Articolo 1
Finalità
- Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla
pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano
un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in
genere, gli interessi del pubblico nella fruizione dì messaggi pubblicitari.
- La pubblicità deve essere palese, veritiera e
corretta.
Articolo 2
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "pubblicità", qualsiasi forma di
messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni
mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi
oppure la prestazione di opere o di servizi;
b) per "pubblicità ingannevole" qualsiasi
pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa
indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa
raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole possa pregiudicare il loro
comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;
c) per "operatore pubblicitario", il committente
del messaggio pubblicitario e il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio
pubblicitario è diffuso.
Articolo 3
Elementi di valutazione
- Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne
devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la
loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di
fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la
descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con
il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e
alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di
proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi
all'impresa e i premi o riconoscimenti.
Articolo 4
Trasparenza della pubblicità
- La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come
tale; in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
- I termini "garanzia", "garantito" e
simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalità della garanzia offerta. Quando la brevità dei messaggio pubblicitario non
consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al
contenuto e alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito
rinvio a un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate
integralmente le precisazioni medesime.
- E vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Articolo 5
Pubblicità di prodotti pericolosi per la
salute e la sicurezza dei consumatori
- E considerata ingannevole la pubblicità che,
riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
normali regole di prudenza e vigilanza.
Articolo 6
Bambini e adolescenti
- E considerata ingannevole la pubblicità, che, in
quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, possa, anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di
esperienza o che, impiegando bambini e adolescenti in messaggi pubblicitari, abusi dei
naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Articolo 7
Tutela amministrativa e giurisdizionale
- LAutorità garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'art.10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
- I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni e
organizzazioni, il ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, nonché ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti
istituzionali, anche su denuncia dei pubblico, possono chiedere all'Autorità garante che
siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o la loro continuazione e che ne siano
eliminati gli effetti.
- LAutorità può disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole, in caso di particolare urgenza. In
ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il
committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario dei mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario ogni informazione idonea a identificarlo.
- LAutorità può disporre che l'operatore pubblicitario
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se,
tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi
altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze dei
caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto
dovranno essere considerati inesatti.
- Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva, l'autorità garante, prima di provvedere, richiede il parere del Garante per
la radiodiffusione e l'editoria.
- LAutorità provvede con effetto definitivo e con
decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole, accoglie il ricorso vietando la
pubblicità non ancora portata a conoscenza dei pubblico o la continuazione di quella già
iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto, nonché eventualmente, di un'apposita dichiarazione
rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole continui a produrre
effetti.
- Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle
confezioni di prodotti, lAutorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi
3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici
necessari per il necessario adeguamento.
- La procedura istruttoria è stabilita con regolamento da
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire
il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
- L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti
d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che
definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
cinque milioni.
- Al proprietario dei mezzo di diffusione dei messaggio
pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata
dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.
- I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva dei giudice amministrativo.
- Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica dei carattere non ingannevole della
stessa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e
organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento.
- E comunque fatta salva la giurisdizione dei giudice
ordinario, in materia di atti, di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 dei codice
civile.
Articolo 8
Autodisciplina
- Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità ingannevole ricorrendo a organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
- Iniziata la procedura davanti a un organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'autorità garante
sino alla pronuncia definitiva.
- Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già
proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato
può richiedere all'Autorità la sospensione dei procedimento in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. LAutorità, valutate tutte le circostanze, può
disporre la sospensione dei procedimento per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Articolo 9
Entrata In vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|