La legge sul precariato: guida alla lettura

di Pino Santoro

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IL PASSAGGIO DEL PERSONALE A.T.A. AGLI ENTI LOCALI

L'articolo 8 prevede che sia tutto statale il personale ATA in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado. Più precisamente (comma 1) la competenza a fornire personale ATA alle scuole è trasferita allo Stato (sono quindi abrogate tutte le norme che ponevano a carico degli EE.LL. tale onere).

Lo stesso articolo prevede (comma 2) che il personale di ruolo dipendente degli EE.LL. in servizio nelle scuole statali sia trasferito alle dipendenze dello Stato a far data dall’entrata in vigore della legge e sia inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale statale. Il personale dipendente dagli EE.LL. che svolga mansioni non corrispondenti a quelle del personale statale può esercitare l’opzione per rimanere presso l’ente di appartenenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Al personale trasferito viene comunque riconosciuta ai fini giuridici ed economici tutta l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

Analogamente viene trasferito nei ruoli dello stato (comma 3) il personale appartenente ai ruoli degli insegnanti tecnico-pratici corrispondenti al VI livello degli ordinamenti degli EE.LL.

La legge stabilisce inoltre (art. 8, comma 4) che il trasferimento debba avvenire gradualmente. I tempi e le modalità saranno definiti da un decreto interministeriale P.I, Interno, Tesoro, Bilancio, F.P., sentite l’A.N.C.I., U.N.C.E.M. e l’U.P.I., in base alle disponibilità residuate dopo aver completato il dimensionamento della rete scolastica e la ridefinizione delle tabelle organiche del personale, da determinare ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera c) del d.l. 3/2/93 n. 29.

A decorrere dall’anno di trasferimento del personale si procederà infine (art. 8, comma 5) alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali di risorse a favore degli enti locali, in misura pari alle spese sostenute. Tali oneri saranno determinati con decreto del Ministero degli Interni di concerto con Tesoro, Bilancio, P.I., F.P., sentite l’A.N.C.I., U.N.C.E.M. e l’U.P.I., entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge.

Quindi vi è la necessità che:

a) il ministero P.I. avvii in tempi brevi la verifica della corrispondenza tra i profili professionali (ciò è necessario per stabilire almeno in via generale quanto personale potrà rimanere a carico degli EE.LL. - a questo proposito occorrerà quindi decidere quali profili prendere a riferimento);

b) il trasferimento del personale sia subordinato, oltre che al decreto interministeriale sul passaggio delle risorse, anche alla disponibilità di posti (dopo il dimensionamento della rete scolastica e la rideterminazione degli organici).

I problemi relativi alla gestione di quanto previsto dall’art. 8 della legge sono quindi piuttosto complessi, dal momento che chiamano in campo non solo il problema della gradualità e quindi della tempistica con cui l’operazione di trasferimpento deve essere effettuata, ma anche l’omogeneizzazione degli istituti contrattuali, in particolare rispetto alla fase di transizione (biennio ‘98/99). Inoltre, ovviamente, dovranno essere attentamente valutati i costi complessivi e in particolare le modalità relative agli inquadramenti del personale interessato. Gli addetti coinvolti nell’operazione sono abbastanza numerosi (circa 70.000 persone).

So per certo che l’Amministrazione scolastica è orientata a definire un iter che individui nel 1° Gennaio 2000 la data di decorrenza del trasferimento del personale. Tale data consentirebbe, sempre a parere dell’Amministrazione, di garantire tempi congrui per la gestione del passaggio. Per quella data sarebbe infatti possibile accertare non solo la consistenza, ma anche lo status del personale coinvolto e rendere così possibile il trasferimento organizzato per contingenti di qualifiche.

Sarà a breve emanata una direttiva da parte del Ministro P.I., che verrà inviata a tutti gli EE.LL. e agli uffici periferici dell’amministrazione scolastica, nella quale saranno definiti i contenuti della procedura di passaggio e le indicazioni sul comportamento che dovranno tenere tutte le parti interessate.


 



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