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Legge 14 gennaio 1975, n. 1
(in GU 14 gennaio 1975, n. 12)

Modifiche al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

 

Art. 1.-

Aggiungere la lettera d) al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe

Art. 2.-

Modificare il comma terzo dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6

Art. 3.-

Modificare il comma secondo dell'art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

h) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

i) tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale.
Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;

l) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.

Art. 4.-

Aggiungere un comma all'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.

Art. 5.-

Sostituire il terzo comma dell'art. 19 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque sia la loro età.

Art. 6.-

Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 7.-

E' soppressa la cassa scolastica prevista dall'art. 101 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, (e dagli articoli seguenti al 101 sempre del R.D.) e successive integrazioni e modificazioni.

Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato è devoluto all'istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.

Art. 8.-

Aggiungere quattro commi all'art. 34 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416:

Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena .

Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'art. 9 della Legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma.


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