CONVOCAZIONE.
GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI NON HANNO LA POSSIBILITA' O IL
COMPITO DI FORNIRE INFORMAZIONI. |
''L'emigrazione
informata'', guida pratica per le
Ambasciate sulle normative degli stranieri
(dal Redattore
Sociale)
Uno strumento
utile innanzitutto al personale delle Ambasciate straniere, punto di
riferimento per tutti gli stranieri che arrivano in Italia.
È un manuale agile "L'emigrazione informata", presentato stamani a
Palazzo Cimarra (ministero dell’Interno),
durante un incontro promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno e
l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
Infatti il testo rappresenta il principale risultato di un
progetto (“Moduli di formazione per personale di Ambasciata e altri
funzionari responsabili della gestione del fenomeno migratorio”)
promosso dall’Oim con il sostegno del
Servizio Relazioni Internazionali, Ufficio Coordinamento delle Forze
di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ministero
dell’Interno e finanziato dal Programma Odysseus
della Commissione Europea.
“L’emigrazione informata” è una guida pratica (realizzata anche in
versione cd-rom) sulle normative e le prassi in materia di
immigrazione e integrazione degli stranieri dei paesi coinvolti
nell’iniziativa (Italia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna).
Disponibile nelle versioni italiana e inglese, il manuale fornisce
indicazioni chiare e sintetiche su ingresso, soggiorno, integrazione e
uscita dal territorio nazionale e acquisizione della cittadinanza
degli stranieri nei paesi coinvolti nell’iniziativa (Italia, Grecia,
Malta, Portogallo e Spagna). Per ogni Paese
vengono fornite informazioni complete sulla normativa in
vigore, sulle procedure da seguire, gli uffici da contattare, i
documenti da presentare. Non solo teoria,
dunque, ma anche e soprattutto indicazioni pratiche per aiutare gli
stranieri a muoversi correttamente in un contesto sociale differente
da quello di origine. “Può accadere che la difficoltà
di accesso e reperimento delle informazioni
conduca involontariamente a situazioni di clandestinità, lavoro nero,
sfruttamento – osserva l’Oim -. Inoltre,
non sempre le informazioni fornite sono fruibili e comprensibili dagli
stranieri per vari motivi”. La guida, quindi, è stata concepita per
facilitare la comprensione della normativa e le prassi in materia
di immigrazione. Alla base
dell’elaborazione di questo strumento vi è la consapevolezza della
difficoltà - in particolare per i funzionari delle Ambasciate in
Italia – di muoversi all’interno del complesso panorama
dell’immigrazione: individuare le corrette
procedure da seguire, gli uffici e i responsabili da interpellare, i
documenti da presentare. Le informazioni raccolte si riferiscono a
tutti gli aspetti della vita di uno straniero; dato che sono varie le
Amministrazioni ad occuparsi di
immigrazione, sono stati creati in ogni paese coinvolto gruppi di
lavoro che hanno riunito, oltre all’Oim,
esperti delle istituzioni nazionali e locali: Ministero dell’Interno,
degli Affari Esteri, del Lavoro, comuni e associazioni di e per gli
immigrati. Nell’elaborazione della guida i gruppi si sono
costantemente confrontati con i rappresentanti delle maggiori comunità
straniere che, con i loro commenti e suggerimenti, hanno contribuito
alla definizione di questo strumento. Lo scorso anno si sono
susseguiti incontri a Roma, Atene, Lisbona e Madrid. “Con questo
progetto siamo riusciti a raggiungere due obiettivi: da un lato
abbiamo facilitato un maggiore coordinamento tra le istituzioni che a
diversi livelli si occupano di
immigrazione; dall’altro abbiamo coinvolto le comunità straniere
nell’elaborazione di uno strumento che è destinato a loro – ha
spiegato Luca Dall’Oglio, Capo Missione dell’Ufficio
Oim a Roma -. Dialogo, scambio e confronto
tra tutti gli attori coinvolti: è questo l’approccio che proponiamo da
anni a tutti i livelli, nazionale, regionale e internazionale. Ci
auguriamo che questo meccanismo possa essere
riproposto per attività future e continui a garantire risultati
soddisfacenti per tutti gli interessati”.
OIM -
Organizzazione internazionale per le migrazioni
Indirizzo:Via
Nomentana, 62 - 00161 - Roma (RM)
Tel:
06/44231428, Fax: 06/4402533
E-mail:
iomrome@iom.int
L'agenzia fu
fondata il 5 dicembre del 1951 con il nome di Comitato
intergovernativo provvisorio per il movimento di migranti dall'Europa
(CIPMME). I sette Paesi riunitisi a Bruxelles decisero di creare un
organismo internazionale con mandato tecnico-operativo, che si
occupasse in particolare di vigilare sulla
migrazione e il reinsediamento dei
profughi, promuovere la cooperazione tra i governi e l'inserimento
degli immigrati nei Paesi di accoglienza.
Nel 1987 fu deciso di cambiare il nome in Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM) e furono apportati specifici
emendamenti all'atto costitutivo. Queste modifiche, riconosciute dal
Governo italiano con la legge 449 del 1989, aboliscono la limitazione
geografica al mandato dell'Organizzazione, riconoscono la necessità di
prestare assistenza ai profughi in tutto il mondo, enfatizzano il
legame tra migrazioni e sviluppo, potenziano il legame di
collaborazione tra i Paesi e le organizzazioni internazionali.
Attualmente
sono rappresentati nell'Organizzazione 76 Stati membri e 45 Stati
osservatori. La sede centrale si trova in Svizzera (17 Route
des Morillons,
C.P. 71 CH-1211 Geneva 19, Tel:
+41-22-7179111 - E-mail:
info@iom.int )