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Decreto Presidente Repubblica 31
maggio 1974, n. 416 Integrato da ora in Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Istituzione e riordinamento di
organi collegiali
TITOLO I - COMUNITÀ SCOLASTICA Art. 1.- Organi collegiali. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi. Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto Art. 2.- Circoli didattici e istituti scolastici. I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica statali hanno autonomia amministrativa per quanto concerne ie spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati. A livello di circolo e di istituto sono istituiti gli organi collegiali previsti dal presente capo. Art. 3.- Consiglio di interclasse e di classe. Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:
I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra decenti, genitori ed alunni. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Art. 4.- Collegio dei docenti. Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Il collegio dei docenti;
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g). Art. 5.- Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di età non inferiore a 16 anni compiuti. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutivo, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. Art. 6.- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva. Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intereclasse o di classe; esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. Art. 7.- Consiglio di disciplina degli alunni. Presso ciascun istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è presieduto dal preside. Il consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato oltre che dal presidente da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno, 1 eletto dai genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti di età non inferiore a 16 anni. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza. Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli alunni per l'irrogazione delle punizioni che dal regolamento di disciplina siano attribuite alla competenza degli organi collegiali. Esso dura in carica un anno. Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno del consiglio scolastico provinciale. Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 20. Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso. Art. 8.- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato. Il comitato dura in carica un anno scolastico. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale Art. 9.- Istituzione e fini del distretto scolastico. Su proposta delle regioni, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento. Art. 10.- Determinazione dei distretti. Nella determinazione dei distretti si terrà conto dei seguenti criteri:
Art. 11.- Organi del distretto. L'organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale. Esso è composto come segue:
Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza. Qualora nell'ambito del distretto non esistono scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui alla lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d), ultima parte. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le designazioni di cui alle lettere e), f) e g) nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d). La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso. Art. 12.- Funzioni del consiglio scolastico distrettuale. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro per la pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua alla quale possono essere invitati tre membri compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:
In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
Il Consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio, quando si tratti di interventi attinenti al programma ma in esso non previsti. Il Consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione, avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari. Capo III - Organi collegiali a livello provinciale Art. 13.- Consiglio scolastico provinciale. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie e artistiche della provincia. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:
Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:
La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente primo comma e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90% e del 10%. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di cui alle lettere a), g), h), ed i) del precedente terzo comma, sarà attribuito secondo le seguenti proporzioni:
Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50% dei seggi a favore del personale docente. I seggi di cui alla lettera f) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60% a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20% a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del precedente comma terzo hanno luogo secondo le modalità di cui al successivo art. 20. Art. 14.- Organi del consiglio scolastico provinciale. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente a ruoli provinciali. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e i vice presidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50% ai docenti. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico Provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia. I Consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nell'ufficio scolastico provinciale. Art. 15.- Funzioni del consiglio scolastico provinciale. Il consiglio scolastico provinciale:
Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale insegnante della scuola materna, elementare e media. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente. Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale Art. 16.- Consiglio nazionale della pubblica istruzione. E' istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituisce le sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) dei precedenti commi sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 20. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 20, le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna. Art. 17.- Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Il Consiglio nazionale elegge altresì: a) l'ufficio di presidenza; b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico; c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado; d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal Consiglio nel suo seno. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel Consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado è formato dai 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma terzo del precedente art. 16. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori e artistiche statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente. Il presidente dei consigli di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al terzo comma del successivo art. 18 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente e 5 funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici. Art. 18.- Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il Parere è obbligatorio. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. La composizione e il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal precedente terzo comma. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali. I consigli per il contenzioso, nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro per la pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo. Capo V - Norme comuni. Art. 19.- Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dal presente decreto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età. Art. 20.- Elezioni. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di classe hanno luogo per ciascun componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100. Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori. Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire. Il voto è personale, libero e segreto. Art. 21.- Liste dei candidati del personale docente. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria e gli istituti d'istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare. Art. 22.- Surroga dei membri cessati. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni. In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Art. 23.- Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali. I consigli di disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside. I consigli di circolo o di istituto, i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Art. 24.- Svolgimento delle elezioni. Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, e, in particolare per:
Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate quando è possibile, congiuntamente. Le votazioni si svolgono in un unico giorno non lavorativo. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo. Art. 25.- Autonomia amministrativa. I consigli di circolo, di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione del Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso. Le aperture di credito di cui al comma precedente, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli art. 60 e art. 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il contributo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio. Il servizio di cassa è affidato, previa autorizzazione del provveditore agli studi, a una azienda o a un istituto di credito il quale deve assumere anche la custodia dei valori. I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione emanato di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa. Art. 26.- Vigilanza. I provveditori agli studi approvano i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo. I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale. I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei conti consuntivi, su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile. La commissione di cui al precedente comma ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentando il conto. Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono, i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica. I provveditori agli studi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio. Per i motivi indicati al precedente comma, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Art. 27.- Pubblicità degli atti. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditore agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Art. 28.- Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. Art. 29.- Decadenza. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 22. Capo VI - Norme particolari e transitorie Art. 30.- Consiglio di circolo di scuola materna. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:
Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 6. Art. 31.- Comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti di scuola materna. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio delle insegnanti di scuola materna si applica quanto disposto dal precedente art. 8. Art. 32.- Collegio delle insegnanti di scuola materna. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dalla direttrice didattica. Il collegio delle insegnanti svolge i compiti di cui alle lettere b), g), h) ed i) del precedente art. 4. Inoltre:
Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art. 4. Art. 33.- Norma transitoria. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
Art. 34.- Tutela delle minoranze nella provincia di Trieste e di Gorizia. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'art. 9 della Legge 22 dicembre 1973, n. 932. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma. Art. 35.- Disposizioni particolari per le province di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano. Art. 36.- Istituzioni con personalità giuridica. Restano ferme le norme che attribuiscono la personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce il presente decreto. Le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al primo comma è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 26. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Art. 37.- Regolamenti tipo. In mancanza dei regolamenti interni previsti nel presente decreto, i relativi organi operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della Pubblica istruzione. Art. 38.- Proroga degli organi in carica. Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti. Art. 39.- Primo esercizio finanziario. Per le istituzioni scolastiche alle quali il presente decreto attribuisce autonomia amministrativa, il primo esercizio finanziario decorre dal I gennaio successivo alla data di insediamento dell'organo competente a deliberare il bilancio. Art. 40.- Norme particolari per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per le accademie nazionali di danza e d'arte drammatica. Le norme del presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso. Nulla è innovato per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni di cui al precedente comma. Art. 41.- Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente decreto è gratuita. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi. TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI Art. 42.- Diritto di assemblea. Gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli. Art. 43.- Assemblee studentesche. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino. Art. 44.- Funzionamento delle assemblee studentesche. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d'istituto. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Art. 45.- Assemblee dei genitori. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto. Art. 46.- Norme finanziaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 47.- Entrata in vigore. Il presente decreto entra in vigore il I ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il I ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. |
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