In
ciascun capoluogo di regione è istituito l’ufficio scolastico
regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un
autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono
assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici
dell’amministrazione della pubblica istruzione a norma della
vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali
di cui all’articolo 613 del testo unico approvato con decreto
legislativo n.297 del 1994, che sono
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni
scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale dal
presente regolamento, o non conferite alle Regioni e agli enti
locali.
L’Ufficio
scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e
sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale,
con possibilità di articolazione a livello subprovinciale, servizi
di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per
funzioni specifiche.
L’ufficio
scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i
dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull’attuazione
degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell’attività
formativa e sull’osservanza degli standard programmati; promuove
la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della
relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e
gli enti locali; cura l’attuazione delle politiche nazionali per
gli studenti; formula al servizio per gli affari
economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l’assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione
della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione a norma
dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233;
cura i rapporti con l’amministrazione regionale e con gli enti
locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all’offerta
formativa integrata, all’educazione degli adulti; esercita la
vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle
scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle
istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto
dell’autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni
scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche
le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia,
ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non
attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all’amministrazione
centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la
diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all’ufficio
scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti
individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di
incarico. Nell’esercizio dei propri compiti il dirigente dell’ufficio
regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché
dell’Istituto regionale di ricerca educativa.
Presso
ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l’organo
collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso è così composto: il
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, che lo
presiede; tre rappresentanti dello Stato, di cui due scelti
dal predetto dirigente tra il personale della scuola; due
rappresentanti della regione; due rappresentanti degli enti locali
territoriali designati, rispettivamente, dalle corrispondenti
articolazioni regionali dell’Unione delle Province d’Italia (UPI)
e dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Il
predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di
organizzazione, sulla base degli indirizzi concordati in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite dalle
leggi statali e regionali.
Nella
regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l’organizzazione
dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi
adottate. Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l’articolo
9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.