Oltre a questi testi, vi sono alcune disposizioni previste
dalla Legge Mammì (n. 223/90), nonché
alcune disposizioni del Codice civile, in particolare quelle
riguardanti la concorrenza sleale, il diritto d'autore, i diritti di proprietà, il
diritto sui nomi e sui marchi e i diritti di una persona sull'utilizzo della sua immagine.
Da ricordare anche l'art. 12 della L. 447/1995 che vieta
alle radio e alle tv di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi.
Su alcune materie hanno competenza a intervenire il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria e il Garante della
concorrenza e del mercato.
Alcuni settori merceologici godono di particolari tutele.
Infatti, le pubblicità sui prodotti farmaceutici, sui presìdi medico-chirurghi e sui
prodotti dietetici devono essere approvate dal Ministero della sanità. La pubblicità per
i "prodotti da fumo" è vietata in Italia da più di 20 anni. La pubblicità
sulle emittenti RAI è sottoposta al controllo preventivo della Sacis.
Il Giurì dell'autodisciplina
pubblicitaria esiste dal 1966 e ha esaminato oltre 3.000 casi, emettendo oltre 1.500
"pronunce": il codice di autodisciplina e le "pronunce" del Giurì
costituiscono un punto di riferimento anche per la magistratura ordinaria.
Negli ultimi anni, a riprova della maggiore consapevolezza
dei consumatori, sono notevolmente aumentate le denunce all'Autorità Antitrust per
pubblicità ingannevoli.
Tra le agenzie pubblicitarie e le principali emittenti
televisive sono stati stipulati degli accordi in ordine alle modalità d'inserimento della
pubblicità televisiva ai fini della qualità ottimanale:
- Accordo UPA/ASSAP/ASSOMEDIA/SIPRA (22/03/95)
- Accordo UPA/ASSAP/ASSOMEDIA/FININVEST (16/01/96).
- Codice di tutela dei Minori
(05/02/97)